61986J0063

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 GENNAIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - RICORSO PER INADEMPIMENTO - REQUISITO DELLA CITTADINANZA PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI E AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO. - CAUSA 63/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00029


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE IN FATTO DI ALLOGGIO - ESCLUSIONE DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 52 E 59 )

Massima


IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE DESIDERI SVOLGERE UN' ATTIVITA AUTONOMA IN UN ALTRO STATO MEMBRO, AFFINCHE SIA GARANTITA LA PERFETTA UGUAGLIANZA DI CONCORRENZA COI CITTADINI DEL PRIMO, DEVE POTER TROVAR CASA A PARITA DI CONDIZIONI CON GLI STESSI . ANCHE SE, IN PRATICA, LE ESIGENZE DI ALLOGGIO DEI CITTADINI COMUNITARI CHE SI VALGONO DELLE LIBERTA ATTRIBUITE DAL TRATTATO SONO VARIABILI, IN PROPOSITO, TRATTANDOSI DELL' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL TRATTAMENTO NAZIONALE, NON SI POSSONO FARE DISTINZIONI TRA LE VARIE FORME DI STABILIMENTO, NE ESCLUDERE I PRESTATORI DI SERVIZI .

E QUESTO IL MOTIVO PER CUI SI HA TRASGRESSIONE DEGLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO QUALORA UNO STATO MEMBRO RISERVI AI PROPRI CITTADINI, CON VARIE DISPOSIZIONI DI DIRITTO NAZIONALE, L' ACCESSO ALLA PROPRIETA ED ALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI O RESTAURATI MEDIANTE FINANZIAMENTI PUBBLICI, NONCHE L' ACCESSO AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO .

Parti


NELLA CAUSA 63/86,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . GUIDO BERARDIS, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . SILVIO PIERI, FUNZIONARIO ITALIANO IN SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE NELL' AMBITO DEL REGIME DI SCAMBIO DI FUNZIONARI COMUNITARI E NAZIONALI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . G . KREMLIS, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DELLO STATO, PIER GIORGIO FERRI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,

CONVENUTA,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, AVENDO RISERVATO - CON VARIE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO - AI CITTADINI ITALIANI L' ACCESSO AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO ED ALLA LOCAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI FACENTI PARTE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA O SOVVENZIONATA, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, O . DUE E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA,

CANCELLIERE : SIG.RA B . PASTOR, AMMINISTRATORE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 4 GIUGNO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 22 OTTOBRE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 6 MARZO 1986, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, RISERVANDO AI SOLI CITTADINI ITALIANI L' ACCESSO ALLA PROPRIETA ED ALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI O RESTAURATI MEDIANTE FINANZIAMENTI PUBBLICI, NONCHE L' ACCESSO AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ART . 48, 52 E 59 DEL TRATTATO CEE E DALL' ART . 9, N . 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG . 2 ). PIU PRECISAMENTE, LA COMMISSIONE RIMPROVERA ALLA REPUBBLICA ITALIANA L' ESCLUSIONE DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DA DETTE AGEVOLAZIONI RICHIEDENDO IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESCRITTO DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N . 655, E 30 DICEMBRE 1972, N . 1035, DALLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 24 APRILE 1980, N . 33, DALLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA 7 MAGGIO 1980, N . 38, DALLA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 MAGGIO 1981, N . 15, E DAL PIANO DECENNALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA STESSA REGIONE, APPROVATO L' 8 SETTEMBRE 1981, E DALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 23 APRILE 1982, N . 22 .

2 DAL FASCICOLO EMERGE CHE IL 10 DICEMBRE 1984, IN SEGUITO AD UN ESPOSTO PRESENTATO DA UN CITTADINO BELGA - LA CUI DOMANDA DI MUTUO FONDIARIO AGEVOLATO PER L' ACQUISTO DI UN' ABITAZIONE A MORDANO ( BOLOGNA ), DOVE RISIEDEVA E SVOLGEVA UN' ATTIVITA LAVORATIVA AUTONOMA, ERA STATA RESPINTA DALLE AUTORITA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LA COMMISSIONE INVIAVA UNA LETTERA DI DIFFIDA AL GOVERNO ITALIANO, AVVIANDO COSI IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL' ART . 169 DEL TRATTATO AVVERSO LA SUMMENZIONATA NORMATIVA, CHE ESSA CONSIDERAVA CONTRASTANTE CON GLI ART . 48, 52 E 59 DEL TRATTATO E CON IL PREDETTO REGOLAMENTO N . 1612/68 .

