61986C0240

Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 13 gennaio 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI CEREALI. - CAUSA 240/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01835


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

A . Gli antefatti

1 . Col presente ricorso la Commissione chiede di dichiarare che il governo ellenico ha trasgredito gli obblighi impostigli dal trattato per avere ostacolato, ed in certi periodi di tempo persino impedito, le importazioni di cereali, dal febbraio 1984 fino all' aprile del 1986 . Esso inoltre non avrebbe osservato il dovere di collaborazione nascente dall' art . 5 del trattato CEE, avendo rifiutato le informazioni richiestegli .

2 . Tutte le importazioni nella Repubblica ellenica erano e sono tuttora soggette ad un regime di autorizzazione per l' esportazione di valuta . Questo regime generale non è oggetto del presente procedimento d' inadempimento del trattato, ma la Commissione se ne occupa separatamente .

3 . Con decreto del Ministro del commercio 16 febbraio 1984, n . E 6/885, tutte le importazioni di grano furono assoggettate all' autorizzazione di un Comitato per la disciplina delle importazioni, presso la Banca di Grecia ( in prosieguo : il "Comitato "). Con successivo decreto ministeriale 21 febbraio - 1984, n . E 6/963 si diede istruzione di non consentire l' utilizzazione delle autorizzazioni all' importazione di grano concesse prima del 16 febbraio 1984, in quanto per le merci relative non si era seguita la procedura richiesta . Si doveva dunque dare avviso agli importatori della necessità di presentare al Comitato nuove domande di autorizzazione all' importazione . La procedura di autorizzazione da parte del Comitato fu sospesa solo con decreto ministeriale 23 aprile 1986 n . E 6/4492 .

4 . Venuta a conoscenza degli ostacoli all' importazione, la ricorrente notificò al governo della convenuta, il 5 ottobre 1984, una lettera di intimazione ( terzo allegato del ricorso ) ed il 25 novembre 1985 un parere motivato ( settimo allegato del ricorso ), nel quale assegnò un termine di un mese per l' eliminazione degli ostacoli all' importazione . Nella sua risposta datata 7 marzo 1986 la convenuta ha sostenuto che l' adozione dei provvedimenti contestati era giustificata .

5 . Frattanto, erano stati introdotti ostacoli ulteriori, allorché un decreto del Ministro del commercio 25 luglio 1985, n . E 6/2871 aveva revocato tutte le autorizzazioni fino ad allora concesse e non ancora utilizzate . Erano escluse dalla procedura centralizzata di autorizzazione da parte del Comitato le importazioni che erano destinate alla riesportazione con un supplemento di valore aggiunto del 30 %. A garanzia della procedura venne imposta una cauzione . Questo regime era oggetto di una lettera di intimazione del 25 novembre 1985 e di un parere motivato del 15 maggio 1986 .

6 . Le due procedure furono riunite nel ricorso presentato nel settembre 1986, ove si chiede di dichiarare che la convenuta ha trasgredito gli obblighi impostile dagli artt . 30, 106, 1° comma e 5 del trattato CEE nonché dal regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per avere assoggettato l' importazione di cereali ad una autorizzazione all' esportazione di valuta e la concessione di tale autorizzazione all' obbligo di riesportazione del prodotto, per aver revocato autorizzazioni già concesse e per non aver comunicato alla ricorrente informazioni richieste e i pertinenti testi normativi .

B - Valutazione

I - Sulla ricevibilità

7 . Il governo della convenuta ha eccepito che il ricorso era privo di oggetto, poiché al momento della sua presentazione, nel settembre 1986, erano già cessate tutte le infrazioni contestate .

8 . Poiché il ricorso per inadempimento del trattato mira a far sì che uno Stato membro che ha infranto gli obblighi di diritto comunitario ricostituisca una situazione conforme al trattato, sussistono dubbi sulla ricevibilità di un ricorso intervenuto dopo la cessazione del comportamento incriminato . Tuttavia, dalla stessa lettera dell' art . 169, comma 2, del trattato CEE si evince che è possibile adire la Corte quando l' infrazione contestata non sia venuta meno entro il termine fissato dal parere motivato .

