61986C0298

Conclusioni dell'avvocato generale Vilaça del 19 maggio 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - REGIME DEI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DEL TABACCO MANIFATTURATO. - CAUSA 298/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04343


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . A norma dell' art . 2 della direttiva 72/464 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati ( 1 ), gli Stati membri non possono sottoporre questi prodotti a tributi diversi dall' imposta di consumo specifica, i cui principi generali di armonizzazione sono stabiliti nella direttiva, e dall' imposta sul valore aggiunto .

2 . Questo avviene nel Belgio, ove, come in altri Stati membri, l' esazione di dette imposte si effettua col sistema delle fascette fiscali . Le fascette vengono acquistate dal produttore o dall' importatore e applicate ai prodotti di tabacco manifatturato . Indicano il prezzo di vendita al minuto e sono diverse a seconda del tipo di prodotto .

3 . Per facilitare il pagamento delle imposte, è prevista, per ciascuna categoria di prodotti, una tariffa dei prezzi di vendita al minuto e quindi una gamma di fascette fiscali : ciascuna tariffa è valida per tutti i prodotti della rispettiva categoria, senza distinzione in base alla qualità, alla presentazione, all' origine dei prodotti o a qualsiasi altro criterio .

4 . Il prezzo di vendita al minuto che, mediante le fascette, è indicato su ciascuno dei prodotti dai produttori o importatori rappresenta il prezzo massimo . Poiché è impossibile praticare un prezzo superiore a quello indicato sulla fascetta, si evita l' evasione fiscale che potrebbe operarsi indicando un prezzo al minuto inferiore per prodotti che, in realtà, rientrano in categorie più care .

5 . Le disposizioni vigenti della normativa belga sono costituite, per quel che riguarda l' imposta di consumo specifica, dal regolamento allegato al decreto ministeriale 22 gennaio 1948, e in particolare dagli artt . 12 e 15 e, per quanto riguarda l' IVA, dall' art . 58 della legge 3 luglio 1969 .

6 . La Commissione ha constatato che l' amministrazione fiscale belga interpretava questa normativa nel senso che aveva facoltà di stabilire di propria iniziativa un prezzo unico di vendita al minuto per prodotti della stessa categoria e della stessa marca . Questo prezzo, che doveva costituire la base per il calcolo dell' IVA e dell' imposta specifica di consumo, era il maggiore tra quelli proposti dai produttori o dagli importatori . Per questo motivo gli operatori economici che avessero inteso stabilire un prezzo di vendita al minuto a un livello inferiore a quello dei concorrenti sarebbero stati comunque obbligati a versare l' imposta in base al prezzo unico, più alto .

7 . Ritenendo che in questo modo il regno del Belgio si ponesse in contrasto col diritto comunitario, la Commissione instaurava il procedimento contemplato dall' art . 169 del trattato . Non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni fornite nella fase precontenziosa, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che, nello stabilire i prezzi di vendita al minuto di talune categorie di tabacco manifatturato a un livello diverso da quello fissato liberamente dai produttori e importatori, il regno del Belgio ha trasgredito gli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE e in particolare dell' art . 30, nonché l' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 .

8 . Secondo quest' ultima disposizione "i fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti", salve restando le normative nazionali relative al controllo dei prezzi o all' osservanza dei prezzi imposti .

9 . Quanto esposto dalla Commissione durante la fase scritta non ha tuttavia permesso di chiarire esaurientemente l' oggetto dell' azione; per questo motivo la Corte ha invitato la ricorrente a precisare gli addebiti mossi nell' atto introduttivo .

10 . Nella risposta alla Corte, e come è riferito nella relazione d' udienza, la Commissione ha chiarito che, criticando, come addebito principale, il fatto che le autorità belghe non abbiano consentito ai produttori ed importatori di tabacchi manifatturati di fissare liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, essa si riferiva ai seguenti atti delle stesse autorità :

a ) il rifiuto di distribuire agli importatori paralleli fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli fissati dall' importatore esclusivo;

b ) il rifiuto di distribuire fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto superiori a quello fissato al momento della prima messa in commercio, qualora un importatore o un fabbricante intendesse aumentare i prezzi dei suoi prodotti;

c ) il rifiuto di distribuire fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli stabiliti nella tariffa .

