SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 FEBBRAIO 1987. - EURIDIKI SAMARA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ARRETRATI DI STIPENDIO - INTERESSI DI MORA. - CAUSA 21/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00795
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - REINQUADRAMENTO EFFETTUATO IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE - ARRETRATI DI STIPENDIO - DIRITTO AD INTERESSI DI MORA
QUALORA VI SIA STATA UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ABBIA ANNULLATO LA DECISIONE D' INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE E, PER TRARNE LE CONSEGUENZE, L' AMMINISTRAZIONE NON DISPONGA PIU DI ALCUN POTERE DISCREZIONALE, L' ESECUZIONE CORRETTA DELLA SENTENZA ESIGE, AFFINCHE L' INTERESSATO SIA RICOLLOCATO NELLA SITUAZIONE GIURIDICA IN CUI AVREBBE DOVUTO TROVARSI, CHE SI PRENDA IN CONSIDERAZIONE IL DANNO SUBITO PER IL FATTO CHE LA REGOLARIZZAZIONE E AVVENUTA SOLO DOPO UN PERIODO PIU O MENO LUNGO E CHE ESSO NON HA POTUTO DISPORRE DELLE SOMME SPETTANTIGLI ALLE SCADENZE NORMALI . A TAL FINE E OPPORTUNO LIQUIDARGLI GLI INTERESSI DI MORA VALUTATI A FORFAIT AL TASSO DELL' 8% ANNUO, DALLE RISPETTIVE SCADENZE FINO AL SALDO .
NELLA CAUSA 21/86,
SIG.RA EURIDIKI SAMARA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO VICTOR BIEL, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, CON STUDIO IVI 18 A, RUE DES GLACIS,
RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA MARIE WOLFCARIUS, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
CONVENUTA,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PAGAMENTO DI INTERESSI SU ARRETRATI DI STIPENDIO,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
COMPOSTA DAI SIGNORI F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTE DI SEZIONE, G . BOSCO E R . JOLIET, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN
CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E IN ESITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DEL 10 DICEMBRE 1986,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 22 GENNAIO 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 24 GENNAIO 1986 LA SIG.RA EURIDIKI SAMARA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, HA PROPOSTO UN RICORSO DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DALLA COMMISSIONE AL RECLAMO 21 GIUGNO 1985 CON CUI ESSA AVEVA CHIESTO IL PAGAMENTO DI INTERESSI SULLE SOMME CORRISPONDENTI ALLE DIFFERENZE DI STIPENDIO PAGATE PER IL PERIODO 1* GENNAIO 1983 - 31 MAGGIO 1985 IN SEGUITO AL SUO REINQUADRAMENTO, NONCHE LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE A PAGARE DETTI INTERESSI AL TASSO DEL 9% ALL' ANNO A PARTIRE DA CIASCUNA SCADENZA .
2 PER UN' ESPOSIZIONE PIU AMPIA DEGLI ANTEFATTI, DEL PROCEDIMENTO, DEI MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO UNICAMENTE NELLA MISURA NECESSARIA PER SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA RICEVIBILITA
3 LA COMMISSIONE ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO MOTIVANDO CHE L' ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO NON E L' IMPUGNATA SCHEDA-STIPENDIO DEL 13 GIUGNO 1985, CON CUI VENIVANO VERSATE ALLA RICORRENTE LE ULTERIORI SOMME SPETTANTILE COME STIPENDIO IN SEGUITO AL REINQUADRAMENTO NEL GRADO C3, 3* SCATTO, BENSI L' INIZIALE PROVVEDIMENTO D' INQUADRAMENTO 16 FEBBRAIO 1983, ANNULLATO CON SENTENZA DELLA CORTE 15 GENNAIO 1985 ( SAMARA / COMMISSIONE, CAUSA 266/83, RACC . PAG . 189 ). ORBENE, NEL RECLAMO CONTRO DETTA DECISIONE LA RICORRENTE NON AVREBBE CHIESTO IL PAGAMENTO DI INTERESSI SULLE SOMME CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERLE PAGATE COME ARRETRATI DI STIPENDIO IN ESITO AL RICHIESTO REINQUADRAMENTO IN UNO SCATTO SUPERIORE .
4 L' ECCEZIONE VA DISATTESA . NEL PROCEDIMENTO CHE SI E CONCLUSO CON LA SENTENZA 15 GENNAIO 1985 LA RICORRENTE SI ERA LIMITATA A CONTESTARE LA LEGITTIMITA DELL' INQUADRAMENTO, SENZA AFFATTO CHIEDERE UN AUMENTO DI STIPENDIO . NON SI PUO QUINDI RITENERE CHE ESSA ABBIA PERSO IL DIRITTO DI CONTESTARE, IN UNA CAUSA SUCCESSIVA, LE MODALITA DI CALCOLO E DI PAGAMENTO E DI SOTTOPORRE ALLA CORTE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA .
NEL MERITO
5 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE, IN FORZA DELLA SENTENZA 15 GENNAIO 1985, ESSA AVREBBE DOVUTO ESSERE INQUADRATA, FIN DALLA NOMINA MEDIANTE DECISIONE 16 FEBBRAIO 1983, NEL GRADO C3, 3* SCATTO, CON DIRITTO AL RELATIVO PAGAMENTO, ALLE NORMALI SCADENZE DELLO STIPENDIO MENSILE . DATO CHE QUESTO PAGAMENTO NON AVEVA AVUTO LUOGO E LA DIFFERENZA FRA LO STIPENDIO SPETTANTELE E LO STIPENDIO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO LE ERA STATA PAGATA CON RITARDO, ESSA AVREBBE SUBITO UN DANNO NON AVENDO POTUTO DISPORRE DI DETTE SOMME ALLA SCADENZA, DANNO CHE DOVREBBE ESSERE RISARCITO MEDIANTE LA LIQUIDAZIONE DI INTERESSI DI MORA . ESSA DEDUCE CHE, IN TUTTI I PAESI DELLA COMUNITA, I DEBITI SCADUTI PRODUCONO INTERESSI SENZA CHE SIA NECESSARIO PROVARE IL DANNO EFFETTIVAMENTE SUBITO .
6 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE GLI INTERESSI DI MORA POSSONO ESSERE DOVUTI SOLO NEL CASO IN CUI IL RITARDO NEL PAGAMENTO SIA DOVUTO A COMPORTAMENTO ILLECITO ED INOLTRE DAL MOMENTO IN CUI GLI INTERESSI SONO STATI CHIESTI . PER QUANTO RIGUARDA IL PROPRIO COMPORTAMENTO, LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE ESSO NON PUO ESSERE CONSIDERATO ILLECITO, DATO CHE LA STESSA CORTE HA AMMESSO, NELLA SENTENZA 15 GENNAIO 1985, CHE L' ERRATO INQUADRAMENTO EFFETTUATO CON DECISIONE 16 FEBBRAIO 1983 ERA AVVENUTO IN UN "CONTESTO EQUIVOCO", DI GUISA CHE L' ERRORE COMMESSO DOVREBBE RITENERSI SCUSABILE .
7 IN PROPOSITO BASTA RILEVARE CHE LA COMMISSIONE AVEVA L' OBBLIGO DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE 15 GENNAIO 1985 . DETTA ESECUZIONE DOVEVA CANCELLARE L' ILLECITO COMMESSO E PORRE LA RICORRENTE NELLA SITUAZIONE IN CUI AVREBBE DOVUTO TROVARSI SE LE NORME DELLO STATUTO FOSSERO STATE CORRETTAMENTE APPLICATE . ESSA IMPLICAVA QUINDI IL REINQUADRAMENTO DELLA RICORRENTE NELLO SCATTO OTTENUTO APPLICANDO CORRETTAMENTE L' ART . 32 DELLO STATUTO NONCHE IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO CORRISPONDENTE A PARTIRE DALLE DATE IN CUI ERA NORMALMENTE DOVUTO, IN MODO DA FAR VENIR MENO IL DANNO CHE ERA DERIVATO DALL' ERRATA APPLICAZIONE DELLO STATUTO .
8 UNA VOLTA DECISO CHE ANDAVA APPLICATO L' ART . 32 DELLO STATUTO, NON GIA L' ART . 46 COME PRETENDEVA LA COMMISSIONE, LA DETERMINAZIONE DELLO SCATTO E L' IMPORTO DELLO STESSO NE DERIVAVANO COME CONSEGUENZA NECESSARIA . NELLA CAUSA CONCLUSASI CON LA SENTENZA 15 GENNAIO 1985, INFATTI, LA COMMISSIONE AVEVA GIA AMMESSO CHE, SE SI DOVEVA APPLICARE L' ART . 32, LA RICORRENTE ANDAVA CONSIDERATA IN POSSESSO DI UN' ESPERIENZA PROFESSIONALE TALE DA GIUSTIFICARE L' INQUADRAMENTO NEL 3* SCATTO DEL GRADO C3 . LA COMMISSIONE AVEVA QUINDI GIA ESAURITO IL POTERE DI VALUTAZIONE ATTRIBUITOLE DALL' ART . 32, 2* COMMA .
9 COSI STANDO LE COSE, LA CORRETTA ESECUZIONE DELLA SENTENZA ESIGE, ONDE PORRE L' INTERESSATA NELLA SITUAZIONE CUI AVEVA DIRITTO, CHE SI PRENDA IN CONSIDERAZIONE IL DANNO DA ESSA SUBITO PER IL FATTO CHE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE E AVVENUTA SOLO DOPO UN PERIODO PIU O MENO LUNGO E CHE ESSA NON HA POTUTO DISPORRE DELLE SOMME SPETTANTILE ALLE SCADENZE NORMALI . A TAL FINE E OPPORTUNO LIQUIDARE ALLA RICORRENTE INTERESSI DI MORA VALUTATI A FORFAIT AL TASSO DELL' 8% ANNUO, DALLE RISPETTIVE SCADENZE FINO AL SALDO .
SULLE SPESE
10 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) E' ANNULLATO IL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DALLA COMMISSIONE AL RECLAMO DELLA RICORRENTE 21 GIUGNO 1985 .
2 ) LA COMMISSIONE E CONDANNATA A PAGARE ALLA RICORRENTE GLI INTERESSI DI MORA DELL' 8% ALL' ANNO SULLE SOMME CORRISPONDENTI ALLE DIFFERENZE DI STIPENDIO PAGATE PER IL PERIODO 1* GENNAIO 1983 - 31 MAGGIO 1985, DALLE RISPETTIVE SCADENZE FINO AL SALDO .
3 ) LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE .