Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 10 febbraio 1988. - ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE PESCA COMUNITARIOS (APESCO) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PESCA - SISTEMA DI ELENCHI STABILITO CON L'ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO ALLE COMUNITA'- DISCRIMINAZIONE. - CAUSA 207/86.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02151
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1986, l' Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios ( in prosieguo : "Apesco ") chiede l' annullamento dell' atto con il quale la Commissione ha approvato l' elenco delle navi battenti bandiera spagnola autorizzate a pescare nelle acque degli altri Stati membri, eccezion fatta per il Portogallo, durante il mese di luglio del 1986 .
2 . I pescatori aderenti all' Apesco sostengono, infatti, di essere stati colpiti da discriminazione sistematica rispetto ai loro concorrenti, i cui pescherecci sono inclusi molto più spesso negli elenchi mensili approvati dalla Commissione .
3 . L' elenco di luglio del 1986, in particolare, avrebbe accordato alle navi degli aderenti all' Apesco una media di 12,58 giorni di pesca, mentre a quelle degli aderenti al loro principale concorrente, l' Asociación de Armadores de Buques de Pesca con Derechos de Acceso a las Pesquerías de la CEE ( in proseiguo : Ceepesca ), che, unitamente a tre altre società, è intervenuta nella presente causa a sostegno della Commissione, sarebbero stati concessi in media 19,67 giorni di pesca .
4 . La disparità di trattamento di cui si duole la ricorrente deriverebbe dall' applicazione ad opera delle autorità spagnole, nel redigere i progetti di elenchi periodici, del decreto ministeriale spagnolo 12 giugno 1981 che, per sfruttare nel modo migliore le risorse, adeguando il numero di navi alle possibilità di pesca esistenti, contempla la possibilità di cumulare su un solo peschereccio in attività i diritti di pesca di altri pescherecci già appartenenti allo stesso armatore, in particolare nel caso in cui questi siano stati venduti, demoliti o esportati secondo le modalità prescritte .
5 . La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione, approvando i progetti di elenchi elaborati dalle autorità spagnole in base alle norme di detto decreto ministeriale, applicherebbe in realtà norme nazionali spagnole, trasgredendo quindi il principio della competenza esclusiva della Comunità in materia e si renderebbe quindi responsabile delle discriminazioni derivanti da queste norme .
6 . La Commissione, sostenuta dalla Ceepesca e dal governo spagnolo, che è del pari intervenuto nella presente causa, sottolinea anzitutto che, a motivo della ripartizione dei compiti che esiste in proposito tra essa e le autorità spagnole, essa non ha alcun potere di elaborare o modificare i progetti di elenchi dei pescatori spagnoli autorizzati a pescare nelle acque della vecchia Comunità dei Dieci e non può quindi essere resa responsabile delle presunte discriminazioni che verrebbero commesse dalle autorità spagnole nella selezione dei pescherecci inclusi nei progetti di elenchi che queste le sottopongono .
7 . La Ceepesca e il governo spagnolo aggiungono che, nella fattispecie, nessuna disposizione dell' atto di adesione né dei regolamenti di applicazione sarebbe stata trasgredita e che, comunque sia, il sistema istituito dal decreto ministeriale del 1981 non è discriminatorio .
8 . Emerge da quanto precede, nonché dai mezzi e dagli argomenti delle parti, riferiti più particolareggiatamente nella relazione d' udienza, che la presente lite solleva due questioni principali, vale a dire :
1)quella del compito e dei limiti della competenza della Commissione nell' adottare gli elenchi periodici;
2)quella della natura discriminatoria o meno di detti elenchi .
9 . Questa seconda questione sorge però solo in via subordinata, vale a dire solo nell' ipotesi in cui si giungesse alla conclusione che la Commissione, prima di approvare i progetti di elenchi, dovrebbe esaminarne il contenuto sotto il profilo dell' osservanza del principio di non discriminazione .
10 . Prima di iniziare l' esame delle questioni di merito, occorrono alcune osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, in quanto la Commissione e la Ceepesca hanno espresso alcuni dubbi in proposito, senza tuttavia sollevare una vera e propria eccezione d' irricevibilità .
A - Sulla ricevibilità
11 . a ) L' oggetto principale del ricorso della Apesco è l' annullamento dell' atto con il quale la Commissione ha approvato l' elenco delle navi spagnole autorizzate a pescare nelle acque comunitarie nel mese di luglio del 1986 . Questo atto è stato trasmesso alle autorità spagnole, che ne hanno informato la ricorrente con telex 25 giugno 1986 .
12 . Leggendo taluni argomenti della convenuta e degli intervenienti con i quali si vuole dimostrare che la Commissione non ha alcun potere effettivo in proposito, ma ha un semplice compito di controllo e di adozione formale degli elenchi periodici, ci si potrebbe chiedere addirittura se questo possa essere impugnato a norma dell' art . 173 del trattato .
13 . A mio parere, l' atto di approvazione della Commissione rientra però nella categoria degli atti destinati o tali da produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, che sono impugnabili se sussistono gli altri presupposti contemplati dall' art . 173 .
14 . Le norme non lasciano infatti alcun dubbio in proposito . L' art . 163 dell' atto di adesione stabilisce, ai nn . 1 e 2, che le autorità spagnole sottopongono dei progetti di elenchi periodici alla Commissione la quale, previa verifica, li approva e li trasmette alle autorità spagnole e alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati .
15 . Così pure, il regolamento ( CEE ) della Commissione 12 dicembre 1985, n . 3531/85 ( 1 ), adottato in forza dell' art . 163, n . 3, 2° comma, dispone, nell' art . 3, nn . 1 e 5, che le autorità spagnole comunicano i progetti di elenchi periodici alla Commissione la quale, dopo averli esaminati, adotta gli elenchi periodici che trasmette all' autorità in questione .
16 . Orbene, in forza dell' art . 158, n . 2, dell' atto di adesione sono solo i pescherecci compresi in un elenco periodico adottato dalla Commissione quelli autorizzati a praticare la pesca durante il periodo di cui trattasi .
17 . Quindi, indipendentemente dal problema dei limiti effettivi dei poteri della Commissione per quanto riguarda la verifica e l' esame dei progetti di elenchi sottopostile dalle autorità spagnole, è innegabile che solo dopo la loro approvazione ufficiale da parte di questa istituzione detti elenchi divengono definitivi, entrano in vigore e attribuiscono ai pescherecci ivi elencati il diritto di praticare la pesca durante il periodo indicato e nelle zone e condizioni determinate .
18 . L' atto con cui la Commissione approva il progetto di elenco sottopostole dalle autorità spagnole per il mese di luglio del 1986 è quindi, in quanto tale, un atto che può essere impugnato a norma dell' art . 173 .
19 . Chiarito questo punto, devo ora trattare delle altre considerazioni svolte circa la ricevibilità del ricorso dalla Commissione e dagli intervenienti .
20 . b ) La Ceepesca sostiene che il ricorso, proposto quando l' elenco del mese di luglio non era più valido ed era stato sostituito da quello del mese di agosto, è privo di oggetto ed è stato proposto fuori termine .
21 . Indipendentemente dalla questione se l' interveniente possa sollevare questioni d' irricevibilità che non siano state già sollevate dalla parte che essa sostiene, basterà rilevare che il ricorso è stato proposto nel termine contemplato dall' art . 173, 3° comma, del trattato, vale a dire entro due mesi dalla notifica dell' atto impugnato al ricorrente . L' interesse ad agire di questi persiste, nonostante sia scaduta la validità dell' atto e quanto sia già stato eseguito . Infatti, il suo annullamento potrebbe di per sé avere conseguenze giuridiche, sia servendo da fondamento per una domanda di risarcimento, sia evitando che la Commissione continui ad adottare in futuro atti inficiati dallo stesso vizio e che ledano il ricorrente nello stesso modo ( 2 ).
22 . c ) E' invece irricevibile la domanda subordinata dell' Apesco che si dichiari il suo diritto alla cessazione della discriminazione a danno dei pescherecci dei suoi aderenti ed al risarcimento per questa discriminazione mediante attribuzione agli stessi pescherecci di un compenso nei futuri elenchi periodici .
23 . Come la Commissione ha giustamente rilevato, la Corte, in sede di sindacato di legittimità a norma dell' art . 173, non può emettere ingiunzioni del genere ( 3 ).