9 . Come ho rilevato anche nelle conclusioni nella causa 103/84 ( 1 ), in linea di massima si deve dunque muovere dal presupposto che possano costituire oggetto di un procedimento per inadempimento del trattato anche le infrazioni verificatesi nel passato e che siano cessate del tutto . La rinunzia ad essa non è ammissibile in via generale, non foss' altro perché, altrimenti, tenuto conto della durata del procedimento precontenzioso, sarebbe spesso impossibile il sindacato giurisdizionale di infrazioni del trattato di breve durata . Poiché dalla durata di un comportamento contrario al trattato non può trarsi alcun elemento in merito alla sua gravità, deve essere perseguita anche una infrazione delimitata nel tempo . Ciò è tanto più vero nel caso, ad esempio, di provvedimenti di carattere stagionale che per propria natura hanno una vigenza limitata ad un determinato periodo di tempo e che proprio da ciò possono derivare la loro efficacia .

10 . Ai fini della ricevibilità di un ricorso, è perciò, soprattutto determinante che lo Stato membro interessato non abbia adottato i provvedimenti prescrittigli dal parere motivato entro il termine ivi fissato .

11 . Con riguardo a ciò, è necessario distinguere fra i due procedimenti precontenziosi riuniti nel ricorso . Il primo parere motivato, ove si fissava il termine di un mese per conformarvisi, fu inviato il 25 novembre 1985 . La prima reazione della convenuta si è avuta nel marzo dell' anno successivo e consisteva in una giustificazione dei provvedimenti contestati . Le disposizioni criticate sono state abrogate solo con decreto 23 aprile 1986 senza, inoltre, che se ne desse notizia alla ricorrente . Si spiega così anche il fatto che la ricorrente abbia emesso il 15 maggio 1986 un secondo parere motivato, mentre i provvedimenti contestati erano stati sospesi il 23 aprile 1986, il parere era divenuto privo di oggetto, anche se, come nel caso di specie, la ricorrente non era stata informata della loro sospensione ed era rimasta nell' ignoranza a tale riguardo . A mio parere ciò si evince dall' art . 169, comma 2 .

12 . A partire dalla sentenza nella causa 26/69 ( 2 ), la Corte di giustizia ha ritenuto necessario accertare l' esistenza di un interesse ad agire, quando l' infrazione del trattato addebitata era di fatto venuta meno prima della presentazione del ricorso . Fino ad ora, quest' esigenza è stata più volte ribadita ( 3 ). Tuttavia, secondo una giurisprudenza nel frattempo consolidatasi ( 4 ), l' interesse ad agire sussiste allorché la sentenza possa stabilire il fondamento di una responsabilità dello Stato membro nei confronti di un altro Stato membro, della Comunità o di un privato, senza che sia necessario precisare di volta in volta i fatti fonte di responsabilità ovvero i soggetti che possono far valere tale responsabilità . Al contrario, nella sentenza nella causa 103/84 ( 5 ) la Corte rinuncia completamente a riferirsi alla sentenza come base potenziale di responsabilità . L' esistenza dell' interesse ad agire è ivi semplicemente affermata indicando che l' inadempimento addebitato era venuto meno solo dopo il decorso del termine fissato ex art . 169, comma 2, del trattato CEE .

13 . Non ritengo dunque indispensabile l' accertamento di circostanze ulteriori, poiché anche in questa causa una sentenza che accerti la violazione del trattato può certamente costituire eventuale base di responsabilità nei riguardi di Stati membri, della Comunità o di privati . Anche se, mutando la sua precedente giurisprudenza, la Corte dovesse esigere la presenza di ulteriori elementi, questa sarebbe da affermare . Ciò si evince dalla natura dei provvedimenti contestati, in quanto ostacoli od impedimenti temporanei alle importazioni di grano suscettibili di essere adattati ai rapporti di mercato esistenti nello Stato membro interessato . Come minimo, l' introduzione a tempo determinato di supplementari procedure di controllo ed amministrative può comportare dei ritardi incompatibili col principio della libera circolazione delle merci e con una comune organizzazione di mercato, la cui disciplina è affidata esclusivamente a strumenti comunitari . Ove tali supplementari condizioni di autorizzazione rappresentassero un fattore protezionistico dissimulato, emergerebbe anche il rischio di una loro reiterazione . In tal caso, proprio il farvi ricorso solo a titolo temporaneo renderebbe ottimale la loro efficacia .

14 . Il ricorso è dunque ricevibile in relazione all' oggetto del contendere delineato nel primo parere motivato . Esso invece è irricevibile con riferimento all' oggetto del contendere determinato nel secondo parere motivato, in quanto questo era privo di oggetto fin dal momento della sua emissione .

II - Sul merito

15 . L' oggetto della controversia è stato definito dal primo parere motivato del 25 novembre 1985 . A tenore di questo, sono da esaminare nel merito i seguenti addebiti .

1 ) Violazione del principio della libera circolazione delle merci ( art . 30 del trattato CEE, regolamento del Consiglio, n . 2727/75, art . 65, comma 1, dell' atto di adesione della Grecia ).

16 . In primo luogo, la ricorrente ha contestato l' aver reso più onerosa la procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta, assoggettando all' approvazione della Banca di Grecia ogni autorizzazione rilasciata nel settore dei cereali . In tal modo si sarebbe introdotto un duplice controllo che avrebbe ritardato, ed, in parte perfino impedito, le importazioni di grano, poiché l' autorizzazione della Banca di Grecia non sarebbe intervenuta tempestivamente oppure sarebbe stata negata . Poiché nel frattempo il commercio di grano era stato completamente liberalizzato, tale comportamento costituirebbe una violazione del combinato disposto dell' art . 30 e dell' art . 106, comma 1, del trattato CEE con le disposizioni del regolamento n . 2727/75 nonché dell' art . 65 dell' atto di adesione della Grecia .

17 . Il presupposto da cui muovere è che, a tutela della libera circolazione delle merci, l' art . 30 del trattato CEE vieta ogni misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative . Secondo una giurisprudenza consolidatasi, costituisce una misura di effetto equivalente "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" ( 6 ).

18 . Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727 ( 7 ) ha istituito un' organizzazione comune di mercato per il commercio di grano intracomunitario . Dall' art . 21 di detto regolamento, che stabilisce a quali condizioni non sono ammesse alla libera circolazione le merci rientranti nell' organizzazione di mercato, si deduce "a contrario" che per il resto possono circolare liberamente all' interno della Comunità tutte le merci rientranti nell' organizzazione di mercato . Eventuali limitazioni possono essere introdotte solo dalla regolamentazione comunitaria dell' organizzazione comune di mercato .

19 . Frattanto la Corte ha più volte affermato che quando, in forza dell' art . 40 del trattato CEE, la Comunità emana regolamenti che istituiscono un' organizzazione comune del mercato in un determinato settore gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali regolamenti ovvero li trasgredisca ( 8 ). L' idea base di questa giurisprudenza è che le organizzazioni comuni di mercato riposano sul principio di un mercato aperto al quale ogni produttore ha libero accesso e sul cui funzionamento è lecito agire solo con gli strumenti contemplati dall' organizzazione di mercato ( 9 ).

20 . Questa dottrina si applica pienamente anche alla situazione giuridica della convenuta nel periodo di tempo compreso fra il febbraio 1984 e l' aprile 1986 . Infatti, secondo l' art . 65, comma 1, dell' atto di adesione della Grecia, la normativa comunitaria relativa, fra l' altro, alle restrizioni quantitative e alle misure di effetto equivalente si applica, a partire dal 1° gennaio 1981, a tutti i prodotti soggetti all' organizzazione comune di mercato al momento dell' atto di adesione . E' assodato che in tale data esisteva un' organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, donde l' inammissibilità di eventuali disposizioni derogatorie .

21 . Qualora, dunque, l' introduzione di una procedura centralizzata di autorizzazione alle importazioni di grano costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, la convenuta avrebbe trasgredito i suoi obblighi di diritto comunitario . In proposito, si deve innanzitutto affermare che la messa in opera di un meccanismo di controllo sotto forma di procedura amministrativa per l' importazione di merci è già di per sé una misura potenzialmente idonea ad ostacolare il commercio . L' imposizione di presentare una domanda e di mettere in conto l' eventualità di periodi di attesa prima del rilascio di un' autorizzazione all' importazione, pregiudica, già di per sé, la libera circolazione delle merci .

22 . Devesi rilevare che degli ostacoli si sono effettivamente verificati, poiché la necessità di avviare la procedura in oggetto è stata segnalata alla ricorrente da reclami di soggetti interessati ed anche dopo una prima presa di contatto con la convenuta la Commissione è venuta a conoscenza di ulteriori pregiudizi prodottisi .

23 . La convenuta non ha contestato l' esistenza di taluni impedimenti ( 10 ), ma sia nella fase precontenziosa sia in giudizio ha sostenuto la sua legittimazione all' adozione dei provvedimenti contestati, in quanto all' inizio del 1984 si sarebbe registrata un' intensificazione delle infrazioni valutarie e si sarebbero resi necessari adeguati provvedimenti contro una fuga di capitali .

24 . E' esatto che secondo la giurisprudenza della Corte gli Stati membri, nell' ambito della liberalizzazione dei pagamenti ex art . 106 del trattato CEE, sono legittimati a controllare se taluni movimenti di capitali costituiscano effettivamente transazioni rientranti nella libera circolazione dei pagamenti ovvero operazioni dissimulate rientranti nel campo della circolazione dei capitali, non ancora completamente liberalizzata ( 11 ). Entro tali limiti, gli Stati membri possono assoggettare a controlli i trasferimenti di valuta . E' inoltre loro consentito adottare provvedimenti idonei ad impedire fughe di capitali o altre analoghe speculazioni contro la loro moneta .

25 . Tuttavia, sembra estremamente dubbio che i contestati provvedimenti della convenuta possano avere tale base giustificativa . Innanzitutto, si deve osservare che, al di là di un' affermazione generale sulla necessità di misure di controllo contro le infrazioni valutarie e le intensificate fughe di capitali, la convenuta non ha prodotto alcuna prova circostanziata dell' esigenza di una simile regolamentazione .

26 . Ma è ancor più importante il fatto che vista dall' esterno, la procedura di autorizzazione presso la Banca di Grecia può sembrare integrarsi in una procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta . Dal testo dei decreti ( E6/885 e E6/963 ) - trasmessi solo su richiesta della Corte -, emerge, invece, che bisogna concordare con l' opinione della ricorrente secondo la quale si trattava di un meccanismo di controllo supplementare . Già da questi testi risulta che le domande dovevano essere presentate al Comitato per la disciplina delle importazioni, senza la cui approvazione non poteva essere rilasciata nessuna autorizzazione all' importazione .

27 . E' ben vero che questo comitato era insediato presso la Banca di Grecia; tuttavia la procedura non era finalizzata al controllo delle correnti di esportazione di valuta, bensì ad una regolamentazione delle correnti di importazione di merci . Ciò emerge non soltanto dalla lettera dei decreti, ma dalle stesse argomentazioni della convenuta nel corso del procedimento giudiziario . Si è ad esempio sostenuto che la procedura centralizzata era divenuta necessaria per accertare il volume degli scambi nel settore dei cereali . Tanto l' assunzione di informazioni sul fabbisogno di scorte quanto la verifica del fabbisogno di cereali avrebbe giustificato la procedura di autorizzazione . Questi argomenti non costituiscono tuttavia delle cause legittime che giustifichino ostacoli al commercio effettivi o anche soltanto potenziali .

28 . Non si può far valere contro la ricorrente il fatto che i suoi addebiti non riguardano espressamente la procedura di autorizzazione del Comitato per la disciplina delle importazioni, bensì ostacoli nell' ambito della procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta . Poiché, infatti, il governo della convenuta ha persistito nel rifiuto di comunicare i pertinenti decreti, la Commissione ha potuto prendere conoscenza delle pratiche restrittive solo in virtù delle conseguenze materiali da esse prodotte .

29 . La procedura centralizzata di autorizzazioni costituiva, in realtà, una regolamentazione delle importazioni di cereali, donde, a mio parere, il sussistere di un' infrazione del principio della libera circolazione delle merci, mentre non è in causa il principio della liberalizzazione dei pagamenti sancito dall' art . 106 del trattato CEE .

30 . I provvedimenti contestati sarebbero parimenti illegittimi, qualora la Corte dovesse invece ritenere che sia in causa l' art . 106 del trattato CEE, eventualmente per il motivo che la procedura di autorizzazione all' importazione era inferita, in modo puramente esteriore, nella procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta, ovvero per una connessione dedotta da ragioni materiali .

31 . La liberalizzazione dei pagamenti va intesa come necessario complemento della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone . La realizzazione di queste libertà fondamentali comporta l' autorizzazione dei pagamenti che vi sono connessi . Essendosi pienamente realizzata la libera circolazione delle merci nel settore dei cereali, è illecita l' introduzione di nuovi ostacoli alla circolazione dei pagamenti .

32 . In particolare, è privo di valore il richiamo della convenuta agli artt . 67 e 68 del trattato CEE e dell' art . 5 della direttiva di esecuzione dell' art . 67, poiché la procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta, nei limiti in cui essa costituisce oggetto della controversia, non rientra nell' ambito della libera circolazione dei capitali, non ancora completamente realizzata .

33 . Come già accennato, la procedura di autorizzazione dinanzi al Comitato eccede i limiti di un legittimo controllo su trasferimenti valutari . Per impedire eventuali infrazioni della legislazione valutaria, in particolare fughe di capitali o di altri movimenti speculativi, sarebbero stati possibili altri provvedimenti meno restrittivi della libera circolazione delle merci . In ogni caso sarebbe stata sufficiente la procedura generale di autorizzazione all' esportazione di valuta, la cui liceità non è ancora definitivamente chiarita . La procedura centralizzata di autorizzazione all' importazione costituisce dunque un' infrazione del trattato, con riferimento al principio della libera circolazione delle merci .

34 . E' contrario al trattato la revoca di autorizzazioni all' importazione già concesse, introdotta contestualmente alla procedura centralizzata ( 12 ), in quanto rappresenta un ulteriore ostacolo alle importazioni . Nessuna ragione pratica sarebbe ravvisabile nel divieto agli importatori di avvalersi di un' autorizzazione già ottenuta e nell' imporre loro la presentazione di una nuova domanda, qualora questo tipo di procedura non fosse finalizzata alla regolamentazione dei quantitativi effettivamente importati .

2 ) Inosservanza del dovere di collaborazione imposto dall' art . 5

35 . La ricorrente addebita inoltre alla convenuta l' inosservanza degli obblighi impostile dall' art . 5 del trattato CEE, avendo essa ommesso di rispondere ai due telex del 12 e del 15 marzo 1984 con i quali la Commissione le aveva segnalato l' incompatibilità con l' ordinamento comunitario di un regime di licenze di importazione .

