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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Tributo relativo alle cessioni di beni all' interno di uno Stato membro - Applicazione a stupefacenti che circolano illegalmente - Inammissibilità - Repressione penale dei reati - Competenza degli Stati membri - Cessioni illecite di anfetamine - Non sono soggette all' imposta
( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 2 )
La cessione illegale di stupefacenti sul mercato interno di uno Stato membro la quale, al pari della loro importazione nella Comunità, può dar luogo unicamente a provvedimenti repressivi, è sottratta alla Sesta direttiva in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari . Di conseguenza l' art . 2 di detta direttiva dev' essere interpretato nel senso che nessun debito d' imposta sulla cifra d' affari nasce in occasione della cessione illegale di stupefacenti effettuata a titolo oneroso all' interno di uno Stato membro, qualora dette merci non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell' uso per scopi medici e scientifici .
Ciò lascia del tutto intatta la competenza degli Stati membri a reprimere le trasgressioni delle loro leggi in fatto di stupefacenti mediante opportune sanzioni, con tutte le conseguenze che queste possono implicare, in particolare in campo pecuniario .
Il principio della non assoggettabilità all' IVA vale del pari per la cessione illegale di anfetamine, qualora queste non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità .