Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Procedura - Eccezione di litispendenza - Identità di parti, d' oggetto e di mezzi dei due ricorsi - Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo

2 . Ricorso d' annullamento - Motivi - Inosservanza di forme essenziali - Violazione, da parte del Parlamento, del regolamento interno dello stesso - Procedura d' urgenza per l' adozione di una risoluzione - Non vi è sindacato giurisdizionale

3 . Parlamento - Luogo delle sedute plenarie - Decisione dei governi degli Stati membri che designa Strasburgo - Potere di organizzazione interna del Parlamento - Decisione di tenere delle sedute plenarie a Bruxelles - Legittimità - Presupposti

( Trattato CECA, artt . 25 e 77; trattato CEE, artt . 5, 142 e 216; trattato CEEA, artt . 112 e 189 )

Massima

1 . Quando fra due ricorsi successivamente proposti vi è identità di parti, d' oggetto e di motivi, quello proposto in secondo luogo va dichiarato irricevibile .

2 . Va disatteso il mezzo di inosservanza di forme essenziali formulato contro la validità di una risoluzione del Parlamento e relativo all' adozione di questa secondo la procedura d' urgenza . La decisione del Parlamento di organizzare, nel proprio seno, un dibattito d' attualità e d' urgenza su una proposta di risoluzione relativa ad un determinato argomento rientra infatti nell' organizzazione interna della sua attività e non può quindi essere sottoposta a sindacato giurisdizionale .

3 . I governi degli Stati membri, in forza dei poteri loro attribuiti dagli artt . 77 del trattato CECA, 216 del trattato CEE e 189 del trattato CEEA in fatto di fissazione della sede delle istituzioni, hanno adottato provvedimenti relativi ai luoghi di lavoro provvisori delle stesse . Le decisioni che designano Strasburgo come luogo di riunione provvisoria per le sedute plenarie del Parlamento devono essere interpretate alla luce della norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie dei doveri reciproci di collaborazione leale, norma alla quale è in particolare informato l' art . 5 del trattato CEE; a proposito delle condizioni di lavoro del Parlamento, questa norma ha particolare importanza in una situazione in cui i governi degli Stati membri non hanno ancora adempiuto l' obbligo di fissare la sede delle istituzioni, né persino stabilito un luogo di lavoro provvisorio unico per il Parlamento . Esse non escludono che il Parlamento, nell' esercizio del potere di organizzazione interna attribuitogli rispettivamente dagli artt . 25, 142 e 112 dei trattati soprammenzionati, decida di tenere una seduta plenaria altrove che a Strasburgo, qualora una decisione del genere conservi la natura di eccezione e faccia quindi salva la posizione di detta città come luogo di riunione normale e sia giustificata da ragioni obiettive attinenti al buon funzionamento del Parlamento .

Resta entro i limiti così tracciati la risoluzione del Parlamento che esprima la volontà di organizzare a Bruxelles tornate plenarie speciali o supplementari durante le settimane dedicate prevalentemente alle riunioni di commissioni parlamentari o di gruppi politici .