61986J0113

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 FEBBRAIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - COMUNICAZIONI DI DATI STATISTICI NEL SETTORE DELLE UOVA E DEL POLLAME. - CAUSA 113/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00607


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - OGGETTO DELLA LITE - DETERMINAZIONE DURANTE LA FASE PRECONTENZIOSA - PRESA IN CONSIDERAZIONE DI FATTI POSTERIORI AL PARERE MOTIVATO - PRESUPPOSTI - FATTI DELLA STESSA NATURA E COSTITUTIVI DELLO STESSO COMPORTAMENTO DI QUELLI IN UN PRIMO MOMENTO CONSIDERATI - SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA

( TRATTATO CEE, ART . 169 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - UOVA - RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA ED ALL' ATTIVITA DEGLI INCUBATOI - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75, ART . 10; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1868/77, ARTT . 4, N . 1, E 6 )

Massima


1 . L' OGGETTO DEL RICORSO A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E DELIMITATO DALLA FASE AMMINISTRATIVA PRECONTENZIOSA CONTEMPLATA DA DETTA DISPOSIZIONE, NONCHE DALLE CONCLUSIONI DEL RICORSO, MENTRE IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE ED IL RICORSO DEVONO ESSERE BASATI SUGLI STESSI MOTIVI E MEZZI .

CIONONDIMENO, QUALORA L' ASSERITO INADEMPIMENTO CONSISTA NEL RITARDO SISTEMATICO CON CUI UNO STATO MEMBRO TRASMETTE LE INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE PERIODICAMENTE ALLA COMMISSIONE, I RITARDI VERIFICATISI DOPO IL PARERE MOTIVATO COSTITUISCONO FATTI DELLA STESSA NATURA DI QUELLI CONSIDERATI DAL PARERE STESSO E COSTITUISCONO LO STESSO COMPORTAMENTO, DI GUISA CHE L' OGGETTO DELLA LITE PUO COMPRENDERLI, IN PARTICOLARE QUALORA LO STATO MEMBRO, NEL DIFENDERSI, SI SIA RIFERITO AL PROCEDIMENTO DI TRASMISSIONE IN GENERALE, DI GUISA CHE LE PREROGATIVE DELLA DIFESA NON SONO LESE .

2 . I TERMINI STABILITI PER LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ED ALL' ATTIVITA DEGLI INCUBATOI, CONTEMPLATI DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 2782/75 NONCHE DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO N . 1868/77, SONO PERENTORI, IL CHE NON ESCLUDE TUTTAVIA UNA CERTA FLESSIBILITA IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .

LE AUTORITA NAZIONALI HANNO L' OBBLIGO DI FAR SI, MEDIANTE UN ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO, CHE GLI INCUBATOI TRASMETTANO LORO I DATI TEMPESTIVAMENTE AFFINCHE ESSE POSSANO A LORO VOLTA TRASMETTERLI ALLA COMMISSIONE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO E NON POSSANO QUINDI TRARRE PRETESTO DAI RITARDI IMPUTABILI AGLI INCUBATOI PER GIUSTIFICARE L' INOSSERVANZA DEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA .

Parti


NELLA CAUSA 113/86,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . GIANLUIGI CAMPOGRANDE E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DELLO STATO PIER GIORGIO FERRI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,

CONVENUTA,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2782, RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALLO SMERCIO DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE ( GU L 282, PAG . 100 ), E DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 LUGLIO 1977, N . 1868, RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ( GU L 209, PAG . 1 ),

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS, E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA

CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 16 GIUGNO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 10 NOVEMBRE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 16 MAGGIO 1986, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON TRASMETTENDO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI I DATI STATISTICI CONTEMPLATI :

- DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2782, RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALLO SMERCIO DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE ( GU L 282, PAG . 100 ),

- E DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 LUGLIO 1977, N . 1868, RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 2782/75 ( GU L 209, PAG . 1 ),

E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DA DETTI REGOLAMENTI .

2 AL FINE DI AGEVOLARE L' ADEGUAMENTO DELL' OFFERTA ALLE ESIGENZE DEL MERCATO, IL SUDDETTO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75 CONTEMPLA PROVVEDIMENTI CHE DEVONO CONSENTIRE L' ELABORAZIONE DI PREVISIONI A BREVE E LUNGO TERMINE BASATE SULLA CONOSCENZA DEI MEZZI DI PRODUZIONE IMPIEGATI . A QUESTO SCOPO L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO IMPONE AD OGNI INCUBATOIO, IN PARTICOLARE, DI COMUNICARE MENSILMENTE ALL' AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO IL NUMERO DI UOVA DA COVA MESSE IN INCUBAZIONE, IL NUMERO DI PULCINI USCITI DAL GUSCIO E IL NUMERO DI PULCINI DESTINATI AD ESSERE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI . A TENORE DELL' ART . 10 DELLO STESSO REGOLAMENTO, GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO OGNI MESE ALLA COMMISSIONE, SUBITO DOPO IL RICEVIMENTO E LO SPOGLIO DEI DATI DI CUI ALL' ART . 9, UNA TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATA IN BASE AI SUDDETTI DATI PER IL MESE PRECEDENTE .

3 DAL CANTO SUO, IL SUDDETTO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1868/77 PRESCRIVE NELL' ART . 4, N . 1, CHE LA TABELLA RIASSUNTIVA DI CUI TRATTASI SIA TRASMESSA DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE, PER OGNI MESE DELL' ANNO CIVILE, AL PIU TARDI QUATTRO SETTIMANE DOPO IL MESE CONSIDERATO . INFINE L' ART . 6 DI QUEST' ULTIMO REGOLAMENTO STABILISCE CHE PRIMA DEL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE UN QUADRO STATISTICO DELLA STRUTTURA E DELL' ATTIVITA DEGLI INCUBATOI .

4 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI, DEL PROCEDIMENTO, DEI MEZZI E DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO SE NECESSARIO AL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

SULL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

5 QUANTO ALL' OGGETTO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, SI DEVE RICORDARE CHE L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO AI SENSI DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E STABILITO DALLA FASE AMMINISTRATIVA PRECONTENZIOSA CONTEMPLATA DA DETTA DISPOSIZIONE NONCHE DALLE CONCLUSIONI DEL RICORSO, E CHE IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E IL RICORSO DEVONO ESSERE BASATI SUI MEDESIMI MOTIVI E MEZZI ( VEDASI SENTENZA 7 FEBBRAIO 1984, CAUSA 166/82, COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA, RACC . 1984, PAG . 459 ). DAL FASCICOLO EMERGE CHE TALUNI RITARDI CENSURATI NEL RICORSO SI SONO VERIFICATI SUCCESSIVAMENTE AL PARERE MOTIVATO 24 APRILE 1985, POICHE RIGUARDANO LA COMUNICAZIONE DI DATI CHE DOVEVANO ESSERE TRASMESSI DOPO DETTA DATA .

6 TUTTAVIA SI DEVE RILEVARE CHE LA COMMISSIONE, NEL DISPOSITIVO DEL PARERE MOTIVATO, AVEVA RIMPROVERATO IN GENERALE ALLA REPUBBLICA ITALIANA DI ESSERE VENUTA MENO AI SUOI OBBLIGHI "NON TRASMETTENDO ENTRO I TERMINI FISSATI I DATI STATISTICI" CONTEMPLATI DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75, E DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1868/77 . NELLA MOTIVAZIONE DEL PARERE LA COMMISSIONE RILEVAVA CHE AVEVA SINO AD ALLORA RICEVUTO, DOPO UNO SCAMBIO DI LETTERE COL GOVERNO ITALIANO NEL 1983, SOLTANTO I DATI MENSILI COMPLETI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 1983, NONCHE TALUNI DATI RELATIVI AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 1984, E CHE L' ULTIMO QUADRO STATISTICO ANNUALE DEBITAMENTE COMPILATO DA ESSA RICEVUTO SI RIFERIVA AL 1982 .

7 DEL PARI NEL RICORSO LA COMMISSIONE HA CONCLUSO CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, "NON TRASMETTENDO ENTRO I TERMINI FISSATI I DATI STATISTICI", E VENUTA MENO AI SUOI OBBLIGHI .

