61986J0291

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 5 LUGLIO 1988. - CENTRAL-IMPORT MUENSTER GMBH UND CO. KG CONTRO HAUPTZOLLAMT MUENSTER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DUESSELDORF. - UVE SECCHE - PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA. - CAUSA 291/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03679


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Provvedimenti di salvaguardia all' importazione di uva secca - Potere della Commissione - Validità - Tassa di compensazione d' importo fisso basata sul prezzo più basso corrente sul mercato mondiale - Inammissibilità

( Regolamenti del Consiglio nn . 516/77 e 521/77; regolamento della Commissione n . 2742/82 )

Massima


L' autorizzazione attribuita alla Commissione dal combinato disposto del regolamento del Consiglio n . 521/77 e del regolamento n . 516/77, in fatto di adozione di provvedimenti di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, possiede i requisiti di precisione ai quali è subordinata la sua validità . Nell' ambito di questa autorizzazione, la Commissione può adottare provvedimenti di salvaguardia all' importazione di uva secca da paesi terzi, qualora dette importazioni costituiscano uno dei fattori che hanno provocato o rischiano di provocare una grave perturbazione del mercato comunitario, senza essere necessariamente il fattore essenziale .

Col regolamento n . 2742/82 la Commissione ha quindi validamente potuto fissare un prezzo minimo all' importazione di uva secca nella Comunità, accompagnato da una tassa di compensazione destinata a farlo osservare . Tuttavia, stabilendo per la tassa di compensazione un importo fisso pari alla differenza fra il prezzo minimo e il prezzo più basso corrente sul mercato mondiale, la Commissione ha ecceduto i suoi poteri giacché tale modalità, che non era necessaria per evitare perturbazioni sul mercato comunitario, si risolve nello svantaggiare l' operatore che abbia effettuato un' importazione ad un prezzo, indubbiamente inferiore al prezzo minimo, ma forse molto vicino a questo, mentre lo scopo della tassa di compensazione è unicamente quello di far osservare il prezzo minimo, onde garantire la preferenza comunitaria .

Parti


Nel procedimento 291/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Central-Import Muenster GmbH & Co . KG, di Muenster,

e

Hauptzollamt Muenster ( ufficio doganale principale di Muenster ),

domanda vertente sulla validità dell' art . 2 del regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n . 2742, relativo a misure di salvaguardia da applicarsi alle importazioni di uve secche ( GU L 290, pag . 28 ) nonché sull' interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ), e del Consiglio 14 marzo 1977, n . 521 ( GU L 73, pag . 28 ) che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia in questo settore,

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori O . Due, presidente di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : D . Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per la Central-Import Muenster GmbH & Co . KG, attrice nella causa principale, dall' avv . D . Ehle,

- per il governo della Repubblica ellenica, dai sigg . K . Stavropoulos, F . Spathopoulos e M . Tsotsanis, consiglieri giuridici rispettivamente presso il ministero degli affari esteri, presso il ministero dell' economia nazionale e presso il ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti,

- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . A . Brautigam, amministratore principale presso l' ufficio legale del Consiglio, in qualità di agente, nel corso della fase scritta,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . D . Booss, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, assistito nella fase orale dal sig . D . Barry, in qualità di perito,

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 18 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza dell' 8 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 ottobre 1986, giunta alla Corte il 24 novembre successivo, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali sulla validità dell' art . 2 del regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n . 2742, relativo a misure di salvaguardia da applicarsi alle importazioni di uve secche ( GU L 290, pag . 28 ) e all' interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ) e del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 28 ).

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una lite fra la Central-Import Muenster GmbH e Co . KG di Muenster, che importa uva secca da paesi terzi, e l' Hauptzollamt di Muenster, lite vertente sul rimborso di tasse di compensazione per l' importazione di uva secca che detta società ha dovuto versare in forza della disciplina comunitaria .

3 L' art . 14 del regolamento del Consiglio n . 516/77, già ricordato, contempla la possibilità di applicare provvedimenti idonei negli scambi con i paesi terzi se il mercato di uno o più merci oggetto del regolamento rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi che possono mettere a repentaglio gli scopi dell' art . 39 del trattato .

4 Per l' esecuzione di questa disposizione, il regolamento del Consiglio n . 521/77 dispone al numero uno dell' art . 2, lettere b ) e c ), che quando si verifica una situazione di questo genere, i provvedimenti che possono essere adottati sono la fissazione di un prezzo minimo, sotto il quale le importazioni possono essere subordinate alla condizione di effettuarsi ad un prezzo almeno pari a quello minimo, e la sospensione totale o parziale delle importazioni o delle esportazioni .

5 Il summenzionato regolamento della Commissione, adottato in forza dell' art . 14, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 516/77, ha instaurato, con l' art . 2, per la merce qui in esame, un prezzo minimo ed una tassa di compensazione "se il prezzo minimo non è rispettato ".

6 Dal fascicolo emerge che il 20 febbraio e il 9 aprile 1984, l' attrice nella causa principale importava dalla Turchia tre partite di uva sultanina, dichiarando ogni volta un prezzo d' acquisto superiore al prezzo minimo all' importazione fissato dalla disciplina comunitaria . Le autorità doganali, avendo accertato in seguito che il prezzo realmente pagato per le importazioni era inferiore al prezzo minimo all' importazione, procedevano, a norma dell' art . 2 del regolamento n . 2742/82, alla riscossione delle tasse di compensazione per DM 20 164,70 . Ritenendo illegittima l' imposizione di questo tributo, l' attrice adiva il Finanzgericht di Duesseldorf chiedendone il rimborso .

7 Dinanzi a questo giudice, l' attrice ha sostenuto che le norme su cui si basava la riscossione delle tasse di compensazione non sufficientemente precise andavano oltre i limiti dei poteri attribuiti, che il sistema di calcolo del prezzo minimo all' importazione non era sufficientemente motivato e che, per questi motivi, l' art . 2 del regolamento n . 2742/82 era invalido .

8 In questa situazione il Finanzgericht di Duesseldorf ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità di detto regolamento, prospettando taluni aspetti di questo problema nelle questioni pregiudiziali che seguono .

"1 ) Se l' art . 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77, in relazione agli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) n . 521/77, contenga un' autorizzazione per la Commissione ad adottare provvedimenti di salvaguardia ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 2742/82 sufficientemente precisa e che stabilisca i criteri essenziali .

2 ) In subordine : se l' espressione 'in conseguenza d' importazioni' di cui all' art . 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ed all' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 521/77 si debba interpretare nel senso che importazioni da paesi terzi al momento dell' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2186/83 ed ancora al momento delle importazioni effettuate dall' attrice devono esser state la causa essenziale delle perturbazioni .

3 ) In subordine : se l' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 521/77, in relazione agli artt . 13 e 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ed all' art . 155 del trattato CEE, si debba intendere nel senso che la Commissione, in caso d' inosservanza di prezzi minimi stabiliti per l' importazione, non poteva prescrivere la riscossione di un tributo di compensazione .

4 ) In subordine : se l' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 521/77, in relazione agli artt . 13 e 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77, vada interpretato nel senso che la Commissione non può stabilire a forfait i tributi di compensazione in modo che siano superiori alla differenza fra il prezzo minimo stabilito ed il prezzo d' importazione .

5 ) In subordine : se il prezzo minimo stabilito dall' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2742/82 sia illegittimo, in quanto non calcolato secondo criteri obiettivi e non motivato ".

9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, della disciplina comunitaria e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

10 E opportuno segnalare che la quinta questione, poiché verte sulla validità della fissazione del prezzo minimo, sarà esaminata in prosieguo prima della terza questione, che verte sul problema - conseguente - della tassa di compensazione .

Sulla prima questione

11 Con la prima questione, il giudice nazionale solleva il problema della validità del regolamento n . 2742/82 sotto un primo aspetto, chiedendo se il combinato disposto dell' art . 14 del regolamento n . 516/77 e degli artt . 1 e 2 del regolamento n . 521/77 costituisca un' autorizzazione sufficientemente precisa che consenta alla Commissione di adottare provvedimenti di salvaguardia per l' importazione di uva secca .