36 . Con lettera del 13 febbraio 1985, il direttore generale dell' agricoltura presso la Commissione aveva invitato a trasmettere i pertinenti testi normativi nonché un elenco delle domande con relative informazioni su quelle riferentesi alle importazioni di cereali . La ricorrente aveva chiesto ulteriori informazioni riguardo alla durata della procedura . In risposta a queste richieste la convenuta aveva trasmesso soltanto un elenco delle autorizzazioni rilasciate nel primo semestre del 1984 .

37 . Infine, a causa dell' immutato comportamento della convenuta, la ricorrente sarebbe intervenuta con un ulteriore telex del 23 ottobre 1985, rimasto senza alcuna risposta .

38 . L' art . 5, comma 1, del trattato CEE stabilisce come principio generale il dovere di collaborazioine degli Stati membri . Questa norma può essere sempre invocata in assenza di un' esplicita disposizione del trattato che determini gli obblighi degli Stati membri . Nel sottoscrivere il trattato gli Stati membri si sono obbligati a comportamenti ad esso conformi . La fase precontenziosa della procedura per inadempimento del trattato tende a facilitare una pacifica composizione delle controversie, il che indica un obbligo di collaborazione degli Stati membri interessati . Senza un' attiva collaborazione non è possibile né chiarire né tanto meno eliminare un' eventuale infrazione del trattato .

39 . I primi telex della ricorrente miravano ad una chiarificazione dell' oggetto del contendere . La ricorrente chiedeva se corrispondesse al vero la prassi della concessione di licenze d' importazione, sotto forma di autorizzazione all' esportazione di valuta, di cui era venuta a conoscenza . Essa indicava potersi trattare di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, contrarie al trattato . Infine, invitava a rispondere entro un termine determinato . Ambedue i telex restavano senza risposta . Già il solo rifiuto opposto alla richiesta di informazioni della ricorrente dev' essere considerato un' inosservanza del dovere di collaborazione .

40 . Di fronte ai successivi ulteriori tentativi della ricorrente di giungere ad un chiarimento dei fatti ed al suo conseguente invito a trasmetterle i decreti ministeriali nonché dati statistici relativi alle autorizzazioni all' esportazione di valuta richieste ed effettivamente concesse, il governo greco si limitò a comunicare un elenco delle autorizzazioni rilasciate nel primo semestre del 1984 . Tale comportamento non era tale da consentire un chiarimento dei fatti . Al contrario, essa ha favorito piuttosto l' occultamento delle modalità procedurali, poiché non si è assicurata la conoscenza né della data né del numero delle domande presentate . Gli elenchi trasmessi non hanno consentito una realistica ricostruzione della procedura contestata .

41 . La convenuta ha fatto valere nel corso del giudizio che, fino a quando la procedura di autorizzazione all' esportazione di valuta era stata condotta presso circa 3000 banche di commercio, le era mancata un' affidabile visione generale delle domande effettivamente presentate . La centralizzazione era divenuta necessaria anche per questo motivo .

42 . Anche dando per vere queste affermazioni, sarebbe stato dovere della convenuta perlomeno comunicare e spiegare alla ricorrente queste circostanze . La tesi di una disponibilità alla collaborazione è smentita anche dal successivo atteggiamento di indifferenza tenuto dalla convenuta di fronte al telex del 23 ottobre 1985, in cui veniva nuovamente segnalato il comportamento contrario al trattato .

43 . La convenuta ha perciò infranto gli obblighi che le derivano dal trattato e che erano stati precisati nelle intimazioni della ricorrente .

44 . L' obbligo di collaborazione sancito dall' art . 5, comma 1, seconda proposizione, del trattato CEE, è definibile come un obbligo di assistenza alle istituzioni comunitarie . Oltre all' obbligo direttamente impostole dal trattato di conformarsi ad esso, la convenuta ha perciò trasgredito anche gli obblighi che le incombono nei confronti della Commissione nell' adempimento dei compiti a questa affidati dall' art . 155 del trattato CEE .

