SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 GIUGNO 1987. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO - IMPORTAZIONI PARALLELE DI VEICOLI. - CAUSA 154/85.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02717
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - OGGETTO DELLA LITE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL PARERE MOTIVATO - TERMINE IMPARTITO ALLO STATO MEMBRO - CESSAZIONE ULTERIORE DELL' INADEMPIMENTO - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DELL' AZIONE - EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO
( TRATTATO CEE, ART . 169 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE - IMPORTAZIONI PARALLELE DI VEICOLI - ACCRESCIMENTO DELLE FORMALITA AMMINISTRATIVE - INAMMISSIBILITA - GIUSTIFICAZIONE - MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE, ARTT . 30 E 36 )
1 . L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E, ANCHE QUALORA L' INADEMPIMENTO SIA STATO SANATO DOPO IL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2* COMMA DI DETTO ARTICOLO, SUSSISTE L' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE PUO IN PARTICOLARE CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DELL' EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI COLORO CHE TRAGGONO DEI DIRITTI DA DETTO INADEMPIMENTO .
2 . COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELL' ART . 30 DEL TRATTATO, IL QUALE VIETA LE MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E L' ACCRESCIMENTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DELLE FORMALITA AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI PER L' IMPORTAZIONE PARALLELA DA ALTRI STATI MEMBRI SIA DI VEICOLI NUOVI, SIA DI VEICOLI GIA IMMATRICOLATI . QUESTE FORMALITA, CHE RENDONO PIU COMPLICATA, PIU LUNGA E PIU COSTOSA L' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI, NON POSSONO ESSERE GIUSTIFICATE DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO RELATIVI ALLA SCOPERTA ED ALLA REPRESSIONE DEL TRAFFICO DI VETTURE RUBATE, DATO CHE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE NECESSARIE A TALE SCOPO . CIO VALE QUALORA LE INFORMAZIONI RICHIESTE COSTITUISCANO UN DOPPIONE DI QUELLE FORNITE DALLE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E PROVVEDIMENTI MENO MACCHINOSI BASTINO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO PERSEGUITO .
NELLA CAUSA 154/85,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO ANTONINO ABATE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DELLO STATO O . FIUMARA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA INTESA A FAR DICHIARARE L' INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL' ART . 30 DEL TRATTATO CEE IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI PARALLELE DI AUTOVEICOLI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI,
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, Y . GALMOT, E C . KAKOURIS, PRESIDENTI DI SEZIONE, G . BOSCO, T . KOOPMANS, U . EVERLING, R . JOLIET, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : M . DARMON
CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 17 FEBBRAIO 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 31 MARZO 1987,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 22 MAGGIO 1985, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, IN FORZA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 30 DEL TRATTATO IN RAGIONE DEGLI OSTACOLI FRAPPOSTI DALLA NORMATIVA ITALIANA SULLE MODALITA DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI IMPORTATI ALL' IMPORTAZIONE PARALLELA DI AUTOVEICOLI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI .
2 LA NORMATIVA NAZIONALE CUI SI RIFERISCE IL RICORSO E CONTENUTA IN TALUNE CIRCOLARI DEL MINISTERO ITALIANO DEI TRASPORTI, E CIOE :
- LE CIRCOLARI 19 MARZO 1984, N . 66/84, E 11 GIUGNO 1984, N . 125/84, ENTRATE IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1984, CHE HANNO MODIFICATO LA CIRCOLARE 3 MAGGIO 1983, N . 104/83;
- LA CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1985, N . 22/85, ENTRATA IN VIGORE IL 1* MARZO SUCCESSIVO E APPLICATA FINO AL 21 GIUGNO 1985, CHE HA PARZIALMENTE ABROGATO E SOSTITUITO LE PRECEDENTI CIRCOLARI .
3 PER QUANTO RIGUARDA LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E I MEZZI E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . DETTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER SPIEGARE IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
4 IL GOVERNO ITALIANO ECCEPISCE IN LIMINE CHE, ESSENDO STATA ABROGATA LA NORMATIVA CONTROVERSA, NON VI E PIU MOTIVO DI STATUIRE SUL RICORSO DELLA COMMISSIONE .
