61986J0188

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 2 LUGLIO 1987. - REGIS LEFEVRE CONTRO MINISTERE PUBLIC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR D'APPEL DI PARIGI. - MARGINE COMMERCIALE MASSIMO PER LA VENDITA'AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA. - CAUSA 188/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02963


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

2 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - NORMATIVA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA - COMPATIBILITA

( TRATTATO CEE, ARTT . 3, LETT . F ), E 85 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE - REGIMI DI PREZZI - NORMATIVA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA - INSUFFICIENTE PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE SPESE D' IMPORTAZIONE O DI RIFORNIMENTO - INAMMISSIBILITA - INCOMPATIBILITA CON L' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

( TRATTATO CEE, ART . 30; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68, ART . 22 )

Massima


1 . NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO EX ART . 177 DEL TRATTATO, LA CORTE NON PUO PRONUNZIARSI SULLA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO NAZIONALE . ESSA PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE TUTTI GLI ELEMENTI INTERPRETATIVI CHE RIENTRINO NEL DIRITTO COMUNITARIO E CONSENTANO AL GIUDICE STESSO DI DECIDERE SULLA COMPATIBILITA DELLE NORME SUDDETTE CON LA NORMA COMUNITARIA CUI ESSO SI RIFERISCE .

2 . GLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 DEL TRATTATO NON OSTANO A CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE CONTEMPLI LA FISSAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AUTORITA DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO PER LA CARNE BOVINA .

3 . LA NORMATIVA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO PER LA CARNE BOVINA CHE IMPONGA AI DETTAGLIANTI DI VENDERE LA MERCE AI CONSUMATORI AD UN PREZZO NON SUPERIORE A QUELLO MEDIO D' ACQUISTO, PIU UN MARGINE DI UTILE FISSO NONCHE LE SPESE DI TRASPORTO CALCOLATE A FORFAIT :

- COSTITUISCE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA, IN CONTRASTO CON L' ART . 30 DEL TRATTATO NONCHE CON L' ART . 22 DEL REGOLAMENTO N . 805/68, RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA, QUALORA IL MARGINE FISSO E L' IMPORTO DELLE SPESE DI TRASPORTO A FORFAIT NON TENGANO ADEGUATAMENTE CONTO DELLE SPESE D' IMPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI;

- E INCOMPATIBILE COL REGOLAMENTO N . 805/68 QUALORA LE SPESE DI TRASPORTO SIANO FISSATE A FORFAIT IN UN MODO CHE E INSUFFICIENTE PER COPRIRE LE SPESE DI RIFORNIMENTO SUL MERCATO NAZIONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI E CHE DANNEGGIA QUINDI LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE IN DETERMINATE REGIONI .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 188/86,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA CORTE D' APPELLO DI PARIGI, NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

PUBBLICO MINISTERO

E

REGIS LEFEVRE, RESIDENTE IN MELUN,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE IN RELAZIONE AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE FISSA UN MARGINE DI UTILE PER LA VENDITA AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

COMPOSTA DAI SIGNORI Y . GALMOT, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : M . DARMON

CANCELLIERE : H.A . RUEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER IL SIG . R . LEFEVRE, IMPUTATO NELLA CAUSA PRINCIPALE, CON L' AVV . PH . BAUDOIN, DEL FORO DI PARIGI, OSSERVAZIONI PRESENTATE PER ISCRITTO,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DALLA SIG.RA DENISE SORASIO, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 5 FEBBRAIO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 10 MARZO 1987,

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 25 GIUGNO 1986, PERVENUTA ALLA CORTE IL 24 LUGLIO SUCCESSIVO, LA CORTE D' APPELLO DI PARIGI HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE IN RELAZIONE AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE FISSA UN MARGINE DI UTILE PER LA VENDITA AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA .

2 DETTA QUESTIONE E SORTA NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE ESPERITO CONTRO IL SIGNOR REGIS LEFEVRE, MACELLAIO DETTAGLIANTE IN MELUN, PERSEGUITO PER AVER PRATICATO PREZZI ILLECITI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1983, OFFRENDO IN VENDITA CARNE BOVINA A PREZZI SUPERIORI A QUELLI STABILITI DALLA NORMATIVA FRANCESE IN MATERIA . DETTA NORMATIVA, COSTITUITA ALL' EPOCA DEI FATTI ESSENZIALMENTE DAI DECRETI MINISTERIALI NN . 82-99/A E 83-20/A, INTEGRATI DA DECRETI PREFETTIZI, DISPONE IL CONTROLLO DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA E CONSISTE NELLA FISSAZIONE DI UN MARGINE DI UTILE AL MINUTO AL NETTO DELL' IVA, IL CUI IMPORTO E FISSO, E DI UN IMPORTO CALCOLATO A FORFAIT PER LE SPESE DI TRASPORTO SINO AL BANCO DI VENDITA .

