61985J0089

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 SETTEMBRE 1988. - IMPRESE PRODUTTRICI DI " PASTE DI LEGNO " CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PRATICHE CONCORDATE TRA IMPRESE STABILITE IN PAESI TERZI RELATIVE AI PREZZI DI VENDITA PRATICATI AD ACQUIRENTI STABILITI NELLA COMUNITA'. - CAUSE RIUNITE 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85, 125 - 129/85.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05193
edizione speciale svedese pagina 00651
edizione speciale finlandese pagina 00671


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Concorrenza - Norme comunitarie - Campo d' applicazione territoriale - Intesa sui prezzi fra produttori stabiliti fuori della Comunità - Acquirenti stabiliti entro la Comunità - Attuazione dell' intesa entro la Comunità - Applicazione del diritto comunitario - Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico - Intervento di affiliate, agenti o succursali stabiliti nel mercato comune - Irrilevanza

( Trattato CEE, art . 85 )

2 . Diritto internazionale pubblico - Principio di non intervento - Presupposti per la sua applicazione

3 . Accordi internazionali - Accordo CEE-Finlandia - Norme sulla concorrenza - Impedimento per l' applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato - Insussistenza

( Trattato CEE, artt . 85 e 86; accordo CEE-Finlandia, artt . 23 e 27 )

Massima


1 . Quando alcuni produttori stabiliti fuori della Comunità effettuano vendite direttamente ad acquirenti stabiliti nella Comunità e si fanno concorrenza coi prezzi per ottenere gli ordini di detti clienti, vi è concorrenza all' interno del mercato comune .

Ne consegue che questi produttori, se si accordano sui prezzi che praticheranno ai loro clienti stabiliti nella Comunità ed attuano questo accordo vendendo a prezzi effettivamente coordinati, partecipano ad una pratica concordata che ha lo scopo e l' effetto di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ai sensi dell' art . 85 del trattato .

La competenza della Comunità ad applicare le proprie norme sulla concorrenza nei confronti di comportamenti del genere è garantita dal principio della territorialità che è universalmente ammesso nel diritto internazionale pubblico . In materia di repressione delle intese è infatti determinante il luogo in cui l' intesa viene attuata, non già quello in cui viene conclusa . E irrilevante che i produttori si siano valsi di affiliate, di agenti, di subagenti o di succursali stabiliti nella Comunità, onde creare dei contatti fra essi e gli acquirenti che vi sono stabiliti .

2 . Se non vi è contraddizione fra il comportamento prescritto ad imprese di uno Stato terzo, che operino nel mercato comune, dalle norme comunitarie sulla concorrenza e la normativa di detto Stato terzo, che autorizzi i cartelli d' esportazione senza imporre la loro conclusione, non vi è, sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, alcun conflitto relativo all' esercizio di diverse competenze statali, conflitto da risolversi mediante l' applicazione di un principio di non intervento .

3 . Gli artt . 23 e 27 dell' accordo di libero scambio fra la Comunità e la Finlandia non escludono l' applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE .

Parti


Nelle cause riunite "pasta di legno",

causa 89/85,

1 ) A . Ahlstroem Osakeyhtioe, Helsinki,

2 ) Joutseno-Pulp Osakeyhtioe, Joutseno,

3 ) Kymmene Oy, Helsinki, in qualità di avente causa di Oy Kaukas AB, Lappeenranta,

4 ) Kemi Oy, Kemi,

5 ) Oy Metsae-Botnia AB, Kaskinen,

6 ) Metsaeliiton Teollisuus Oy, Espoo,

7 ) Veitsuluoto Oy, in qualità di avente causa di Oulu Oy, Oulu,

8 ) Oy Wilh . Schaumann AB, Helsinki,

9 ) Sunilà Osakeyhtioe, Sunilà,

10 ) Veitsiluoto Oy, Kemi,

11 ) Finncell, Helsinki,

12 ) Enso-Gutzeit Oy, Helsinki,

tutte imprese finlandesi, con l' avv . A . von Winterfeld, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . A . McClellan e G . zur Hausen e dal sig . P.J . Kuyper, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti S . Boese del Belmont European Community Law Office di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa 104/85,

Bowater Incorporated, Darien ( Connecticut, USA, con gli avvocati D . Vaughan, QC, e D.F . Hall, Solicitor, della Linklaters & Paines di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan e dai sigg . B . Clarke-Smith e P.J . Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistito dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa 114/85,

The Pulp, Paper and Paperboard Export Association, Bethlehem, Pensilvania, USA, della quale fanno parte le imprese americane

The Chesapeake Corporation,

Crown Zellerbach Corporation,

Federal Paper Board Company Inc .,

Georgia-Pacific Corporation,

The Mead Corporation,

Scott Paper Company e

Weyerhaeuser Company,

con gli avv.ti M . Waelbroeck e A . Vandencasteele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan e dai sigg . B . Clarke-Smith e P.J . Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità d' agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa 116/85,

Saint Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Ltd, Nackawic, NB Canada, con l' avv . D . Voillemot, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan e dai sigg . B . Clarke-Smith e P.J . Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa 117/85,

International Pulp Sales Company, New York, con gli avv.ti I . Van Bael e J.F . Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan e dai sigg . B . Clarke-Smith e P.J . Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa 125/85,

Westar Timber Ltd, Canada, con l' avv . C . Stanbrook, del foro di Londra, dell' ufficio legale Stanbrook & Hooper, Bruxelles, e dall' avv . Siragusa, del foro di Roma, dell' ufficio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, rue de la Loi, 23, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan, dalla sig.ra K . Banks e dal sig . P.J . Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa 126/85,

Weldwood of Canada Ltd ., Canada, con gli avvocati Christopher Prout, Middle Temple, barrister at law, e Alice Robinson, Grey' s Inn, barrister at law, incaricati dal sig . J.M . Cochran III, dello studio legale Wilkie Farr & Gallagher di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan e dai sigg . P.J . Kuyper e dalla sig.ra K . Banks, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa 127/85,

MacMillan Bloedel Ltd ., Canada, con gli avvocati C . Stanbrook, del foro di Londra, dell' ufficio legale Stanbrook & Hooper, Bruxelles, P . Sambuc dell' ufficio legale Boden, Oppenhoff & Schneider e dell' ufficio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan, dal sig . P.J . Kuyper e dalla sig.ra K . Banks, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa 128/85,

Canadian Forest Products Ltd, Canada, con gli avvocati C . Stanbrook, del foro di Londra, dell' ufficio legale Stanbrook & Hooper, Bruxelles, e Siragusa, del foro di Roma dell' ufficio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan, dal sig . P.J . Kuyper e dalla sig.ra K . Banks, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa 129/85,

British Columbia Products Ltd, Canada, con l' avv . C . Stanbrook, del foro di Londra, dello studio legale Stanbrook & Hooper, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . A . McClellan, dal sig . P.J . Kuyper e dalla sig.ra K . Banks, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . N . Forwood, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

governo del Regno Unito, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, MP ( the Solicitor General ) e dal prof . R . Higgins, QC,

interveniente,

causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, relativa ad una procedura ai sensi dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/29.725 : Pasta per carta, GU 1985, L 85, pag . 1 ),

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza completata ed in esito alla fase orale del 12 gennaio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 maggio 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte tra il 4 ed il 30 aprile 1985, alcuni produttori di pasta di legno nonché due loro associazioni, tutti con sede fuori della Comunità, hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento della decisione 19 dicembre 1984, IV/29.725 ( GU 1985, L 85, pag . 1 ), con la quale la Commissione ha accertato che essi avevano commesso diverse infrazioni dell' art . 85 del trattato ed ha loro inflitto delle ammende .

2 Dette infrazioni sarebbero consistite in una concertazione tra i produttori in questione sui prezzi annunciati trimestralmente ai clienti stabiliti nella Comunità e sui prezzi dei negozi praticati effettivamente nei loro confronti ( art . 1, nn . 1 e 2 della decisione ), in raccomandazioni di prezzo rivolte ai propri membri dalla Pulp Paper and Paperboard Export Association of the United States ( in prosieguo : "KEA", ex Kraft Export Association ), della quale fanno parte diversi produttori stabiliti negli Stati Uniti ( art . 1, n . 3 ) e, nel caso della Finncell, l' organizzazione comune di vendita di una decina di produttori stabiliti in Finlandia, nello scambio di informazioni specifiche con taluni altri produttori di pasta in fatto di prezzi nell' ambito del centro di ricerche e d' informazione dell' industria europea della pasta e della carta, del quale la società fiduciaria svizzera Fides cura l' amministrazione ( art . 1, n . 4 ).