5 DETTO GOVERNO SOSTIENE, INFATTI, DI ESSERSI CONFORMATO ALL' ORDINANZA EMESSA IL 7 GIUGNO 1985 DAL PRESIDENTE DELLA CORTE IN ESITO A UN PROCEDIMENTO SOMMARIO, E DI AVER SOSPESO CON CIRCOLARE 21 GIUGNO 1985, N . 105, IN VIA PROVVISORIA ED IN ATTESA DI UNA NUOVA DISCIPLINA, LE CIRCOLARI CONTROVERSE, RIDANDO COSI VIGORE ALLA SOPRACITATA CIRCOLARE N . 104/83 . INOLTRE - ESSO PRECISA - LA NUOVA DISCIPLINA PREANNUNCIATA E STATA DETTATA IL 28 AGOSTO 1985 CON CIRCOLARE N . 133/85 DEL MINISTERO ITALIANO DEI TRASPORTI, CHE HA DEFINITIVAMENTE ABROGATO LE CIRCOLARI CRITICATE .
6 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE TUTTAVIA SOTTOLINEARE CHE, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( SI VEDA, IN PARTICOLARE, LA SENTENZA 7 FEBBRAIO 1973, CAUSA 39/72, COMMISSIONE / ITALIA, RACC . PAG . 111 ), L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E, ANCHE QUALORA L' INADEMPIMENTO SIA STATO SANATO DOPO IL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2* COMMA DI DETTO ARTICOLO, VI E INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . DETTO INTERESSE PUO IN PARTICOLARE CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DI UNA RESPONSABILITA EVENTUALMENTE INCOMBENTE ALLO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI COLORO CHE FACCIANO VALERE DIRITTI IN CONSEGUENZA DI DETTO INADEMPIMENTO .
7 L' ECCEZIONE SOLLEVATA DAL GOVERNO ITALIANO DEVE, PERTANTO, ESSERE DISATTESA .
8 PER QUANTO RIGUARDA IL MERITO, SI DEVE RILEVARE CHE LA CENSURATA NORMATIVA ITALIANA SUBORDINAVA L' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI A CONDIZIONI DIFFERENTI A SECONDA CHE IL VEICOLO DI CUI SI TRATTAVA FOSSE NUOVO, ( CIOE NON ANCORA IMMATRICOLATO ) O FOSSE GIA STATO IMMATRICOLATO NEL PAESE ESPORTATORE .
9 NEL CASO DEI VEICOLI NUOVI, LA CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1985, N . 22/85, PRESCRIVEVA LA PRODUZIONE, OLTRE CHE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE ( GIA NECESSARIO A NORMA DELLA CIRCOLARE N . 104/83 ), DI UNA SCHEDA TECNICA QUALORA IL CERTIFICATO DI ORIGINE NON CONTENESSE I DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ITALIANA . LA SCHEDA TECNICA DOVEVA CONTENERE TALUNI DATI E, IN PARTICOLARE, INDICARE IL TIPO E IL NUMERO DI TELAIO . IL CERTIFICATO DI ORIGINE E LA SCHEDA TECNICA DOVEVANO ESSERE RILASCIATI DAL COSTRUTTORE DEL VEICOLO, OVVERO, PER LE MARCHE STRANIERE, DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE IN ITALIA, A UN "COSTO RAGIONEVOLE" ED "ENTRO IL TERMINE DI 40 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA RICHIESTA ".
10 NEL CASO DEI VEICOLI GIA IMMATRICOLATI NEL PAESE ESPORTATORE, LE CIRCOLARI NN . 66/84 E 125/84 IMPONEVANO LA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE, CHE LA CIRCOLARE N . 104/83 ESIGEVA SOLO PER I VEICOLI NUOVI, OPPURE DI UN NUOVO DOCUMENTO, CHE, SOSTITUENDO I CERTIFICATI DI CONFORMITA E DI IMMATRICOLAZIONE, IN PRECEDENZA PRESCRITTI DALLA CIRCOLARE N . 104/83, DOVEVA INDICARE TUTTE LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL VEICOLO . INOLTRE, IL NUOVO DOCUMENTO DOVEVA ESSERE AUTENTICATO O LEGALIZZATO DALLE AUTORITA CONSOLARI ITALIANE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E DOVEVA COSTITUIRE UN DOCUMENTO UNICO E INDIVIDUALIZZATO . INFINE, IL TERMINE NECESSARIO PER I COLLAUDI TECNICI, IN PRECEDENZA DI 30 GIORNI, VENIVA PORTATO A 60 GIORNI .