3 ) Sulle spese

45 . Nel decidere sulle spese è necessario tener conto che i capi del ricorso che si fondano sulla secondo procedura precontenziosa sono irricevibili poiché gli illeciti contestati erano già stati eliminati al momento della notifica alla convenuta del parere motivato . Tuttavia, alla base di questo atto vi é essenzialmente la mancanza di collaborazione da parte della convenuta . Se essa avesse informato la ricorrente dello stato della procedura, come le era stato più volte richiesto, non si sarebbe certamente arrivati al secondo parere motivato . Ancora nel marzo 1986, in una lettera alla ricorrente, la convenuta ha sostenuto la tesi della giustificata adozione dei provvedimenti contestati . Essa non ha altresì ritenuto necessario informare la ricorrente dell' abrogazione dei provvedimenti . Ciò considerato, ritengo equa una condanna della convenuta alle spese, ex art . 69, § 3, del regolamento di procedura .

C - Conclusioni

46 . La mia proposta di decisione è dunque la seguente :

1 ) la convenuta ha trasgredito il combinato disposto dell' art . 30 del trattato CEE e del regolamento del Consiglio n . 2727/75, nonché l' art . 65, 1° comma, dell' atto di adesione della Grecia, per avere assoggettato le importazioni di grano, dal febbraio 1984 fino all' aprile 1986, ad una procedura centralizzata di licenze di importazione dinanzi al Comitato per la disciplina delle importazioni, insiedato presso la Banca di Grecia;

2 ) col costante rifiuto della sua collaborazione, essa ha trasgredito gli obblighi impostile dall' art . 5, comma 1, del trattato CEE;

3 ) per il resto, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

4 ). condannare la convenuta alle spese processuali .

(*) Traduzione dal tedesco .

( 1 ) Conclusioni dell' avvocato generale Carl Otto Lenz del 28 gennaio 1986, causa 103/84, Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana, Racc . 1986, pag . 1759 .

( 2 ) Sentenza 9 luglio 1970, causa 26/69, Commissione / Repubblica francese - Racc . 1970, pagg . 565, e seguenti .

( 3 ) Vedasi sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1973, pag . 101; sentenza 5 giugno 1986, causa 103/84, Commissione / Repubblica italiana, Racc . pag . 1759; sentenza 20 febbraio 1986, causa 309/84, Commissione / Repubblica italiana, Racc . pag . 599; sentenza 17 giugno 1987, causa 154/85, Commissione / Repubblica italiana, Racc . pag . 2717 .

( 4 ) Vedasi le citate sentenze .

( 5 ) Vedasi punto 8 della motivazione .

( 6 ) Vedasi sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc . 1974, pagg . 837 e seguenti, punto 5 della motivazione .

( 7 ) Vedasi regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 sull' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, 1975, pag . 1 ).

( 8 ) Vedasi, ad esempio, regolamento di mercato nel settore del pollame, sentenza 18 maggio 1987, causa 11/76, Officier van Justititie / Beert van den Hazel, Racc . 1987, pag . 901 e seguenti; regolamento di mercato nel settore della carne suina, sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board / Raymond Redmond, Racc . 1978, pag . 2347 e seguenti; regolamento di mercato nel settore della carne bovina, sentenza 16 dicembre 1986, causa 124/85, Commissione / Repubblica ellenica, Racc . pag . 3935 .

( 9 ) Vedasi causa 83/78, punto 56 della motivazione e seguenti .

( 10 ) Vedasi allegato n . 8 del ricorso, pag . 2 : "E' possibile che all' inizio dell' applicazione del sistema sia siano registrati taluni ritardi ."

( 11 ) Vedasi sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Graziana Luisi e Giuseppe Corbone / Ministero del Tesoro, Racc . 1984, pag . 377 e seguenti .

( 12 ) Vedasi sentenza n . E 6/963 del 21 febbraio 1984 ( allegato 2 alla risposta alle domande della Corte da parte della convenuta ).