3 Al punto 79 della decisione impugnata la Commissione ha indicato i motivi che dimostrano, a suo parere, la competenza della Comunità ad applicare l' art . 85 del trattato alla concertazione di cui trattasi . Essa ha osservato anzitutto che tutte le imprese destinatarie della decisione, o esportavano direttamente ad acquirenti stabiliti nella Comunità, o praticavano il loro commercio all' interno della Comunità tramite affiliate, succursali, agenti o altre aziende ivi stabilite . Essa ha rilevato poi che la grande maggioranza delle vendite realizzate da queste imprese a destinazione o nella Comunità avevano costituito oggetto della concertazione in esame . Essa ricordava infine che questa concertazione aveva inciso su due terzi delle vendite e sul 60% del consumo del prodotto in questione nella Comunità . La Commissione ne ha concluso che "l' effetto degli accordi e delle pratiche concernenti i prezzi annunciati o applicati ai clienti e la rivendita della pasta suddetta nella CEE è stato non solo sostanziale, ma voluto, ed è stato il principale diretto risultato di detti accordi e pratiche ".

4 Per quanto riguarda particolarmente le imprese stabilite in Finlandia e la loro associazione Finncell, la Commissione ha precisato al punto 80 della decisione che l' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia ( GU 1973, L 328, pag . 1 ) non contiene "alcuna disposizione che impedisca alla Commissione di dare immediata applicazione all' art . 85, paragrafo 1, del trattato ove essa accerti l' esistenza di un pregiudizio al commercio fra gli Stati membri ".

5 Varie ricorrenti hanno eccepito l' incompetenza della Comunità ad applicare le sue norme in fatto di concorrenza nei loro confronti . L' 8 luglio 1987 la Corte ha deciso di sentire, in un primo tempo, le parti su queste eccezioni . Con ordinanza 16 dicembre 1987 la Corte ha deciso di riunire le cause ai fini della fase orale e della sentenza .

6 Tutte le ricorrenti che hanno eccepito l' incompetenza sostengono anzitutto che la Commissione, applicando nei loro confronti le norme del trattato in fatto di concorrenza, ha effettuato una valutazione erronea del campo d' applicazione territoriale dell' art . 85 . Ricordano a questo proposito che la Corte, nella sentenza 14 luglio 1972 ( ICI / Commissione, causa 48/69, Racc . pag . 619 ), non ha accolto la teoria degli effetti ed ha sottolineato il fatto che vi era stato un comportamento restrittivo della concorrenza all' interno del mercato comune a causa dell' attività di affiliate che poteva essere imputata alle capogruppo . Esse aggiungono che, anche nell' ipotesi in cui l' applicazione dell' art . 85 nei loro confronti trovasse fondamento nel diritto comunitario, l' applicazione della norma così interpretata sarebbe in contrasto col diritto internazionale pubblico, giacché questo vieta che la Comunità pretenda di reprimere comportamenti restrittivi della concorrenza tenuti fuori del territorio della Comunità a motivo delle sole conseguenze economiche che ivi hanno prodotto .

7 Le ricorrenti aderenti alla KEA sostengono inoltre che siffatta applicazione è in contrasto col diritto internazionale pubblico, in quanto trasgredisce il principio di non intervento . Esse deducono che nella fattispecie l' applicazione dell' art . 85 ha leso l' interesse degli Stati Uniti ad incoraggiare l' attività d' esportazione delle proprie imprese, interesse sancito dalla legge Webb-Pomerene del 1918 in forza della quale le associazioni per l' esportazione, come la KEA, sono esenti dall' applicazione delle leggi antitrust americane .

8 Talune ricorrenti canadesi hanno sostenuto pure che infliggendo loro delle ammende e subordinando la riduzione delle stesse all' assunzione di impegni circa il loro comportamento futuro, la Comunità ha leso la sovranità del Canada contravvenendo alla cortesia internazionale ( comitas gentium ).

9 Le ricorrenti finlandesi assumono che, in ogni caso, solo le norme sulla concorrenza contenute nell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia possono applicarsi nei confronti del loro comportamento, ad esclusione dell' art . 85 del trattato, e che quindi la Comunità avrebbe dovuto consultare la Finlandia sui provvedimenti che contava di adottare nei confronti dell' intesa in esame, secondo la procedura di cui all' art . 27 di detto accordo .

10 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

Sull' erronea valutazione del campo d' applicazione territoriale dell' art . 85 del trattato e sull' incompatibilità della decisione col diritto internazionale pubblico

a ) Per quanto riguarda le singole imprese

11 Circa il mezzo relativo all' inosservanza dell' art . 85 del trattato stesso, è opportuno ricordare che, a norma di detta disposizione, sono vietati gli accordi o le pratiche concordate tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano come oggetto o come effetto quello di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune .

12 E opportuno rilevare poi che le principali fonti di approvvigionamento di pasta di legno sono situate fuori della Comunità, vale a dire nel Canada, negli Stati Uniti, in Svezia e in Finlandia e che il mercato ha quindi dimensioni mondiali . Quando dei produttori di pasta stabiliti in questi paesi effettuano vendite direttamente ad acquirenti stabiliti nella Comunità e quando essi si fanno concorrenza coi prezzi per ottenere gli ordini di detti clienti, v' è concorrenza all' interno del mercato comune .

13 Ne consegue che, se questi produttori si accordano sui prezzi che praticheranno ai loro clienti stabiliti nella Comunità ed attuano questo accordo vendendo a prezzi effettivamente coordinati, partecipano ad una concertazione che ha come oggetto e come effetto quello di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ai sensi dell' art . 85 del trattato .

14 Così stando le cose, si deve concludere che la Commissione, applicando, nelle circostanze concrete, le norme del trattato relative alla concorrenza nei confronti d' imprese aventi sede fuori della Comunità, non ha dato una valutazione erronea del campo d' applicazione territoriale dell' art . 85 .

15 A sostegno del mezzo relativo all' incompatibilità della decisione col diritto internazionale pubblico, le ricorrenti hanno sostenuto che l' applicazione delle norme sulla concorrenza nella fattispecie è stata fondata soltanto sulle ripercussioni economiche all' interno del mercato comune prodotte dai comportamenti restrittivi della concorrenza, tenuti fuori della Comunità .

16 E opportuno sottolineare a questo proposito che una trasgressione dell' art . 85, quale la conclusione di un accordo che ha avuto come effetto quello di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, implica due atti, vale a dire la formazione dell' intesa e la sua messa in pratica . Subordinare l' applicazione dei divieti posti dal diritto sulla concorrenza al luogo di formazione dell' intesa si risolverebbe chiaramente nel fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi a detti divieti . Quello che conta è quindi il luogo in cui l' intesa viene posta in atto .

17 Nella fattispecie, i produttori hanno messo in atto la loro intesa sui prezzi all' interno del mercato comune . A questo proposito, è irrilevante che si siano valsi di affiliate, di agenti, subagenti o succursali stabiliti nella Comunità onde creare dei contatti fra essi e gli acquirenti che vi sono stabiliti .

18 Così stando le cose, la competenza della Comunità ad applicare le proprie norme sulla concorrenza nei confronti di detti comportamenti trae fondamento dal principio di territorialità che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico .

19 Circa l' argomento relativo all' inosservanza del principio di non intervento, è opportuno precisare che le ricorrenti aderenti alla KEA si sono richiamate ad una norma secondo la quale, quando due Stati sono competenti ad emanare e ad eseguire delle norme e quando le loro norme fanno sì che un soggetto debba sottostare ad ordini contraddittori sul comportamento da tenere, ciascuno Stato deve esercitare la propria competenza con moderazione . Le ricorrenti ne hanno concluso che, applicando il proprio diritto sulla concorrenza senza tener conto di questa norma, la Comunità ha leso il principio di non intervento .

20 Senza che occorra accertare se esista in diritto internazionale una norma come quella invocata, basta osservare che i presupposti per la sua applicazione in ogni caso non sussistono . Infatti, nella fattispecie non vi è contraddizione fra il comportamento prescritto dagli Stati Uniti e quello prescritto dalla Comunità, poiché la legge Webb-Pomerene si limita ad esentare dall' applicazione delle leggi antitrust americane la conclusione di cartelli d' esportazione, senza prescrivere la conclusione di accordi del genere .

21 D' altro canto, è opportuno sottolineare che le autorità degli Stati Uniti non hanno sollevato obiezioni relative ad un eventuale conflitto di competenza, quando sono state consultate dalla Commissione in ossequio alla raccomandazione del Consiglio dell' Ocse 25 ottobre 1979 ( Atti dell' Organizzazione, vol . 19, pag . 376 ) circa la collaborazione degli Stati membri in caso di pratiche commerciali restrittive che incidano sugli scambi internazionali .

22 Per quanto riguarda l' argomento relativo all' inosservanza della cortesia internazionale ( comitas gentium ), basta osservare che quest' argomento equivale a contestare la competenza della Comunità ad applicare le proprie norme sulla concorrenza a comportamenti come quelli che sono stati accertati nella fattispecie e che come tale questo argomento è già stato disatteso .

23 Ciò premesso si deve concludere che la decisione della Commissione non è in contrasto né con l' art . 85 del trattato, né con le norme di diritto internazionale pubblico invocate dalle ricorrenti .

b ) Per quanto riguarda l' associazione KEA

24 Emerge dagli statuti sociali della KEA che questa è un' associazione senza scopo di lucro che si propone di tutelare gli interessi commerciali dei propri aderenti quando questi esportano i loro prodotti e che essa serve essenzialmente come centro per lo scambio di informazioni fra i membri circa i loro mercati d' esportazione . La KEA non svolge di per sé attività di produzione, di vendita o distribuzione .

25 Si deve precisare poi che in seno alla KEA diversi gruppi, tra i quali in particolare il gruppo "pasta di legno", si sono costituiti per occuparsi dei vari settori dell' industria della pasta e della carta . A norma dell' art . 1 del regolamento interno della KEA, le imprese possono aderire a quest' associazione unicamente divenendo membro di uno dei gruppi che la costituiscono . Emerge dall' art . 2 dello stesso regolamento che questi gruppi possono condurre i loro affari in modo completamente indipendente .

26 E opportuno rilevare infine che, secondo una dichiarazione di principio adottata dal gruppo "pasta di legno", alla quale la decisione fa riferimento al punto 32, gli aderenti al gruppo possono concludere accordi sui prezzi durante riunioni che tengono periodicamente, purché ciascun membro sia informato previamente che vi sarà una discussione sui prezzi e purché alla riunione sia raggiunto il quorum . L' accordo unanime dei presenti vincola del pari i membri assenti al momento dell' adozione della decisione .

27 Da quanto precede emerge che le raccomandazioni di prezzo della KEA non possono essere distinte dagli accordi sui prezzi conclusi dalle imprese aderenti al gruppo "pasta di legno" e che la KEA non ha avuto un compito proprio nell' attuazione degli accordi stessi .

28 Così stando le cose si deve annullare la decisione nella parte in cui riguarda la KEA .

Sull' applicazione esclusiva o meno delle norme sulla concorrenza contenute nell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia

29 Si deve controllare se, come sostengono le ricorrenti, gli artt . 23 e 27 dell' accordo di libero scambio abbiano l' effetto di escludere l' applicazione dell' art . 85 del trattato nei rapporti tra la Comunità e la Finlandia .

30 A questo proposito è opportuno ricordare anzitutto che, a norma dell' art . 23, n . 1, dell' accordo di libero scambio, sono in particolare incompatibili col buon funzionamento dell' accordo, se possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Finlandia, gli accordi e le pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto quello di restringere la concorrenza . A norma dell' art . 23, n . 2, la parte contraente che ritiene che una pratica determinata sia incompatibile con le disposizioni summenzionate può adottare opportuni provvedimenti, secondo il procedimento di cui all' art . 27 . Nell' ambito di questa procedura essa consulta la controparte in seno ad un comitato misto, onde giungere ad un accordo sui provvedimenti che conta di adottare per porre fine alle pratiche . Se l' accordo non viene raggiunto, la parte contraente interessata può adottare provvedimenti di salvaguardia .

31 E d' uopo osservare poi che gli artt . 23 e 27 dell' accordo di libero scambio presuppongono che le parti contraenti dispongano di norme che consentono loro di reprimere le intese ritenute incompatibili con l' accordo . Per quanto riguarda la Comunità, queste norme possono essere solo gli artt . 85 e 86 del trattato . L' accordo di libero scambio non ne esclude quindi l' applicazione .

32 E infine opportuno rilevare che nella fattispecie la Comunità ha applicato le proprie norme sulla concorrenza nei confronti delle ricorrenti finlandesi, non già perché queste si siano accordate fra loro, bensì perché hanno partecipato ad un accordo più ampio con imprese americane, canadesi e svedesi che ha ristretto la concorrenza all' interno della Comunità . Gli scambi con la Finlandia non erano quindi gli unici a risentirne . In questa situazione, la consultazione del comitato misto non avrebbe potuto portare all' adozione di opportuni provvedimenti .

33 Ne consegue che il mezzo relativo all' applicazione esclusiva delle norme sulla concorrenza, contenute nell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia, va disattesa .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi prima di esaminare nel merito il complesso dei mezzi dedotti dalle ricorrenti, dichiara e statuisce :

1 ) Il mezzo relativo alla valutazione erronea del campo d' applicazione territoriale dell' art . 85 del trattato e dell' incompatibilità della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, IV/29.725, con il diritto internazionale pubblico è disatteso .

2 ) La decisione della Commissione 19 dicembre 1984, IV/29.725, è annullata nella parte in cui riguarda la Pulp Paper and Paperboard Export Association of the United States .

3 ) Il mezzo relativo all' applicazione esclusiva delle norme sulla concorrenza contenute nell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia è disatteso .

4 ) La causa è rimessa alla quinta sezione per l' esame dei restanti mezzi .

5 ) Le spese sono riservate .