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ADESIONE ALLE COMUNITA DI NUOVI STATI MEMBRI - REPUBBLICA ELLENICA - MISURE DI SALVAGUARDIA - CONTINGENTI D' IMPORTAZIONE - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI - SALVAGUARDIA DELLE CORRENTI COMMERCIALI ESISTENTI - ATTRIBUZIONE DI QUOTE AI NUOVI IMPORTATORI
( ATTO D' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, ART . 130; DECISIONE DELLA COMMISSIONE 84/64, ARTT . 6 E 7 )
L' ART . 7 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 84/64, CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA ELLENICA AD ADOTTARE MISURE DI SALVAGUARDIA PER L' IMPORTAZIONE DI SIGARETTE, A NORMA DEL QUALE LE QUOTE DA RISERVARE AI NUOVI IMPORTATORI NON POSSONO SUPERARE IL 10% DELLE IMPORTAZIONI COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZATE, NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL 10% DEL CONTINGENTE COMPLESSIVO DEBBA ESSERE PER INTERO ATTRIBUITO A DETTI IMPORTATORI . ESSO MIRA SEMPLICEMENTE AD EVITARE CHE, IN UNA SITUAZIONE DI RESTRIZIONE DELLE IMPORTAZIONI, L' ARRIVO DI NUOVI IMPORTATORI PERTURBI LE CORRENTI COMMERCIALI IN ATTO, DI CUI L' ART . 6 PRESCRIVE LA SALVAGUARDIA .
NELL' AMBITO DELL' AMMINISTRAZIONE DEL CONTINGENTE STABILITO DALLA SOPRAMMENZIONATA DECISIONE, LE AUTORITA ELLENICHE, PURCHE DISTRIBUISSERO PER INTERO IL CONTINGENTE, POTEVANO QUINDI ATTRIBUIRE ALL' UNICO NUOVO IMPORTATORE UNA QUOTA INFERIORE AL 10% DEL CONTINGENTE, IDENTICA A QUELLA ASSEGNATA AI VECCHI IMPORTATORI CHE AVEVANO LA QUOTA MINIMA, A CONDIZIONE CHE QUESTA NON FOSSE IRRILEVANTE, IN MODO DA FAR SALVE LE CORRENTI COMMERCIALI IN ATTO .