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1 . Aiuti attribuiti dagli stati - Nozione - Abbuono di interessi sui crediti all' esportazione - Inclusione - Valutazione della Commissione con riguardo alla normativa agricola - Irrilevanza
( Trattato CEE, art . 92 )
2 . Stati membri - Obblighi - Esercizio di poteri conservati in campo monetario - Provvedimenti unilaterali vietati dal trattato - Inammissibilità
3 . Aiuti attribuiti dagli stati - Nozione - Aiuto che non proviene da risorse dello stato - Aiuto attribuito attraverso enti pubblici o privati - Inclusione
( Trattato CEE, art . 92 )
4 . Aiuti attribuiti dagli stati - Decisione della Commissione che accerti l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Obbligo di motivazione - Indicazione necessaria
( Trattato CEE, art . 92 e 190 )
1 . Costituisce un aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato l' abbuono di interessi sui crediti all' esportazione che abbia l' effetto di attribuire alle imprese esportatrici un vantaggio economico mediante riduzione delle spese sostenute in occasione delle vendite sui mercati degli altri Stati membri . Questa qualificazione è indipendente dall' eventuale valutazione fatta di detto abbuono da parte della Commissione ai fini dell' applicazione della normativa comunitaria nel settore agricolo .
2 . L' esercizio, da parte degli Stati membri, dei poteri che hanno conservato in campo monetario non può consentire loro di adottare unilateralmente provvedimenti vietati dal trattato .
3 . Una sovvenzione non deve necessariamente essere finanziata col denaro dello stato perché si tratti di un aiuto statale . L' art . 92 del trattato riguarda il complesso delle sovvenzioni attribuite dagli stati o mediante risorse statali, senza che si possa distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o designi per amministrarla .
4 . Benché possa emergere dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e ad alterare o a minacciare di alterare la concorrenza, tuttavia spetta alla Commissione indicare queste circostanze nella motivazione della decisione . Questa esigenza è soddisfatta qualora la decisione contenga una motivazione adeguatamente espressa e circostanziata, che consenta di ritenere che la Commissione ha potuto legittimamente considerare che un abbuono di interessi sui crediti all' esportazione, in quanto pone le imprese esportatrici in una posizione concorrenziale più vantaggiosa di quella degli altri operatori che non ne fruiscono, è effettivamente atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri e ad alterare la concorrenza .