61985J0309

SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1988. - BRUNO BARRA ED ALTRI CONTRO STATO BELGA E CITTA'DI LIEGI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI. - NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO NON UNIVERSITARIO - RIMBORSO DELL'INDEBITO. - CAUSA 309/85.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00355
edizione speciale svedese pagina 00325
edizione speciale finlandese pagina 00327


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - INTERPRETAZIONE - EFFETTI NEL TEMPO DELLE SENTENZE INTERPRETATIVE - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI - CERTEZZA DEL DIRITTO - POTERE DI VALUTAZIONE DELLA CORTE ESERCITATO NELLA STESSA SENTENZA PREGIUDIZIALE - LIMITAZIONE ULTERIORE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DISPENSATO IN UNO STATO MEMBRO - DIRITTO D' ISCRIZIONE O "MINERVAL" VERSATO DAI SOLI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI - DIVIETO - ACCERTAMENTO IN UNA SENTENZA PREGIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE CHE SI APPLICA ALLE DOMANDE DI ACCESSO AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE ANTERIORI ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA

( TRATTATO CEE, ARTT . 7 E 177 )

3 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - RISCOSSIONE DI UNA TASSA D' ISCRIZIONE AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE CHE TRASGREDISCA IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - RESTITUZIONE - MODALITA - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - LIMITI

( TRATTATO CEE, ART . 7 )

Massima


1 . L' INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO DATA DALLA CORTE, NELL' ESERCIZIO DEI POTERI ATTRIBUITILE DALL' ART . 177 DEL TRATTATO, CHIARISCE E PRECISA, SE NECESSARIO, IL SENSO E LA PORTATA DELLA NORMA STESSA, QUALE DEVE O AVREBBE DOVUTO ESSERE COMPRESA E APPLICATA DAL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE . NE CONSEGUE CHE LA NORMA COSI INTERPRETATA PUO E DEVE ESSERE APPLICATA DAL GIUDICE ANCHE A RAPPORTI GIURIDICI SORTI E COSTITUITI PRIMA DELLA SENTENZA CHE HA PRONUNZIATO SULLA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE, SE D' ALTRO CANTO SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER CHIEDERE AL GIUDICE COMPETENTE CHE DIA APPLICAZIONE A DETTA NORMA .

SOLO IN VIA ECCEZIONALE LA CORTE, IN NOME DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO INERENTE ALL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO E IN CONSIDERAZIONE DEI GRAVI INCONVENIENTI CHE LA SENTENZA POTREBBE CAUSARE PER IL PASSATO NEI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI IN BUONA FEDE, PUO DECIDERE DI LIMITARE LA POSSIBILITA DEGLI INTERESSATI DI VALERSI DELLA DISPOSIZIONE DA ESSA INTERPRETATA ONDE RIMETTERE IN QUESTIONE DETTI RAPPORTI GIURIDICI . QUESTA LIMITAZIONE E TUTTAVIA AMMESSA SOLO NELLA STESSA SENTENZA CHE STATUISCE SULL' INTERPRETAZIONE RICHIESTA .

2 . L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO SECONDO LA QUALE L' IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO, DI UNA TASSA D' ISCRIZIONE O DI UN "MINERVAL", COME CONDIZIONE PER L' ACCESSO AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, AGLI STUDENTI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, MENTRE LO STESSO ONERE NON E IMPOSTO AI CITTADINI NAZIONALI, COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA VIETATA DA DETTO ARTICOLO, VALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE ANTERIORI ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA IN CUI LA CORTE HA DATO L' INTERPRETAZIONE STESSA .

3 . IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME RISCOSSE DA UNO STATO MEMBRO IN SPREGIO ALLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO E LA CONSEGUENZA E IL COMPLEMENTO DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE COME SONO STATE INTERPRETATE DALLA CORTE . SE E VERO CHE IL RIMBORSO PUO ESSERE CHIESTO SOLO NELLE IPOTESI E NELLE FORME STABILITE DALLE VARIE NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA, NON E MEN VERO CHE QUESTI PRESUPPOSTI NON POSSONO ESSERE TALI DA RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .

LA NORMA DI LEGGE LA QUALE, A PROPOSITO DELL' ULTERIORE TASSA D' ISCRIZIONE O "MINERVAL" RISCOSSA, IN CONTRASTO CON L' ART . 7 DEL TRATTATO, DAI SOLI STUDENTI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI PER L' ACCESSO AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, LIMITI IL RIMBORSO A COLORO CHE ABBIANO ESPERITO L' AZIONE DI RIPETIZIONE PRIMA DELLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA CON CUI LA CORTE HA ACCERTATO DETTA TRASGRESSIONE PRIVA COLORO CHE NON SODDISFINO QUESTA CONDIZIONE DEL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E RENDE QUINDI IMPOSSIBILE L' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI DAL TRATTATO . I GIUDICI NAZIONALI DEVONO QUINDI DISAPPLICARE UNA NORMA DEL GENERE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 309/85,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI, ADITO IN VIA URGENTE, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

IL SIG . BRUNO BARRA, STUDENTE, RESIDENTE IN BONNETABLE ( FRANCIA ) E SEDICI ALTRI STUDENTI, DA UN LATO

E

1 ) LO STATO BELGA,

2 ) LA CITTA DI LIEGI, DALL' ALTRO,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, O . DUE, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN

CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE

LETTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER L' ATTORE, DALL' AVV . L . MISSON, DEL FORO DI LIEGI,

- PER IL REGNO DEL BELGIO, DALL' AVV . P . DELTENRE, DEL FORO DI BRUXELLES,

- PER IL REGNO UNITO, DAL SIG . MCHENRY, AGENTE E DALL' AVV . MUMMERY,

- PER LA COMMISSIONE, DAL SIG . J . GRIESMAR, AGENTE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED IN ESITO ALLA FASE ORALE DEL 18 FEBBRAIO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE ALL' UDIENZA DEL 17 SETTEMBRE 1987,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


CON ORDINANZA DEL 9 OTTOBRE 1985, GIUNTA ALLA CORTE IL 14 OTTOBRE SUCCESSIVO, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTEPRETAZIONE DI TALUNI PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA CON DETTI PRINCIPI DI UNA LEGGE CHE LIMITA LA POSSIBILITA DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE TASSE DI ISCRIZIONE GIA DICHIARATE INCOMPATIBILI CON L' ART . 7 DEL TRATTATO CON SENTENZA PREGIUDIZIALE .

DETTE QUESTIONI SONO SORTE IN OCCASIONE DI UN PROCEDIMENTO D' URGENZA PROMOSSO DAL BARRA, UNITAMENTE AD ALTRI SEDICI ATTORI NELLA CAUSA PRINICIPALE ( IN PROSIEGUO : "GLI ATTORI "), AVVERSO IL RIFIUTO DELLO STATO BELGA, CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE, DI RIMBORSARE LORO LE TASSE DI ISCRIZIONE COMPLEMENTARI ( IN PROSIEGUO : "IL MINERVAL "), CHE ESSI AVEVANO PAGATO ANTERIORMENTE AL 13 GENNAIO 1985, DATA DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA GRAVIER ( CAUSA 293/83, RACC . PAG . 606 ). NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, GLI ATTORI HANNO CITATO IN GIUDIZIO LA CITTA DI LIEGI, CHIEDENDO IL SUO INTERVENTO NELLA CAUSA .

EMERGE DEL FASCICOLO CHE GLI ATTORI SONO TUTTI CITTADINI FRANCESI CHE HANNO COMPIUTO STUDI SECONDARI TECNICI E PROFESSIONALI PRESSO LA SEZIONE ARMAIOLI DELL' INSTITUT COMMUNAL D' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FINE MECANIQUE, DE L' ARMURERIE ET DE L' HORLOGERIE, CHE DIPENDE DALLA CITTA DI LIEGI . DURANTE LA FREQUENZA DI DETTA SCUOLA ESSI HANNO DOVUTO PAGARE OGNI ANNO UN MINERVAL, NON PRETESO DAGLI STUDENTI CITTADINI BELGI . A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE E DEGLI ANNI DI STUDIO COMPIUTI, GLI ATTORI HANNO CORRISPOSTO UN MINERVAL OSCILLANTE DAI 21 000 AI 136 558 BFR .

DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, NON E STATO CONTESTATO CHE L' ISTITUTO DI INSEGNAMENTO IN QUESTIONE, E SPECIE LA SEZIONE ARMAIOLI, SIA UNA SCUOLA PROFESSIONALE . IL GIUDICE NAZIONALE HA QUINDI RITENUTO, ALLA LUCE DELLA SUMMENZIONATA SENTENZA DELLA CORTE 13 FEBBRAIO 1985, CHE GLI ATTORI AVEVANO VERSATO INDEBITAMENTE IL MINERVAL .

IN DETTA SENTENZA LA CORTE HA INFATTI DICHIARATO CHE L' IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO, DI UNA TASSA D' ISCRIZIONE O DI UN MINERVAL, AL QUALE SIA SUBORDINATO L' ACCESSO A UN CORSO DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, MENTRE LO STESSO ONERE NON GRAVA SUGLI STUDENTI NAZIONALI, COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA, VIETATA DALL' ART . 7 DEL TRATTATO .

TUTTAVIA, AI SENSI DELLA LEGGE BELGA 21 GIUGNO 1985, RELATIVA ALL' INSEGNAMENTO ( MONITEUR BELGE 6 LUGLIO 1985 ) I MINERVALS RISCOSSI TRA IL 1* SETTEMBRE 1976 E IL 31 DICEMBRE 1984 NON SARANNO AFFATTO RIMBORSATI, SALVO QUELLI VERSATI DA ALLIEVI E STUDENTI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA CHE ABBIANO FREQUENTATO CORSI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE, I QUALI SARANNO RIMBORSATI IN FORZA DI PRONUNCE GIURISDIZIONALI EMANATE IN ESITO AD UN' AZIONE DI RIMBORSO PROMOSSA DINANZI ALLA MAGISTRATURA BELGA PRIMA DEL 13 FEBBRAIO 1985, DATA DELLA PRONUNCIA DELLA SUMMENZIONATA SENTENZA GRAVIER .

COSI STANDO LE COSE, IL GIUDICE NAZIONALE, ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DEL RIFIUTO DI RIMBORSARE IL MINERVAL, HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI :

"CON SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, NELLA CAUSA 293/83, GRAVIER, LA CORTE DI GIUSTIZIA HA DICHIARATO CHE IL FATTO CHE UNO STATO MEMBRO IMPONGA UN CANONE, UNA TASSA D' ISCRIZIONE O UNA TASSA SCOLASTICA COME CONDIZIONE PER L' ACCESSO AI CORSI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE, AGLI STUDENTI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, MENTRE LO STESSO ONERE NON VIENE POSTO A CARICO DEGLI STUDENTI NAZIONALI, COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA CITTADINANZA, VIETATA DALL' ART . 7 DEL TRATTATO .

1 ) SE QUEST' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO SIA LIMITATA ALLE DOMANDE DI ACCESSO AI CORSI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE PRESENTATE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA OVVERO SI APPLICHI ANCHE AL PERIODO 1* SETTEMBRE 1976 - 31 DICEMBRE 1984 .

2 ) NEL CASO IN CUI L' INTERPRETAZIONE VADA APPLICATA ANCHE A QUESTO PERIODO ANTERIORE ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA, SE SIA CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO CHE GLI ALLIEVI E STUDENTI DI ALTRI STATI MEMBRI, CHE HANNO INDEBITAMENTE PAGATO UN CANONE, UNA TASSA D' ISCRIZIONE O UNA TASSA SCOLASTICA, SIANO PRIVATI DA UNA LEGGE NAZIONALE DEL DIRITTO DI OTTENERNE LA RESTITUZIONE, QUALORA NON ABBIANO INTENTATO UN' AZIONE DI RIPETIZIONE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI TALE SENTENZA ".

PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEL CONTESTO GIURIDICO E DEGLI ANTEFATTI DELLA CAUSA PRINCIPALE, NONCHE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NEI LIMITI NECESSARI PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

GLI ATTORI E LA COMMISSIONE CONCORDANO NEL SOSTENERE CHE LE SENTENZE DELLA CORTE PRONUNCIATE IN SEDE PREGIUDIZIALE HANNO, IN LINEA DI MASSIMA, EFFETTO RETROATTIVO . DI CONSEGUENZA, L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE FORNITA NELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, GIA RICORDATA, DOVREBBE VENIR SEGUITA DAI GIUDICI NAZIONALI ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA LE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CORSI DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1* SETTEMBRE 1976 E IL 31 DICEMBRE 1984 . UNO STATO MEMBRO NON POTREBBE ADOTTARE UNA LEGGE CHE SI RISOLVA NEL LIMITARE GLI EFFETTI NEL TEMPO DI DETTA SENTENZA SE LA CORTE NON AVEVA PROVVEDUTO IN QUESTO SENSO NELLA SENTENZA STESSA .

SENZA CONTESTARE IL PRINCIPIO DELL' EFFICACIA RETROATTIVA DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI, IL REGNO DEL BELGIO SOSTIENE CHE, NELLA FATTISPECIE, SUSSISTONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER LIMITARE NEL TEMPO GLI EFFETTI DELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985 .

E OPPORTUNO RICORDARE A QUESTO PROPOSITO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( SI VEDA IN PARTICOLARE LA SENTENZA 27 MARZO 1980, AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO / DENKAVIT ITALIANA, CAUSA 61/79, RACC . PAG . 1205 ), SECONDO LA QUALE L' INTERPRETAZIONE CHE ESSA FORNISCE DI UNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO, NELL' ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CHE LE ATTRIBUISCE L' ART . 177, CHIARISCE E PRECISA, SE E NECESSARIO, IL SENSO E LA PORTATA DELLA NORMA STESSA COME DEVE O AVREBBE DOVUTO ESSERE COMPRESA E APPLICATA DAL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE . NE CONSEGUE CHE LA NORMA COSI INTERPRETATA PUO E DEVE ESSERE APPLICATA DAL GIUDICE ANCHE A RAPPORTI GIURIDICI SORTI E COSTITUITI PRIMA DELLA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO SULLA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE, SE D' ALTRO CANTO SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER CHIEDERE AL GIUDICE COMPETENTE CHE DIA APPLICAZIONE A DETTA NORMA .

SOLO IN VIA ECCEZIONALE LA CORTE, COME HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 8 APRILE 1976 ( DEFRENNE/SABENA, CAUSA 43/75, RACC . PAG . 455 ), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, INERENTE ALL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, E IN CONSIDERAZIONE DEI GRAVI INCONVENIENTI CHE L' EMANANDA SENTENZA POTREBBE CAUSARE PER IL PASSATO NEI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI IN BUONA FEDE, PUO DECIDERE DI LIMITARE LA POSSIBILITA PER GLI INTERESSATI DI VALERSI DELLA DISPOSIZIONE DA ESSA INTERPRETATA ONDE RIMETTERE IN QUESTIONE DETTI RAPPORTI GIURIDICI .

QUESTA LIMITAZIONE E PERO AMMESSA, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, SOLO NELLA STESSA SENTENZA CHE STATUISCE SULL' INTERPRETAZIONE RICHIESTA . L' ESIGENZA FONDAMENTALE DELL' APPLICAZIONE UNIFORME E GENERALE DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPLICA CHE SOLO LA CORTE PUO DECIDERE SULLE LIMITAZIONI NEL TEMPO DA APPORTARE ALL' INTERPRETAZIONE CHE ESSA FORNISCE .

SECONDO L' ORDINANZA DI RINVIO, LA CORTE DEVE STABILIRE, IN QUESTO CONTESTO, SE LA PORTATA DELL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE, FORNITA NELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985 GIA RICORDATA, VALGA PURE PER IL PERIODO PRECEDENTE A DETTA SENTENZA . POICHE LA CORTE NON HA LIMITATO LA PORTATA NEL TEMPO DELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, PRONUNCIATA IN QUELLA CAUSA, QUESTA LIMITAZIONE NON PUO ESSERE EFFETTUATA CON LA PRESENTE SENTENZA .

SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE DICHIARANDO CHE LA PORTATA DELL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE FORNITA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, GIA RICORDATA, NON SI LIMITA ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE SUCCESSIVE ALLA PRONUNCIA DI QUELLA SENTENZA, MA VALE DEL PARI PER IL PERIODO ANTERIORE A DETTA PRONUNCIA .

SULLA SECONDA QUESTIONE

LA SECONDA QUESTIONE DEL GIUDICE NAZIONALE MIRA IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE IL DIRITTO COMUNITARIO RENDA INOPPONIBILE AGLI ALLIEVI E STUDENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, CHE ABBIANO INDEBITAMENTE PAGATO UN DIRITTO D' ISCRIZIONE SUPPLEMENTARE, LA LEGGE NAZIONALE CHE LI PRIVA DEL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE QUALORA NON ABBIANO ESPERITO L' AZIONE DI RIPETIZIONE PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA RIPETUTA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985 .

E OPPORTUNO RILEVARE A QUESTO PROPOSITO CHE IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA SOMMA RISCOSSA DA UNO STATO MEMBRO IN SPREGIO ALLE NORME DEL DIRITTO COMUNITARIO E LA CONSEGUENZA E IL COMPLEMENTO DEI DIRITTI ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATI DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE COME SONO STATE INTERPRETATE DALLA CORTE .

SE E VERO CHE IL RIMBORSO PUO ESSERE CHIESTO SOLO NELLE IPOTESI E NELLE FORME STABILITE DALLE VARIE NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA, NON E MEN VERO, COME SI DESUME DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( VEDASI IN PARTICOLARE SENTENZA 9 NOVEMBRE 1985, S . GIORGIO, CAUSA 199/82, RACC . PAG . 3595 ), CHE QUESTI PRESUPPOSTI NON POSSONO ESSERE PIU ONEROSI DI QUELLI INERENTI AD ANALOGHE AZIONI DI NATURA NAZIONALE E NON POSSONO ESSER CONGEGNATI IN MODO DA RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .

UNA NORMA DI LEGGE COME QUELLA DI CUI TRATTASI NELLA CAUSA PRINCIPALE, LA QUALE LIMITA IL RIMBORSO A COLORO CHE ABBIANO ESPERITO L' AZIONE DI RIPETIZIONE PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, POICHE PRIVA PURAMENTE E SEMPLICEMENTE LE PERSONE CHE NON SODDISFANO QUESTA CONDIZIONE DEL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE, RENDE IMPOSSIBILE L' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE .

QUINDI IL GIUDICE NAZIONALE, CHE DEVE APPLICARE PER INTERO IL DIRITTO COMUNITARIO E TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO ATTRIBUISCE AI SINGOLI, DEVE DISAPPLICARE QUESTA NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE .

SI DEVE DUNQUE RISOLVERE LA SECONDA QUESTIONE DICHIARANDO CHE IL DIRITTO COMUNITARIO RENDE INOPPONIBILE AGLI ALLIEVI E STUDENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, I QUALI ABBIANO INDEBITAMENTE PAGATO UNA TASSA D' ISCRIZIONE COMPLEMENTARE, LA LEGGE NAZIONALE CHE LI PRIVI DEL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE SE NON HANNO GIA ESPERITO L' AZIONE DI RIPETIZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985 DI CUI SOPRA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO DEL BELGIO, DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO, CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DI PREMIERE INSTANCE DI LIEGI CON ORDINANZA DEL 9 OTTOBRE 1985, COSI DICHIARA :

1 ) LA PORTATA DELL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE FORNITA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985, GIA RICORDATA, NON SI LIMITA ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CORSI D' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE SUCCESSIVE ALLA PRONUNCIA DI QUELLA SENTENZA, MA VALE DEL PARI PER IL PERIODO ANTERIORE A DETTA PRONUNCIA .

2 ) IL DIRITTO COMUNITARIO RENDE INOPPONIBILE AGLI ALLIEVI E STUDENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, I QUALI ABBIANO INDEBITAMENTE PAGATO UNA TASSA D' ISCRIZIONE COMPLEMENTARE, LA LEGGE NAZIONALE CHE LI PRIVI DEL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE SE NON HANNO GIA ESPERITO L' AZIONE DI RIPETIZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1985 DI CUI SOPRA .