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1 . RICORSO PER DANNI - NATURA AUTONOMA - ESAURIMENTO DELLE POSSIBILITA D' IMPUGNAZIONE NAZIONALI - ECCEZIONE - IMPOSSIBILITA DI OTTENERE RIPARAZIONE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE
( TRATTATO CEE, ARTT . 178 E 215, 2* COMMA )
2 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - RESTRIZIONI DELL' ESPORTAZIONE - ACCORDO FRA LA COMUNITA E GLI STATI UNITI D' AMERICA RELATIVO AGLI SCAMBI DI TUBI D' ACCIAIO - REGIME DI LICENZE D' ESPORTAZIONE - RILASCIO DELLE LICENZE RISERVATO AI PRODUTTORI - DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI DISTRIBUTORI - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 60/85, ART . 5; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 61/85 )
3 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - RESTRIZIONI ALL' ESPORTAZIONE - ACCORDO FRA LA COMUNITA E GLI STATI UNITI D' AMERICA RELATIVO AGLI SCAMBI DI TUBI D' ACCIAIO - RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE COMUNITARIO FRA GLI STATI MEMBRI - MARGINE DISCREZIONALE DEL CONSIGLIO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 60/85, ALLEGATO III )
1 . L' AZIONE DI RISARCIMENTO A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215, 2* COMMA, DEL TRATTATO E STATA ISTITUITA COME UN RIMEDIO AUTONOMO, DOTATO DI UNA PARTICOLARE FUNZIONE NELL' AMBITO DEL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI E SUBORDINATO, QUANTO AL SUO ESERCIZIO, A CONDIZIONI ATTINENTI AL SUO OGGETTO . SE E VERO CHE ESSA DEV' ESSERE VALUTATA ALLA LUCE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI E CHE LA SUA RICEVIBILITA PUO QUINDI ESSERE SUBORDINATA, IN DETERMINATI CASI, ALL' ESAURIMENTO DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI NAZIONALI DISPONIBILI PER OTTENERE L' ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA NAZIONALI, E TUTTAVIA NECESSARIO, A TAL FINE, CHE TALI RIMEDI NAZIONALI GARANTISCANO IN MODO EFFICACE LA TUTELA DEI SINGOLI E CHE ESSI POSSANO CONDURRE AL RISARCIMENTO DELL' ASSERITO DANNO . CIO NON AVVIENE NEL CASO DELLA REIEZIONE, IN FORZA DI UN REGOLAMENTO COMUNITARIO, DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI, DI UNA DOMANDA DI LICENZA D' ESPORTAZIONE . NE L' ANNULLAMENTO DELLA REIEZIONE AD OPERA DEL GIUDICE NAZIONALE, NE L' ACCERTAMENTO DELL' INVALIDITA DEL REGOLAMENTO DI CUI TRATTASI, ALLA QUALE IL GIUDICE POTREBBE GIUNGERE DOPO ESSERSI VALSO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL' ART . 177 DEL TRATTATO, POSSONO INFATTI AVERE IL RISULTATO DI ATTRIBUIRE ALL' OPERATORE ECONOMICO IL DIRITTO AL RILASCIO DI UNA LICENZA O AL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA SUBITO .
2 . RISERVANDO IL RILASCIO DI LICENZE D' ESPORTAZIONE AI PRODUTTORI, IL REGIME ISTITUITO DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PER L' ATTUAZIONE DELL' ACCORDO FRA LA COMUNITA E GLI STATI UNITI D' AMERICA RIGUARDANTE GLI SCAMBI DI TUBI D' ACCIAIO NON DETERMINA UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI DISTRIBUTORI DEGLI STESSI . I PRODUTTORI COMUNITARI NON SONO INFATTI COLPITI DA DETTO ACCORDO, IL QUALE RIGUARDA SOLO I PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITA, NELLO STESSO MODO DEI DISTRIBUTORI I QUALI POSSONO FRUIRE DEL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA DA PARTE DEL PRODUTTORE NONCHE CONTINUARE LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI . SE TUTTAVIA RISULTASSE CHE I DISTRIBUTORI, IN QUANTO CATEGORIA DI OPERATORI ECONOMICI, DEBBONO SOPPORTARE UNA PARTE SPROPORZIONATA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL' ACCORDO, SPETTEREBBE ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PORVI RIMEDIO MEDIANTE OPPORTUNI PROVVEDIMENTI .
3 . NEL PROCEDERE ALLA RIPARTIZIONE FRA STATI MEMBRI DEL MASSIMALE COMUNITARIO D' ESPORTAZIONE STABILITO DALL' ACCORDO FRA LA COMUNITA E GLI STATI UNITI D' AMERICA RIGUARDANTE GLI SCAMBI DI TUBI D' ACCIAIO, IL CONSIGLIO DISPONE DI UN MARGINE DISCREZIONALE DI CUI SPETTA A CHI CONTESTA LA RIPARTIZIONE STESSA IL PROVARE CHE ESSO SIA STATO SUPERATO .