8 PER MOTIVARE QUESTA CONCLUSIONE LA COMMISSIONE HA INVOCATO IL FATTO CHE LA REPUBBLICA ITALIANA NON HA ANCORA COMUNICATO I QUADRI STATISTICI RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL' ATTIVITA DEGLI INCUBATOI PER GLI ANNI 1984 E 1985 E CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERLE TRASMESSI RISPETTIVAMENTE ENTRO IL 30 GENNAIO 1985 E IL 30 GENNAIO 1986 . D' ALTRO CANTO, I DATI MENSILI CONTINUEREBBERO AD ESSERLE SISTEMATICAMENTE TRASMESSI CON UN RITARDO DI CIRCA DUE MESI RISPETTO AL TERMINE PRESCRITTO DALL' ART . 4, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 1868/77 .

9 NE CONSEGUE CHE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE HA AD OGGETTO NON ATTI SPECIFICI, MA L' INADEMPIMENTO PERSISTENTE, DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO, DELL' OBBLIGO DI TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE I DATI DI CUI TRATTASI .

10 ANCHE SE ALL' ATTO DELLA PROPOSIZIONE DEL PRESENTE RICORSO I QUADRI STATISTICI DEL 1984 E DEL 1985 ERANO GIA STATI TRASMESSI ALLA COMMISSIONE, COME QUESTA HA AMMESSO NELLA REPLICA, TUTTAVIA IL GOVERNO ITALIANO RISCONOSCE CHE DETTI QUADRI STATISTICI, AL PARI DEGLI ALTRI DATI MENZIONATI NEL RICORSO, SONO STATI TRASMESSI SOLO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI SURRIFERITI . PER DI PIU IL GOVERNO ITALIANO NON HA SMENTITO L' ADDEBITO, MOSSOGLI DALLA COMMISSIONE NEL RICORSO, DI CONTINUARE A TRASMETTERE TARDIVAMENTE I DATI MENSILI .

11 DI CONSEGUENZA SI DEVE RITENERE CHE I CONTINUI RITARDI DI COMUNICAZIONE VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE AL PARERE MOTIVATO COSTITUISCONO FATTI AVENTI LA STESSA NATURA DI QUELLI CONSIDERATI IN DETTO PARERE E COSTITUTIVI DELLO STESSO COMPORTAMENTO . COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 22 MARZO 1983 ( CAUSA 42/82, COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE / REPUBBLICA FRANCESE, RACC . 1983, PAG . 1013 ), IN CASI DEL GENERE L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PUO ESTENDERSI AI FATTI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE AL PARERE MOTIVATO .

12 GLI ARGOMENTI DIFENSIVI SVOLTI DAL GOVERNO ITALIANO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE NON FANNO, NEANCH' ESSI, RIFERIMENTO A COMUNICAZIONI DETERMINATE, MA RIGUARDANO DEL PARI IL PROCEDIMENTO DI COMUNICAZIONE IN GENERALE . LE PREROGATIVE DELLA DIFESA DEL GOVERNO ITALIANO NON SONO PERTANTO COMPROMESSE DALL' IMPOSTAZIONE DEL RICORSO IN CUI LA COMMISSIONE CENSURA, IN GENERALE, LA COMUNICAZIONE TARDIVA DEI DATI .

13 NELLA FATTISPECIE SI DEVE PERTANTO CONSIDERARE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA L' INOSSERVANZA DEI SUMMENZIONATI TERMINI DA PARTE DELLE AUTORITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, MANIFESTATASI MEDIANTE RITARDI CONTINUI, SENZA CHE OCCORRA ESAMINARE SEPARATAMENTE CIASCUNA COMUNICAZIONE TARDIVA ED ESCLUDERE I FATTI VERIFICATISI DOPO IL PARERE MOTIVATO .