11 . La Commissione ha poi dichiarato che riteneva altresì che costituisse infrazione del diritto comunitario il fatto che la legislazione belga non informi i destinatari che la direttiva 72/464, e in particolare l' art . 5, n . 1, garantisce ai produttori nazionali e agli importatori il diritto di stabilire i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei prodotti di tabacco manifatturato .

12 . La ricevibilità di taluni di questi addebiti è stata contestata dal convenuto . Cominciamo quindi con lo studio di questo problema .

I - Sulla ricevibilità

13 . Nel controricorso il regno del Belgio ha eccepito l' irricevibilità dell' ultimo degli addebiti summenzionati, cioè quello relativo al difetto d' informazione circa il dispositivo della normativa .

14 . Il governo belga sostiene che detto addebito è stato mosso per la prima volta nell' atto introduttivo, anziché nella fase precontenziosa .

15 . In realtà di questo addebito ( che viene formulato nei punti n . 6 e n . 11 dell' atto introduttivo, senza essere ripetuto nel rispettivo dispositivo ) non vi è né direttamente né indirettamente, né espressamente né implicitamente alcuna traccia nell' atto con cui si contesta l' inadempimento o nel parere motivato .

16 . Orbene, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve esserci coincidenza tra l' oggetto del procedimento amministrativo e l' oggetto del procedimento contenzioso, poiché sono inammissibili gli addebiti che non risultino dal parere motivato ( 2 ).

17 . Inoltre l' addebito è formulato in termini confusi ed imprecisi, che confondono l' obbligo di informare gli operatori economici delle disposizioni vigenti con l' obbligo d' informare la Commissione della messa in atto della direttiva e lasciando nel vago se l' oggetto di quell' obbligo di informazione si riferisca allo stesso dispositivo della direttiva, agli articoli della normativa belga oppure all' interpretazione che di essa danno le autorità nazionali .

18 . A mio parere si deve quindi considerare chiaramente irricevibile l' addebito di cui ho testé parlato .

19 . Infatti "anche se lo Stato interessato rinuncia a presentare osservazioni, la facoltà che gli è concessa costituisce una garanzia fondamentale voluta dal trattato, la cui osservanza è prescritta ad substantiam nel procedimento diretto a far constatare una trasgressione di uno Stato membro" ( 3 ).

20 . Non mi pare nemmeno possano sussistere grandi dubbi quanto all' irricevibilità di uno degli altri addebiti, quello relativo all' ampiezza della gamma delle fascette fiscali prevista dalla normativa belga (( addebito sopra identificato dalla lettera c ) e trattato nella relazione d' udienza sotto il n . 1, lett . c ) )).

21 . Infatti in questo caso non è possibile ritenere nemmeno che l' addebito risultasse dall' atto introduttivo in termini sufficientemente chiari perché il convenuto potesse comprenderlo e potesse difendersi .

22 . Quanto alla parte dispositiva dell' atto introduttivo, i termini vaghi e generici nei quali è stato formulato - "nella fissazione di prezzi di vendita al minuto di talune categorie di tabacchi manifatturati a un livello diverso da quello liberamente fissato dai fabbricanti e dagli importatori (...)" - non consentono di concludere che in essa si ricomprenda detto addebito .

23 . Nell' intero contesto dell' atto introduttivo si potrebbe solo ravvisare, con molta buona volontà, un riferimento implicito a questo addebito nella censura ricordata a titolo esemplificativo alla pagina 2 bis, dato che, come più tardi ( nella replica ) è stato chiarito, detta censura si riferiva a un caso di rifiuto di fornitura di fascetta fiscale inferiore alla tariffa ad un' impresa che importava tabacco nel Belgio, affiliata di un produttore stabilito nei Paesi Bassi, la "Cigaretten - en Tabakfabriek Bene BV" ( caso che in prosieguo chiamerò "caso Bene ").

24 . Ma, anche così, ci spingeremmo troppo lontano nelle concessioni alla buona volontà .

