SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 20 MAGGIO 1987. - ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE (ANTIB) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DISCRIMINAZIONE NEL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE IN FRANCIA. - CAUSA 272/85.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02201
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
CONCORRENZA - TRASPORTI - TRASPORTI PER VIE NAVIGABILI - ACCORDO FRA CATEGORIE CHE ISTITUISCE, IN UNO STATO MEMBRO, UN PRELIEVO SUI SOLI TRASPORTI D' ESPORTAZIONE - PRELIEVO DESTINATO A FINANZIARE L' INCORAGGIAMENTO DEL TRASPORTO FLUVIALE IN GENERALE - ACCESSO LIMITATO DEI BATTELLIERI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI AI TRASPORTI FLUVIALI INTERNI - DISCRIMINAZIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1017/68
L' ACCORDO TRA CATEGORIE CHE ISTITUISCA IN UNO STATO MEMBRO UN PRELIEVO DEL 10% SUL PREZZO DI TUTTI I TRASPORTI FLUVIALI D' ESPORTAZIONE, EFFETTUATI TANTO DA BATTELLIERI NAZIONALI, QUANTO DA BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, ALLO SCOPO DI INCORAGGIARE I TRASPORTI INTERNI E I TRASPORTI D' ESPORTAZIONE, E DISCRIMINATORIO E ANTICONCORRENZIALE NEI CONFRONTI DEI BATTELLIERI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI QUALORA QUESTI, PUR AVENDO UN ACCESSO MOLTO LIMITATO AI TRASPORTI INTERNI, NON POSSANO TRARRE PROFITTO DALL' INCORAGGIAMENTO IN MISURA CORRISPONDENTE AL LORO CONTRIBUTO FINANZIARIO .
NELLA CAUSA 272/85,
ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE ( ANTIB ), CON L' AVV . E . BOYER, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . P.P . SCHLEIMER, 26, RUE PHILIPPE-II,
RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA C . DURAND, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . G . KREMLIS, DEL PARI MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE 10 LUGLIO 1985 NELLA PRATICA IV/31029 - REGIME DEI NOLI FLUVIALI IN FRANCIA : CONTRIBUTO EATE ( GU L 219, PAG . 35 ),
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),
COMPOSTA DAI SIGNORI Y . GALMOT, PRESIDENTE DI SEZIONE, G . BOSCO, U . EVERLING, R . JOLIET E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN
CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA FASE ORALE DEL 9 DICEMBRE 1986,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 3 FEBBRAIO 1987,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 6 SETTEMBRE 1985, LA ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE ( IN PROSIEGUO : "ANTIB ") HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CHE LA COMMISSIONE ADOTTAVA IL 10 LUGLIO 1985, IN FORZA DELL' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 LUGLIO 1968, N . 1017, RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI FERROVIARI, SU STRADA E PER VIE NAVIGABILI ( GU L 175, PAG . 1 ), A PROPOSITO DI UN ACCORDO FRA CATEGORIE CHE HA ISTITUITO IN FRANCIA UN PRELIEVO SUI TRASPORTI FLUVIALI DI ESPORTAZIONE ( GU L 219, PAG . 35 ).
2 L' ART . 2 DEL REGOLAMENTO CITATO VIETA GLI ACCORDI FRA IMPRESE DI TRASPORTO CHE POSSANO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E CHE ABBIANO L' OGGETTO O L' EFFETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA ALL' INTERNO DEL MERCATO COMUNE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 5 DELLO STESSO REGOLAMENTO, IL DIVIETO DI CUI ALL' ART . 2 PUO ESSERE DISAPPLICATO AGLI ACCORDI CHE SODDISFINO DETERMINATE CONDIZIONI, IN PARTICOLARE A QUELLI CHE MIGLIORINO LA QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO O CHE CONTRIBUISCANO A PROMUOVERE UNA MAGGIORE CONTINUITA E STABILITA NEL RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI TRASPORTO .
