61986C0232

Conclusioni dell'avvocato generale Mancini dell'8 ottobre 1987. - NICOLET INSTRUMENT GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BERLIN. - TDC - FRANCHIGIA PER APPARECCHI SCIENTIFICI - VALORE SCIENTIFICO EQUIVALENTE. - CAUSA 232/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 05025


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . Siete ancora una volta chiamati a interpretare la normativa comunitaria in tema di franchigia dal dazio della tariffa doganale comune (" TDC ") per le apparecchiature scientifiche . Nel quadro di una causa che oppone l' impresa Nicolet Instrument GmbH allo Hauptzollamt di Berlino-Packhof, il Finanzgericht di tale città vi chiede se la franchigia possa essere negata ove esista un apparecchio di produzione comunitaria che, pur risultando idoneo ai fini di una ricerca, sia talmente superiore allo strumento importato da eccedere in larga misura le obiettive esigenze del progetto .

I fatti . L' impresa Nicolet importò dagli Stati Uniti un sistema spettrometrico a raggi infrarossi Fourier-Transform, modello MX-1 E, con accessori per venderlo al Robert-Koch Institut del Bundesgesundheitsamt di Berlino Ovest che doveva servirsene a scopo di ricerca su organismi batterici . Nel richiedere l' esonero dal dazio all' importazione, la Nicolet dichiarò che apparecchi di valore scientifico equivalente non venivano prodotti né in Germania né in altri paesi della Comunità . Lo Hauptzollamt di Berlino, tuttavia, respinse la richiesta osservando che di strumenti equivalenti ve n' erano almeno due ed entrambi fabbricati dalla società Bruker Analytische Messtechnik GmbH . Contro questa decisione ( 23 febbraio 1982 ), la Nicolet esperì inutilmente il reclamo amministrativo e poi ricorse davanti al Finanzgericht di Berlino .

In tale sede, l' impresa sostenne che i due apparecchi tedeschi, contraddistinti dalle sigle IFS 110 e IFS 85, non potevano considerarsi equivalenti allo strumento americano essendo capaci di prestazioni nettamente superiori, e perciò sproporzionate, a quelle richieste per gli esperimenti dell' istituto berlinese : questi ultimi, infatti, esigevano una capacità analitica da due a quattro elementi disaggreganti, mentre le disaggregazioni rese possibili dai molto più costosi IFS 110 e IFS 85 giungevano fino a 0,2 e a 0,5 . Dal canto suo, l' ufficio doganale fondò le proprie difese sul dettato della disciplina comunitaria che non consentirebbe di apprezzare la superiorità delle prestazioni rispetto alle necessità della ricerca ai fini del giudizio di equivalenza .

Con ordinanza 27 giugno 1986, la VII sezione del Finanzgericht sospese il procedimento e, ai sensi dell' articolo 177 trattato CEE, vi rivolse il seguente quesito pregiudiziale :

"Se, in base al regolamento del Consiglio n . 1798/75, un apparecchio debba considerarsi di 'valore scientifico equivalente' qualora, pur essendo impiegabile per la realizzazione di un progetto scientifico, sia tanto sovradimensionato rispetto alle esigenze di quest' ultimo da far sì che, su un piano obiettivo, il suo uso non possa ragionevolmente esser preso in considerazione ".

Nel nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte l' impresa Nicolet, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee . Solo quest' ultima è intervenuta all' udienza .

2 . Com' è noto, i criteri a cui stregua va apprezzata l' equivalenza degli strumenti scientifici vennero posti dal regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n . 1798/75, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della TDC degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ( GU L 184, pag . 1 ). Quest' atto fu poi modificato dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n . 1027/79 ( GU L 134, pag . 1 ), ed integrato dal regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n . 2784/79, che entrò in vigore il 1° gennaio 1980 ( GU L 318, pag . 32 ).

Secondo l' articolo 3, n . 3, terzo trattino, della prima fonte ( nel testo conseguente alle modifiche ), l' equivalenza deve valutarsi "raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali dello strumento (...) oggetto della richiesta di ( franchigia ) (...) con quelle del corrispondente strumento (...) fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest' ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi scientifici a cui è destinato ( il primo ) (...) e fornire prestazioni comparabili ". L' articolo 5, n . 2, del regolamento n . 2784/79 precisa poi che "per il raffronto (...) sono 'essenziali' solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuare", mentre non deve tenersi conto del fatto che uno strumento sia in grado di "realizzare prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei ( medesimi ) lavori ".

3 . La materia del contendere s' incentra proprio su quest' ultima norma . Il tribunale a quo afferma infatti a chiare lettere di ritenere che il giudizio di equivalenza non possa prescindere dal principio di proporzionalità, e la Nicolet lo approva aggiungendo che condurre una ricerca con mezzi inadeguati, se pure per eccesso, fa a pugni con le regole dell' economia come pure del metodo scientifico . Per contro, secondo il governo olandese e la Commissione, la validità di questa tesi è affidata allo ius condendum . Oggi come oggi, il disposto pertinente vieta di aver riguardo alle "prestazioni superiori" di cui uno strumento, comunitario o importato che sia, venga ritenuto capace : e tanto basta per rispondere affermativamente al quesito pregiudiziale .