25 . Infatti l' esempio dato nell' atto introduttivo è stato espressamente ricollegato dalla Commissione all' ipotesi di fissazione, da parte dell' amministrazione belga, di un prezzo unico di vendita per prodotto della stessa categoria e marca, in modo da obbligare gli operatori economici che avessero deciso di stabilire un prezzo di vendita inferiore ai propri concorrenti a versare l' imposta su un prezzo che essi non avrebbero liberamente fissato . Nessuna allusione, nemmeno molto velata, consente di desumere che, con la citazione del caso Bene nell' atto introduttivo, la Commissione volesse criticare l' estensione della tariffa delle fascette fiscali contemplata nella normativa belga .

26 . Non stupisce quindi che solo nella controreplica il governo belga abbia sollevato a questo proposito l' eccezione d' irricevibilità . Il motivo è lo stesso che spiega come, nonostante il grande sforzo di sistematizzazione fatto nel controricorso, questo governo non abbia incluso questo addebito tra quelli nei quali ha pensato di poter suddividere la posizione assunta della Commissione : sta di fatto che, a questo punto, l' addebito puramente e semplicemente non esisteva .

27 . Provocato da riferimenti "spontanei" fatti dal Belgio all' estensione della tariffa, l' addebito comincia a profilarsi nella replica . E accaduto che, a quanto pare, la Commissione ha tentato di riformulare il suo grande addebito iniziale : non si tratta più della libertà di fissare i prezzi a livello inferiore ai concorrenti, bensì il fatto che la stessa deve restare entro i limiti della tariffa, che sarebbe, pare, troppo angusta, contravvenendo al n . 2 dell' art . 5 della direttiva . Vale a dire, secondo la Commissione, il governo belga farebbe uscire dalla porta del n . 2 quello che fa entrare dalla porta del n . 1 .

28 . Ma, in verità, l' addebito risulta precisato solo nella risposta ai quesiti scritti formulati dalla Corte di giustizia .

29 . Così stando le cose - e a meno che non si voglia trasformare l' atto introduttivo in un problema enigmistico - non è possibile ammettere che l' addebito in questione sia stato formulato in questo atto processuale, come prescrive l' art . 38 del regolamento di procedura . Per questo motivo l' addebito deve considerarsi irricevibile .

30 . Ma, anche se concludessi in modo diverso, sarebbe ancora necessario, come si desume dalla già citata giurisprudenza della Corte, che l' addebito fosse stato formulato durante il procedimento amministrativo . Interrogata in merito all' udienza, la Commissione ha dichiarato che l' addebito sarebbe compreso, dato il sistema delle fascette fiscali, in quello relativo "al rifiuto delle autorità belghe di distribuire agli importatori paralleli fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli fissati dall' importatore esclusivo del prodotto in questione", addebito che era contenuto nella pag . 4 della diffida e nel n . 5 in fine del parere motivato .

31 . Sta di fatto, però, che l' ipotesi cui si fa richiamo nella pag . 2 bis dell' atto introduttivo si riferisce alla fissazione del prezzo di vendita al minuto di un prodotto non ancora venduto sul mercato belga, vale a dire riguarda la prima messa sul mercato del prodotto, mentre tanto la lettera di diffida quanto il parere motivato si riferiscono al problema della fissazione, da parte di vari operatori economici, del prezzo dello stesso prodotto già posto in vendita sul mercato belga .

32 . Aggiungasi che la disposizione della direttiva 72/464 la cui infrazione sta alla base dell' addebito di insufficiente estensione e diversificazione della gamma belga di fascette fiscali, onde adeguarla alla varietà di prodotti comunitari, è il n . 2 dell' art . 5 . Orbene, né nella lettera di diffida, né nel parere motivato si fa alcun riferimento all' eventuale infrazione di questa disposizione .