24 . d ) La Commissione deduce inoltre che solo i gestori di navi incluse nella lista impugnata sarebbero direttamente e individualmente toccati dall' atto impugnato, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, sicché il ricorso dell' Apesco non sarebbe ricevibile se non in quanto esperito in nome di detti gestori . A mio parere questa osservazione è priva di fondamento .
25 . Indubbiamente, poiché l' atto impugnato è un elenco valido per un determinato mese, solo i mezzi rivolti specificamente contro l' elenco stesso possono essere utilmente dedotti . Il problema se le navi che non si sono incluse siano discriminate non può essere valutato alla luce di un elenco periodico isolato, poiché lo stesso sistema degli elenchi, quale è stato istituito dall' atto di adesione, implica che tutti i pescherecci elencati nell' elenco di base non possono comparire simultaneamente sugli elenchi periodici e taluni devono necessariamente venirne esclusi . Quindi solo alla luce di più elenchi periodici si potrebbe stabilire se quelli che non compaiono nell' elenco di luglio del 1986 siano discriminati rispetto ad altri pescherecci .
26 . Però mi pare che il ricorrente deve avere la possibilità di impugnare la mancata inclusione di una nave nell' elenco di un determinato mese, riservandosi di dimostrare in seguito, mediante produzione degli elenchi relativi ai mesi precedenti dai quali lo stesso peschereccio era stato ugualmente escluso, di avere subito una discriminazione .
27 . Comunque sia, ritengo che si possa desumere dagli argomenti dell' Apesco che nella fattispecie questa associazione funge solo da portavoce dei membri le cui navi non sono state incluse nell' elenco del mese di luglio del 1986 . Ritengo quindi ricevibile il ricorso .
28 . e ) La Commissione ribatte inoltre che l' Apesco non è legittimata, nell' ambito del procedimento di cui all' art . 173, a contestare la conformità di norme nazionali al diritto comunitario . In questo stesso ordine di idee rientra l' obiezione della Ceepesca secondo la quale l' Apesco impugna in realtà norme di diritto nazionale spagnolo e che non è quindi la Corte, bensì il giudice nazionale quello che deve derimere la presente lite, eventualmente dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale a norma dell' art . 177 del trattato .
29 . E' evidente che, nell' ambito della presente causa, la Corte non è competente ad accertare l' eventuale incompatibilità del decreto ministeriale spagnolo del 1981 con il diritto comunitario . Un accertamento del genere può avvenire solo in esito ad un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione nei confronti del regno di Spagna, ricorso che implicherebbe un esame approfondito di tutti gli aspetti rilevanti di detto decreto .
30 . Ma si deve ammettere che l' Apesco non chiede precisamente alla Corte di accertare l' incompatibilità del decreto ministeriale spagnolo con il diritto comunitario, bensì fa carico alla Commissione di aver approvato un progetto di elenco periodico che non è stato redatto in base al solo diritto comunitario e che stride con il principio di non discriminazione . Orbene, questo è il problema essenziale sul quale verte la presente causa, vale a dire quello della portata del controllo che la Commissione può esercitare sui progetti di elenchi periodici . E' il problema che vorrei esaminare ora .
B - I limiti del controllo che la Commissione deve esercitare
31 . A norma dell' art . 163, n . 1, dell' atto di adesione, spetta alle autorità spagnole sottoporre alla Commissione progetti di elenchi periodici .
32 . A norma dell' art . 163, n . 2, "previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorità spagnole e alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati ".
33 . Su quali aspetti deve vertere il controllo della Commissione?
34 . Da un lato, si tratta di presupposti sostanziali che si desumono direttamente dall' art . 158 dell' atto di adesione e che si riferiscono essenzialmente a :
- identità dei pescherecci, che devono obbligatoriamente far parte dei 300 natanti elencati nell' elenco di base che costituisce l' allegato IX dell' atto di adesione;
- la loro potenza e l' applicazione a ciascun natante del tasso di conversione contemplato in base alla categoria di potenza;
- il loro numero complessivo, che non deve superare le 150 "navi tipo";
- la loro ripartizione, nei limiti indicati, nelle varie zone autorizzate, rimanendo inteso che solo 5 natanti possono essere destinati unicamente alla pesca di specie diverse da quelle demersali .
35 . D' altro canto, l' art . 3, n . 2, 1° comma, del regolamento 3531/85, già ricordato, prescrive che gli elenchi periodici determinino in base ai giorni le navi autorizzate a pescare e che ciascun peschereccio incluso in un elenco del genere deve disporre di almeno sei giorni di pesca consecutivi .
36 . In forza del n . 4 dello stesso articolo, i progetti di elenchi periodici devono indicare, per ciascun peschereccio, dati precisi su questi vari punti, nonché sul numero di immatricolazione e sull' indicativo di chiamata, l' identità del proprietario o dei proprietari o del noleggiatore o noleggiatori e sul metodo di pesca previsto . Tutte queste informazioni devono precisamente consentire alla Commissione di controllare se le condizioni sostanziali di cui sopra siano effettivamente state osservate dalle autorità spagnole .
37 . Infine il regolamento del Consiglio 31 dicembre 1985, n . 3781/85 ( 4 ), stabilisce che, in caso di trasgressione della disciplina di accesso alle acque e alle risorse, contemplata dall' atto di adesione, le autorità spagnole non possono più includere il peschereccio in questione nei progetti di elenchi periodici che sottopongono alla Commissione . Prima di approvare un progetto, questa deve quindi controllare se le autorità spagnole abbiano effettivamente applicato questa sanzione .
38 . Nella fattispecie non è stato sostenuto che la Commissione abbia contravvenuto ad una di queste norme .
39 . A parte questo complesso di norme di natura piuttosto tecnica, né l' atto di adesione né i regolamenti per la sua applicazione stabiliscono altri criteri da seguire nel redigere gli elenchi . In particolare, non mi risulta vi sia alcuna disposizione che prescriva che ciascun singolo peschereccio dev' essere autorizzato alla pesca, durante un determinato mese, durante lo stesso numero di giorni concessi agli altri pescherecci dell' elenco . Ed è ancor più logico che le norme non facciano menzione del fatto che i pescherecci aderenti ad una associazione determinata debbano in media essere autorizzati a pescare per lo stesso numero di giorni concessi ai pescherecci aderenti ad un' altra associazione di pescatori spagnoli .
40 . Per selezionare i natanti che, di mese in mese, devono essere inclusi nell' elenco e assegnare loro un periodo di pesca ben determinato, le norme lasciano quindi alle autorità spagnole un margine discrezionale piuttosto ampio . Esse devono quindi potersi dare i criteri di selezione indispensabili per lo svolgimento del loro compito .
41 . Come non si può desumere dal semplice silenzio della normativa che istituisca un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore che gli Stati membri non possono più adottare provvedimenti in detto settore ( 5 ), questi devono essere considerati autorizzati, in una situazione nella quale essi sono espressamente incaricati di intervenire, di farlo applicando le norme da essi stessi elaborate .
42 . Ciò vale particolarmente nel caso in cui dette norme siano destinate ad applicarsi esclusivamente ai cittadini nazionali .
43 . Nel settore della pesca, in particolare, troviamo disposizioni mercé le quali gli Stati membri sono autorizzati o incaricati di completare la normativa comunitaria mediante una disciplina che valga per i loro cittadini .
44 . Ad esempio cito l' art . 20 del regolamento ( CEE ) 25 gennaio 1983, n . 171/83, che contempla taluni provvedimenti tecnici di conservazione delle risorse ittiche ( GU L 24 del 27.1.1983, pag . 14 ), il quale autorizza gli Stati membri, per quanto riguarda i loro pescatori, ad adottare provvedimenti tecnici nazionali che vadano oltre i requisiti minimi contemplati dalla disciplina comunitaria .
45 . Analogamente, l' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170/83, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, ( GU L 24 del 27.1.1983, pag . 1 ) incarica espressamente gli Stati membri di stabilire le modalità d' uso delle quote che sono state loro assegnate .
46 . Orbene, nulla consente di concludere che, nell' ambito dell' atto di adesione, gli Stati membri, in deroga a questo principio, abbiano voluto disciplinare i diritti rispettivi dei pescatori spagnoli o l' accesso di questi alle risorse assegnate alla Spagna .
47 . L' oggetto della disciplina contenuta negli artt . da 156 a 163 è solo il contribuire alla tutela delle riserve ittiche esistenti nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione dei dieci Stati già membri della Comunità . L' art . 156 dell' atto si riferisce infatti espressamente ed esclusivamente all' inclusione dei pescherecci battenti bandiera spagnola nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito dal regolamento n . 170/83 che ho testé nominato .