3 PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTEFATTI, L' ESPOSIZIONE COMPLETA DELLE PERTINENTI NORME DI DIRITTO COMUNITARIO, LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SARANNO RIPORTATI QUI DI SEGUITO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO FLUVIALE IN FRANCIA
4 IN FRANCIA IL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE E SOGGETTO A UNA RIGOROSA DISCIPLINA, DELLA QUALE DEVONO ESSERE EVIDENZIATI TRE ELEMENTI .
5 IN PRIMO LUOGO, MENTRE I TRASPORTI D' ESPORTAZIONE, VALE A DIRE DA UN PORTO FRANCESE A UN PORTO STRANIERO, POSSONO ESSERE EFFETTUATI TANTO DA BATTELLIERI FRANCESI, QUANTO DA BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, I TRASPORTI INTERNI SONO RISERVATI AI BATTELLIERI FRANCESI . QUESTA NORMA AMMATTE UNA SOLA ECCEZIONE, NEL CASO IN CUI UN BATTELLIERE CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, DOPO AVER EFFETTUATO UN TRASPORTO DA UN PORTO ESTERO AD UN PORTO FRANCESE, TRASPORTI DELLE MERCI DA UN PORTO FRANCESE ALL' ALTRO, SULLA VIA DEL RITORNO AL PUNTO DI PARTENZA . QUESTO CASO E PIUTTOSTO RARO, DAL MOMENTO CHE E NECESSARIO SIA GIUNTO IL TURNO DEL BATTELLIERE IN QUESTIONE, SECONDO IL SISTEMA CHE VERRA ESPOSTO SOTTO, E CHE AL BATTELLIERE SIA OFFERTO UN TRASPORTO PER UN PUNTO DEL TERRITORIO FRANCESE SITUATO SULL' ITINERARIO DI RITORNO .
6 IN SECONDO LUOGO, IL CODICE FRANCESE DEL DEMANIO PUBBLICO FLUVIALE E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA ( IN PROSIEGUO : "CODICE DELLA NAVIGAZIONE ") STABILISCE CHE I BATTELLIERI, CHE POSSIEDANO UN SOLO NATANTE ( IN PROSIEGUO : "BATTELLIERI ARTIGIANI "), POSSONO CONCLUDERE UNICAMENTE CONTRATTI DI NOLEGGIO DETTI "A VIAGGIO", VALE A DIRE PER UN VIAGGIO DETERMINATO, O "A TEMPO", VALE A DIRE PER UN PERIODO DETERMINATO . TALI CONTRATTI, SIA PER I TRASPORTI D' ESPORTAZIONE, SIA PER QUELLI INTERNI, POSSONO ESSERE CONCLUSI SOLO DOPO LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI SECONDO UN SISTEMA DI TURNI . A TAL FINE, LE AUTORITA HANNO ISTITUITO, NEI PRINCIPALI PORTI FLUVIALI, DEGLI UFFICI DI NOLEGGIO . L' ASSEGNAZIONE DEI CARICHI AVVIENE SECONDO L' ORDINE DI ISCRIZIONE ( IL "TURNO "); TUTTAVIA I BATTELLIERI HANNO FACOLTA DI RIFIUTARE IL CARICO LORO PROPOSTO . A NORMA DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, I CLIENTI DEVONO ESSERE RAPPRESENTATI IN QUESTI UFFICI DA SENSALI DI NOLI FLUVIALI, I QUALI GODONO QUINDI DI UNA SITUAZIONE DI MONOPOLIO .
7 INFINE, LE AUTORITA FRANCESI FISSANO PREZZI OBBLIGATORI PER I TRASPORTI INTERNI ASSEGNATI SECONDO IL SISTEMA DEI TURNI . LE AUTORITA NON INTERVENGONO INVECE NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI . DEI PREZZI MINIMI SONO TUTTAVIA NEGOZIATI DALLA CHAMBRE NATIONALE DES COURTIERS EN FRETS FLUVIAUX, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI FANNO PARTE I SENSALI DI NOLI FLUVIALI E L' ANTIB .
SULL' ORIGINE DELLA LITE
8 L' ANTIB E UN' ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CREATA NEL 1978 DA BATTELLIERI FRANCESI, IN ATTESA DELL' ISTITUZIONE DI UNA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE, AL FINE D' INFORMARE LE AUTORITA DI TUTTE LE QUESTIONI D' INTERESSE GENERALE RIGUARDANTI L' ATTIVITA DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL TRASPORTO FLUVIALE E DI FAVORIRE L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI A MIGLIORARE LA LORO CONDIZIONE . A NORMA DELLO STATUTO, POSSONO ADERIRE ALL' ASSOCIAZIONE SOLO LE PERSONE FISICHE CHE DISPONGANO DI UNO O PIU BATTELLI IMMATRICOLATI IN FRANCIA . LA STESSA CONDIZIONE VALE PER I BATTELLIERI STRANIERI I QUALI, COMUNQUE, NON HANNO DIRITTO DI VOTO .
9 IL 13 GIUGNO 1983 L' ANTIB E LA CHAMBRE NATIONALE DES COURTIERS FLUVIAUX CONCLUDEVANO UN ACCORDO FRA CATEGORIE IN FORZA DEL QUALE I SECONDI DOVEVANO PRELEVARE IL 10% DAL PREZZO DEI TRASPORTI D' ESPORTAZIONE DALLA FRANCIA, ASSEGNATI A TURNO, PER I TRASPORTI EFFETTUATI TANTO DA BATTELLIERI FRANCESI, QUANTO DA BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI ( IN PROSIEGUO : "CONTRIBUTO EATE "). LE SOMME COSI RACCOLTE DOVEVANO ESSER MESSE A DISPOSIZIONE DI UNA SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA, LA "ENTREPRISE ARTISANALE DE TRANSPORT PAR EAU" ( IN PROSIEGUO : "EATE "), CHE SAREBBE STATA COSTITUITA ALLO SCOPO D' INCORAGGIARE IL TRAFFICO FLUVIALE A TURNO, NON APPENA FOSSE STATA ADOTTATA LA RELATIVA LEGGE .
10 A TAL PROPOSITO, L' ACCORDO PRECISAVA CHE I CONTRIBUTI EATE, COSI RACCOLTI E NON RESTITUITI AGLI ESTRANEI DA DETTO ENTE, SAREBBERO CONFLUITI, ASSIEME AD ALTRI INTROITI ( IN PARTICOLARE, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PARAFISCALI ), IN UN "FONDO REGOLATORE" CHE DOVEVA COPRIRE SOLO IN PICCOLA PARTE LE SPESE DI ESERCIZIO DELL' EATE E CHE SAREBBE STATO USATO IN MASSIMA PARTE A FAVORE DELL' INTERA CATEGORIA . DA QUESTA DISPOSIZIONE DELL' ACCORDO SI EVINCEVA, COME AMMETTE LA RICORRENTE, CHE IL PRELIEVO NON SAREBBE STATO IN ALCUN CASO RESTITUITO AI BATTELLIERI ESTRANEI ALL' EATE . I PROMOTORI DELL' ACCORDO VOLEVANO COSI STIMOLARE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI BATTELLIERI AD ADERIRE ALL' EATE .
11 VENIVANO COSI RACCOLTI, COME CONTRIBUTO EATE, CIRCA 5 MILIONI DI FF . LA RISCOSSIONE CESSAVA NELL' OTTOBRE DEL 1983 A CAUSA DELLE LAGNANZE DEI BATTELLIERI BELGI ED OLANDESI PRESSO IL GOVERNO FRANCESE E LA COMMISSIONE, NONCHE DELLE MISURE DI RITORSIONE ADOTTATE NEL BELGIO E NEI PAESI BASSI DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI BATTELLIERI .
12 AL FINE DI PERMETTERE AGLI ARTIGIANI DI ASSOCIARSI, IN PARTICOLARE, NEL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE, LA LEGGE 20 LUGLIO 1983, N . 657, "SULLO SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITA DI ECONOMIA SOCIALE" ( JORF DEL 21.7.1983 ), RENDEVA POSSIBILE LA COSTITUIZIONE DI SOCIETA COOPERATIVE ARTIGIANE . A NORMA DELL' ART . 1 DELLA LEGGE, QUESTE SOCIETA DEVONO AVERE COME SCOPO LA REALIZZAZIONE DI TUTTO QUANTO PUO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA ARTIGIANE DEI SOCI . DALL' ART . 36 SI EVINCE CHE, NEL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE, TALI SOCIETA POSSONO ESSER COSTITUITE SOLO DA IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .
13 L' ISTITUZIONE DI DETTA CHAMBRE NATIONALE ERA STATA DISPOSTA DA UNA LEGGE PRECEDENTE, DEL 30 DICEMBRE 1982, INTITOLATA LEGGE "DI ORIENTAMENTO DEI TRASPORTI INTERNI" ( JORF DEL 31.12.1982 ). QUESTA LEGGE, ALL' ART . 40, ATTRIBUIVA ALLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE NATURA DI ENTE PUBBLICO CHE AVREBBE SVOLTO NEL SETTORE IL COMPITO DI CHAMBRE DES METIERS ( CAMERA DELL' ARTIGIANATO ). ESSA AVREBBE DOVUTO COORDINARE L' ATTIVITA DEI SUOI MEMBRI E RAPPRESENTARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA BATTELLERIA ARTIGIANA PRESSO LE AUTORITA E GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE . L' ART . 40 PREANNUNCIAVA UN DECRETO, CHE AVREBBE PRECISATO COMPOSIZIONE E MODALITA OPERATIVE DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE : IL DECRETO E STATO ADOTTATO SOLO IL 14 MAGGIO 1984 . AI SENSI DELL' ART . 3 DI TALE DECRETO, LE IMPRESE CHE EFFETTUANO IL TRASPORTO DI MERCI CON NATANTI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA IMMATRICOLATI IN FRANCIA DEVONO ESSERE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA BATTELLERIA ARTIGIANA . POICHE SOLO I NATANTI APPARTENENTI PER PIU DELLA META A CITTADINI FRANCESI POSSONO ESSERE IMMATRICOLATI IN FRANCIA, COME SI DESUME DALL' ART . 79 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, NE DERIVA CHE SOLO IMPRESE FRANCESI SONO ISCRITTE NEL REGISTRO DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .
14 IL 12 OTTOBRE 1983 DEI BATTELLIERI ARTIGIANI FRANCESI DAVANO VITA ALL' EATE . A NORMA DI STATUTO, L' EATE DEVE CERCARE DI OTTENERE NUOVI CARICHI OFFRENDO AI CLIENTI CONDIZIONI COMMERCIALI VANTAGGIOSE, ED IN ISPECIE DEGLI SCONTI, AFFINCHE ESSI AFFIDINO DEI CARICHI A TURNO . LO STATUTO DELL' EATE, A NORMA DELL' ART . 36 DELLA CITATA LEGGE 83/657, STABILISCE CHE SOLO I BATTELLIERI ISCRITTI AL REGISTRO DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE POTRANNO ASSOCIARSI ALL' EATE .
15 ALCUNE ASSOCIAZIONI DI BATTELLIERI BELGI ED OLANDESI DENUNCIAVANO ALLA COMMISSIONE L' ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE . IL 10 LUGLIO 1985 LA COMMISSIONE ADOTTAVA UNA DECISIONE CON CUI ACCERTAVA L' INFRAZIONE E NEGAVA L' ESENZIONE .
16 ESSA DICHIARAVA, IN PRIMO LUOGO, CHE DUE DISPOSIZIONI DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE IN OGGETTO, VALE A DIRE L' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO SUL TRASPORTO D' ESPORTAZIONE E LA POSSIBILITA DI RIMBORSO SELETTIVO DEL PRELIEVO STESSO, ERANO DISCRIMINATORIE ED AVEVANO EFFETTO ANTICONCORRENZIALE PER LE IMPRESE ESTRANEE ALL' ACCORDO STESSO . A GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE, L' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DISCRIMINAVA I BATTELLIERI STRANIERI I QUALI, A CAUSA DELL' ACCESSO LIMITATO AL TRAFFICO INTERNO FRANCESE, NON POTEVANO FRUIRE DELL' INCORAGGIAMENTO IN PROGETTO IN MISURA CORRISPONDENTE AL LORO CONTRIBUTO FINANZIARIO E QUINDI SI TROVAVANO IN POSIZIONE CONCORRENZIALE ALTERATA . PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA DI RIMBORSO SELETTIVO DEL CONTRIBUTO EATE, QUESTA PURE ERA DISCRIMINATORIA PER I BATTELLIERI STRANIERI I QUALI NON AVEVANO DIRITTO DI ASSOCIARSI ALL' EATE E QUINDI NON POTEVANO FRUIRE DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO .
17 IN SECONDO LUOGO, LA COMMISSIONE DICHIARAVA CHE NON SUSSISTEVANO I PRESUPPOSTI PER L' ESENZIONE . A TAL PROPOSITO, ESSA RILEVAVA LA SPROPORZIONE FRA LE DISPOSIZIONI CRITICATE ED I VANTAGGI CUI LE PARTI DELL' ACCORDO MIRAVANO, TENDENDO QUELLE, IN REALTA, A FAR GRAVARE SUI BATTELLIERI CHE EFFETTUAVANO DEI TRASPORTI D' ESPORTAZIONE IL PESO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO REGOLATORE DELL' EATE .
18 CONTRO QUESTA DECISIONE L' ANTIB HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO, A SOSTEGNO DEL QUALE DEDUCE TRE MEZZI . ANZITUTTO A TORTO LA COMMISSIONE AVREBBE RITENUTO CHE L' ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE FOSSE DISCRIMINATORIO PER I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI E RESTRINGESSE LA CONCORRENZA . LA COMMMISSIONE AVREBBE POI ERRONEAMENTE CONSIDERATO CHE SOLO I BATTELLIERI FRANCESI POTESSERO FRUIRE DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO EATE . INFINE, IL RIFIUTO DELL' ESENZIONE NON SAREBBE ADEGUATAMENTE MOTIVATO .
SULL' ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE
19 A GIUDIZIO DELLA RICORRENTE, LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO EATE NON E DISCRIMINATORIO POICHE TUTTI I BATTELLIERI CHE EFFETTUANO TRASPORTI D' ESPORTAZIONE VI SONO SOGGETTI, TANTO I CITTADINI FRANCESI, QUANTO I CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI . LA RICORRENTE AMMETTE CHE I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI HANNO TRATTO PROFITTO SOLO IN PICCOLA PARTE DALL' ATTIVITA DELL' EATE, QUANDO HANNO CONTRIBUITO AL SUO FINANZIAMENTO . ESSA SOSTIENE TUTTAVIA CHE CIO NON DIPENDE DALL' ACCORDO IN SE, BENSI DAL FATTO CHE LA DISCIPLINA FRANCESE LIMITA SEVERAMENTE L' ACCESSO AL TRAFFICO INTERNO DEI BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI . D' ALTRA PARTE, SOTTOLINEANDO L' ASSENZA DI CONCORRENZA SUL MERCATO INTERNO, FRA BATTELLIERI DI ALTRI STATI MEMBRI E BATTELLIERI FRANCESI, LA RICORRENTE NEGA CHE L' INSTAURAZIONE DEL CONTRIBUTO EATE ABBIA POTUTO MODIFICARE I LORO RAPPORTI CONCORRENZIALI . LA RICORRENTE DEDUCE CHE COMUNQUE LA COMMISSIONE NON HA ADEGUATAMENTE ILLUSTRATO LA NATURA ANTICONCORRENZIALE DEL PRELIEVO .
20 E' D' UOPO RILEVARE CHE L' ATTIVITA DELL' EATE DOVEVA INCORAGGIARE IL TRAFFICO FLUVIALE A TURNO NEL SUO COMPLESSO E CHE LE SOMME RISCOSSE COME CONTRIBUTO EATE, COME LA RICORRENTE AMMETTE, SONO ANDATE ESSENZIALMENTE A PROFITTO DEL TRAFFICO INTERNO . I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, CHE NON POSSONO PARTECIPARE A QUESTO TRAFFICO, HANNO DUNQUE TRATTO PROFITTO DALL' ATTIVITA DELL' EATE SOLO IN MODO MOLTO LIMITATO, ED HANNO QUINDI SUBITO UNA DISCRIMINAZIONE .
21 LA CAUSA DI TALE DISCRIMINAZIONE NON E DATA DALLA DISCIPLINA FRANCESE, BENSI DALLA CIRCOSTANZA CHE I FIRMATARI DELL' ACCORDO HANNO DECISO DI RISCUOTERE DELLE SOMME DESTINATE AD INCORAGGIARE IL TRAFFICO NEL SUO COMPLESSO, IVI COMPRESI I TRASPORTI INTERNI, SUI SOLI TRASPORTI D' ESPORTAZIONE, MENTRE SAPEVANO CHE I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI AVEVANO SOLO UN ACCESSO MOLTO LIMITATO DEI TRASPORTI INTERNI E NON AVREBBERO QUINDI POTUTO TRARRE DALL' ATTIVITA DELL' EATE GLI STESSI VANTAGGI DEI BATTELLIERI FRANCESI .
22 A PARTE CIO, E IRRILEVANTE CHE NON VI SIA CONCORRENZA, FRA BATTELLIERI FRANCESI E BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, SUL MERCATO DEI TRASPORTI INTERNI, DAL MOMENTO CHE LA COMMISSIONE, NELLA DECISIONE, HA INDIVIDUATO LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DEI TRASPORTI D' ESPORTAZIONE .
23 INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL PRETESO DIFETTO DI MOTIVAZIONE A PROPOSITO DELLA NATURA ANTICONCORRENZIALE DELL' ACCORDO, CONVIENE RILEVARE CHE, TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE, LA COMMISSIONE NON AVEVA BISOGNO DI DILUNGARSI IN PROPOSITO . LA RETRIBUZIONE DEI BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI HA SUBITO UNA DIMINUZIONE DEL 10%, CHE NON E STATA COMPENSATA DALL' OTTENIMENTO DI NUOVI CONTRATTI . ESSI HANNO DUNQUE DOVUTO MANIFESTAMENTE SOPPORTARE UN COSTO SUPPLEMENTARE NOTEVOLE, CHE LI CONSTRINGEVA AD AUMENTARE I PREZZI O A RINUNCIARE AD EFFETTUARE TRASPORTI PER I QUALI I PREZZI PROPOSTI ERANO TROPPO BASSI, E CHE HA INCISO SULLA LORO CAPACITA CONCORRENZIALE .
24 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE IL PRIMO MEZZO VA DISATTESO .
SULLE MODALITA DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE
25 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE, AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE, ESSA ERA ALL' OSCURO DEL FATTO CHE I BATTELLIERI STRANIERI NON POTESSERO ADERIRE ALL' EATE E FOSSERO QUINDI ESCLUSI DALLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE . SOLO IL 10 MAGGIO 1984, AL MOMENTO DELL' ADOZIONE DEL DECRETO CHE FISSAVA LE MODALITA DI FUNZIONAMENTO DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE, SAREBBE EMERSO CHE I BATTELLIERI STRANIERI NON AVREBBERO POTUTO ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLA CAMERA SUDDETTA E QUINDI NON AVREBBERO POTUTO ADERIRE ALL' EATE, ESSENDO TALE POSSIBILITA RISERVATA PER STATUTO AI BATTELLIERI ISCRITTI IN DETTO REGISTRO .
26 SI DEVE OSSERVARE CHE L' ACCORDO FRA CATEGORIE E STATO CONCLUSO IL 13 GIUGNO 1983, IN ATTESA DELLA COSTITUZIONE DELL' EATE SOTTO FORMA DI SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA . A QUELLA DATA LA RICORRENTE NON POTEVA NON CONOSCERE IL CONTENUTO DEL PROGETTO DI LEGGE CHE CONSENTIVA L' ADOZIONE DI TALE STRUTTURA SOCIETARIA, PROGETTO POI TRASFORMATO NELLA LEGGE 83/657, PROMULGATA IL 20 LUGLIO 1983 . LA RICORRENTE DOVEVA QUINDI DEL PARI SAPERE CHE, NEL SETTORE DEL TRASPORTO FLUVIALE, I SOCI DI UNA COOPERATIVA ARTIGIANA AVREBBERO DOVUTO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DELLA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .
27 E' VERO CHE, AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE, NON VI ERA ALCUNA NORMA LA QUALE STABILISSE CHE SOLO I BATTELLIERI FRANCESI SAREBBERO STATI ISCRITTI IN QUEL REGISTRO . TUTTAVIA LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE, AI SENSI DELL' ART . 40 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1982 SULL' ORIENTAMENTO DEI TRASPORTI INTERNI, DOVEVA RAPPRESENTARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA BATTELLERIA ARTIGIANA PRESSO LE AUTORITA FRANCESI . POTEVASI DUNQUE PREVEDERE, AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE, CHE I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI NON SAREBBERO STATI ISCRITTI NEL REGISTRO DI QUESTA CAMERA E QUINDI SAREBBERO STATI PRIVATI DELLA POSSIBILITA DI ADERIRE ALL' EATE E DI FRUIRE COSI DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EATE .
28 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE ANCHE IL SECONDO MEZZO VA DISATTESO .
SUL MEZZO RELATIVO AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI ESENZIONE
29 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA NON E SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA, NON AVENDO LA COMMISSIONE TENUTO PRESENTE IL FATTO CHE DALL' ATTIVITA DELL' EATE HANNO TRATTO PROFITTO INDIRETTAMENTE I BATTELLIERI STRANIERI . TALUNI BATTELLIERI FRANCESI, ATTIVI SINO A QUEL MOMENTO TANTO NEL TRAFFICO D' ESPORTAZIONE QUANTO IN QUELLO INTERNO, SI SAREBBERO ORIENTATI VERSO IL SECONDO CHE, GRAZIE ALL' ATTIVITA DELL' EATE, ERA DIVENUTO PIU REMUNERATIVO . LA RICORRENTE HA ESIBITO ALL' UDIENZA DELLE STATISTICHE CHE DIMOSTREREBBERO CHE I BATTELLIERI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI HANNO ACCRESCIUTO LA LORO QUOTA DEL MERCATO D' ESPORTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE .
30 CONVIENE SOTTOLINEARE CHE, NELLA DECISIONE, LA COMMISSIONE HA AMESSO GLI EFFETTI FAVOREVOLI DELL' ATTIVITA DELL' EATE PER TUTTI I BATTELLIERI PARTECIPANTI AI TURNI, IVI COMPRESI QUELLI IMPEGNATI NEL TRAFFICO D' ESPORTAZIONE . CIONONOSTANTE, ESSA HA RITENUTO CHE I VANTAGGI OTTENUTI DAI BATTELLIERI STRANIERI FOSSERO INSUFFICIENTI PER COMPENSARE I GRAVI INCONVENIENTI CHE AVEVANO SUBITO .
31 QUESTO GIUDIZIO NON E INFICIATO DAL FATTO CHE DEI BATTELLIERI AVREBBERO ACCRESCIUTO LA LORO QUOTA DEL MERCATO D' ESPORTAZIONE, OTTENENDO DEI VANTAGGI COME CONTROPARTITA DELLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO EATE . IN OGNI CASO, INFATTI, I DATI FORNITI ALL' UDIENZA DALLA RICORRENTE NON PERMETTONO DI CONCLUDERE CHE LA CONTROPARTITA FOSSE PROPORZIONATA AGLI ONERI IMPOSTI A DETTI BATTELLIERI .
32 DATO QUANTO PRECEDE DEVESI CONCLUDERE CHE IL RICORSO PROPOSTO DALL' ANTIB CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 10 LUGLIO 1985 VA RESPINTO .
SULLE SPESE
33 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . L' ANTIB E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE )
DICHIARA E STATUTISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .