Parole chiave
Massima

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1 . Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Estensione dell' oggetto della domanda pregiudiziale in spregio della competenza del giudice nazionale - Esclusione

( Trattato CEE, art . 177 )

2 . Concorrenza - Intese - Posizione dominante - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Presupposto per l' applicazione delle norme comunitarie

( Trattato CEE, artt . 85 e 86 )

3 . Concorrenza - Posizione dominante - Nozione

( Trattato CEE, art . 86 )

4 . Concorrenza - Posizione dominante - Mercato di cui trattasi - Determinazione - Fornitura d' impianti telefonici da parte delle imprese autorizzate nel contesto di un monopolio nazionale - Mercato nazionale

( Trattato CEE, art . 86 )

5 . Concorrenza - Posizione dominante - Esistenza - Detenzione di una rilevante quota di mercato - Indizio insufficiente

( Trattato CEE, art . 86 )

Massima

1 . La Corte, né a richiesta di una parte nella causa principale, né a richiesta di un' istituzione che si sia valsa della facoltà di sottoporre osservazioni, può estendere l' oggetto della questione sottopostale in via pregiudiziale qualora risulti che tale estensione, espressamente chiesta da una parte al giudice nazionale, non è stata da questo ammessa .

2 . L' interpretazione del presupposto del pregiudizio per il commercio fra Stati membri, che figura negli artt . 85 e 86 del trattato, deve prendere come punto di partenza il suo scopo, che è quello di delimitare il campo di applicazione del diritto comunitario della concorrenza . Ricade quindi sotto il diritto comunitario qualsiasi intesa o qualsiasi pratica che possa influire, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambio fra gli Stati membri ed ostacolare in tal modo la compenetrazione economica voluta dal trattato, realizzando una scompartimentazione del mercato .

3 . La posizione dominante di cui all' art . 86 del trattato è caratterizzata da una situazione di potenza economica detenuta da un' impresa, la quale le attribuisce il potere di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato dandogli la possibilità di comportamenti indipendenti, in misura rilevante, dai concorrenti e dalla clientela .

4 . Non ricadono sotto il divieto dell' art . 86 del trattato le prassi contrattuali, sia pure abusive, di un' impresa di impianti telefonici la quale detenga una quota rilevante di un mercato regionale in uno Stato membro, qualora detta impresa non occupi una posizione dominante sul mercato nazionale degli impianti telefonici . Solo questo può infatti essere preso in considerazione in detto settore d' attività, giacché solo su di esso le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee, tenuto conto dell' esistenza di un monopolio delle telecomunicazioni dal quale deriva che la fornitura d' impianti telefonici può essere proposta unicamente, da un lato, dall' amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e, dall' altro, da installatori privati ai quali è parzialmente delegato l' esercizio del monopolio, mediante autorizzazioni valide per l' intero territorio nazionale .

5 . Benché il fatto che un' impresa detenga una quota di mercato di grande rilevanza possa essere un indizio significativo dell' esistenza di una posizione dominante, tale circostanza, considerata isolatamente, non è necessariamente decisiva, ma dev' essere presa in considerazione insieme ad altri fattori .