Dico subito che la prima opinione mi sembra preferibile . Penso cioè che già oggi sia dato applicare la nostra normativa senza tradirne lo spirito o la lettera e, al contempo, senza entrare in conflitto con le esigenze della ricerca e coi bilanci delle istituzioni scientifiche .

Cominciamo con un' osservazione ovvia . La semplice superiorità delle prestazioni fornite da un apparecchio non basta certo a negarne l' equivalenza, e ciò anche nel caso che a risultare sovradimensionato sia lo strumento prodotto nella Comunità (( ( relativa all' ipotesi opposta è la sentenza 25 ottobre 1984, Università di Groninga / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, causa 185/83 ( Racc . 1984, pag . 3623, punto 33 della motivazione ) )). Per tale conclusione, del resto, può addursi non solo la lettera dell' articolo 5, paragrafo 2, ma un irrefutabile argomento a contrario : se l' apparecchio comunitario fosse estraneo alla norma, "essenziali" per il confronto diverrebbero anche le sue caratteristiche non "suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato" della ricerca, con la conseguenza di allargare enormemente il numero dei casi in cui esso va giudicato non equivalente .

Non è dunque su questo punto che il giudice a quo vi interroga . Egli vuol sapere piuttosto se la regola che sancisce l' indifferenza delle prestazioni superiori incontri un limite nell' impossibilità di confrontare strumenti atti a fornire prestazioni tanto sproporzionate da escludere che l' impiego dell' uno anziché dell' altro possa "essere ragionevolmente preso in considerazione ". Ora, a me sembra che tale limite esista e che a suo favore militino almeno due elementi testuali .

Il primo elemento è dato dal considerando n . 1 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 che esprime l' intenzione di "facilitare (...) la ricerca scientifica nell' ambito della Comunità ". La preferenza per i prodotti comunitari va dunque contemperata con l' interesse della scienza; ed è palese che tale interesse non è protetto nella giusta misura quando il rifiuto di concedere la franchigia si fondi sull' esistenza di strumenti a cui nessun ricercatore si sognerebbe di ricorrere per l' attuazione di un certo progetto . A offrire l' altro elemento è l' articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino, dello stesso atto in cui, come abbiamo visto, si dispone che lo strumento importato sia confrontato col "corrispondente apparecchio" comunitario per determinare se è in grado di "fornire prestazioni comparabili ". Questi aggettivi, mi sembra, implicano chiaramente che i due oggetti appartengano alla stessa categoria o a categorie analoghe; siano cioè tali che il paragone tra le rispettive caratteristiche conservi un minimo di senso .

Il principio dell' articolo 5, paragrafo 2, va dunque interpretato alla luce di tali norme . In altre parole, l' eventuale superiorità delle prestazioni fornite da questo o da quell' apparecchio è, sì, irrilevante, ma irrilevante in quanto ci si trovi dinanzi a strumenti di cui l' uno sia solo più raffinato o più potente dell' altro . Al contrario, di irrilevanza non è lecito parlare se la maggiore raffinatezza o la maggiore potenza si traducano in incommensurabilità o in infungibilità . Qui, infatti, vengono meno gli stessi presupposti del giudizio di equivalenza; a rigore, più ancora che non equivalenti, i due apparecchi non sono passibili di raffronto .

La lettura così proposta, aggiungo, è in linea con l' attenzione che la vostra giurisprudenza presta da sempre al criterio della proporzionalità . Essa è inoltre la sola che permetta di evitare paradossi la cui assurdità si coglie appieno lasciando il terreno a volte obnubilante dei concetti giuridici e ricorrendo ad analogie tratte dalla vita quotidiana . Un esempio : come qualificare la tesi di chi sostenga l' "equivalenza" tra una BMW 735 ed un cavallo solo perché entrambi i veicoli consentono di coprire la distanza che separa l' uno e l' altro capo del Kurfoerstendamm?

4 . Per tutte le considerazioni fin qui svolte vi suggerisco di rispondere come segue al quesito posto dalla VII sezione del Finanzgericht di Berlino, con ordinanza 27 giugno 1986, nella causa davanti ad esso pendente tra l' impresa Nicolet Instrument GmbH e lo Hauptzollamt di Berlino-Packhof :

"Il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio e il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione vanno interpretati nel senso che in sede di giudizio ex articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino, del primo atto, la semplice superiorità delle prestazioni di un apparecchio, anche se di produzione comunitaria, rispetto al lavoro specifico da effettuare, è ininfluente; non può invece riconoscersi l' equivalenza scientifica di uno strumento che, ad un esame obiettivo, appaia tanto sovradimensionato rispetto al concreto progetto di ricerca da farne ragionevolmente escludere ogni possibilità di impiego ai fini dello stesso progetto ."