61986J0236

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 LUGLIO 1988. - DILLINGER HUETTENWERKE S. A. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RICORSO DI ANNULLAMENTO, ART. 33 DEL TRATTATO CECA - ACCIAIO - ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTI AGGIUNTIVI AD UN CONCORRENTE. - CAUSA 236/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03761


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso proposto da un' impresa contro una decisione individuale CECA di cui essa non sia destinataria - Decisione che autorizzi l' attribuzione di vantaggi a dei concorrenti

( Trattato CECA, art . 33, 2° comma )

2 . Ricorso d' annullamento - Termine - Dies a quo - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di chiedere il testo completo dell' atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l' esistenza

( Trattato CECA, art . 33, 3° comma )

3 . CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Determinazione delle produzioni e delle quantità di riferimento in caso di concentrazione - Adeguamento - Attribuzione di riferimenti aggiuntivi onde incentivare la chiusura di un impianto - Assenza di legale fondamento nella decisione generale n . 3485/85

( Decisione generale n . 3485/85, art . 13 )

Massima


1 . Un' impresa è interessata, ai sensi dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, da una decisione individuale della Commissione che consenta l' attribuzione di vantaggi ad una o più altre imprese che sono con essa in concorrenza .

Nel contesto del regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio, l' impresa che produca una sola categoria di prodotti è interessata dalla decisione della Commissione che attribuisca, per quanto riguarda detta categoria, produzioni e quantità di riferimento aggiuntive ad un' impresa concorrente .

2 . In mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che abbia conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguardi di chiederne il testo completo entro un termine ragionevole . In questo caso, il termine d' impugnazione decorre solo dal momento in cui il terzo interessato ha esatta conoscenza del contenuto e della motivazione dell' atto, in modo da potersi valere del diritto d' impugnazione .

3 . L' art . 13, n . 4, della decisione generale n . 3485/85 attribuisce alla Commissione, nelle ipotesi di concentrazione d' imprese, di separazione d' imprese concentrate o di creazione d' imprese indipendenti, il potere di procedere ai necessari adeguamenti delle produzioni e delle quantità di riferimento, cioè di modificare i risultati dei calcoli effettuati, per l' attribuzione, in dette ipotesi, dei nuovi riferimenti, secondo le norme fondamentali di cui ai nn . 1, 2 e 3 di detto articolo .

Cionondimeno, né la lettera di detta disposizione né la motivazione della decisione generale forniscono i criteri che consentano di stabilire in quali casi detti adeguamenti vadano considerati "necessari", di guisa che ci si deve rifare allo scopo del sistema di quote, che è quello di ripartire nel modo più equo possibile, sul complesso delle imprese, le limitazioni della produzione richieste dalla crisi siderurgica . Ne consegue che gli adeguamenti ai quali la Commissione può procedere a norma dell' art . 13, n . 4, possono essere considerati necessari solo se l' applicazione delle norme fondamentali porterebbe a risultati iniqui . Perciò l' attribuzione di riferimenti aggiuntivi come provvedimento per incentivare la chiusura di un impianto non trova giuridico fondamento nell' art . 13, n . 4 .

Orbene, benché la Commissione, nell' esercizio delle sue responsabilità di gestione della crisi del settore siderurgico, possa seguire una politica d' incentivazione della riorganizzazione, se del caso mediante l' attribuzione di riferimenti aggiuntivi come ricompensa per chiusure d' impianti che implichino riduzioni di capacità, essa non può farlo mediante decisioni individuali prive di fondamento giuridico nell' afferente decisione generale .

Parti


Nella causa 236/86,

Dillinger Huettenwerke AG, società di diritto tedesco, con sede a Dillingen-Saar ( Repubblica federale di Germania ), con gli avv.ti Arved Deringer, Claus Tessin, Hansjuergen Herrmann e Jochim Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Rolf Waegenbaur, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione individuale della Commissione 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla British Steel Corporation ai sensi dell' art . 13, nn . 1 e 4, della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori O . Due, presidente di sezione, G.C . Rodríguez Iglesias, T . Koopmans, K . Bahlmann e C . Kakouris, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 gennaio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 19 aprile 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 settembre 1986, la società Dillinger Huettenwerke SA ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso all' annullamento della decisione individuale della Commissione 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla società British Steel Corporation ( in prosieguo : "BSC ").

2 La BSC produce una vasta gamma di prodotti siderurgici, in particolare diversi prodotti piatti che rientrano nelle categorie Ia, Ib, Ic e II del regime siderurgico comunitario . Nel 1985, a seguito di un accordo tra la BSC e la società Alpha Steel Ltd, la quale, nella sua fabbrica di Newport ( Galles ), era specializzata nella fabbricazione di nastri larghi laminati a caldo rientranti nella categoria Ia, veniva creata una nuova società, la Newport Plant Co . Ltd, che rilevava gli impianti di Newport e le cui azioni venivano interamente acquisite dalla BSC . Tale concentrazione, ai sensi dell' art . 66 del trattato CECA, veniva autorizzata dalla Commissione . Successivamente, gli impianti di Newport venivano chiusi .

3 La data di chiusura è stata oggetto di controversia tra le parti . In base agli elementi di prova forniti dalla Commissione su domanda della Corte, ed in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, si deve ritenere che questi impianti siano stati definitivamente chiusi il 20 dicembre 1985 .

4 Con la decisione impugnata, basata sulla decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), la Commissione comunicava alla BSC i suoi nuovi riferimenti a decorrere dal 1° trimestre 1986 concedendo, oltre ai riferimenti originari di cui disponeva Alpha Steel sulla base della sua produzione nella fabbrica di Newport, riferimenti supplementari di 345 108 tonnellate come produzione e 228 892 tonnellate come consegna e li ripartiva sull' insieme dei prodotti piatti fabbricati dalla BSC, proporzionalmente ai riferimenti della BSC nelle varie categorie .

5 La società ricorrente, che fabbrica esclusivamente prodotti piatti rientranti nella categoria II, contesta la legittimità degli aumenti dei riferimenti attribuiti alla BSC, in primo luogo, in quanto questi aumenti superano la somma dei riferimenti di cui disponeva tale società e quelli di cui disponeva la Alpha Steel per i suoi impianti di Newport prima che Newport fosse rilevata dalla BSC e, in secondo luogo, in quanto sono stati attribuiti dalla Commissione alla BSC in categorie per le quali la Newport non disponeva di alcun riferimento prima che fosse rilevata .

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello sfondo giuridico della controversia, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

7 La Commissione non contesta che la società ricorrente, pur non essendo destinataria della decisione impugnata, sia interessata da quest' ultima ai sensi dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA .

8 Infatti, bisogna ricordare, come la Corte ha già dichiarato nelle sentenze 15 luglio 1960 ( cause 24 e 34/58, Chambre syndicale de la sidérurgie de l' Est de la France, Racc . pag . 555 ) e 19 settembre 1985 ( cause 172 e 226/83, Hoogovens Groep, Racc . pag . 2843 ), che un' impresa è interessata ai sensi di tale norma da una decisione individuale della Commissione che autorizzi la concessione di vantaggi ad una o più imprese sue concorrenti .

9 Ora, precisamente, la ricorrente e la BSC sono imprese siderurgiche in concorrenza tra loro in quanto produttori di acciaio che rientra nella categoria II del regime siderurgico comunitario . Di conseguenza, la ricorrente è riguardata dalla decisione controversa nei limiti in cui quest' ultima attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per i prodotti che rientrano in tale categoria .

10 Per contro, bisogna constatare d' ufficio che, nei limiti in cui la decisione impugnata attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per prodotti diversi da quelli di detta categoria, essa non può riguardare la ricorrente che è un' impresa monoproduttrice .

11 Per il resto, la Commissione sostiene che il ricorso dev' essere respinto in quanto irricevibile poiché presentato dopo la scadenza del termine di un mese contemplato all' art . 33, 3° comma, del trattato CECA . In mancanza di pubblicazione o di notifica dell' atto impugnato, tale termine dovrebbe decorrere - come sostiene l' art . 173, 3° comma, del trattato CEE - dal giorno in cui l' interessato ne ha avuto conoscenza . Ora, nella fattispecie, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del contenuto essenziale della decisione impugnata, in particolare attraverso una lettera dell' Associazione europea della siderurgia ( Eurofer ) in data 14 maggio 1986 .

12 La ricorrente sostiene invece che essa ha avuto piena conoscenza del testo esatto e della motivazione della decisione solo tramite il controricorso della Commissione . Ora, in mancanza di pubblicazione o di notifica, il termine di ricorso potrebbe decorrere solo dal momento in cui l' interessato ha avuto l' esatta conoscenza dell' atto .

13 A tal riguardo, bisogna constatare innanzitutto che, se è risultato successivamente che la lettera dell' Eurofer in data 14 maggio 1986 dava una visione esatta del contenuto essenziale della decisione impugnata, la ricorrente non era in grado di sapere che tale fosse la situazione e non poteva quindi essere sicura, in particolare, della motivazione della decisione . Inoltre, come la ricorrente ha affermato senza essere contraddetta dalla Commissione, quest' ultima, in risposta ad una domanda di più estese informazioni sulla decisione controversa che le era stata indirizzata dall' Eurofer, con lettera 9 giugno 1986, ha rifiutato di comunicare la decisione di cui trattasi, limitandosi a confermare il fondamento giuridico e a farvi riferimento .

14 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' art . 173, 3° comma, del trattato CEE ( sentenze 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke, Racc . pag . 665, e 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel, Racc . pag . 887 ) risulta che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso .

15 Nella fattispecie la Eurofer - associazione alla quale la ricorrente appartiene - ha chiesto diligentemente informazioni integrative sulla decisione controversa e la Commissione le ha rifiutate, di modo che la ricorrente è stata indotta ad impugnare tale decisione senza poter essere sicura di conoscerne tutti gli elementi pertinenti .

16 Stando così le cose, l' argomento della Commissione non può essere accolto .

17 Da quanto precede risulta che il ricorso va dichiarato ricevibile nei limiti in cui ha per oggetto l' annullamento della decisione indirizzata alla BSC in quanto essa concede a tale società riferimenti supplementari di produzione e di consegna per i prodotti che rientrano nella categoria II .

Sul merito

18 Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso è relativo alla mancanza di fondamento giuridico della decisione impugnata . Essa ritiene che l' art . 13 della decisione generale n . 3485/85/CECA, soprammenzionata, non conferisca alla Commissione il potere di attribuire alla BSC i riferimenti supplementari contestati .

19 L' art . 13, soprammenzionato, pone le regole generali per la determinazione delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento delle imprese siderurgiche in caso di concentrazione ( n . 1 ), di separazione ( n . 2 ) o di creazione di nuove imprese indipendenti da parte di imprese che cedono ad esse gli impianti che facevano parte in precedenza del loro apparato produttivo ( n . 3 ). Il n . 4 di tale articolo aggiunge :

"La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari in base, se lo ritiene opportuno, al parere di un gruppo di esperti ".

20 La Commissione si è basata su quest' ultima disposizione per attribuire alla BSC i riferimenti supplementari controversi . Essa ritiene che l' art . 13, n . 4, soprammenzionato, le conferisca il potere di ricompensare, mediante l' attribuzione di riferimenti supplementari, le imprese che procedono ad una concentrazione in collegamento con la chiusura di impianti consentendole in tal modo di perseguire una politica di incentivazione della riduzione di capacità produttive ai fini della ristrutturazione del settore siderurgico .

21 Per esaminare se tale interpretazione, che la ricorrente contesta, sia o no corretta, bisogna accostare il n . 4 dell' art . 13 ai tre punti precedenti dello stesso articolo e tener conto degli antecedenti di tale disposizione nelle decisioni generali relative al sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica per gli anni precedenti .

22 La facoltà della Commissione di procedere agli "adeguamenti necessari" è stata contemplata, per i soli casi di separazione e di creazione di imprese indipendenti, dall' art . 13, nn . 2 e 3, delle decisioni generali per gli anni 1982, 1983 e 1984 ( 30 giugno 1982, n . 1696/82/CECA, GU L 191, pag . 1; 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA, GU L 208, pag . 1; 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA, GU L 29, pag . 1 ).

23 In base all' ottavo considerando della decisione generale n . 3485/85/CECA, soprammenzionata, la Commissione ha ritenuto che conveniva

" estendere questa possibilità alle concentrazioni soprattutto quando ne consegue una chiusura di impianti di laminazione a caldo che contribuisce in misura eccezionale ad una riduzione di capacità non compensata da aumenti di capacità e che non dev' essere considerata come la contropartita di aiuti ".

24 Dalla formulazione letterale e dalla struttura dell' art . 13 di tale decisione generale nonché dall' ottavo considerando soprammenzionato risulta che il nuovo n . 4 si riferisce ai casi di concentrazione, di separazione e di creazione di imprese considerati, rispettivamente, ai nn . 1, 2 e 3 dello stesso articolo . Il potere della Commissione di procedere agli adeguamenti necessari nel caso di concentrazione è quindi lo stesso che essa detiene in caso di separazione o in caso di creazione di imprese indipendenti .

25 In questi tre casi considerati dall' art . 13, i nn . 1, 2 e 3 contemplano regole precise per l' attribuzione di nuovi riferimenti . Dal sistema di quest' articolo risulta che gli "adeguamenti" di cui al n . 4 costituiscono modifiche rispetto al risultato delle operazioni di calcolo di cui ai punti precedenti, che costituiscono le regole di base .

26 Né il testo della disposizione né la motivazione della decisione generale forniscono i criteri che consentono di accertare in quali condizioni tali adeguamenti debbano essere considerati "necessari ". Di conseguenza, bisogna riferirsi allo scopo del sistema delle quote, che, come risulta dall' art . 58, n . 2, del trattato CECA, è quello di far ricadere nel modo più equo possibile, sull' insieme delle imprese, le limitazioni della produzione richieste dalla crisi siderurgica .

27 Ne deriva che gli adeguamenti ai quali la Commissione può procedere a norma dell' art . 13, n . 4, possono essere considerati necessari solo se l' applicazione delle regole di base dovesse portare a risultati iniqui .

28 Per accertare se ciò si verifichi, la Commissione, che può far ricorso, se del caso, al parere di un gruppo di esperti, dispone di un ampio potere di valutazione delle circostanze particolari di ciascuna concentrazione, separazione o creazione di imprese indipendenti . Essa può in particolare tener conto del fatto che una concentrazione comporta, come nella fattispecie, una chiusura di impianti . L' ottavo considerando soprammenzionato della decisione n . 3485/85/CECA vi fa giustamente riferimento .

29 Dal fascicolo risulta che nella fattispecie la Commissione ha attribuito alla BSC i riferimenti supplementari controversi al fine di ricompensare lo sforzo di ristrutturazione costituito dalla chiusura degli impianti di Newport, che ha comportato una notevole riduzione di capacità e che, secondo la Commissione, in assenza di tale provvedimento di incentivazione non sarebbe stata attuata . Ora, da quanto precede, risulta che un siffatto provvedimento di incentivazione va al di là degli "adeguamenti necessari" di cui all' art . 13, n . 4 .

30 Tale conclusione è corroborata da un confronto tra la struttura della decisione generale n . 3485/85/CECA e quella delle decisioni generali corrispondenti per gli anni precedenti . Infatti, le decisioni generali per gli anni 1983 e 1984 ( soprammenzionate ) contenevano un articolo, rispettivamente 14 b e 14 B, che conferiva alla Commissione il potere di attribuire incrementi di quote ad un' impresa nell' ambito di un programma di ristrutturazione approvato dalla Commissione e nel rispetto di talune condizioni definite da detto articolo . Dal fascicolo risulta che la Commissione aveva inizialmente deciso di rafforzare tale meccanismo di incentivazione della ristrutturazione delle imprese nella decisione generale che prorogava il sistema per il 1985, per rinunciarvi però a seguito dell' opposizione da essa incontrata a tal riguardo nell' ambito del Consiglio .

31 Ne deriva che l' art . 13, n . 4, di quest' ultima decisione non può essere interpretato nel senso che attribuisce alla Commissione, per il solo caso di concentrazione, il potere di attribuire riferimenti supplementari per incoraggiare le chiusure di impianti che comportano una riduzione di capacità mentre essa stessa ha rinunciato a dotarsi di un fondamento giuridico specifico che le conferisse tale potere in modo generale .

32 Ora, se è consentito alla Commissione perseguire, nell' esercizio delle sue responsabilità di gestione della crisi del settore siderurgico, una politica di incentivazione della ristrutturazione, se del caso mediante l' attribuzione di riferimenti supplementari a titolo di ricompensa per chiusure di impianti che comportano riduzioni di capacità, essa non può farlo attraverso decisioni individuali prive di fondamento giuridico nella pertinente decisione generale .

33 Da quanto sopra risulta, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente, che la decisione controversa dev' essere annullata, ma, tenuto conto della parziale irricevibilità del ricorso, solo in quanto essa attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per i prodotti della categoria II .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

34 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è risultata sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione della Commissione 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla British Steel Corporation, è annullata in quanto attribuisce, nella categoria II, riferimenti supplementari di produzione ( 161 500 tonnellate ) e di consegna ( 128 100 tonnellate ).

2 ) Per il resto, il ricorso è irricevibile .

3 ) La Commissione è condannata alle spese .