33 . A mio parere, quindi, siffatto addebito non costituisce una mera precisazione o concretizzazione di un addebito che già era stato formulato genericamente o complessivamente nella fase precontenziosa . Per questo motivo il regno del Belgio non poteva intravvedere il contenuto di tale addebito attraverso gli altri che erano stati formulati espressamente durante il procedimento amministrativo, rimanendo privato di una garanzia essenziale, voluta dal trattato . Per quel che riguarda tale addebito, la fase precontenziosa non ha svolto il suo compito, che consiste nel fornire allo Stato membro interessato la possibilità, da un lato, di porre termine all' inadempimento prima che si adisca la Corte e, dall' altro, di svolgere le sue difese contro gli addebiti mossigli ( 4 ). L' imprecisione dell' atto introduttivo non può servire ad ampliare l' oggetto dell' azione ad un addebito che non è stato posto sul tappeto durante la fase amministrativa ( 5 ).

34 . Sono quindi del parere che non intercorrono tra l' oggetto della fase amministrativa e l' oggetto del contenzioso giurisdizionale quei "termini analoghi e abbastanza precisi" che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto necessari per la ricevibilità dell' azione di inadempimento ( 6 ).

35 . Sono questi i motivi per i quali vi propongo di dichiarare altresì irricevibile l' addebito relativo all' ampiezza della gamma delle fascette fiscali, estratto dal cappello dalla Commissione in una fase già avanzata della causa .

II - Nel merito

36 . Se per ipotesi quest' ultimo addebito avesse un senso diverso da quello che ho tratteggiato, e nella denegata ipotesi che fosse possibile ritenerlo ricevibile in quanto lo si considera contenuto negli altri elementi opportunamente forniti dalla Commissione, devo pronunciarmi sul merito dell' addebito .

37 . Il problema da risolvere è dunque se, in questo caso, il procedimento ci abbia fornito elementi sufficienti per ritenere che l' addebito sia provato e fondato .

38 . Orbene, sotto questo profilo, è indiscutibile che i documenti prodotti dalla Commissione, unitamente alla replica, dimostrano che, nel summenzionato caso Bene, le autorità belghe si sono trovate di fronte ad una richiesta di fornitura di fascette fiscali per prezzi inferiori a quelli indicati nella tariffa e che questa richiesta non è stata accolta .

39 . In quel caso, e prima di respingere definitivamente la domanda, il governo belga ha chiesto all' impresa interessata diversi dati relativi alla sua struttura dei costi, prescrivendo che gli stessi fossero sottoposti ad esame sotto il profilo della conformità alla normativa sulle pratiche commerciali .

40 . In conclusione, il governo belga ha respinto la domanda, in quanto la gamma di fascette fiscali era sufficientemente diversificata per consentire una sana concorrenza fra produttori ed importatori .

41 . Questa considerazione l' ha ripetuta in corso di causa, aggiungendo che la gamma di fascette fiscali non aveva posto, fino ad allora, alcun altro problema, il che sarebbe confermato dalla scarsissima domanda di fascette per tabacchi appartenenti alle classi di prezzo inferiori .

42 . Il caso Bene sarebbe, sotto questo aspetto, del tutto eccezionale, dal momento che verteva su un prezzo palesemente inferiore alla classe di prezzi meno elevata della tariffa .

43 . Il governo belga ha poi spiegato che ridurre il limite inferiore della tariffa implicherebbe, per mantenere costanti gli introiti fiscali, che si aumentasse il fattore proporzionale dell' imposta di consumo, il che porterebbe, data l' accentuazione delle differenze di prezzo, a sfavorire i prodotti di miglior qualità; d' altro canto l' aumento del fattore specifico dell' imposta sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore ( n . 3 dell' art . 4 della direttiva 72/464 ) di far sì che, nella fase finale di armonizzazione, il ventaglio dei prezzi di vendita al minuto riflettesse, in forma equa, le differenze tra i prezzi alla fabbrica, il che potrebbe ottenersi solo mediante un' imposizione essenzialmente ad valorem .

44 . Nel quadro generale del suo primo addebito (" addebito fondamentale" come l' ho chiamato ) la Commissione ha invocato la sentenza Tasca ( 7 )secondo la quale, benché il regime di disciplina dei prezzi che valga indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati non costituisca di per sé una misura d' effetto equivalente a una restrizione quantitativa, "può tuttavia divenire tale qualora sia fissato ad un livello in ragione del quale lo smercio dei prodotti importati venga reso impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali ".

45 . La Commissione ha poi citato, nello stesso contesto, la sentenza Van Tiggele ( 8 ), secondo la quale costituiva una misura d' effetto equivalente a una restrizione quantitativa all' importazione, vietata dall' art . 30 del trattato, la fissazione di un prezzo minimo "ad un importo determinato che, pur applicandosi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importatati, può ostacolare lo smercio di questi ultimi in quanto impedisce che il loro prezzo di costo inferiore si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore ".

46 . Orbene, nella presente causa, la nostra attenzione è attirata sul già ricordato caso dell' impresa "Cigaretten - en Tabakfabriek Bene BV" alla quale è stata negata la fornitura di fascette fiscali per un prezzo inferiore a quelli indicati nella tariffa . Detta impresa ha sostenuto, nella corrispondenza scambiata con l' amministrazione belga, che la via della concorrenza mediante i prezzi era praticamente l' unica che le consentisse di acquistare o di conservare una parte del mercato e che, così stando le cose, la vendita dei suoi prodotti si rivelava pressoché impossibile .

47 . D' altro canto è stata ricordata all' udienza l' esistenza di altri casi analoghi, nei quali dinanzi agli stessi giudici belgi è stato discusso il rigetto di domande di fornitura di fascette per prezzi inferiori alla tariffa .

48 . Anche se nel contesto di un diverso addebito ( quello relativo alla fissazione dei prezzi da parte degli importatori paralleli ), la Commissione ci ha invitato ad interpretare l' art . 5 della direttiva nell' ambito definito dall' art . 30 del trattato .

49 . A questo proposito si dovrebbe ricordare che, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte ( 9 ), devono considerarsi misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative negli scambi tra Stati membri, vietate dall' art . 30 del trattato, "tutte le misure che possano ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi tra gli Stati membri ".

50 . Sta però di fatto che, come ha sottolineato la Corte nella sentenza Inno/Atab ( 10 ), le misure che possono incidere sugli scambi intracomunitari ma che sono contemplate dal trattato sotto una denominazione particolare, specie come misure fiscali, devono essere considerate nell' ambito delle corrispondenti disposizioni . La Corte ha ricordato ( Inno/Atab, n . 50 della motivazione ) che "agli ostacoli risultanti dalle imposte indirette si riferisce l' art . 99 del trattato, che impone alla Commissione di esaminare in qual modo sia possibile armonizzare nell' interesse del mercato comune le relative legislazioni degli Stati membri, in collegamento con l' art . 100, concernente il ravvicinamento delle legislazioni ".

51 . Proprio basandosi su questi articoli il Consiglio ha adottato la direttiva 72/464 che, nell' interesse del mercato comune, intende armonizzare le norme sulla tassazione dei tabacchi manifatturati, onde eliminare gradualmente dai regimi nazionali i fattori che possono incidere sulla libera circolazione e alterare le condizioni di concorrenza ( Inno/Atab, n . 51 ).

52 . L' addebito della Commissione vertente sull' estensione della gamma delle fascette fiscali va quindi valutato nel contesto del n . 2 dell' art . 5 della direttiva .

53 . A questo proposito si deve tener conto del fatto che la Commissione si è astenuta, nel corso dell' intera causa, dal valutare concretamente la tariffa vigente nel Belgio e il suo rapporto tanto con i prezzi e costi reali dei prodotti quanto con "la varietà dei prodotti comunitari" cui si richiama il n . 2 dell' art . 5 della direttiva 72/464 .

54 . D' altro canto, gli altri casi di rifiuto di fornitura di fascette per prezzi inferiori alla tariffa ( oltre il caso Bene ) non sono stati esaminati né convenientemente descritti dalla Commissione; praticamente, la loro esistenza è stata solo ricordata all' udienza, ma prima non era mai stata invocata nei confronti del governo convenuto .

55 . In questo contesto, la conclusione che a mio parere si può trarre quanto a questo addebito, come la Commissione lo ha prospettato e motivato, è che gli elementi emersi in causa, benché non escludano l' esistenza dell' infrazione, nemmeno consentono di considerarla pienamente provata, in modo da giustificare che si dichiari, così stando le cose, l' inadempimento del regno del Belgio, e per di più in una situazione che può pregiudicare gravemente il suo diritto di difendersi .

56 . Vediamo infine il merito dei due addebiti la cui ricevibilità non è stata contestata .

57 . Comincia sottolineando che la stessa Commissione ammette, nella risposta ai quesiti della Corte, che né l' art . 58 della legge belga 3 luglio 1969, relativa all' IVA, né l' art . 12 del regolamento allegato al decreto ministeriale 22 gennaio 1948 escludono l' applicazione delle disposizioni della direttiva 72/464 . Del resto, la Corte ha già avuto modo di chiarire, richiamandosi all' art . 58, n . 1, della legge 3 luglio 1969, che "il sistema fiscale di cui trattasi lascia al fabbricante o all' importatore la libertà di fisssare per i suoi prodotti un prezzo di vendita al minuto inferiore a quello dei prodotti concorrenti della stessa specie, della stessa qualità e con le stesse caratteristiche" ( sentenza Inno/Atab, n . 40 della motivazione ).

58 . Ma, secondo la Commissione, la prassi amministrativa o l' interpretazione data dall' amministrazione belga a queste disposizioni sarebbe in contrasto col diritto comunitario . La formula usata dalla Commissione mette in rilievo le ambiguità di cui è costellata la sua posizione in questa causa : "Il ricorso proposto dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia ha lo scopo di ottenere la declaratoria che la normativa belga che istituisce il regime di prezzi di vendita al minuto di talune categorie di tabacchi manifatturati è incompatibile con il diritto comunitario, dal momento che l' amministrazione fiscale belga desume dalla stessa che le è attribuita la facoltà di stabilire un unico prezzo imposto di vendita per prodotto della stessa categoria e della stessa marca" ( il corsivo è mio ).

59 . Gli addebiti della Commissione pongono dunque sotto accusa la prassi dell' amministrazione belga .

60 . Quanto alla normativa, poiché la Commissione non ha chiarito in quali punti la stessa era incompatibile con il diritto comunitario e poiché ha addirittura finito, come abbiamo visto, per ammettere che le norme non erano in contrasto con lo stesso, è stata in definitiva solo criticata la presunta mancanza di chiarezza dal momento che non si informavano adeguatamente i destinatari dei diritti che venivano loro attribuiti dalla direttiva 72/464 . Ma questa critica, come abbiamo visto, deve ritenersi palesemente irricevibile .

61 . Quanto alla prassi seguita dall' amministrazione distinguiamo i due addebiti .

62 . Circa il presunto rifiuto delle autorità belghe di distribuire ad importatori paralleli fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli stabiliti dall' importatore esclusivo, il governo belga aveva già informato la Commissione, con lettera 13 dicembre 1984 ( allegato 3 all' atto introduttivo ) che, se l' importazione parallela venisse veramente effettuata, sarebbe disposto a consentire agli importatori in questione la determinazione di prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli dei loro concorrenti, consentendo quindi che si fissassero sul mercato prezzi massimi diversi per prodotti identici importati da importatori diversi .

63 . Orbene, nessun elemento è stato fornito dalla Commissione atto a costituire la minima prova dell' esistenza di una pratica incompatibile con questa dichiarazione .

64 . Si aggiunga che la direttiva 72/464 non prescrive nulla più che l' attribuzione ai produttori ed importatori della libertà di fissare i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, poiché esulano dalla materia del contendere odierna quelli che possono essere gli eventuali effetti sugli scambi intracomunitari di un provvedimento legislativo nazionale che converta un regime di prezzi liberamente fissati dal produttore o dall' importatore in un regime di prezzi imposti al consumatore, regime che, non facendo distinzione tra prodotti nazionali e importati, ha di regola effetti esclusivamente interni ( 11 ). Quanto in particolare all' art . 5, n . 1, della direttiva, la Corte ha già dichiarato del resto che esso non vieta agli Stati membri di emanare o di mantenere in vigore "una norma di legge che imponga, per la vendita al consumo di tabacchi manifatturati nazionali o importati, un prezzo di vendita, corrispondente a quello indicato sulla fascetta fiscale, sempreché tale prezzo sia stato liberamente fissato dal produttore o dall' importatore" ( 12 ).

65 . Quanto all' addebito vertente sul presunto rifiuto di distribuire fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto superiori a quelli fissati al momento della prima messa in commercio, qualora l' importatore o il produttore avesse intenzione di aumentare i prezzi dei suoi prodotti, il governo belga ha ricordato che già con lettera 23 maggio 1979 aveva informato la Commissione del fatto che tanto l' importatore quanto il produttore potevano modificare, sia aumentando, sia diminuendo, il prezzo stabilito al momento della prima messa in commercio .

66 . Orbene, anche su questo punto la Commissione, né nella fase scritta, né all' udienza, ha dimostrato che la prassi seguita dalle autorità belghe fosse diversa da quella che esse hanno descritto .

67 . Stando così le cose, sono del parere che i due ultimi addebiti non devono considerarsi fondati .

III . - Conclusione

68 . Viste le considerazioni di cui sopra, vi propongo :

1 ) di dichiarare irricevibili gli addebiti indicati nella relazione d' udienza con i nn . 1, lett . c ) e 2;

2 ) di considerare infondati gli addebiti di cui al n . 1, lett . a ) e b );

3 ) in subordine, e qualora riteneste ricevibile l' addebito n . 1, lett . c ), di considerarlo infondato in quanto, in corso di causa, non sono emersi elementi sufficienti per giustificare una dichiarazione di inadempimento da parte del regno del Belgio .

Le spese devono essere poste a carico della ricorrente .

(*) Traduzione dal portoghese .

( 1 ) GU L 303 del 31.12.1972, pag . 1 .

( 2 ) Cfr . ad esempio la sentenza del 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione / Italia, Racc . 1981, pagg . 3019 e 3032 .

( 3 ) Sentenza 17 febbraio 1970, Commissione / Italia, causa 31/69, Racc . 1970, pag . 34 . Cfr . inoltre sentenza 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione / Italia, Racc . 1984, pag . 2793, e sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione / Italia, Racc . 1985, pag . 1077 .

( 4 ) Sentenza del 31 gennaio 1984, causa 74/82, Commissione / Irlanda, Racc . 1984, pag . 317 .

( 5 ) Cfr . sentenza 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione / Italia, Racc . 1981, pagg . 3019 e 3032 .

( 6 ) Cfr . sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, Commissione / Danimarca, Racc . 1982, pag . 4547 . Una pronuncia che ben illustra l' interpretazione restrittiva della Corte per quanto riguarda la prescrizione d' identità tra l' oggetto della fase amministrativa e quello del contenzioso giurisdizionale è la sentenza 20 febbraio 1986, causa 309/84, Commissione / Italia, Racc . 1986, pag . 599 ( cfr . le conclusioni in senso contrario dell' avvocato generale VerLoren van Themaat ).

( 7 ) Sentenza 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, Racc . 1976, pagg . da 291 a 309 . Ma recentemente sentenza 29 novembre 1983, causa 181/82, Roussel Laboratoria, Racc . 1983, pagg . da 3849 a 3869, n . 17 della motivazione .

( 8 ) Sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc . 1978, pagg . 25 e 40, n . 18 della motivazione .

( 9 ) In seguito alla sentenza Dassonville dell' 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc . 1974, pagg . 837 e 851 .

( 10 ) Sentenza 16 novembre 1977, causa 13/77, Inno/Atab, Racc . 1977, pagg . da 2115 a 2147, nn . da 49 a 51 della motivazione .

( 11 ) Cfr . sentenza Inno/Atab, nn . da 53 a 56 della motivazione; cfr . inoltre sentenza 5 aprile 1984, cause riunite 177 e 178/82, Van de Haar e Kaveka de Meern, Racc . 1984, pagg . 1797 e 1814, nn . da 20 a 22 della motivazione .

( 12 ) Inno/Atab, n . 64 della motivazione . Cfr . inoltre sentenza 21 giugno 1983, causa 90/82, Commissione / Francia, Racc . 1983, pagg . da 2011 a 2030, nn . da 23 a 25 della motivazione .