12 L' attrice nella causa principale osserva a questo proposito che l' art . 14, n . 1, del regolamento n . 516/77 autorizza il Consiglio, in termini molto generali, ad adottare misure di salvaguardia . Il Consiglio dovrebbe perciò adottare direttamente queste misure e in ogni caso, se delega questa competenza alla Commissione, dovrebbe definire previamente, in modo ben preciso, le modalità di esercizio da parte di questa . Orbene, nella fattispecie, il Consiglio, con il regolamento n . 521/77 avrebbe fissato le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia in modo solo leggermente meno generico dell' art . 14, n . 1, già ricordato . L' attrice nella causa principale ne trae la conclusione che nessuna delle disposizioni contemplate nella prima questione contiene un' autorizzazione che consenta alla Commissione di adottare misure di salvaguardia all' importazione di uva secca .

13 Si deve ricordare anzitutto che le disposizioni di esecuzione dei regolamenti di base possono essere adottate o dallo stesso Consiglio o dalla Commissione, in forza di autorizzazione ai sensi dell' art . 155 ( vedasi sentenza 17 dicembre 1970, Koester, 25/70, Racc . pag . 1161 ). Perché sia valida, detta autorizzazione dev' essere sufficientemente precisa, nel senso che il Consiglio deve indicare chiaramente i limiti dei poteri attribuiti alla Commissione . E quindi opportuno esaminare nella fattispecie se gli artt . 1 e 2 del regolamento n . 521/77, in relazione all' art . 14 del regolamento n . 516/77, abbiano adeguatamente delimitato la competenza attribuita alla Commissione .

14 Si deve osservare a questo proposito che l' art . 14 del regolamento n . 516/77 precisa, al n . 1, che : a ) provvedimenti di salvaguardia possono essere adottati qualora sussista, o vi sia rischio di, grave perturbazione del mercato per effetto delle importazioni o delle esportazioni; b ) questi provvedimenti devono essere abrogati se viene meno la situazione che ha determinato la loro adozione . D' altra parte, l' art . 1 del regolamento n . 521/77 fissa i criteri che consentono di valutare se il mercato comunitario sia colpito o minacciato da perturbazione, mentre l' art . 2, n . 1, del regolamento n . 521/77 elenca una serie di provvedimenti di salvaguardia da adottare per far fronte ad una situazione del genere . Infine, il n . 2 dello stesso articolo dispone che i provvedimenti di salvaguardia "possono essere presi solo nei limiti e per la durata strettamente necessari ".

15 Queste disposizioni hanno perciò determinato le situazioni nelle quali si possono adottare misure di salvaguardia, i criteri che consentono di valutare se siffatta situazione sussista, nonché il tipo e la durata dei provvedimenti da adottare . Questi fattori definiscono in modo adeguatamente preciso i poteri attribuiti alla Commissione .

16 Ne consegue che la validità del regolamento n . 2742/82 non è inficiata da vizi relativi al suo fondamento giuridico, poiché il combinato disposto dell' art . 14 del regolamento n . 516/77 e degli artt . 1 e 2 del regolamento n . 521/77 contengono un' autorizzazione sufficientemente precisa, che consente alla Commissione di adottare misure di salvaguardia all' importazione di uva secca .

Sulla seconda questione

17 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se la parte della frase "in conseguenza di importazioni" di cui all' art . 14, n . 1, del regolamento n . 516/77, nonché all' art . 1 del regolamento n . 521/77 vada interpretata nel senso che le importazioni dai paesi terzi devono essere la causa essenziale della perturbazione del mercato comunitario perché si possa decidere di adottare misure di salvaguardia . Detta questione va intesa come espressione di un dubbio sulla validità del regolamento n . 2742/82, che ha istituito i provvedimenti di salvaguardia, nella versione in vigore al momento delle importazioni di cui è causa e risultante dal regolamento della Commissione 29 luglio 1983, n . 2186, che modifica il regolamento n . 2742/82 ( GU L 210, pag . 11 ), per il fatto che le importazioni da paesi terzi non sono state la causa essenziale della perturbazione del mercato comunitario . Il regolamento n . 2742/82 è stato infatti sostituito dal regolamento n . 2186/83, con emendamenti secondari che non hanno rilevanza nella presente fattispecie .

18 L' attrice nella causa principale sostiene che le importazioni devono essere la causa essenziale della perturbazione del mercato comunitario, restandone escluse le altre cause . Lo scopo delle misure di salvaguardia, il nesso giuridico con altre norme di questo tipo nonché la prassi della Commissione militerebbero a favore di questa tesi .

19 La Commissione ribatte che una perturbazione durevole del mercato ha raramente una causa unica . Sarebbe quindi sufficiente che le importazioni abbiano costituito una concausa della perturbazione perché si possano adottare provvedimenti di salvaguardia .

20 Si deve osservare a questo proposito che l' art . 14 del regolamento n . 516/77 e l' art . 1 del regolamento n . 521/77 non escludono l' eventualità che una perturbazione grave o la minaccia di una perturbazione di questo tipo possa avere molteplici cause, tanto intrinseche quanto estrinseche al mercato comunitario . Queste disposizioni si limitano a stabilire la norma che, qualora la perturbazione del mercato sia imputabile alle importazioni, si devono adottare misure di salvaguardia senza che occorra accertare se le importazioni costituiscono o meno la causa essenziale della perturbazione .

21 Ne consegue che le importazioni devono costituire uno dei fattori che hanno provocato la perturbazione, senza esserne necessariamente la causa essenziale .

22 Così stando le cose, sorge la questione se, nella fattispecie, le importazioni siano effettivamente state uno dei fattori che hanno provocato la perturbazione del mercato comunitario dell' uva secca, che ha determinato l' adozione del regolamento n . 2742/82 .

23 L' attrice nella causa principale deduce a questo proposito che la perturbazione del mercato comunitario dell' uva secca non è stata dovuta alle importazioni . Essa rileva anzitutto che la dichiarazione contenuta nel primo e nel terzo considerando del regolamento n . 2742/82, secondo la quale i prezzi dell' uva secca importata erano inferiori ai prezzi intracomunitari, non è esatta . Essa espone poi che i provvedimenti di salvaguardia sono stati adottati per tutta l' uva secca diversa da quella detta di "Corinto", cioè l' uva secca con vinaccioli, la sultanina scura, la sultanina chiara non solfitata e la sultanina chiara solfitata, mentre la produzione comunitaria comprende solo quest' ultima . Poiché la sultanina importata sarebbe del pari chiara, ma non solfitata, e non sarebbe una merce intercambiabile con la sultanina chiara solfitata, non vi potrebbe essere grave perturbazione del mercato della sultanina chiara solfitata nella Comunità .

24 La Commissione ribatte di essere stata indotta ad adottare misure di salvaguardia poiché l' aumento del volume delle importazioni dai paesi terzi, che si effettuavano a prezzi inferiori a quelli intracomunitari, ha gravemente perturbato il mercato comunitario . Questa perturbazione sarebbe stata eliminata dalle misure adottate a norma del regolamento n . 2742/82, il che sarebbe dimostrato dallo smaltimento delle giacenze in eccesso della Comunità .

25 Questa tesi della Commissione va accolta . Infatti è stato dimostrato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, mediante dati numerici prodotti dalla Commissione, che fattori oggettivi, come l' aumento del volume delle importazioni, a prezzi inferiori a quelli intracomunitari, consentivano di accertare l' esistenza di una perturbazione o di una minaccia di perturbazione grave del mercato comunitario dell' uva secca .

26 E d' uopo osservare che non è necessario accertare a questo scopo se l' uva secca, diversa da quella di "Corinto", possa, per talune sue caratteristiche, essere classificata in varie categorie, come vorrebbe l' attrice nella causa principale . Infatti, emerge dal fascicolo che i provvedimenti criticati sono stati adottati in base alla considerazione che i vari tipi di uva secca, diversi da quella di "Corinto", sono in generale intercambiabili nell' uso .

27 Orbene, non è stato dimostrato che questa base sia erronea . Né i regolamenti relativi all' organizzazione comune dei mercati in questo settore, né la tariffa doganale comune, fanno altre distinzioni al di fuori di quella tra l' uva secca detta "di Corinto" e l' altra uva secca; in particolare, non fanno alcuna differenza, in seno alla seconda, tra la sultanina chiara solfitata e la sultanina chiara non solfitata .

28 L' attrice nella causa principale deduce del pari che, se vi era stata perturbazione del mercato comunitario di uva secca, questa andava attribuita a cause interne alla Comunità e in particolare all' accumulo di aiuti comunitari e di sovvenzioni nazionali non autorizzate, che hanno provocato l' aumento della produzione ed il rialzo artificioso dei prezzi, mentre contemporaneamente gli aiuti all' ammasso impedivano lo smercio di detti prodotti .

29 E opportuno osservare in proposito che questo argomento, anche se fosse fondato, alla luce delle considerazioni sopra svolte circa la perturbazione provocata dalle importazioni, non è atto ad inficiare l' applicazione di provvedimenti di salvaguardia .

30 Da quanto precede emerge che la parte della frase "in conseguenza di importazioni", che è contenuta nell' art . 14 del regolamento n . 516/77 e nell' art . 1 del regolamento n . 521/77, va interpretata nel senso che è sufficiente che le importazioni costituiscano uno dei fattori che hanno provocato la perturbazione, senza esserne necessariamente la causa essenziale . Nella fattispecie, l' adozione del regolamento della Commissione n . 2742/82 è stata basata sulla constatazione che le importazioni hanno realmente costituito uno dei fattori che hanno provocato la grave perturbazione del mercato comunitario dell' uva secca . Poiché non è stato provato che questa constatazione fosse erronea, la validità del regolamento in esame non può essere inficiata .

Sulla quinta questione

31 Con la quinta questione, il giudice nazionale vuol sapere se il prezzo minimo fissato dall' art . 2, n . 1, del regolamento n . 2742/82 sia o meno valido, vista la sua motivazione e i criteri seguiti per calcolarlo .

32 L' attrice nella causa principale sostiene che l' importo del prezzo minimo fissato dalla disposizione summenzionata del regolamento n . 2742/82 non è sufficientemente motivato, in ispregio dell' art . 190 del trattato . Inoltre, l' importo in questione non sarebbe stato fissato secondo criteri oggettivi, il che costituirebbe uno sviamento di potere .

33 La Commissione ribatte che l' importo del prezzo minimo contemplato dal regolamento n . 2742/82, emendato dall' art . 1 del regolamento della Commissione 3 novembre 1983, n . 3099/83 ( GU L 302, pag . 19 ), è pari alla differenza tra il prezzo minimo fissato per la produzione comunitaria di uva secca, più le spese di lavorazione e l' aiuto alla produzione . Questo sistema di fissazione del prezzo minimo rientrerebbe nel potere discrezionale di cui dispone la Commissione .

34 E opportuno fare queste osservazioni a fronte del quinto e sesto considerando del regolamento n . 2742/82, secondo i quali "le misure di salvaguardia mirano ad evitare che le uve secche importate siano vendute a prezzi anormali" e "questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità ". Alla luce di questi fattori, la fissazione del prezzo minimo ad opera del regolamento in esame è sufficientemente motivata . Il fatto che il regolamento non elenchi i fattori quantitativi in base ai quali è stato calcolato l' importo del prezzo minimo non è tale da renderne insufficiente la motivazione . D' altro canto, la motivazione di cui sopra si riferisce a dati oggettivi e quindi l' argomento contrario dell' attrice nella causa principale, che ne arguisce uno sviamento di potere, è infondato .

35 Ne consegue che il prezzo minimo fissato dall' art . 2, n . 1, del regolamento n . 2742/82, emendato dall' art . 1 del regolamento n . 3099/83, non è invalido .

Sulla terza questione

36 Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se il regolamento di cui trattasi sia invalido per difetto di autorizzazione e più precisamente se, in forza del combinato disposto degli artt . 13 e 14 del regolamento n . 516/77 e dell' art . 2 del regolamento n . 521/77 e dell' art . 155 del trattato CEE, la Commissione potesse istituire una tassa di compensazione qualora l' importazione fosse effettuata al disotto dei prezzi minimi .

37 L' attrice nella causa principale sostiene che l' imposizione della tassa di compensazione è illegittima, poiché il combinato disposto dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 521/77 e degli artt . 13 e 14 del regolamento n . 516/77 non autorizzano la Commissione, né direttamente né indirettamente, ad istituire una tassa del genere .

38 Si deve osservare che l' art . 14 del regolamento n . 516/77, il quale stabilisce nel numero 1 che misure adeguate possono applicarsi agli scambi con i paesi terzi in caso di perturbazione grave del mercato comunitario o di minaccia di siffatta perturbazione, non esclude l' istituzione di una tassa di compensazione in quanto misura di salvaguardia per far fronte a detta situazione .