11 LA CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1985, N . 22/85, ANCHE SE HA SOPPRESSO L' OBBLIGO DI PRODURRE UN DOCUMENTO UNICO E LE FORMALITA DELL' AUTORIZZAZIONE E DELLA LEGALIZZAZIONE, HA ANCORA SUBORDINATO L' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI GIA IMMATRICOLATI NEL PAESE ESPORTATORE ALLA PRODUZIONE NON SOLO DEL CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE, GIA PRESCRITTO DALLA CIRCOLARE N . 104/83, MA ALTRESI DEL CERTIFICATO DI ORIGINE, RICHIESTO IN VIA DI PRINCIPIO SOLO PER I VEICOLI NUOVI, E DI UNA SCHEDA TECNICA RECANTE L' INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO .
12 LE CIRCOLARI NN . 66/84, 125/84 E 22/85, CHE SONO SUCCEDUTE ALLA CIRCOLARE 3 MAGGIO 1983, N . 104/83, HANNO RESO MANIFESTAMENTE PIU COMPLESSA, PIU LUNGA E PIU COSTOSA L' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI . ESSE ERANO PERTANTO IDONEE AD OSTACOLARE IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DEGLI AUTOVEICOLI E COSTITUIVANO MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE, VIETATE DALL' ART . 30 DEL TRATTATO .
13 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE PERO CHE GLI OSTACOLI IN TAL MODO FRAPPOSTI ALL' IMPORTAZIONE DEI VEICOLI IN ITALIA AVEVANO LO SCOPO DI EVITARE L' IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI RUBATI ED ERANO PERTANTO GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, AI SENSI DELL' ART . 36 .
14 TUTTAVIA, NE DAI DOCUMENTI VERSATI AGLI ATTI, NE DAL DIBATTIMENTO DINANZI ALLA CORTE EMERGE CHE LA MOLTIPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI IMPOSTE, PER QUANTO RIGUARDA SIA I VEICOLI NUOVI, SIA I VEICOLI GIA IMMATRICOLATI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE, POSSA ESSERE CONSIDERATA NECESSARIA PER L' INDIVIDUAZIONE E LA REPRESSIONE DEI TRAFFICI DI VEICOLI RUBATI . PERALTRO, IL GOVERNO ITALIANO NON HA CONTESTATO LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SECONDO CUI, INNANZITUTTO, TALUNI DOCUMENTI RICHIESTI COSTITUISCONO UN DOPPIONE DI QUELLI RILASCIATI DALLE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E, INOLTRE, PER CONSEGUIRE LO SCOPO VOLUTO SONO SUFFICIENTI PROVVEDIMENTI COMPORTANTI MINORI INTRALCI COME, AD ESEMPIO, UN ADEGUATO CONTROLLO DEL NUMERO DI TELAIO .
15 SI DEVE PERTANTO RILEVARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, ADOTTANDO IN ORDINE SUCCESSIVO LE CIRCOLARI NN . 66/84, 125/84 E 22/85, APPLICATE DAL 1* LUGLIO 1984 AL 21 GIUGNO 1985, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 30 DEL TRATTATO .
SULLE SPESE
16 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA E RIMASTA SOCCOMBENTE E DEV' ESSERE PERTANTO CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA, ADOTTANDO IN ORDINE SUCCESSIVO LE CIRCOLARI NN . 66/84, 125/84, E 22/85, APPLICATE DAL 1* LUGLIO 1984 AL 21 GIUGNO 1985, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 30 DEL TRATTATO .
2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .