Parole chiave
Massima

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1 . Concorrenza - Intese - Accordi tariffari bilaterali o multilaterali fra compagnie aeree - Nullità - Presupposti

( Trattato CEE, artt . 85, 88 e 89; regolamento del Consiglio n . 3975/87, art . 5 )

2 . Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Divieto assoluto - Applicazione delle norme transitorie di cui agli artt . 88 e 89 del trattato - Irrilevanza

( Trattato CEE, artt . da 85 a 89 )

3 . Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Nozione - Accordi fra società capogruppo e controllate prive di effettiva autonomia commerciale - Esclusione

( Trattato CEE, art . 85 )

4 . Concorrenza - Norme comunitarie - Applicazione simultanea degli artt . 85 e 86 del trattato - Ammissibilità - Accordi tariffari imposti da un' impresa che detenga una posizione dominante

( Trattato CEE, artt . 85 e 86 )

5 . Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Applicazione di tariffe aeree adottate mediante accordo fra imprese - Criteri di valutazione

( Trattato CEE, art . 86 )

6 . Concorrenza - Norme comunitarie - Obblighi degli Stati membri - Omologazione di accordi tariffari contrari alle norme del trattato - Incompatibilità

( Trattato CEE, artt . 5, 85, 86 e 90, n . 1 )

7 . Concorrenza - Imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale - Esercizio di linee aeree - Limitazione degli effetti delle norme sulla concorrenza - Ammissibilità - Presupposti

( Trattato CEE, art . 90, n . 2 )

Massima

1 . Le convenzioni bilaterali o multilaterali sulle tariffe da applicare ai voli di linea sono nulle ipso iure in forza dell' art . 85, n . 2, del trattato :

- nel caso di tariffe da applicare ai voli tra aeroporti di un solo Stato membro o tra uno di tali aeroporti e quello di un paese terzo : qualora le autorità dello Stato membro in cui ha sede una delle compagnie aeree interessate, oppure la Commissione, rispettivamente a norma degli artt . 88 e 89, abbiano constatato l' incompatibilità dell' accordo con l' art . 85;

- nel caso di tariffe da applicare ai voli internazionali tra aeroporti della Comunità : qualora non sia stata presentata alla Commissione, ai sensi dell' art . 5 del regolamento n . 3975/87, nessuna domanda di esenzione dell' accordo dal divieto sancito dall' art . 85, n . 1; ovvero qualora tale domanda sia stata presentata ma abbia incontrato un rifiuto da parte della Commissione entro un termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale; o ancora qualora il termine di 90 giorni sia trascorso senza alcuna reazione da parte della Commissione, ma sia scaduto il periodo di validità dell' esenzione di sei anni, stabilito dallo stesso art . 5, oppure la Commissione abbia revocato l' esenzione nel corso di questo stesso periodo .

2 . La continuazione dell' applicazione delle norme transitorie di cui agli artt . 88 e 89 del trattato trova la sua unica giustificazione nella circostanza che gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all' art . 85, n . 1, possono fruire di un' esenzione a norma del n . 3 di questo articolo e che la politica di concorrenza venga elaborata mediante scelte effettuate dagli organi dichiarati competenti, in forza delle norme di applicazione adottate sulla base dell' art . 87, per concedere o rifiutare tali esenzioni . Per contro, l' abuso di posizione dominante non può fruire di alcuna esenzione in nessun modo; un siffatto abuso è semplicemente vietato dal trattato e, a seconda dei casi, spetta alle autorità nazionali competenti o alla Commissione trarre le conseguenze che derivano da tale divieto nell' ambito delle loro competenze . Il divieto sancito dall' art . 86 si applica quindi in pieno all' intero settore della navigazione aerea .

3 . L' art . 85 del trattato non si applica a pratiche concordate che siano opera di imprese che appartengono allo stesso gruppo, in quanto società capogruppo e controllata, e che costituiscono un' unità economica nell' ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d' azione sul mercato .

4 . L' applicazione simultanea degli artt . 85 e 86 del trattato non può escludersi nel caso in cui l' accordo tariffario fra due o più imprese costituisca unicamente l' atto formale che sancisce una realtà economica caratterizzata dal fatto che un' impresa in posizione dominante è riuscita a far applicare da altre imprese le tariffe di cui trattasi .

5 . L' applicazione di tariffe per voli di linea derivanti da convenzioni bilaterali o multilaterali fra compagnie aeree, in determinate circostanze, può costituire abuso di posizione dominante sul mercato di cui trattasi, in particolare qualora l' impresa in posizione dominante sia riuscita ad imporre ad altre imprese di trasporto l' applicazione di tariffe eccessivamente elevate o eccessivamente ridotte o ancora l' applicazione esclusiva di una sola tariffa sulla stessa linea .

6 . Benché le norme sulla concorrenza di cui agli artt . 85 e 86 del trattato riguardino il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti adottati dalle autorità degli Stati membri, l' art . 5 del trattato obbliga tuttavia le seconde a non adottare né mantenere in vigore provvedimenti tali da rendere praticamente inefficaci le norme sulla concorrenza stessa . Ciò avviene in particolare qualora uno Stato membro imponga o favorisca la stipulazione di intese in contrasto con l' art . 85 o ne rafforzi gli effetti .

Ne deriva che l' approvazione, da parte delle autorità preposte all' aviazione civile, di accordi tariffari in contrasto con l' art . 85, n . 1, o, eventualmente, con l' art . 86 è incompatibile col diritto comunitario e in particolare con l' art . 5 del Trattato e che tanto le suddette autorità, quanto le istituzioni comunitarie devono astenersi dall' adottare qualsiasi provvedimento che possa essere considerato un incoraggiamento alla stipulazione di accordi del genere da parte delle compagnie aeree .

Nel caso particolare delle tariffe per voli di linea, tale interpretazione del trattato trova conferma nell' art . 90, n . 1, dello stesso, a norma del quale le autorità nazionali, per quanto riguarda le imprese alle quali esse attribuiscono diritti speciali o esclusivi, come quello di effettuare da sole o con una o due altre imprese un collegamento aereo, non devono adottare né mantenere in vigore provvedimenti che siano incompatibili con le norme sulla concorrenza di cui agli artt . 85 e 86 .

7 . L' art . 90, n . 2, del trattato può applicarsi ai vettori aerei che siano obbligati, da un atto di imperio, all' esercizio di linee non redditizie dal punto di vista commerciale, ma il cui esercizio è necessario per motivi di interesse generale . Tuttavia, perché l' efficacia delle norme sulla concorrenza possa essere limitata, a norma di detto articolo, dalle esigenze inerenti all' adempimento di un compito di interesse generale, è necessario che le autorità nazionali incaricate dell' approvazione delle tariffe, come pure i giudici competenti per le relative liti, possano determinare l' esatta natura delle esigenze di cui trattasi e quale ne sia l' incidenza sulla struttura delle tariffe praticate dalle compagnie aeree di cui trattasi .