3 IL 16 APRILE 1985 LA COMMISSIONE INVIAVA AL GOVERNO ITALIANO UN PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL' ART . 169, 1* COMMA, DEL TRATTATO .

4 CON TELEX 24 APRILE 1985 IL GOVERNO ITALIANO FACEVA PRESENTE ALLA COMMISSIONE DI AVERE, GIA NEL DICEMBRE 1984, TRASMESSO COPIA DI UNA CIRCOLARE MINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1984, A TENORE DELLA QUALE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA CHE SVOLGESSERO LA PROPRIA PRINCIPALE ATTIVITA LAVORATIVA IN ITALIA E QUIVI RISIEDESSERO, DOVEVANO CONSIDERARSI IN TUTTO E PER TUTTO EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI QUANTO ALL' ACCESSO AGLI ALLOGGI SOCIALI .

5 IL 4 SETTEMBRE 1985 LA COMMISSIONE EMETTEVA UN PARERE MOTIVATO COMPLEMENTARE, RITENENDO CHE DETTA CIRCOLARE NON FOSSE SUFFICIENTE PER PORRE FINE ALL' ACCERTATA INFRAZIONE IN QUANTO, IN PARTICOLARE, NON VINCOLAVA LE AUTORITA REGIONALI E NON AVEVA COSTITUITO OGGETTO DI UNA PUBBLICAZIONE ADEGUATA .

6 NEL CORSO DELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE, IL GOVERNO ITALIANO HA AMMESSO L' INSUFFICIENZA DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE E, IL 15 MAGGIO 1987, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO HA EMESSO UN DECRETO AI TERMINI DEL QUALE I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA CHE RISIEDANO IN ITALIA, VI ESERCITINO ATTIVITA SUBORDINATE E SODDISFINO I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELLA NORMATIVA SUGLI ALLOGGI SOCIALI SONO EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI AI FINI DI QUESTA NORMATIVA .

7 NEL CORSO DELLA FASE ORALE, E DOPO AVER CONSTATATO CHE IL SUDDETTO DECRETO VINCOLA ANCHE LE AUTORITA REGIONALI ED E STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE HA DICHIARATO CHE IL RICORSO E DIVENUTO PRIVO D' OGGETTO PER QUANTO RIGUARDA I RAPPORTI FRA LA NORMATIVA CONTROVERSA E LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE CONTENUTE NELL' ART . 48 DEL TRATTATO E NEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . LA COMMISSIONE HA PERTANTO RINUNCIATO AGLI ATTI SU QUESTO PUNTO .

8 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA, DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI E DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO SE NECESSARIO AL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

9 AL FINE DI CIRCOSCRIVERE L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, OCCORRE RILEVARE CHE IL RICORSO RIGUARDA SOLO IL REQUISITO DI CITTADINANZA CONTEMPLATO DALLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ALLOGGI SOCIALI . COME LA COMMISSIONE HA RICONOSCIUTO NEL CORSO DELLA FASE ORALE, GLI ALTRI REQUISITI PRESCRITTI DA DETTA NORMATIVA NON SONO IN DISCUSSIONE . DI CONSEGUENZA, DOPO L' EMANAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO 15 MAGGIO 1987 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO, E LA RINUNCIA DELLA COMMISSIONE AD UNA PARTE DELLE SUE CONCLUSIONI, LA SOLA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA PRESENTE CAUSA E SE, NELLA SFERA D' APPLICAZIONE DEGLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO, IL DIRITTO COMUNITARIO OSTI A CHE L' ACCESSO AGLI ALLOGGI SOCIALI SIA RISERVATO AI CITTADINI NAZIONALI .

10 A QUESTO PROPOSITO, IL GOVERNO ITALIANO HA SOSTENUTO CHE MANCA UN NESSO DIRETTO FRA L' ESERCIZIO DI ATTIVITA PROFESSIONALI E LA FACOLTA DI ACCEDERE AD UN ALLOGGIO SOCIALE O AD UN MUTUO FONDIARIO AGEVOLATO AI FINI DELLA COSTRUZIONE O DELL' ACQUISTO DI DETTO ALLOGGIO . IL REQUISITO DI CITTADINANZA DI CUI TRATTASI NON COSTITUIREBBE UNA RESTRIZIONE DEL DIRITTO DI STABILIMENTO O DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI; ESSO LIMITEREBBE SEMPLICEMENTE UNA FACOLTA CHE PUO FAVORIRE E FACILITARE L' ESERCIZIO DI DETTI DIRITTI . ORBENE, GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO, NELL' INTERPRETAZIONE CHE DI TALI DISPOSIZIONI E STATA DATA DALLA CORTE, NON SI ESTENDEREBBERO A SIFFATTE FACOLTA, A PROPOSITO DELLE QUALI L' ABOLIZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI CITTADINANZA PRESUPPORREBBE UN COORDINAMENTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI COME QUELLO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 RELATIVAMENTE AI LAVORATORI SUBORDINATI .

11 NEL CORSO DELLA FASE ORALE, IL GOVERNO ITALIANO HA TUTTAVIA AMMESSO CHE IL SUDDETTO REQUISITO DI CITTADINANZA PUO ESSERE CONSIDERATO IN CONTRASTO CON L' ART . 52 DEL TRATTATO PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DI STABILIMENTO IN VIA PRINCIPALE . PER CONTRO, PER QUANTO ATTIENE AL COSIDDETTO DIRITTO DI STABILIMENTO "SECONDARIO" E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE L' ESERCIZIO DI DETTI DIRITTI NON IMPLICA LA PRESENZA PERMANENTE DELLA PERSONA INTERESSATA NEL LUOGO DELL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI . SAREBBE QUINDI ESCLUSO CHE LE NORME COMUNITARIE DI NON DISCRIMINAZIONE SI APPLICHINO ALL' ACCESSO DI DETTE PERSONE AGLI ALLOGGI SOCIALI . DEL RESTO, TALI PERSONE NON POTREBBERO SODDISFARE GLI ALTRI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI, REQUISITI CHE SAREBBERO NON DISCRIMINATORI E CONNESSI AGLI SCOPI SOCIALI DELLA STESSA NORMATIVA .

12 A PROPOSITO DI QUESTI ARGOMENTI OCCORRE RICORDARE CHE GLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO MIRANO ESSENZIALMENTE AD ATTUARE, NEL SETTORE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE AUTONOME, IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO SANCITO DALL' ART . 7, AI TERMINI DEL QUALE "NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO, E SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DALLO STESSO PREVISTE, E VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA ".

13 I DUE ARTICOLI DI CUI SOPRA MIRANO QUINDI A GARANTIRE IL TRATTAMENTO NAZIONALE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN' ATTIVITA LAVORATIVA AUTONOMA IN UN ALTRO STATO MEMBRO E VIETANO QUALSIASI DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA CITTADINANZA, DERIVANTE DALLE LEGGI NAZIONALI O REGIONALI E CHE OSTI ALL' ACCESSO O ALL' ESERCIZIO DI UN' ATTIVITA SIFFATTA .

14 COME EMERGE DAI PROGRAMMI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO IL 18 DICEMBRE 1961 ( GU 1962, PAG . 32 E 36 ), CHE FORNISCONO, COME LA CORTE HA RILEVATO PIU VOLTE, UTILI INDICAZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, IL SUDDETTO DIVIETO NON RIGUARDA UNICAMENTE LE NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI, MA CONCERNE ANCHE QUELLE RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA GENERALI UTILI ALL' ESERCIZIO DI DETTE ATTIVITA . FRA GLI ESEMPI MENZIONATI DAI DUE PROGRAMMI FIGURANO LA FACOLTA DI ACQUISTARE, DI GODERE O DI ALIENARE DIRITTI E BENI MOBILI O IMMOBILI E QUELLA DI CHIEDERE PRESTITI ED IN PARTICOLARE DI FRUIRE DELLE VARIE FORME DI CREDITO .

15 PER UNA PERSONA FISICA L' ESERCIZIO DI UN' ATTIVITA PROFESSIONALE NON PRESUPPONE SOLAMENTE LA POSSIBILITA DI DISPORRE DI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA STESSA, EVENTUALMENTE PRENDENDO IN PRESTITO LA SOMMA NECESSARIA PER IL LORO ACQUISTO, MA ANCHE QUELLA DI AVERE UN' ABITAZIONE . NE CONSEGUE CHE RESTRIZIONI CONTENUTE NELLA NORMATIVA SUGLI ALLOGGI, NEL LUOGO IN CUI L' ATTIVITA E ESERCITATA, POSSONO COSTITUIRE UN' OSTACOLO PER L' ESERCIZIO DELLA STESSA .

16 PERCHE SIA GARANTITA LA PERFETTA PARITA DI CONCORRENZA, IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN' ATTIVITA LAVORATIVA AUTONOMA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEVE PERTANTO POTERVI PRENDERE ALLOGGIO A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI CUI FRUISCONO I CONCORRENTI CITTADINI DI QUEST' ULTIMO STATO . DI CONSEGUENZA, QUALSIASI RESTRIZIONE IMPOSTA NON SOLO AL DIRITTO DI ACCESSO ALL' ALLOGGIO, MA ANCHE ALLE VARIE AGEVOLAZIONI CONCESSE A DETTI CITTADINI PER ALLEGGERIRE IL RELATIVO ONERE FINANZIARIO DEV' ESSERE CONSIDERATA UN' OSTACOLO PER L' ESERCIZIO DELLA STESSA ATTIVITA PROFESSIONALE .

17 PERTANTO, UNA NORMATIVA RELATIVA ALL' ALLOGGIO, ANCHE QUALORA RIGUARDI GLI ALLOGGI SOCIALI, DEV' ESSERE RICOMPRESA FRA LE LEGGI SOGGETTE AL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE QUALE SCATURISCE DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLE ATTIVITA LAVORATIVE AUTONOME .

18 E VERO CHE IN PRATICA, COME E STATO DEDOTTO DAL GOVERNO ITALIANO, NON TUTTI I CASI DI STABILIMENTO COMPORTANO NELLA STESSA MISURA LA NECESSITA DI TROVARE UN ALLOGGIO PERMANENTE E CHE, IN GENERALE, DETTA NECESSITA NON SI AVVERTE NEL CASO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI . E DEL PARI ESATTO CHE, NELLA MAGGIORANZA DEI CASI, IL PRESTATORE DI SERVIZI NON SODDISFA I REQUISITI, NON DISCRIMINATORI, CONNESSI AGLI SCOPI DELLA NORMATIVA SUGLI ALLOGGI SOCIALI .

19 TUTTAVIA NON SI PUO ESCLUDERE A PRIORI CHE UNA PERSONA, PUR CONSERVANDO IL SUO STABILIMENTO PRINCIPALE IN UNO STATO MEMBRO, ESERCITI ATTIVITA PROFESSIONALI IN UN ALTRO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO TANTO PROLUNGATO DA RENDERE NECESSARIO DISPORVI DI UN ALLOGGIO STABILE E CHE ESSA SODDISFI I REQUISITI NON DISCRIMINATORI PER L' ACCESSO AD UN ALLOGGIO SOCIALE . NE CONSEGUE CHE NON SI PUO DISTINGUERE FRA VARIE FORME DI STABILIMENTO NE ESCLUDERE I PRESTATORI DI SERVIZI DALL' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL TRATTAMENTO NAZIONALE .

20 SI DEVE PERTANTO DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO CEE, RISERVANDO AI SOLI CITTADINI ITALIANI, CON VARIE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO, L' ACCESSO ALLA PROPRIETA ED ALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI O RESTAURATI MEDIANTE FINANZIAMENTI PUBBLICI, NONCHE L' ACCESSO AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

21 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE, SE NE E FATTA DOMANDA . A TENORE DEL PAR 4 DELLO STESSO ARTICOLO, LA PARTE CHE RINUNCIA AGLI ATTI E CONDANNATA ALLE SPESE, A MENO CHE LA RINUNCIA SIA GIUSTIFICATA DAL COMPORTAMENTO DELL' ALTRA PARTE .

22 ALL' UDIENZA LA COMMISSIONE HA RINUNCIATO AD UNA DELLE CENSURE FORMULATE NEL RICORSO IN QUANTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, LA REPUBBLICA ITALIANA SI E CONFORMATA, SU DETTO PUNTO, A QUANTO DA ESSA RICHIESTO .

23 NE CONSEGUE CHE LA RINUNCIA PARZIALE DELLA COMMISSIONE E GIUSTIFICATA DAL COMPORTAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE PERALTRO E RIMASTA SOCCOMBENTE SUGLI ALTRI PUNTI DEL RICORSO .

24 LE SPESE DEVONO PERTANTO ESSERE POSTE A CARICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ART . 52 E 59 DEL TRATTATO CEE, RISERVANDO AI SOLI CITTADINI ITALIANI, CON VARIE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO, L' ACCESSO ALLA PROPRIETA ED ALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI O RESTAURATI MEDIANTE FINANZIAMENTI PUBBLICI, NONCHE L' ACCESSO AL CREDITO FONDIARIO AGEVOLATO .

2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .