CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JOSÈ LUIS DA CRUZ VILAÇA

del 24 settembre 1986 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudicij

1. 

Il ricorrente, Marcel Luttgens, entrava in servizio presso la Commissione il 15 giugno 1964 in qualità di traduttore e successivamente veniva nominato capo dell'ufficio specializzato IX-D-7 «Traduzione: lingua francese« con effetto dal 1o marzo 1983.

Il 14 dicembre 1983 egli chiedeva un'aspettativa per motivi personali per il periodo 1o marzo 1984 — 28 febbraio 1985, precisando nella domanda che durante detto periodo sarebbe stato reperibile al seguente indifrizzo: Grand-rue 33, B-6780 Messancy.

La domanda veniva accolta con decisione 14 febbraio 1984.

Il 12 marzo 1984, veniva pubblicato un avviso relativo ad un posto vacante di capodivisione, di grado LA 3 nella divisione IX-D-7. Il 19 marzo 1984 il ricorrente presentava la sua candidatura a detto posto. Nella lettera di accompagnamento indicava come domicilio il n. 3 della rue du Stade, Schouweiler, e, pur facendo presente che sarebbe stato assente dal Lussemburgo dal 24 marzo al 1o luglio 1984, non precisava l'indirizzo al quale sarebbe stato reperibile. Nella medesima lettera, chiedeva di essere reintegrato anticipatamente alla fine di agosto, « affinché la sua candidatura a detto posto possa essere presa in considerazione ».

A questa lettera il direttore del personale e dell'amministrazione della Commissione rispondeva all'indirizzo ivi indicato il 23 marzo 1984, informando il ricorrente che non era possibile rimandare la pubblicazione e la copertura del posto LA 3 di capo della divisione di traduzione di lingua francese. Nella stessa lettera di risposta il ricorrente veniva altresì informato che, in base allo statuto, non poteva essere presa in considerazione la candidatura di un dipendente in aspettativa per motivi personali, e che la sua eventuale reintegrazione alla fine di agosto sarebbe stata eccessivamente tardiva. Il ricorrente sostiene di aver ricevuto detta lettera solo nel giugno 1984, poiché essa non era stata spedita all'indirizzo indicato nella domanda di aspettativa.

Il ricorrente, reintegrato su sua richiesta, nell'ottobre 1984, ma assegnato ad un posto di revisore, chiedeva, il 29 dello stesso mese, che gli fosse attribuito un posto equivalente a quello che occupava prima di essere collocato in aspettativa. A seguito del rifiuto opposto dall'amministrazione, egli presentava il 6 dicembre 1984 un reclamo all'AIPN, a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo l'annullamento delle decisioni che gli arrecavano pregiudizio. Il predetto reclamo perveniva alla Commissione il 12 dicembre 1984 e veniva registrato presso il segretariato generale il 4 gennaio 1985.

Esso veniva però respinto con decisione 5 giugno 1985, notificata al ricorrente I'll giugno successivo.

Il 3 settembre 1985 è stato depositato nella cancelleria della Corte l'atto introduttivo di ricorso nel quale il ricorrente chiede l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha respinto la sua candidatura al posto di capodivisione, l'annullamento del procedimento relativo alla copertura di detto posto, compresa l'eventuale nomina di un altro dipendente, e la riapertura di detto procedimento. Il ricorrente chiede ancora l'annullamento della decisione con la quale è stato reintegrato nel posto di revisore, poiché, a suo avviso, egli dev'essere reintegrato perlomeno nel suo precedente posto di capo di gruppo.

Tuttavia, dato che solo nella controreplica la Commissione, contrariamente a quanto fino ad allora aveva sostenuto, ha affermato che la candidatura del ricorrente al posto di capodivisione era stata in definitiva presa in considerazione, il ricorrente ha rinunciato, all'udienza, alla domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione di rifiutare la sua candidatura. Detta domanda, essendo peraltro basata su un atto non definitivo di un dipendente (la lettera 23 marzo), resterebbe priva di oggetto a seguito delle precisazioni della Commissione. Sempre all'udienza il ricorrente ha rinunciato anche alla domanda di annullamento della nomina del sig. Dante Parini al posto di capodivisione, adducendo a questo riguardo motivi di carattere umanitario.

Al posto di dette domande, formulate nell'atto introduttivo, il ricorrente ha chiesto all'udienza la condanna della Commissione al pagamento di un ECU, come risarcimento per il suo comportamento illecito in base all'art. 42 del regolamento di procedura.

Posto da voi dinanzi al problema della ricevibilità di siffatta domanda in questa fase del procedimento, egli ha suggerito che la Corte pronunci la condanna a detto indennizzo d'ufficio, in termini analoghi a quelli della sentenza Oberthür. In subordine, e per lo stesso motivo, egli ha suggerito di condannare la Commissione alle spese di causa in termini analoghi a quelli usati dalla Corte nella sentenza List.

11 ricorrente, tuttavia, tiene ferma la seconda domanda formulata nell'atto introduttivo, intesa all'annullamento della decisione di reintegrarlo con le funzioni di revisore.

2. 

Passo ora all'esame delle questioni di diritto sollevate dal caso presente.

A — Sull'eccezione di irricevibilità

La Commissione solleva nella controreplica la questione preliminare della ricevibilità del ricorso. A suo parere, questo è irricevibile in quanto il reclamo è stato presentato oltre i termini fissati dall'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, quando erano ormai già trascorsi 3 mesi dalla pubblicazione dell'avviso COM/736/84, che ha le caratteristiche di un provvedimento di carattere generale.

È evidente che tale eccezione è inopponibile alla domanda del ricorrente relativa alla sua reintegrazione. Il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione della reintegrazione nell'ottobre 1984 e il reclamo è stato presentato il 6 dicembre, ossia entro il termine di 3 mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto.

Per quanto riguarda la domanda relativa all'annullamento del procedimento di attribuzione e alla copertura del posto di capodivisione, parrebbe a prima vista che, avendovi il ricorrente rinunciato, non si debba più procedere all'esame della sua ricevibilità.

Tuttavia, è certo che il ricorrente ha formulato all'udienza una nuova domanda, la quale, se non vi fossero altri motivi per respingerla in limine, potrebbe essere presa in esame solo qualora la domanda iniziale risultante dall'atto introduttivo fosse ricevibile. Avrebbe, infatti, senso condannare la Commissione al risarcimento dei danni, o/e alle spese di causa, per l'eventuale comportamento illecito palesatosi in relazione ai medesimi su cui è basata una determinata domanda, se questa domanda fosse irricevibile?

Sarei pertanto tenuto ad esaminare, a questo scopo, la questione della ricevibilità di detta domanda.

Tuttavia, come si vedrà in seguito, un altro motivo, che nulla ha a che vedere con la ricevibilità della domanda iniziale, osta alla ricevibilità della nuova domanda formulata dal ricorrente, per cui è superfluo esaminare qui la predetta questione.

B — Sulla domanda di risarcimento dei danni

Nel corso dell'udienza il ricorrente ha chiesto, come ho detto, la condanna della Commissione al pagamento di 1 ECU come risarcimento danni in base all'art. 42, § 2, del regolamento di procedura.

La predetta disposizione, però, consente unicamente, ricorrendo determinati presupposti, la deduzione di mezzi nuovi, e non autorizza affatto le parti a formulare all'udienza domande del tutto diverse. Pertanto, la domanda di risarcimento danni formulata in detta fase del procedimento è irricevibile.

Ritengo ciononostante che possiate condannare d'ufficio la Commissione a risarcire i danni subiti dal ricorrente se il suo comportamento integra gli estremi di un illecito o per qualsiasi altra ragione che lo giustifichi. In verità, la Corte dispone in questi casi, in forza dell'art. 91, n. 1, dello statuto di una competenza anche di merito (cause 44/59, Fiddelhar/Commissione, Race. 1960, pag. 1082, e 24/79, Oberthür/Commissione, Race. 1980, pag. 1743).

Orbene, nel caso di specie, sia nella corrispondenza scambiata con il ricorrente sia durante la fase scritta del procedimento, anteriore alla controreplica, la Commissione ha sempre asserito che la candidatura del ricorrente al posto di capodivisione non era nemmeno stata presa in considerazione. Solo nella controreplica, contrariamente a quanto aveva fino a quel momento sostenuto, essa ha affermato che la candidatura del ricorrente era stata presa in esame. Questo fatto ha avuto necessariamente delle ripercussioni sulla strategia processuale del ricorrente il quale, come egli stesso ha sottolineato all'udienza, avrebbe potuto, non proporre il ricorso oppure proporlo in base a mezzi del tutto diversi da quelli ora dedotti. Prova ne è il fatto che i primi tre mezzi dedotti dal ricorrente non possono essere considerati pertinenti, poiché intesi ad impugnare il presunto rifiuto della Commissione di esaminare la sua candidatura.

La Commissione, quindi, non ha fatto uso della diligenza che avrebbe dovuto adoperare per evitare simili conseguenze (tanto più che, fin dall'inizio, disponeva degli atti del procedimento di copertura del posto), ponendosi cosi in contrasto con i principi della sana amministrazione, in modo da far dubitare dell'osservanza scrupolosa, da parte sua, del principio della buona fede processuale. Essa ha così commesso un illecito nei confronti di un suo dipendente.

Per questi motivi, vi suggerisco di condannare d'ufficio la Commissione a versare un risarcimento, che può essere fissato nell'importo simbolico di 1 ECU, per i danni morali subiti dal ricorrente a causa del comportamento dell'amministrazione.

C — Sulla decisione di reintegrazione del ricorrente come revisore

Il ricorrente afferma che, poiché in precedenza era capo di un ufficio specializzato, la sua reintegrazione come revisore, non solo pregiudica i suoi interessi morali, ma compromette anche le sue prospettive di carriera, e in particolare la possibilità di ottenere una promozione al posto di capo di divisione. Per questo motivo chiede l'annullamento del provvedimento con cui gli è stato attribuito un posto a seguito della reintegrazione.

Mi sembra, però, che la domanda del ricorrente non debba essere accolta.

Per vero, l'art. 40, n. 4, lett. d), dispone che il dipendente, al termine dell'aspettativa per motivi personali, deve essere obbligatoriamente reintegrato in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o nel suo ruolo.

Orbene, il ricorrente aveva il grado LA 4 prima del suo collocamento in aspettativa per motivi personali, ed è stato reintegrato nello stesso grado. La corrispondenza tra detto grado e il posto di revisore emerge dall'allegato I dello statuto sicché non può dirsi, considerate le funzioni attualmente svolte dal ricorrente, che il suo grado non corrisponda al suo posto.

Senza dubbio, ho tenuto conto delle considerazioni svolte dall'avvocato generale Mayras, a proposito dell'interpretazione dell'art. 7 dello statuto in una fattispecie analoga alla presente, nelle conclusioni per la causa Kuhner/Commissione (Racc. 1980, pagg. 1700, 1706 e segg.).

Trattavasi del ricorso di un dipendente della Commissione, di grado A 4, che svolgeva le funzioni di capo di ufficio specializzato della divisione F (statistica dei rapporti con l'estero, trasporti e servizi) e che, nell'ambito di una riorganizzazione, era stato nominato amministratore principale, incaricato di compiti specifici. Le circostanze nelle quali era avvenuta detta modifica della posizione del dipendente indussero l'avvocato generale Mayras a ritenere che la Commissione, pur non avendo infranto la lettera degli art. 5 e 7 dello statuto, era tuttavia venuta meno al suo dovere di sollecitudine (Fürsorgepflicht) nei confronti di un suo dipendente, « degradandolo di fatto ».

Nel caso presente, però, mi sembra che dal procedimento non siano emersi elementi che mi permettano di concludere nello stesso senso.

In realtà, né nella fase scritta del procedimento né durante l'udienza, è stata pienamente chiarita l'esatta natura delle funzioni svolte dal ricorrente prima dell'aspettativa per motivi personali. Lo stesso ricorrente ha finito per usare indistintamente termini come « capo di gruppo », « capo di settore » (probabilmente come qualcosa di equivalente a « capo di ufficio specializzato ») e financo « caposezione », senza fare una chiara distinzione tra i termini impiegati nello statuto e quelli correnti soltanto nella prassi amministrativa.

L'obbligo di reintegrare il ricorrente nelle funzioni di capo di ufficio specializzato, implicherebbe di certo, per la Commissione, l'annullamento del processo di trasformazione dell'ufficio in divisione (alla cui direzione il ricorrente non era stato nominato), il che equivarrebbe a negare all'istituzione la possibilità di esercitare le sue attribuzioni per l'organizzazione e il miglioramento degli uffici, riconosciutale dalla giurisprudenza della Corte (causa 66/75, Macevičius/Parlamento, Racc. 1976, pag. 603, e 61/76, Geist/Commissione, Racc. 1977, pag. 1434). Peraltro — e ciò non contribuisce a chiarire la situazione — il ricorrente finisce per chiedere, nel punto 5 dell'ultima parte dell'atto introduttivo la reintegrazione « almeno nel suo precedente posto di capo del gruppo francese », mostrando, in definitiva, di esigere un posto equivalente a quello che occupava prima dell'aspettativa per motivi personali.

Non è stata, però, minimamente chiarita l'organizzazione della divisione di traduzione in Lussemburgo, e in particolare se nell'organigramma di detta divisione esistano o siano esistiti posti di capo di gruppo ai sensi dello statuto, anche se nella lettera 4 dicembre 1984 il Direttore generale del personale ha fatto menzione dell'intenzione dell'amministrazione di affidare all'interessato un posto di capo di gruppo.

Dal fascicolo non emergono quindi elementi sufficientemente sicuri per poter concludere che l'interessato abbia subito una grave retrocessione o un notevole declassamento delle funzioni a seguito della reintegrazione.

Secondo me, non sussistono, pertanto, validi motivi per ritenere che la situazione di cui alla fattispecie sia diversa dall'ambito d'applicazione della vostra giurisprudenza, secondo la quale « il principio della corrispondenza tra il grado e l'impiego, sancito, in particolare, dall'art. 7 dello statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di dipendente, non già un raffronto tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico » (cause riunite 33 e 75/79, Kühner/Commissione, Racc. 1980, pagg. 1677, 1697; causa 66/75, Macevičius/Parlamento, Racc. 1976, pagg. 593, 604).

Orbene, il ricorrente non contesta la corrispondenza tra il suo grado LA 4 e le funzioni di revisore da lui attualmente svolte.

D — Sulle spese di causa

Per i motivi già analizzati in relazione alla domanda di risarcimento per il comportamento illecito della Commissione, il ricorrente, rendendosi conto che la maggior parte delle domande e dei relativi mezzi sarebbe stata disattesa, vi ha rinunciato. Come si è visto, ciò va attribuito al comportamento della Commissione, che solo nella controreplica ha dichiarato di avere esaminato la candidatura del ricorrente.

Senza dubbio, il fatto che al ricorrente sia stato nascosto quanto è stato poi affermato nella controreplica, lo ha incitato, se non addirittura determinato, a proporre ricorso e a far valere i mezzi dedotti in questa sede.

Di conseguenza, ritengo che il ricorrente non debba sopportare le proprie spese di causa, anche se non risulta vittorioso.

E pertanto doveroso, secondo me, applicare, analogamente a quanto avete deciso nella sentenza 27 gennaio 1983 (causa 263/81, List/Commissione, Racc. 1983, pagg. 103, 118), l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura, a tenore del quale la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

In base alle considerazioni sopra svolte, concludo suggerendovi di

condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma simbolica di 1 ECU come risarcimento dei danni arrecatigli col suo comportamento,

respingere il ricorso nella parte relativa alla reintegrazione del ricorrente,

condannare la Commissione a tutte le spese di causa.


( *1 ) Traduzione dal portoghese.