48 . Infine, come ho rilevato nelle conclusioni del 22 settembre 1987 per la causa 223/86, Pesca Valentia / Ministro della pesca e delle foreste dell' Irlanda, n . 25 della motivazione ( Racc . 1988, pag . 83 ) emerge da un complesso di norme, e in particolare dal regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 101/76, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( GU L 20 del 28.1.1976, pag . 19 ) che "gli Stati membri hanno mantenuto la competenza per adottare, entro parametri definiti dalla Comunità, tutti i provvedimenti necessari ad una ristrutturazione razionale delle loro flotte pescherecce ". Orbene, è fuori dubbio che il decreto ministeriale spagnolo del 1981 ha ad oggetto la razionalizzazione delle capacità di pesca di questo Stato membro .
49 . Il principio della "competenza esclusiva della Comunità in materia di pesca" invocato dalla ricorrente non priva quindi gli Stati membri di ogni potere decisorio in questo settore . Il margine di autonomia degli Stati è però nettamente circoscritto . Le due disposizioni testé menzionate prescrivono anzi espressamente che i provvedimenti nazionali in questione siano "compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca" nonché con le "disposizioni comunitarie applicabili ".
50 . A mio parere, ciò deve valere anche nella fattispecie, dal momento che gli Stati membri, quando sono autorizzati ad intervenire in un settore riservato alla competenza comunitaria, non possono essere dispensati dall' osservanza dei principi e delle norme generali comunitarie vigenti ( 6 ).
51 . A questo proposito devo però precisare che l' art . 2, del regolamento del Consiglio n . 101/76, già ricordato, il quale stabilisce che "gli Stati membri assicurano in particolare a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità la parità delle condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente" ( cioè le acque territoriali soggette alla loro sovranità ) non si applica nel caso in esame . Come la Commissione ha giustamente osservato, questo articolo obbliga ciascuno degli Stati membri a trattare i pescatori degli altri Stati membri alla stessa stregua dei propri cittadini e ciò nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdizione, non già a garantire la parità di trattamento dei propri cittadini nelle acque degli altri Stati membri . D' altro canto ho l' impressione che il rappresentante dell' Apesco abbia praticamente rinunciato a questo argomento durante le ultime fasi del procedimento .
52 . Ma tra i principi e norme generali del diritto comunitario nel settore della politica agricola comune, vi è anche l' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato che "vieta qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità ".
53 . Questa disposizione, poiché è solo l' espressione specifica del principio generale di uguaglianza che rientra tra i principi fondamentali del diritto comunitario ( 7 ), non si applica solo nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati, ma anche per il complesso dei provvedimenti che rientrano nella politica agricola comune .
54 . D' altro canto risulta espressamente dalla sentenza della Corte 25 novembre 1986 Klensch ed altri / Secrétaire d' Etat à l' Agriculture et à la Viticulture, cause riunite 201 e 202/85 ( Racc . 1986, pag . 3477 ) che essa vincola del pari gli Stati membri quando danno attuazione alla politica agricola comune ( n . 8 della motivazione ).
55 . La Corte ne ha dedotto che quando, in un caso del genere, la disciplina comunitaria lascia agli Stati membri la scelta tra più modalità di applicazione, essi
"non possono adottare (...) una soluzione che, applicata nel loro territorio, potrebbe creare, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i produttori interessati, ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato avuto riguardo alle peculiari condizioni di mercato ed in particolare alle caratteristiche strutturali delle attività agricole esercitate nel loro territorio" ( n . 11 della motivazione ).
56 . In una sentenza precedente, del 13 giugno 1978 ( Denkavit / Finanzamt Warendorf, 139/77 ( Racc . pag . 1317 ), essa aveva già affermato che,
"(...) l' art . 40, n . 3, del trattato vieta qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità ed anche di un solo paese di questa (...)" ( n . 15 della motivazione ),
prima di accertare se una differenziazione, ai sensi del diritto tributario tedesco, tra due categorie di allevatori, effettuata da una legge tedesca, abbia natura discriminatoria ai sensi di questa disposizione .
57 . E' quindi fuori dubbio che, quando redigono progetti di elenchi periodici, secondo il compito loro affidato dall' atto di adesione, le autorità spagnole debbono rispettare, oltre alle condizioni espressamente contemplate, il principio di non discriminazione quale si desume dall' art . 40, n . 3, del trattato e come è stato interpretato dalla Corte .
58 . Resta però da stabilire se la Commissione, prima di adottare l' elenco periodico per un determinato mese, debba valutarne il contenuto direttamente alla luce del principio generale di uguaglianza .
59 . A prima vista si potrebbe propendere per l' affermativa . Si potrebbe infatti ritenere che, nella fattispecie, si tratti di un caso in cui uno Stato membro deve collaborare con un' istituzione comunitaria per l' adozione da parte di questa di un provvedimento d' esecuzione delle norme fissate dall' atto di adesione . Ricordo che è l' atto della Commissione, adottato in base ad un progetto sottopostole dalle autorità nazionali, quello che fa sorgere il diritto dei pescherecci a svolgere la loro attività di pesca durante il periodo stabilito .
60 . Orbene, nello stesso modo in cui gli Stati membri, nel dare attuazione in sede nazionale alla politica agricola comune, devono rispettare i principi e le norme generali che la disciplinano, la Commissione dovrebbe essere tenuta, quando adotta, per così dire in collaborazione con uno Stato membro, un atto comunitario che rientra in questa politica, ad accertarsi che questo atto sia compatibile con gli stessi principi e norme generali .
61 . Ritengo tuttavia che il sistema degli elenchi periodici, quale è concepito dallo stesso atto di adesione, è tale da rendere impossibile l' esame dei progetti di elenchi direttamente alla luce del principio generale di uguaglianza .
62 . Da un lato, infatti, l' osservanza del principio di uguaglianza non può essere esclusivamente valutata rispetto al solo elenco di un mese determinato, dato che è impossibile includervi tutti i trecento natanti dell' elenco di base . La Commissione dovrebbe del pari tener conto della frequenza con cui i vari pescherecci sono stati inclusi negli elenchi precedenti ( oppure della possibilità di comparire sugli elenchi futuri ).
63 . D' altro canto, il principio di uguaglinza vieta di trattare in modo diverso situazioni che sono identiche e in modo identico situazioni che sono diverse ( 8 ).
64 . La sua applicazione presuppone quindi che la Commissione disponga di un complesso di elementi che le consenta di valutare adeguatamente la situazione degli uni e degli altri .
65 . Orbene, quanto ai pescherecci in questione, essa dispone unicamente delle informazioni che le autorità spagnole devono fornire sui progetti di elenchi conformemente a quanto dispongono le afferenti norme summenzionate dell' atto di adesione e dei regolamenti di attuazione .
66 . La Commissione non ha praticamente la possibilità di conoscere tutti gli altri elementi di valutazione che possono influire sulle autorità spagnole nella scelta dei pescherecci inclusi su un elenco periodico e tutti i motivi particolari che possono eventualmente far loro escludere gli uni o gli altri per un determinato periodo . Ad esempio, è possibile che taluni natanti siano in riparazione o occupati a pescare in zone diverse da quelle degli Stati membri della Comunità dei dieci .
67 . In questo ordine di idee, giustamente la Commissione sottolinea che,
"onde poter selezionare i pescherecci da includere nell' elenco periodico, sarebbe d' altra parte necessario un sistema che consentisse ai pescatori di comunicare ai suoi uffici direttamente e in modo particolareggiato i propri programmi, sistema che non è stato elaborato" ( pag . 19 del controricorso ).
68 . Bisogna inoltre tener presente il modo in cui i progetti di elenchi si presentano in pratica .
69 . A norma dell' art . 158, n . 2, dell' atto di adesione "soltanto 150 navi-tipo, di cui 5 addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell' elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione entro un limite di :
a ) 23 nelle divisioni CIEM V b e VI,
b ) 70 nella divisione CIEM VII,
c ) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d ".
70 . Non bisogna però credere che sia sufficiente che le autorità spagnole suddividano in due elenchi di 150 navi le 300 navi comprese nell' elenco di base e che sottopongano alternatamente uno di questi due elenchi alla Commissione . La disciplina è in realtà molto più complessa . Ad esempio, l' elenco periodico per il mese di luglio 1986, sul quale verte il presente ricorso, comprende, se non erro, i nomi di 294 natanti . Ciò si spiega col fatto che i 150 pescherecci contemplati dall' art . 158, n . 2, sono "navi-tipo", vale a dire navi di potenza al freno pari a 700 cavalli ( BHP ) alle quali si applica il coefficiente 1 . Ai natanti di potenza inferiore a 700 cavalli si applica un coefficiente inferiore ad 1, a quelli di potenza superiore agli 800 cavalli un coefficiente superiore ad 1 . D' altra parte, la stessa nave può essere autorizzata a pescare, nello stesso mese, alcuni giorni nella zona VI e alcuni giorni nella zona VIII, ad esempio cosicché il suo nome compare due volte sull' elenco periodico .
71 . Il progetto di elenco per il mese di luglio del 1986 stabiliva che taluni battelli sarebbero stati autorizzati a pescare per 6 giorni, altri per 12, 19, 21 o 31 giorni . Questo aspetto non poteva fare sorgere contestazioni, poiché l' art . 3, n . 2, del regolamento n . 3531/85, già ricordato, stabilisce soltanto che ciascun battello deve disporre di almeno sei giorni di pesca consecutivi .
72 . L' inesistenza di norme che prescrivano che ciascun battello deve fruire dello stesso numero di giorni di pesca concessi a tutti gli altri pescherecci inclusi nell' elenco si spiega probabilmente col fatto che le dimensioni e la potenza dei motori dei natanti sono molto diverse e non consentono loro di restare in alto mare tutti per lo stesso periodo di tempo . E' anche possibile che i tipi di pesce pescato dai vari natanti si trovino a distanze più o meno grandi dal porto d' attracco .
73 . Il progetto di elenco non indicava nemmeno a quale associazione di pescatori fossero iscritti i proprietari dei pescherecci, poiché questo non è prescritto dalle norme vigenti . Infine, non era possibile identificare le navi iscritte all' Apesco in base al numero di giorni di pesca loro concessi . Risulta infatti dalle tabelle allegate col numero 3 al ricorso che taluni natanti appartenenti a quest' associazione sono stati autorizzati, nel luglio del 1986, a pescare durante un numero di giorni maggiore rispetto a determinate navi iscritte alla Ceepesca, anche se in media le navi di questa sono state favorite . ( Minimo di giorni di pesca per una nave della Ceepesca : 10 giorni; massimo per una nave della Apesco : 31 giorni ).
74 . Non si comprende quindi come la Commissione, posta di fronte ad un elenco di 294 nomi di navi che dovevano essere autorizzate a pescare durante periodi varianti dai 6 ai 31 giorni, avrebbe potuto, di sua iniziativa, ravvisarvi una trasgressione del principio di uguaglianza .
75 . E' perciò lecito concludere che il sistema istituito dall' atto di adesione non consente alla Commissione di effettuare il controllo dei progetti di elenchi alla luce del principio di uguaglianza .
76 . Da quanto precede consegue che, approvando il progetto di elenco del mese di luglio del 1986, redatto dalle autorità spagnole, la Commissione non ha trasgredito né le norme stabilite a questo scopo dall' atto di adesione e dai regolamenti di attuazione, né il principio generale di uguaglianza o di non discriminazione . Non vi è quindi motivo di annullare questa decisione .
77 . Ciò lascia impregiudicato il problema se questo elenco periodico ( e gli altri ) non implichi ciononostante una discriminazione fra pescatori spagnoli, dovuta all' applicazione del decreto ministeriale del 1981 .
78 . La Commissione, in quanto tutrice dei trattati, deve esaminare questo decreto in particolare alla luce del principio di uguaglianza e, qualora giunga alla conclusione che esso contiene elementi incompatibili col diritto comunitario, deve instaurare nei confronti del regno di Spagna il procedimento di cui all' art . 169 del trattato ed eventualmente adire la Corte .
79 . La Commissione, supponendo che giunga effettivamente a questa conclusione, dovrebbe negare da quel momento l' approvazione dei progetti di elenchi periodici?
80 . Mi pare che ciò non sia possibile in quanto, contrariamente al trattato CECA secondo il quale, a norma dell' art . 88, spetta all' Alta Autorità accertare, mediante decisione motivata, gli inadempimenti degli Stati membri, questa competenza, nel trattato CEE ( salvo il caso particolare dell' art . 93, n . 2 ) spetta alla Corte di giustizia .
81 . Finché questa non si è pronunciata, l' incompatibilità del decreto o di talune delle sue disposizioni col diritto comunitario non è provata .
82 . Se si consentisse alla Commissione di negare l' approvazione di un progetto di elenco periodico sottoposto dalle autorità spagnole in quanto, a suo giudizio, sarebbe stato redatto in base a norme nazionali incompatibili col diritto comunitario equivarrebbe perciò a riconoscere a questa istituzione la competenza ad accertare, in via incidentale, quello che non potrebbe dichiarare direttamente . Ricordiamoci che, nell' ordinamento giuridico comunitario, il potere di disapplicare una norma di diritto nazionale incompatibile col diritto comunitario spetta solo ai giudici nazionali .
83 . D' altro canto, il rifiuto puro e semplice della Commissione di approvare gli elenchi o impedirebbe ai pescherecci di prendere il mare, il che è impensabile, oppure li spingerebbe a pescare abusivamente . Mi pare quindi che nell' ipotesi contemplata la Commissione potrebbe al massimo dichiarare di approvare i progetti di lista solo "con ogni riserva", fornendo così un argomento ai proprietari dei pescherecci sfavoriti per chiedere compensi qualora la Corte, nell' ambito di un ricorso per inadempimento, accertasse che il decreto è effettivamente incompatibile col diritto comunitario .
84 . Parallelamente sussiste, è vero, la possibilità che il giudice spagnolo, eventualmente dopo aver sottoposto alla Corte delle questioni a norma dell' art . 177, dichiari incompatibili col diritto comunitario talune disposizioni del decreto ministeriale del 1981 . In questo caso, le autorità spagnole dovrebbero cessare immediatamente di sottoporre progetti di elenchi a norma di queste disposizioni .
85 . Comunque stiano le cose, il problema della compatibilità del decreto ministeriale del 1981 col diritto comunitario non costituisce oggetto della presente lite ed è stato trattato in corso di causa solo in via incidentale e da talune parti soltanto . Così stando le cose, non è mio compito esprimermi in proposito .
Conclusione
86 . Concludendo, posso solo proporvi di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 12 dicembre 1985, n . 3531/85, che stabilisce misure tecniche di controllo relative all' attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque degli altri Stati membri, escluso il Portogallo ( GU L 336 del 14.12.1985, pag . 20 ).
( 2 ) Vedasi, in questo senso, sentenza 24 giugno 1986 Akzo / Commissione, 53/85, Racc . 1986, pag.1965, n . 21 della motivazione; vedasi, inoltre, sentenza 6 marzo 1979 Simmenthal / Commissione 92/78, Racc . pag . 777, n . 32 della motivazione .
( 3 ) Vedasi, ultimamente, sentenza 17 novembre 1987 British American Tobacco e Reynolds Industries / Commissione, 142 / e 156/84, Racc . 1987, pag . 4487, n . 13 della motivazione .
( 4 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 dicembre 1985, n . 3781/85, che stabilisce provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dall' atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 363 del 31.12.1985, pag . 26 ).
( 5 ) Vedasi, a mo' d' esempio, sentenza 25 novembre 1986, Direzione generale delle imposte / Forest, 148/85, n . 14 della motivazione, Racc . 1985, pag . 3449 .
( 6 ) Vedasi, per quanto riguarda questo tipo di autorizzazioni nell' ambito del funzionamento di un' organizzazione comune del mercato, sentenza 16 gennaio 1979 Sukkerfabriken Nykìbing Limiteret / Ministero dell' agricoltura, 151/78, Racc . pag . 1, n . 22 della motivazione .
( 7 ) Vedansi, a mo' d' esempio, le sentenze 19 ottobre 1977 Ruckdeschel / Hauptzollamt Hamburg-St . Annen, cause riunite 117/76 e 16/77, Racc . pag . 1753, n . 7 della motivazione, Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson / Office national interprofessionnel des céréales, cause riunite 124/76 e 20/77, Racc . pag . 1795, n . 16 della motivazione .
( 8 ) Vedasi, a mo' d' esempio, sentenza 23 febbraio 1983, 8/82, Wagner / Balm, Racc . pag . 371, n . 18 della motivazione .