CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MARCO DARMON

del 4 febbraio 1986 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

1. 

Le parti nella causa principale sono una banca francese, il Crédit lyonnais, agenzia di Forbach, e il sig. Anterist, domiciliato in Saarbrücken (Repubblica federale di Germania), garante in solido, nei confronti della banca, dei debiti della società Anterist & Schneider, avente sede a Stiring-Wendel (Francia). Il contratto di garanzia concluso il 16 maggio 1967 conteneva la seguente clausola prestampata:

« Toutes demandes et significations seront faites au Crédit lyonnais à son agence de ..., actuellement rue ... n. ... et le tribunal dans le ressort duquel cette agence est située sera seul compétent pour statuer sur tout ce qui concerne l'exécution des présentes, quelle que soit la partie défenderesse. »

Era stata quindi convenuta tra le parti la competenza del tribunal de grande instance di Sarreguemines, nella cui circoscrizione si trova l'agenzia di Forbach.

Vari anni dopo, la Anterist & Schneider non poteva onorare i propri debiti alla scadenza. Il Crédit lyonnais citava quindi in giudizio i garanti in solido. Poiché tale azione veniva proposta dinanzi al Langericht di Saarbrücken, questi contestava la competenza di tale giudice. La controversia dava luogo ad un ricorso per cassazione, attualmente pendente dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale, con ordinanza 20 dicembre 1984, vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione del 3o comma, dell'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo « la convenzione ») :

« se una clausola attributiva di competenza debba considerarsi stipulata “ a favore di una soltanto delle parti ”, ai sensi dell'art. 17, 3o comma, della convenzione, qualora risulti semplicemente che le parti hanno validamente convenuto la competenza internazionale di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio ».

I due commi dell'art. 17 considerati dal giudice di rinvio sono così formulati:

1o comma

« Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti e/o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. »

3o comma

« Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione ».

2. 

Le parti nella causa principale, la Commissione e due Stati membri, l'Italia e il Regno Unito, hanno esposto le loro rispettive tesi, in prosieguo brevemente riassunte.

Per il sig. Anterist, secondo cui la questione formulata dal giudice a quo dev'essere risolta negativamente, il domicilio non può essere considerato come criterio determinante del vantaggio cui mira l'eccezione stabilita dall'art. 17, 3o comma, poiché in tal modo si priverebbe di contenuto il principio di cui al 1o comma dell'art. 17.

Detto comma consentirebbe alle parti di conoscere in anticipo il giudice esclusivamente competente. L'indagine che il giudice dovrebbe necessariamente svolgere per verificare se il domicilio costituisca un vantaggio unicamente per la parte che pretende l'applicazione del 3o comma non sarebbe conciliabile con il fine di chiarezza e di semplificazione procedurale perseguito dalla convenzione.

3. 

Anche il governo del Regno Unito ha sostenuto che il 3o comma dell'art. 17 ha carattere derogatorio rispetto al 1o comma dello stesso articolo. La maggior parte delle clausole attributive di competenza si presenterebbero in modo identico a quella di cui è causa. Pertanto, una soluzione affermativa della questione sottoposta alla Corte priverebbe di qualsiasi efficacia il principio della competenza esclusiva sancito dal 1o comma.

Per di più, il 3o comma riguarderebbe solo le clausole che stabiliscano dinanzi a quale giudice una parte può intentare determinate azioni, pur lasciando all'altra parte la facoltà di valersi delle norme generali della convenzione relative alla competenza giurisdizionale.

4. 

Il governo italiano ritiene, da parte sua, che la norma di cui trattasi si applica nel caso in cui una parte, per qualunque motivo, abbia imposto all'altra la competenza di un determinato giudice. Tuttavia, dalle clausole attributive di competenza non risulta sempre se esse siano state stipulate nell'interesse comune delle parti — nel qual caso si applica il 1o comma dell'art. 17 — o nell'interesse di una sola parte. Sarebbe quindi necessario che il giudice nazionale valuti scrupolosamente la volontà delle parti e accerti se la clausola sia stata stipulata nell'interesse esclusivo di una parte. Il criterio del domicilio potrebbe essere sintomatico dell'interesse di una sola parte, ma si dovrebbe verificare se anche l'altra non vi trovi un vantaggio, sia pure secondario. Qualora la clausola sia stata stipulata nell'interesse di una sola parte, questa rimarrebbe libera di adire qualsiasi giudice competente a norma della convenzione, anche soltanto per evitare che vengano sollevate eccezioni circa la validità della clausola.

5. 

La posizione della Commissione, alla quale il rappresentante del Crédit lyonnais, che non aveva presentato osservazioni scritte, ha dichiarato in udienza di aderire, è la seguente: quanto disposto dal 1o comma dell'art. 17 non costituisce una norma di principio, bensì un'eccezione rispetto agli artt. 2, 5 e 6 della convenzione. Il 2o e il 3o comma dell'art. 17 ne delimitano solo il campo di applicazione. Il 1o comma deve quindi essere interpretato in senso stretto.

Qualsiasi clausola attributiva di competenza si discosta dal principio generale posto dall'art. 2 della convenzione, che favorisce il convenuto; si deve quindi presumere ch'essa implichi un vantaggio a favore dell'attore, dal momento che questi ha ottenuto un accordo che rovescia la norma generale dell'art. 2. Il 3o comma dell'art. 17 attribuisce all'attore la facoltà di non approfittare della sua posizione giuridica obiettivamente vantaggiosa.

Al fine di rispettare gli obiettivi perseguiti dalla convenzione, il « vantaggio » dovrebbe essere valutato in base a criteri obiettivi. La competenza conferita al giudice del domicilio di una delle parti costituisce uno di questi criteri. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi che una parte economicamente più forte imponga all'altra l'accettazione di un modulo contenente le proprie condizioni generali di contratto, anche se il giudice designato come competente non sia quello del domicilio. La parte più debole, se vuole evitare l'applicazione dell'art. 17, 3o comma, dovrebbe ottenere che la clausola venga formulata in modo da poterne desumere chiaramente che anch'essa vi ha interesse. In tal caso, infatti, il vantaggio dell'altra parte non sarebbe più esclusivo.

6. 

Devo rilevare l'aspetto paradossale della presente lite. Il sig. Anterist cerca di ottenere l'applicazione di una clausola attributiva di competenza, alla quale il Crédit lyonnais si sforza di sfuggire poiché sarebbe stata stipulata a suo vantaggio esclusivo. Senza dubbio, il paradosso è solo apparente. Ma non dovremo individuare, quanto a noi, la posta effettiva che suscita tale dibattito dottrinale. Ciò spetta al giudice nazionale, ed io mi limiterò a cercare di fornirvi alcuni elementi che consentano di risolvere la questione sottopostavi da detto giudice.

7. 

Il 3o comma dell'art. 17 non può essere interpretato isolatamente. Le parti nella causa principale e quelle che hanno partecipato al presente procedimento si sono sforzate di collocare tale norma nell'ambito più generale della convenzione. Adotterò lo stesso metodo.

Il preambolo della convenzione ne enuncia la finalità: semplificazione delle formalità necessarie al fine del reciproco riconoscimento e della reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità. Esso descrive inoltre i mezzi scelti per pervenirvi, fra i quali figura al primo posto la determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri nell'ordinamento internazionale. In breve, la convenzione mira a instaurare la certezza giuridica nell'ordinamento processuale fornendo a ciascuno i mezzi per definire con certezza il suo giudice onde far valere efficacemente i propri diritti.

L'art. 17 figura nel titolo II della convenzione, dedicato alle norme di competenza. La struttura di detto titolo è la seguente. La sezione prima, intitolata « disposizioni generali », stabilisce all'art. 2 che « le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute (...) davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. » Il domicilio del convenuto determina quindi la competenza del giudice. Ratione materiae, le sezioni 2, 3 e 4 elencano talune competenze alternative e la sezione 5 talune competenze esclusive, per le quali ultime si considera che le relative disposizioni costituiscono una deroga al principio « actor sequitur forum rei ». Le sezioni 7, 8 e 9 si riferiscono all'attività del giudice.

L'art. 17 si colloca nella sezione 6, intitolata « proroga di competenza ». La lettura di tale norma è significativa: si tratta di una proroga convenzionale, descritta nel 1o comma, che vincola le parti, con le riserve contemplate nel 2o e nel 3o comma.

Il sistema instaurato dalla convenzione in materia di competenza appare quindi essere così strutturato: accanto al regime legale (quello degli artt. da 2 a 16) esiste un regime convenzionale, contemplato dall'art. 17, secondo cui, salvo per quanto riguarda le competenze di ordine pubblico di cui all'art. 16, le parti di un contratto possono, con una clausola attributiva di competenza, sottrarsi al regime legale.

Tale sistema fornisce la chiave per l'interpretazione del 1o comma dell'art. 17.

Al riguardo si deve distinguere tra l'esistenza e la forza obbligatoria della clausola attributiva di competenza. Quanto alla prima, essa non può essere presunta e, in mancanza di certezza al riguardo, si applica il regime legale. Sotto questo aspetto, il 1o comma dell'art. 17 dev'essere interpretato in senso stretto. È questo, inoltre, l'orientamento della vostra giurisprudenza, nella quale avete dichiarato che:

« le condizioni alle quali l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente poiché l'art. 17 è inteso a garantire che il consenso delle parti le quali, mediante la proroga di competenza, derogano ai principi generali in materia di competenza sanciti dagli ara. 2, 5 e 6 della convenzione, sia effettivamente provato e sia manifestato in maniera chiara e precisa » (sentenza 19 giugno 1984, causa 71/83, Tilly Russ/Nova, Racc. pag. 2417, punto 14 della motivazione, pag. 2432).

La situazione è diversa per quanto riguarda la forza obbligatoria. Si ritrova qui, infatti, il principio fondamentale che fa dell'accordo la legge delle parti. La clausola attributiva di competenza — a condizione che non sia contrastante con le norme di competenza di ordine pubblico di cui all'art. 16 — è vincolante per entrambe le parti. Resa possibile dal legislatore comunitario, essa non può — qualora sia stata validamente stipulata — consentire a uno di essi di sottrarvisi per ridare applicazione al regime legale. La regola dell'interpretazione in senso stretto, che s'impone per l'esame della validità del consenso, non può, dal momento che quest'ultimo sia perfetto, essere fatta valere contro l'efficacia obbligatoria dell'accordo sulla competenza.

9. 

Rimane da interpretare il 3o comma dell'art. 17.

Si può — come è stato sostenuto — prendere in considerazione l'idea che tale disposizione riguardi l'ipotesi della clausola unilaterale nella quale sia stabilito che una sola parte è vincolata dalla proroga di competenza, mentre l'altra parte può rinunciare ad avvalersene per applicare invece il regime legale della competenza. Se tale interpretazione fosse corretta, il comma di cui trattasi, estraneo alla fattispecie, sarebbe ad essa inapplicabile. Non si vede però l'utilità di una norma giuridica che restituisca alla parte « favorita » la possibilità di applicare un regime legale cui, per ipotesi, essa non ha rinunciato per contratto.

Detta disposizione riguarda quindi, a mio parere, la clausola che, pur se conclusa nell'interesse esclusivo di un solo contraente, è tuttavia, come nella fattispecie, bilaterale, o anche la clausola unilaterale secondo cui le azioni intentate da un solo contraente saranno portate dinanzi a un giudice espressamente designato. L'art. 17, 3o comma, attribuisce alla parte così « favorita » il diritto di rinunciare al proprio vantaggio per applicare invece il regime legale della competenza.

Così interpretata, la disposizione di cui trattasi deroga al principio di uguaglianza delle parti nel contratto. Per di più, essa crea una o più competenze alternative rispetto alla competenza convenzionale, il che indebolisce la certezza giuridica perseguita tanto dalla convenzione di Bruxelles quanto dalla clausola attributiva di competenza. Per questi due motivi, essa va considerata come un'eccezione alla norma contrattuale stabilita in forza del 1o comma dell'art. 17 e, in quanto tale, deve essere interpretata in senso stretto.

Le parti possono avere espressamente indicato nel contratto che la clausola attributiva di competenza è stata stipulata nell'interesse esclusivo di una di esse. Il compito del giudice, quanto all'applicazione del 3o comma dell'art. 17, risulterebbe notevolmente facilitato.

Ma non è così nella presente fattispecie. Il giudice deve quindi accertare se dal contratto risulti un interesse esclusivo di questo tipo. Poiché il 3o comma va interpretato in senso stretto, l'interesse esclusivo non può essere presunto. Né d'altronde, poiché si tratta di interpretare la volontà delle parti, esso non potrebbe risultare automaticamente da indizi obiettivi. Pertanto, il fatto che la clausola attribuisca competenza al giudice del domicilio di uno dei contraenti è un elemento che può — e deve — essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell'accertamento della volontà delle parti. Esso non è tuttavia decisivo al riguardo. Altri elementi, infatti, quali l'applicazione corrente, da parte del giudice designato, del diritto applicabile al contratto, possono eventualmente giustificare l'interesse comune delle parti.

Vi propongo perciò, di risolvere nel seguente modo la questione pregiudiziale che vi è stata sottoposta:

« 1)

Le clausole attributive di competenza, validamente stipulate alle condizioni contemplate dall'art. 17, 1o comma, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968, si impongono ai contraenti con la stessa forza vincolante che avrebbe, in mancanza di tali clausole, il regime legale di attribuzione di competenza di cui agli artt. da 2 a 15 di detta convenzione.

2)

L'art. 17, 3o comma, della convenzione va interpretato nel senso che, qualora una di tali clausole sia stata stipulata nell'interesse esclusivo di un solo contraente, questi conserva il diritto di adire, rinunciando a tale vantaggio, qualsiasi altro giudice competente a norma del suddetto regime legale.

3)

Spetta in ogni caso al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze del caso e dei termini del contratto, se una clausola attributiva di competenza sia stata o meno stipulata nell'interesse esclusivo di una delle parti; l'attribuzione di competenza al giudice nella cui circoscrizione una delle parti ha il proprio domicilio è un elemento sottoposto alla valutazione discrezionale di tale giudice. »


( *1 ) Traduzione dal francese.