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1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Comunicazione degli addebiti ° Contenuto necessario
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 4)
2. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Parallelismo di comportamenti ° Presunzione dell' esistenza di una concertazione ° Limiti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Rispetto dei diritti della difesa ° Diritto delle parti implicate nel procedimento di far conoscere, prima che venga adottata qualsiasi decisione, il proprio punto di vista sugli addebiti formulati nei loro confronti e sui documenti che li giustificano
5. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Accordo che fissa il prezzo di un prodotto semifinito
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Criteri
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Scopo anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Divieto di rivendita e di esportazione
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
9. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Impegno sottoscritto da talune imprese nei confronti della Commissione in un procedimento d' applicazione delle norme sulla concorrenza ° Equiparazione ad un' ingiunzione di cessare l' infrazione ° Ricevibilità
(Trattato CEE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
10. Concorrenza ° Ammende ° Valutazione in funzione del comportamento individuale dell' impresa ° Influenza della mancanza di sanzioni a carico di un altro operatore economico ° Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
1. La comunicazione degli addebiti, che svolge la funzione di fornire alle imprese sottoposte ad inchiesta in applicazione delle norme sulla concorrenza tutti gli elementi necessari affinché possano provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva, deve essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico.
Non soddisfa tale requisito la comunicazione degli addebiti che, contrariamente alla decisione finale della Commissione, non contesti separatamente due infrazioni ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie riguardanti elementi essenziali, quali i partecipanti alla concertazione o il periodo per il quale è stata accertata l' infrazione.
2. La pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all' attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che permettono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione che inerisce alle norme del Trattato in materia di concorrenza e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune.
Non corrispondono a questi criteri annunci di prezzo fatti dai produttori agli utilizzatori e costituenti, di per sé, un' azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti, giacché, nel momento in cui vi procede, la singola impresa non ha alcuna certezza circa il comportamento che sarà adottato dalle altre.
3. Il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l' unica spiegazione plausibile. Occorre infatti tener presente che l' art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti.
4. Il rispetto dei diritti della difesa nel procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza esige che le imprese abbiano avuto modo, prima che la Commissione adotti la sua decisione, di far conoscere il proprio punto di vista sugli addebiti loro mossi e sui documenti sui quali tali addebiti sono basati.
I diritti della difesa non sono rispettati quando la Commissione, per accertare l' infrazione ch' essa contesterà alle imprese nella decisione finale, si è dovuta basare su documenti raccolti dopo la comunicazione degli addebiti e in merito ai quali le imprese interessate non hanno avuto modo di pronunciarsi.
5. Qualsiasi accordo che abbia lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza mediante la fissazione dei prezzi per un prodotto semifinito può pregiudicare il commercio intracomunitario, anche se il prodotto semifinito non costituisce, come tale, oggetto di scambi fra gli Stati membri, qualora esso sia la materia prima di un' altra merce distribuita altrove nella Comunità.
6. Un accordo, per essere atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, di ritenere con un grado di sufficiente probabilità che esso possa esercitare un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra Stati membri in un modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati.
7. Il fatto che una clausola di un accordo fra imprese, avente lo scopo di restringere la concorrenza, non sia stata applicata dalle parti contraenti non basta a sottrarre detta clausola al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.
8. Per natura, una clausola di un accordo fra imprese, intesa a vietare all' acquirente di rivendere o di esportare la merce acquistata, è atta a produrre una ripartizione dei mercati e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri.
9. Un impegno assunto dalle imprese verso la Commissione, nell' ambito di un procedimento d' applicazione delle norme sulla concorrenza, deve essere considerato come un atto impugnabile con ricorso d' annullamento a norma dell' art. 173 del Trattato. Gli obblighi creati da tale impegno vanno infatti equiparati ad ingiunzioni dirette a far cessare l' infrazione a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, che attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare tutti i provvedimenti, positivi e negativi, necessari per porre fine all' infrazione accertata. Assumendo l' impegno in questione, le ricorrenti si limitano, per propri motivi, ad assentire ad una decisione che la Commissione avrebbe potuto adottare unilateralmente.
10. Un' impresa che, con il suo comportamento, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico, se il procedimento dinanzi alla Corte non riguarda la situazione di quest' ultimo.