61985J0145

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 5 FEBBRAIO 1987. - N. V. DENKAVIT BELGIE CONTRO STATO BELGA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. - PAGAMENTO DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - FORZA MAGGIORE. - CAUSA 145/85.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00565


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - PAGAMENTO - TERMINE - DIES A QUO - DATA DEL DEPOSITO DEL FASCICOLO

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81, ART . 17, N . 3 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - FORZA MAGGIORE - NOZIONE - VALUTAZIONE NEL CONTESTO DEL REGOLAMENTO

3 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - PAGAMENTO - TERMINE - SUPERAMENTO - DIFFICOLTA AMMINISTRATIVE - IMPOSSIBILITA D' INVOCARE LA FORZA MAGGIORE

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81, ART . 17, N . 3, LETT . A ))

Massima


1 . L' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81 DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL TERMINE DI DUE MESI STABILITO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L' INTERESSATO HA PRESENTATO, ALL' ORGANO NAZIONALE COMPETENTE, LA DOMANDA DI PAGAMENTO E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DEVE PRODURRE .

2 . LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE DEV' ESSERE INTESA NEL SENSO DI CIRCOSTANZE ESTERNE A CHI L' ADDUCE, ANORMALI ED IMPREVEDIBILI, LE CUI CONSEGUENZE NON AVREBBERO POTUTO ESSERE EVITATE NONOSTANTE OGNI DILIGENZA SPIEGATA . QUALORA UN REGOLAMENTO VI SI RIFERISCA, ESSA DEV' ESSERE VALUTATA NEL CONTESTO IN CUI SI TROVA .

3 . GLI ORGANI NAZIONALI COMPETENTI PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI NON POSSONO INVOCARE LA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1371/81 ADDUCENDO LA MANCANZA DI PERSONALE, NONOSTANTE L' AUMENTO CONSIDEREVOLE ED IMPROVVISO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI E LE ASSERITE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL SETTORE AGRICOLO DI CUI TRATTASI .

Parti


NELLA CAUSA 145/85,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ( TRIBUNALE ) DI BRUXELLES E DIRETTA AD OTTENERE, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

DENKAVIT BELGIE NV, CON SEDE IN ANVERSA

E

STATO BELGA, UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE IN ORDINE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 MAGGIO 1981, N . 1371, RECANTE MODALITA PER L' APPLICAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU L 138, PAG . 1 ),

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI : T.F . O' HIGGINS, PRESIDENTE DI SEZIONE, O . DUE E K . BAHLMANN, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO

CANCELLIERE : K . RIECHENBERG, AMMINISTATORE F.F .

CONSIDERATE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER LA DITTA DENKAVIT BELGIE NV, ATTRICE, DALL' AVV . M . GHEYSEN, DEL FORO DI ANVERSA,

- PER LO STATO BELGA, CONVENUTO, DALL' AVV . L . DALWAIDE, DEL FORO DI ANVERSA,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL SIG . R.C . FISCHER, CONSIGLIERE GIURIDICO,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 10 GIUGNO 1986,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 23 SETTEMBRE 1986,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1985, PERVENUTA IL 15 MAGGIO SEGUENTE, IL RECHTBANK VON EERSTE AANLEG DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 MAGGIO 1981, N . 1371, RECANTE MODALITA PER L' APPLICAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU L 138, PAG . 1 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETA DENKAVIT BELGIE ( IN PROSIEGUO : "DENKAVIT ") E LO STATO BELGA, RELATIVA IN SOSTANZA AL TERMINE ENTRO IL QUALE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( IN PROSIEGUO : "ICM "), DOVUTI IN OCCASIONE DELL' IMPORTAZIONE DAI PAESI BASSI DEGLI ALIMENTI PER BESTIAME DA PARTE DELLA DENKAVIT IN BELGIO, DOVESSERO ESSERE PAGATI DALLO STATO BELGA .

3 L' ART . 17, N . 3, DEL PRECITATO REGOLAMENTO N . 1371/81 DISPONE CHE "GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI SONO PAGATI DALLE AUTORITA COMPETENTI ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI, TRANNE A ) IN CASO DI FORZA MAGGIORE, OPPURE B ) NEL CASO IN CUI SIANO STATI AVVIATI ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI (...)". LA DENKAVIT HA FATTO VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CHE LO STATO BELGA HA PROCEDUTO AL PAGAMENTO DEGLI ICM DI CUI TRATTASI SOLTANTO QUATTRO O CINQUE MESI DOPO LA SUDDETTA PRESENTAZIONE . LO STATO BELGA GIUSTIFICA IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DUE MESI STABILITO ALL' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO FACENDO VALERE L' ECCEZIONE CONTEMPLATA IN TALE NORMA IN CASO DI FORZA MAGGIORE E, IN SUBORDINE, FACENDO RIFERIMENTO AD ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL DIRITTO AGLI ICM . LA DENKAVIT CONTESTA TALI MEZZI NONCHE L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 17, N . 3, SU CUI ESSI SI FONDANO .

4 IL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG DI BRUXELLES, INVESTITO DELLA CONTROVERSIA, E STATO QUINDI INDOTTO A SOTTOPORRE ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

" 1 ) SE L' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE N . 1371/81 DEBBA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL TERMINE DI DUE MESI IVI CONTEMPLATO, ENTRO IL QUALE DEBBONO ESSERE PAGATI GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI, DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L' INTERESSATO HA PRESENTATO RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGLI ICM E GLI ALTRI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE E OBBLIGATORIA, PRESSO LA COMPETENTE AUTORITA NAZIONALE, O NEL SENSO CHE DETTO TERMINE DECORRE SOLTANTO UNA VOLTA ACCERTATO, IN BASE ALL' ESAME DEI DOCUMENTI PRESENTATI COMPIUTO DALLA COMPETENTE AUTORITA NAZIONALE, CHE LA PRATICA PRESENTATA E COMPLETA E CHE L' INTERESSATO HA DIRITTO A RICEVERE IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI;

2 ) SE POSSA ESSERE INVOCATA LA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81, QUALORA LA COMPLESSITA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER UN DETERMINATO SETTORE AGRICOLO E LA CONSEGUENTE COMPLESSITA DELL' ESAME DELLE PRATICHE PRESENTATE E DEL CALCOLO DEGLI IMPORTI DA APPLICARE RENDANO IMPOSSIBILE ALLA COMPETENTE AUTORITA NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO RISPETTARE IL TERMINE DI DUE MESI FISSATO DALL' ART . 17, N . 3, MALGRADO L' IMPIEGO DI TUTTO IL PERSONALE DISPONIBILE, IN CASO DI IMPROVVISO ED ENORME AUMENTO DELLE DOMANDE DI ICM;

3 ) SE LA COMPETENTE AUTORITA NAZIONALE POSSA INVOCARE LA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1371/81, QUALORA LA SUA DISPONIBILITA DI PERSONALE NON POSSA ESSERE ADEGUATA, IN BASE ALLE RESTRIZIONI DI BILANCIO IMPOSTE DALLA LEGGE NAZIONALE, AD UN IMPROVVISO, NOTEVOLE AUMENTO DEL NUMERO DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ".

5 PER QUANTO RIGUARDA LE NORME COMUNITARIE DI CUI E CAUSA E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . TALI ELEMENTI DEGLI ATTI DI CAUSA SONO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .

IN MERITO ALLA DECORRENZA DEL TERMINE DI DUE MESI ( PRIMA QUESTIONE )

6 VA OSSERVATO IN PRIMO LUOGO CHE NON PUO ESSERE ACCOLTA LA TESI DELLO STATO BELGA, SECONDO CUI IL TERMINE DI DUE MESI, STABILITO ALL' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO, INCOMINCIA A DECORRERE SOLO QUANDO L' AUTORITA NAZIONALE COMPETENTE, NELLA FATTISPECIE L' UFFICIO CENTRALE DEI CONTINGENTI E DELLE AUTORIZZAZIONI, ABBIA TERMINATO LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DIRETTA AD ACCERTARE SE SIA STATA PRESENTATA UNA PRATICA COMPLETA . RISULTA DALLA FORMULAZIONE STESSA DELL' ART . 17, N . 3, CHE IL TERMINE DECORRE "DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ". E' QUINDI IL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE, DA PARTE DELL' INTERESSATO, DELLA PRATICA RELATIVA ALLA DOMANDA PRESSO L' AUTORITA COMPETENTE CHE COSTITUISCE IL MOMENTO DETERMINANTE DA CUI DECORRE IL TERMINE DI CUI TRATTASI . VA SOTTOLINEATO CHE PER LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI BASSI SI TRATTAVA IN REALTA DI UN SOLO DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DOMANDA, OSSIA UN ESEMPLARE DELLA DICHIARAZIONE X-10 . SE FOSSE MANCATO TALE DOCUMENTO, LA DOMANDA NON SAREBBE STATA ACCETTATA ED IL TERMINE NON AVREBBE INIZIATO A DECORRERE .

7 NELLA FATTISPECIE, LA FINALITA DEL TERMINE DI CUI TRATTASI E ENUNCIATA NEL SECONDO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 11 FEBBRAIO 1974, N . 343 ( GU L 40, PAG . 4 ), SECONDO CUI IL FINE DI TALE NORMA E DI "EVITARE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA TRA GLI OPERATORI DEGLI STATI MEMBRI", MENTRE IL FATTO DI AMMETTERE ECCEZIONI A TALE TERMINE DI PAGAMENTO MIRAVA A TENER CONTO DELLA CIRCOSTANZA CHE, IN CASI ECCEZIONALI, TALE TERMINE RISCHIAVA DI NON POTER ESSERE RISPETTATO . LA STESSA MOTIVAZIONE E STATA RIPORTATA NEL 14* CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 MAGGIO 1975, N . 1380 ( GU L 139, PAG . 37 ), LA CUI PARTE RELATIVA ALLE MODALITA PER L' APPLICAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ICM E STATA SOSTITUITA DAL REGOLAMENTO CONTROVERSO . ORA, TALE OBIETTIVO SAREBBE MESSO IN DISCUSSIONE SE IL MOMENTO DA CUI IL TERMINE INCOMINCIA A DECORRERE FOSSE DIVERSO DA UNO STATO MEMBRO ALL' ALTRO . PER QUESTO MOTIVO L' ART . 17, N . 3, DISPONE CHE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI IL TERMINE DI CUI TRATTASI DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PRESSO L' AUTORITA COMPETENTE .

8 VA ANCHE RICORDATO CHE IL N . 2 DELLO STESSO ART . 17 DEL REGOLAMENTO DI CUI E CAUSA ISTITUISCE L' OBBLIGO A CARICO DEI RICHIEDENTI DI PRESENTARE I DOCUMENTI RELATIVI ALL' ATTRIBUZIONE DEGLI ICM, A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO, "ENTRO DODICI MESI DAL GIORNO IN CUI LE AUTORITA DOGANALI HANNO ACCETTATO LA DICHIARAZIONE D' IMPORTAZIONE O QUELLA D' ESPORTAZIONE ". COME HA AFFERMATO LA CORTE NALLA SENTENZA 22 GENNAIO 1986 ( CAUSA 266/84, DENKAVIT FRANCE / FORMA, RACC . 1986, PAG . 149 ), L' IMPOSIZIONE DI UN TERMINE IMPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E UNA MISURA NECESSARIA . POICHE L' ART . 17, N . 3, COMPLETA IL SISTEMA IMPONENDO, IN LINEA DI PRINCIPIO, IL PAGAMENTO DEGLI ICM IN UN TERMINE DI DUE MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI, NE RISULTA A MAGGIOR RAGIONE CHE TALE TERMINE HA LO STESSO CARATTERE IMPERATIVO ED OBIETTIVO DI QUELLO CONTEMPLATO AL N . 2 .

9 A SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA DAL GIUDICE NAZIONALE VA PERTANTO DICHIARATO CHE L' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81 DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL TERMINE DI DUE MESI STABILITO PER IL PAGAMENTO DEGLI ICM DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L' INTERESSATO HA PRESENTATO, PRESSO L' AUTORITA NAZIONALE COMPETENTE, LA DOMANDA DI PAGAMENTO E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE E TENUTO A PRODURRE .

LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE ( SECONDA E TERZA QUESTIONE )

10 SECONDO LO STATO BELGA, VA CONSIDERATO COME FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1371/81 IL CONCORSO DI TRE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, OSSIA LA COMPLESSITA DEL SISTEMA DEGLI ICM NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI PER BESTIAME, L' AUMENTO CONSIDEREVOLE ED IMPROVVISO DELLE DOMANDE DI ICM E L' ESISTENZA DI NORME IMPERATIVE CHE LIMITANO L' ASSUNZIONE DI PERSONALE .

11 VA RICORDATO CHE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE, LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE DEV' ESSERE INTESA NEL SENSO DI CIRCOSTANZE ESTERNE A CHI L' ADDUCE, ANORMALI ED IMPREVEDIBILI, LE CUI CONSEGUENZE NON AVREBBERO POTUTO EVITARSI NONOSTANTE OGNI DILIGENZA IMPIEGATA . QUESTA NOZIONE DEV' ESSERE ESAMINATA NEL CONTESTO DELLE NORME DI OGNI REGOLAMENTO IN CUI COMPARE L' ESPRESSIONE "FORZA MAGGIORE ".

12 DALLA FINALITA DELL' ART . 17, N . 3, OSSIA QUELLA DI EVITARE DISTORSIONI DI CONCORRENZA TRA GLI OPERATORI DEI DIVERSI STATI MEMBRI, RISULTA CHE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI DEVONO DIMOSTRARE, NEL CASO DI APPLICAZIONE DI TALE NORMA, LA MASSIMA DILIGENZA .

13 VA PRECISATO IN PRIMO LUOGO CHE NON SI PUO RITENERE CHE LA COMPLESSITA DI UNA NORMATIVA COMUNITARIA, ALLA CUI ELABORAZIONE UNO STATO MEMBRO HA PARTECIPATO, COSTITUISCA UNA DIFFICOLTA ANORMALE ED IMPREVEDIBILE TALE DA RISULTARE INSORMONTABILE PER L' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO MEDESIMO, MALGRADO OGNI DILIGENZA CHE SI POSSA IMPIEGARE . VA NOTATO A TAL PROPOSITO CHE L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO DISPONE, AL FINE DI FACILITARE IL COMPITO DELLE AUTORITA COMPETENTI, CHE "L' INTERESSATO E TENUTO A FORNIRE NEL DOCUMENTO ALL' UOPO PRESCRITTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER IL CALCOLO DELL' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO" ED IN PARTICOLARE, "SE NECESSARIO PER IL CALCOLO DELL' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO, LA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI ".

14 AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, IL TERMINE E DI DUE MESI PER TUTTI I PRODOTTI SENZA DISTINZIONE . COME HANNO SOTTOLINEATO LA COMMISSIONE E LA DENKAVIT, IL LEGISLATORE COMUNITARIO NON HA QUINDI RITENUTO NECESSARIO STABILIRE TERMINI DIVERSI SECONDO LE CARATTERISTICHE DEI DIVERSI SETTORI . D' ALTRA PARTE, RISULTA DALL' ULTIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO DI CUI E CAUSA CHE ESSO E STATO ADOTTATO DOPO CHE ERA STATO OTTENUTO IL PARERE CONFORME DI TUTTI I COMITATI DI GESTIONE INTERESSATI E DI CONSEGUENZA CHE ALMENO LA MAGGIORANZA DEGLI STATI MEMBRI RITENEVA CHE UN TERMINE DI DUE MESI POTESSE ESSER RISPETTATO ANCHE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI .

15 IN MERITO ALL' ARGOMENTO TRATTO DALL' AUMENTO CONSIDEREVOLE ED IMPROVVISO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEGLI ICM, VA IN PRIMO LUOGO PRECISATO CHE LA REINTRODUZIONE IN BELGIO DEL SISTEMA DEGLI ICM E LA CONSEGUENZA PREVEDIBILE DELLA SVALUTAZIONE DEL FRANCO BELGA, INTERVENUTA IL 22 FEBBRAIO 1982 . L' AUMENTO DEL NUMERO DI DOMANDE DI ICM E DI FATTO, A SUA VOLTA, LA CONSEGUENZA NORMALE E PREVEDIBILE DELLA REINTRODUZIONE DEL SISTEMA DEGLI ICM . A TAL PROPOSITO, VA CONSIDERATO CHE, SE ESISTONO SERI MOTIVI DI SOSPETTARE L' ESISTENZA DI OPERAZIONI FRAUDOLENTE RELATIVE AGLI ICM, GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE, AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, PUNTO B ), AD ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI CIRCA IL DIRITTO AGLI ICM RICHIESTI, NEL QUAL CASO ESSI NON SONO PIU TENUTI A RISPETTARE IL TERMINE DI PAGAMENTO DI DUE MESI .

16 INFINE, LO STATO BELGA RITIENE DI POTER INVOCARE LA FORZA MAGGIORE SULLA BASE DEL FATTO CHE L' ORGANICO DEL PERSONALE DISPONIBILE NON HA POTUTO ESSERE ADEGUATO ALL' AUMENTO DEL NUMERO DELLE DOMANDE DI ICM A CAUSA DELLE RESTRIZIONI LEGALI DI BILANCIO . VA CONSTATATO CHE LA FORZA MAGGIORE ESIGE UN EVENTO ESULANTE DALLA SFERA DI RESPONSABILITA DI CHI LA FA VALERE . ORA, L' INADEGUATEZZA DEGLI ORGANICI DOVUTA ALLE RESTRIZIONI DI BILANCIO IMPOSTE DALLA LEGGE E UNA CIRCOSTANZA PROVOCATA DALLO STESSO STATO BELGA E NON E PER NULLA ESTRANEA AD ESSO .

17 LA SECONDA E TERZA QUESTIONE VANNO PERTANTO RISOLTE NEL SENSO CHE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI NON POSSONO INVOCARE LA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1371/81, ADDUCENDO UN' INADEGUATA DISPONIBILITA DI PERSONALE, NONOSTANTE L' AUMENTO CONSIDEREVOLE ED IMPROVVISO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DI ICM E LE ASSERITE CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SETTORE AGRICOLO CONSIDERATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG DI BRUXELLES, CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1985,

DICHIARA :

1 ) L' ART . 17, N . 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1371/81 DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL TERMINE DI DUE MESI STABILITO PER IL PAGAMENTO DEGLI ICM DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L' INTERESSATO HA PRESENTATO, PRESSO L' AUTORITA NAZIONALE COMPETENTE, LA DOMANDA DI PAGAMENTO E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE E TENUTO A PRODURRE .

2 ) LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI NON POSSONO INVOCARE LA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL' ART . 17, N . 3, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1371/81, ADDUCENDO UN' INADEGUATA DISPONIBILITA DI PERSONALE, NONOSTANTE L' AUMENTO CONSIDEREVOLE ED IMPROVVISO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DI ICM E LE ASSERITE CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SETTORE AGRICOLO CONSIDERATO .