3 AI SENSI DI QUESTA NORMATIVA, I MACELLAI SONO TENUTI OGNI MESE A STABILIRE PREZZI D' ACQUISTO MEDI PONDERATI AL NETTO DELL' IVA, BASATI SUI LORO ACQUISTI DI CARNE DEL MESE PRECEDENTE . A QUESTO ELEMENTO VARIABILE SI AGGIUNGONO I DUE IMPORTI FISSI SUMMENZIONATI, VALE A DIRE IL MARGINE DI UTILE AL DETTAGLIO, CHE ALL' EPOCA ERA DI FF 5,65 AL KG PER I DIPARTIMENTI DELLA REGIONE PARIGINA, E LE SPESE DI TRASPORTO CALCOLATE A FORFAIT, FISSATE A FF 0,35 AL KG . AI DETTAGLIANTI E PROIBITO, SOTTO PENA DI SANZIONI, SUPERARE I PREZZI AUTORIZZATI RISULTANTI DA QUESTA DISCIPLINA .

4 CON SENTENZA 11 DICEMBRE 1985, IL "TRIBUNAL CORRECTIONNEL" DI MELUN ASSOLVEVA IL LEFEVRE RITENENDO CHE LA DISCIPLINA DEI PREZZI SURRICORDATA FOSSE IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO E QUINDI ANDASSE DISAPPLICATA . IL PUBBLICO MINISTERO INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DI PARIGI, LA QUALE A SUA VOLTA REPUTAVA NECESSARIO SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

" SE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO FRANCESI ( PRECITATE ) (...) SIANO COMPATIBILI CON GLI ARTT . 30, 3, LETT . F ), E 85 DEL TRATTATO CEE ".

5 PER QUEL CHE RIGUARDA I PARTICOLARI DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI E CAUSA, NONCHE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEGLI ATTI DI CAUSA VERRANNO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO IN QUANTO NECESSARI PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

6 E' OPPORTUNO INNANZITUTTO RAMMENTARE CHE, NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO EX ART . 177 DEL TRATTATO CEE, LA CORTE NON PUO PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO NAZIONALE . LA CORTE PUO, PERO, FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE TUTTI GLI ELEMENTI INTERPRETATIVI DI DIRITTO COMUNITARIO, CHE GLI CONSENTANO DI DECIDERE SULLA COMPATIBILITA DELLE NORME SUDDETTE CON LA NORMA COMUNITARIA FATTA VALERE .

7 INOLTRE, TRATTANDOSI DELL' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 DEL TRATTATO CEE, AD UNA DISCIPLINA DEI PREZZI COME QUELLA DI CUI SI OCCUPA IL GIUDICE NAZIONALE, E D' UOPO OSSERVARE CHE TALE NORMATIVA NON E VOLTA AD IMPORRE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI TRA OPERATORI ECONOMICI O ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI DALL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO, MA AL CONTRARIO AFFIDA ALLA PUBBLICA AUTORITA LA RESPONSABILITA IN MATERIA DI PREZZI . COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO NELLA SENTENZA 29 GENNAIO 1985 ( CAUSA 231/83, CULLET, RACC . 1985, PAG . 305 ), GLI ARTICOLI SUDDETTI NON OSTANO A CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE CONTEMPLI LA FISSAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AUTORITA DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO .

8 PERTANTO, SI DEVE RITENERE CHE LA QUESTIONE SIA STATA SOLLEVATA ONDE STABILIRE SE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, E IN PARTICOLARE L' ART . 30 DEL TRATTATO CEE, OSTINO AD UNA DISCIPLINA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA CHE NE VIETI AI DETTAGLIANTI LA VENDITA AD UN PREZZO SUPERIORE AL PREZZO D' ACQUISTO MEDIO, PIU UN MARGINE DI UTILE DI AMMONTARE FISSO E UN IMPORTO CALCOLATO A FORFAIT PER LE SPESE DI TRASPORTO .

9 BENCHE IL GIUDICE NAZIONALE MENZIONI NELLA QUESTIONE SOLO GLI ARTICOLI DEL TRATTATO CITATI POC' ANZI, E TUTTAVIA OPPORTUNO PRECISARE, ONDE FORNIRGLI TUTTI GLI ELEMENTI D' INTERPRETAZIONE CHE GLI POSSANO TORNARE UTILI, CHE LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI SUL CONTROLLO DEI PREZZI, NEL CASO DI PRODOTTI DISCIPLINATI DA UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI, DEVE OPERARSI ANZITUTTO SOTTO IL PROFILO DELL' ORGANIZZAZIONE STESSA ( CFR . SENTENZA 6 NOVEMBRE 1979, CAUSE RIUNITE DA 16 A 20/79, DANIS, RACC . 1979, PAG.*3327 ). OCCORRE QUINDI ESAMINARE ANCHE SE UNA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PREZZI, COME QUELLA CONTROVERSA NEL CASO DI SPECIE, SIA CONFORME AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968, N . 805, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU L 148, PAG . 24 ).

10 ONDE POTER VALUTARE IL SISTEMA DI FISSAZIONE DEI PREZZI DI CUI E CAUSA, E D' UOPO RICORDARE IN PRIMO LUOGO CHE, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, UNA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PREZZI CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI NON COSTITUISCE DI PER SE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL' ART.*30 DEL TRATTATO, MA PUO PRODURRE DETTO EFFETTO QUANDO I PREZZI SI COLLOCANO AD UN LIVELLO TALE CHE LE MERCI IMPORTATE SAREBBERO SFAVORITE RISPETTO ALLE IDENTICHE MERCI NAZIONALI ( CFR . SENTENZE 26 FEBBRAIO 1976, CAUSA 65/75, TASCA, RACC . PAG . 291; 24 GENNAIO 1978, CAUSA 82/77, VAN TIGGELE, RACC . PAG . 25; 29 GENNAIO 1985, PRECITATA; 13 NOVEMBRE 1986, CAUSE RIUNITE 80 E 159/85, EDAH, RACC . 1986, PAG . 3359, IN PARTICOLARE PAG . 3376 ). LO STESSO PRINCIPIO VALE PER IL DIVIETO DI MISURE EQUIVALENTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE EX ART . 22 DEL PRECITATO REGOLAMENTO N . 805/68 .

11 IN SECONDO LUOGO, E D' UOPO CONSTATARE CHE LA CORTE, NELLA SENTENZA 17 GENNAIO 1980 ( CAUSE RIUNITE 95 E 96/79, KEFER E DELMELLE, RACC . 1980, PAG . 103 ), HA GIUDICATO CHE LE DISPOSIZIONI DI UN REGOLAMENTO AGRICOLO COMUNITARIO CHE IMPLICHINO UN REGIME DI PREZZI CHE SI APPLICHI NEGLI STADI DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO ALL' INGROSSO LASCIANO INTATTO IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN FATTO DI FORMAZIONE DEI PREZZI NEGLI STADI DEL COMMERCIO AL MINUTO E DEL CONSUMO, PURCHE NON METTANO IN PERICOLO GLI SCOPI O IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI . PERTANTO, IL FATTO CHE VENGA STABILITO UN MARGINE DI UTILE CHE IL DETTAGLIANTE DEVE RISPETTARE AL MOMENTO DELLA VENDITA AL CONSUMATORE NON METTE IN PERICOLO, IN QUANTO TALE, LE FINALITA E IL FUNZIONAMENTO DI UNA TALE ORGANIZZAZIONE, SEMPRE CHE IL MARGINE DI UTILE SIA, NELLE SUE LINEE ESSENZIALI, CALCOLATO SUI PREZZI D' ACQUISTO PRATICATI NELLE FASI DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO ALL' INGROSSO, COSI DA NON CONTRASTARE COL REGIME DEI PREZZI SUL QUALE SI FONDA L' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI .

12 I REQUISITI POSTI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SOPRA CITATA NON SONO, PERO, SODDISFATTI ALLORCHE IL MARGINE DI UTILE MASSIMO NON TENGA CONTO DELLE SPESE DI RIFORNIMENTO E D' IMPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI . UN MARGINE DI UTILE CHE NON RISPONDA A QUESTI CRITERI AVREBBE L' EFFETTO DI RESTRINGERE LE POSSIBILITA, PER IL DETTAGLIANTE, DI RIFORNIRSI PRESSO IL PRODUTTORE O IL COMMERCIANTE DI SUA SCELTA, E IN TAL MODO PORREBBE OSTACOLO AL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI E, PIU SPECIFICAMENTE, AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

13 PERTANTO, LA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLE CARNI BOVINE CHE IMPONGA AI DETTAGLIANTI DI VENDERE LA MERCE AI CONSUMATORI AD UN PREZZO NON SUPERIORE A QUELLO D' ACQUISTO PRATICATO NELLA FASE DEL COMMERCIO ALL' INGROSSO, PIU UN MARGINE DI UTILE MASSIMO COMPRENDENTE, TRA L' ALTRO, LE SPESE D' IMPORTAZIONE EVENTUALMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI, COSTITUISCE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA, IN CONTRASTO CON L' ART . 30 DEL TRATTATO CEE, NONCHE CON L' ART . 22 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 ( CFR . SENTENZA 5 GIUGNO 1985, CAUSA 116/84, ROELSTRAETE, RACC . 1986, PAG . 1713 ).

14 E' BEN VERO CHE, NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI PREZZI DESCRITTO NELLA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, LE SPESE DI TRASPORTO SONO ELENCATE SEPARATAMENTE DAL MARGINE DI UTILE FISSO DI VENDITA AL MINUTO . TUTTAVIA, QUESTE SPESE SONO INCLUSE NEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO PER UN AMMONTARE DETERMINATO FORFETTARIAMENTE E CALCOLATO SULLE SPESE DI TRASPORTO DAL MERCATO ALL' INGROSSO DI RUNGIS AI NEGOZI AL DETTAGLIO . QUALORA LE SPESE D' IMPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI SUPERINO DETTO AMMONTARE, LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA VIENE AD AVERE UN EFFETTO RESTRITTIVO PER L' IMPORTAZIONE, POICHE IL PROFITTO DEL DETTAGLIANTE VIENE DIMINUITO DELLA DIFFERENZA .

15 QUANTO ALLE SPESE DI RIFORNIMENTO SUL MERCATO NAZIONALE, SI DEVE OSSERVARE CHE LA LORO INCLUSIONE NEL MARGINE DI UTILE MASSIMO E INCOMPATIBILE COL REGOLAMENTO N . 805/68, QUALORA DANNEGGI LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE IN DETERMINATE REGIONI ( CFR . LA SENTENZA 5 GIUGNO 1985, PRECITATA ).

16 LO STESSO DICASI ALLORCHE LE SPESE DI TRASPORTO SONO FISSATE A FORFAIT IN UN MODO CHE E INSUFFICIENTE PER COPRIRE LE SPESE DI RIFORNIMENTO SUL MERCATO NAZIONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI E CHE DANNEGGIA QUINDI LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE IN DETERMINATE REGIONI .

17 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE IN CHE MISURA IL SISTEMA PREDISPOSTO DALLA DISCIPLINA NAZIONALE, CHE EGLI HA PER FINE PRECIPUO DI APPLICARE, PRODUCA TALE EFFETTO .

18 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE D' APPELLO DI PARIGI NEL SENSO CHE LA NORMATIVA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA CHE IMPONGA AI DETTAGLIANTI DI VENDERE LA MERCE AI CONSUMATORI AD UN PREZZO NON SUPERIORE A QUELLO MEDIO D' ACQUISTO, PIU UN MARGINE DI UTILE FISSO NONCHE LE SPESE DI TRASPORTO CALCOLATE A FORFAIT,

- COSTITUISCE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA IN CONTRASTO CON L' ART . 30 DEL TRATTATO CEE, NONCHE CON L' ART . 22 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68, RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA, QUALORA IL MARGINE FISSO E L' IMPORTO DELLE SPESE DI TRASPORTO A FORFAIT NON TENGANO ADEGUATAMENTE CONTO DELLE SPESE D' IMPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI;

- ED E INCOMPATIBILE COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68 QUALORA LE SPESE DI TRASPORTO SIANO FISSATE A FORFAIT IN UN MODO CHE E INSUFFICIENTE PER COPRIRE LE SPESE DI RIFORNIMENTO SUL MERCATO NAZIONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI E CHE DANNEGGIA QUINDI LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE IN DETERMINATE REGIONI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

19 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA CORTE D' APPELLO DI PARIGI, CON SENTENZA 25 GIUGNO 1986, DICHIARA :

LA NORMATIVA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL MINUTO DELLA CARNE BOVINA CHE IMPONGA AI DETTAGLIANTI DI VENDERE LA MERCE AI CONSUMATORI AD UN PREZZO NON SUPERIORE A QUELLO MEDIO D' ACQUISTO, PIU UN MARGINE DI UTILE FISSO NONCHE LE SPESE DI TRASPORTO CALCOLATE A FORFAIT,

- COSTITUISCE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA IN CONTRASTO CON L' ART . 30 DEL TRATTATO CEE, NONCHE CON L' ART . 22 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68, RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA, QUALORA IL MARGINE FISSO E L' IMPORTO DELLE SPESE DI TRASPORTO A FORFAIT NON TENGANO ADEGUATAMENTE CONTO DELLE SPESE D' IMPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI;

- E INCOMPATIBILE COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68, QUALORA LE SPESE DI TRASPORTO SIANO FISSATE A FORFAIT IN UN MODO CHE E INSUFFICIENTE PER COPRIRE LE SPESE DI RIFORNIMENTO SUL MERCATO NAZIONALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI DETTAGLIANTI E CHE DANNEGGIA QUINDI LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE IN DETERMINATE REGIONI .