61986C0254

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 2 luglio 1987. - DAMIANOS SOPH. SIMEONIDIS ANONIMOS EMBORIKI ETAIRIA SIDARETTON KAI IKODOMIKON EPICHIRISSEON A. E. CONTRO MINISTRO DEL COMMERCIO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO GRECO. - PREGIUDIZIALE - MISURE DI SALVAGUARDIA ADOTTATE A NORMA DELL'ART. 130 DELL'ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : EFFICACIA DIRETTA. - CAUSA 254/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04355


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . L' art . 130 dell' atto d' adesione della Repubblica ellenica offriva al Governo greco la possibilità di chiedere, entro il 31 dicembre 1985, l' autorizzazione ad adottare provvedimenti di salvaguardia che consentivano di derogare alle norme del trattato . In forza di detta disposizione le autorità greche, dopo aver chiesto ed ottenuto l' autorizzazione ad istituire talune restrizioni all' importazione per il 1983, hanno presentato una nuova domanda il 31 dicembre 1983 . Con decisione 84/38 ( 1 ) la Commissione ha loro consentito di mettere in atto le limitazioni dell' importazione di determinati prodotti ed in particolare delle sigarette . La decisione 84/64 ( 2 ) stabilisce il regime per queste ultime merci e fissa in particolare in 1*100 tonnellate il volume complessivo del contingente da suddividere entro il 31 marzo 1984 . L' art . 7 dispone, d' altro canto, che le quote da riservare ai nuovi operatori non possono superare il 10% del contingente .

2 . Il governo greco adottava due decreti relativi alle modalità di rilascio delle licenze d' importazione delle sigarette, stabilendo in particolare la norma secondo la quale un nuovo importatore non poteva fruire di una quota superiore alla quota più piccola assegnata ad un vecchio importatore . Il comitato per il rilascio delle licenze

d' importazione compilava poi la tabella di ripartizione delle sigarette sulla quale la società Symeonidis risulta essere l' unico importatore nuovo al quale viene assegnata una quota di 34 tonnellate .

3 . Quest' impresa chiede al Consiglio di Stato ellenico l' annullamento di questo atto in quanto la licenza che le è stata rilasciata non le attribuisce un quantitativo pari alla quota del 10%, che a suo parere è quella riservata esclusivamente ai nuovi importatori . L' Alto collegio ellenico, dopo aver considerato che dette disposizioni fissano un limite massimo, rileva tuttavia che sussistono gravi dubbi quanto se ciò sia vero oppure se ai nuovi importatori debba assegnarsi l' intera quota . E' questa in sostanza la prima questione sottoposta alla vostra Corte .

4 . Rilevo, anzitutto, che l' art . 7 della decisione 27 gennaio 1984 recita :

" Le quote da riservare ai nuovi importatori non possono oltrepassare il 10% delle limitazioni globali ".

Ciò induce a pensare che si tratti appunto di un limite massimo . Indubbiamente infatti la norma secondo la quale la percentuale non può essere superata non può interpretarsi nel senso che detta percentuale deve essere assegnata per intero .

5 . L' interpretazione letterale è corroborata dalle norme generali contenute negli artt . 6 e 7 delle due decisioni 84/38 e 84/64 :

" nel gestire le limitazioni d' importazione previste dalla presente decisione, le autorità greche rispettano le correnti di scambio esistenti, tanto riguardo ai paesi d' origine e di provenienza dei prodotti di cui trattasi, quanto riguardo agli operatori interessati ".

La motivazione delle decisioni precisa d' altro canto che questo rispetto deve garantire l' equa ripartizione dei quantitativi autorizzati .

6 . La "ratio legis" risulta essere la seguente : il regime dei contingenti rischia di perturbare le correnti commerciali in atto . Orbene, questo rischio è aggravato dall' intervento di nuovi operatori la cui attività può incidere in misura rilevante sulle strutture e sugli scambi preesistenti alle misure di salvaguardia . Di conseguenza, la limitazione delle loro quote al 10% del contingente è per l' appunto destinata ad evitare mutamenti eccessivi sotto questo profilo . Sarebbe in contrasto con questo scopo la prassi consistente nell' attribuire automaticamente ai nuovi importatori una quota del 10 %. Infatti i vecchi operatori, le cui spettanze vengono ridotte proporzionalmente dall' esistenza stessa dei provvedimenti di salvaguardia, non avrebbero la sicurezza di fruire di una quota equivalente . Questa situazione iniqua sarebbe in contrasto con gli scopi espressi dell' art . 6 della decisione .

7 . La "ratio legis" conforta quindi l' interpretazione letterale . Quindi, purché siano attribuite per intero le 1*100 tonnellate del contingente, la limitazione del 10% va interpretata come il quantitativo massimo delle licenze da rilasciare ai nuovi importatori, senza che questi possano arguire da questa disposizione il diritto di ottenere l' intera percentuale .

8 . Il Consiglio di Stato greco vi sottopone poi, in relazione alla soluzione data alla prima questione e tenuto conto delle valutazioni della natura dei provvedimenti di salvaguardia, la questione se il singolo importatore possa far valere direttamente le disposizioni di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale per chiedere l' annullamento di un atto amministrativo particolare . Tenuto conto dell' interpretazione che mi pare chiaro si debba dare alla disposizione in questione, ritengo che questa seconda questione si svuoti di contenuto .

9 . Propongo quindi alla vostra Corte di dichiarare che :

" Salva restando l' assegnazione integrale del contingente di 1*100 tonnellate, la percentuale del 10% che la decisione 84/64 stabilisce come limite della quota riservata ai nuovi importatori costituisce un massimo, prescritto dal rispetto delle correnti commerciali in atto, che consente alle autorità destinatarie di procedere ad una ripartizione effettiva inferiore a questa percentuale ."

(*) Traduzione dal francese

( 1 ) GU del 28.1 . 1984, L 23, pag . 37 .

( 2 ) GU dell' 8.2.1984, L 36, pag . 29 .