39 Quanto all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 521/77, è opportuno osservare che la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 febbraio 1988 ( National Dried Fruit Trade Association, 77/86, Racc . 1988, pag . 757 ), benché l' imposizione di una tassa di compensazione non fosse espressamente contemplata in questo regolamento, che non è tuttavia possibile desumerne che siffatto provvedimento fosse escluso . Anzi, dal fatto che detto regolamento autorizzasse la sospensione totale o parziale delle importazioni, si deve inferire che la Commissione era autorizzata ad istituire un regime meno rigoroso, cioè un prezzo minimo con una tassa di compensazione . In proposito, è opportuno ricordare che la Corte, nella sua sentenza 12 aprile 1984 ( Wuensche, 345/82, Racc . pag . 1995 ), ha deciso che la Commissione, dato che può adottare misure di salvaguardia che hanno come effetto la cessazione totale delle importazioni dai paesi terzi, a maggior ragione può ricorrere a provvedimenti di natura meno restrittiva .

40 Da quanto precede risulta che il combinato disposto dell' art . 14 del regolamento n . 516/77 e dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 521/77 va interpretato nel senso che la Commissione aveva il potere di istituire una tassa di compensazione nell' ipotesi in cui l' importazione fosse effettuata a prezzi inferiori a quelli minimi .

Sulla quarta questione

41 Con la quarta questione, il giudice nazionale solleva, alla luce del combinato disposto dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 521/77 e degli artt . 13 e 14 del regolamento n . 516/77, il problema della validità del regolamento n . 2742/82, in quanto contempla, per la tassa di compensazione, un' aliquota fissa che supera la differenza tra il prezzo minimo e il prezzo d' importazione .

42 L' attrice nella causa principale osserva che l' istituzione di una tassa di compensazione ad aliquota fissa, poiché non tiene conto dell' effettiva differenza tra il prezzo minimo e il prezzo di importazione, contravviene al principio di proporzionalità ed è quindi invalida .

43 La Commissione ribatte che l' effetto dissuasivo e l' effetto compensativo della tassa imponevano di non differenziarla in relazione al prezzo di importazione, bensì di fissarla in un importo forfettario calcolato in modo da colpire la differenza tra il prezzo più basso del mercato mondiale e il prezzo minimo .

44 Si deve ricordare a questo proposito che, come la Corte ha deciso nella sentenza 11 febbraio 1988 ( National Dried Fruit Trade Association, già ricordata ), benché una tassa compensativa non sia in linea di principio invalida per il solo fatto di esser contemplata ad aliquota fissa, la sua validità dipende da un complesso di circostanze, come ad esempio i prezzi praticati per le importazioni o le esigenze di efficacia per conseguire lo scopo prefisso .

45 Nella stessa sentenza è stato deciso che lo scopo della tassa di compensazione è quello di far rispettare il prezzo minimo, onde garantire la preferenza comunitaria nel commercio dell' uva secca diversa da quella di Corinto, non già quello di penalizzare economicamente l' importatore che ha proceduto ad un' importazione ad un prezzo inferiore a quello minimo . Orbene, l' istituzione di una tassa di compensazione unica ad aliquota fissa, applicata anche nel caso di differenza minima tra prezzo d' importazione e prezzo minimo, costituisce una penalizzazione economica e la Commissione non ha dimostrato che questo sistema fosse necessario per conseguire lo scopo del regolamento n . 521/77 .

46 Si deve perciò risolvere la quarta questione dichiarando che il regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n . 2742/82, relativo a misure di salvaguardia da applicarsi alle importazioni di uva secca, in seguito emendato, è invalido nella parte in cui ha istituito una tassa di compensazione ad aliquota fissa pari alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo più basso sul mercato mondiale .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Le spese sostenute dal governo ellenico, nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf, con ordinanza 13 ottobre 1986, dichiara :

1 ) L' esame delle questioni sollevate non ha messo in evidenza elementi atti ad inficiare la validità del regolamento 2742/82 della Commissione 13 ottobre 1982, relativo a misure di salvaguardia da applicarsi alle importazioni di uva secca, in seguito emendato, nella parte in cui ha istituito un prezzo minimo e una tassa di compensazione da applicarsi qualora il prezzo all' importazione dell' uva secca proveniente dai paesi terzi fosse inferiore a detto prezzo minimo .

2 ) Il regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n . 2742/82, relativo a misure di salvaguardia da applicarsi alle importazioni di uva secca, in seguito emendato, è invalido nella parte in cui ha istituito una tassa di compensazione ad aliquota fissa pari alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo più basso sul mercato mondiale .