SULL' ASSERITO INADEMPIMENTO

14 AVVERSO IL RICORSO PER INADEMPIMENTO, COSI DEFINITO, AVENTE AD OGGETTO L' OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI E LE STATISTICHE DI CUI TRATTASI ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO N . 1868/77, IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE DETTI TERMINI NON SONO PERENTORI, MA COSTITUISCONO UNA SEMPLICE INDICAZIONE DEL TEMPO CHE PUO ESSERE CONSIDERATO SUFFICIENTE QUALORA GLI INCUBATOI COMUNICHINO A LORO VOLTA TEMPESTIVAMENTE I DATI DI CUI TRATTASI ALLE AUTORITA NAZIONALI . D' ALTRONDE LA COMMISSIONE CONFONDEREBBE L' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE RAPIDA DEI DATI FORNITI DAGLI INCUBATOI, UNICO OGGETTO DEL RICORSO, CON L' IMPEGNO DEGLI STATI MEMBRI DI GARANTIRE CHE GLI INCUBATOI RISPETTINO L' OBBLIGO, LORO IMPOSTO DAL REGOLAMENTO, DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE I DATI ALL' AUTORITA COMPETENTE .

15 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . QUANTO ALLA PERENTORIETA DEI TERMINI DI CUI TRATTASI, SI DEVE RILEVARE CHE COLL' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 2782/75 IL CONSIGLIO HA AUTORIZZATO LA COMMISSIONE A STABILIRE LE MODALITA D' APPLICAZIONE DI DETTO REGOLAMENTO E CHE LA STESSA SI E AVVALSA DI TALE AUTORIZZAZIONE MEDIANTE GLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO N . 1868/77 . QUESTE DISPOSIZIONI SONO REDATTE IN MODO CHIARO E INEQUIVOCABILE . DATO CHE IL SISTEMA DI PREVISIONI DELL' ANDAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI INTERESSATI, COME STABILITO DAL REGOLAMENTO N . 2782/75, PUO FUNZIONARE SOLO A CONDIZIONE CHE I DATI PERTINENTI PER TUTTA LA COMUNITA SIANO COMPLETI E REGOLARMENTE AGGIORNATI, I TERMINI DEVONO ESSERE CONSIDERATI PERENTORI .

16 TUTTAVIA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI POSSONO IMPORRE UNA CERTA FLESSIBILITA NELL' APPLICAZIONE DEI TERMINI . IN CONSIDERAZIONE DI SIFFATTE CIRCOSTANZE LA COMMISSIONE, COME HA DETTO ALL' UDIENZA, HA TOLLERATO IN PASSATO INOSSERVANZE OCCASIONALI E LIMITATE DEI TERMINI PRESCRITTI . SONO PERO INGIUSTIFICABILI RITARDI CONTINUI E PROLUNGATI, COME QUELLI DI CUI TRATTASI NELLA FATTISPECIE, CHE RISCHIANO DI COMPROMETTERE IL SISTEMA DI PREVISIONI DELL' ANDAMENTO DEL MERCATO .

17 VERO E CHE I DATI DI CUI TRATTASI PROVENGONO DAGLI INCUBATOI E POSSONO ESSERE COMUNICATI ALLA COMMISSIONE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI SOLO QUALORA GLI INCUBATOI LI COMUNICHINO TEMPESTIVAMENTE ALLE AUTORITA NAZIONALI, A NORMA DELL' ART . 9 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75 . TUTTAVIA TOCCA ALLE AUTORITA NAZIONALI PROVVEDERE, MEDIANTE UN SISTEMA DI CONTROLLO ADEGUATO, A CHE GLI INCUBATOI TRASMETTANO LORO I DATI TEMPESTIVAMENTE PER POTER A LORO VOLTA COMUNICARLI ALLA COMMISSIONE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI . INFATTI L' ART . 16 DELLO STESSO REGOLAMENTO, CHE E ENTRATO IN VIGORE IL 1* NOVEMBRE 1975, PRESCRIVE ESPRESSAMENTE CHE IL CONTROLLO DELL' OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI E EFFETTUATO DALLE AUTORITA DESIGNATE DA CIASCUNO STATO MEMBRO .

18 SI DEVE PERTANTO DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON TRASMETTENDO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI I DATI STATISTICI CONTEMPLATI DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75, E DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1868/77, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

19 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA, ESSENDO RIMASTA SOCCOMBENTE, DEV' ESSERE CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA, NON TRASMETTENDO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI I DATI STATISTICI CONTEMPLATI DALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2782/75, E DAGLI ARTT . 4, N . 1, E 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1868/77, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE .

2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .