CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 20 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
La presente causa per inadempimento degli obblighi incombenti ad uno Stato membro in forza del trattato CEE verte sulla mancata attuazione nei termini (scaduti il 31 luglio 1980), da parte della Repubblica italiana, della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE,« basata sull'art. 54, paragrafo 3, lett. g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ». L'obiettivo principale di tale direttiva è costituito dal « coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata ( ... ) » (primo punto del preambolo) nonché alla società in accomandita per azioni (art. 1). In base all'art. 55, n. 1, il termine per la trasposizione nel diritto interno è di due anni a decorre dalla notifica della direttiva; secondo la stessa disposizione gli Stati membri sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione sulla messa in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per conformarsi alla direttiva. |
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2. |
Non avendo il governo italiano risposto né alla lettera della Commissione 19 ottobre 1982, n. SG(82)D/13781 (con la quale era stato invitato a presentare osservazioni, vista la mancanza di qualsiasi comunicazione anteriore concernente la trasposizione della direttiva nel diritto interno) né al parere motivato della Commissione 14 giugno 1984 (con il quale era stato richiesto di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso nel termine di due mesi), la Commissione, avendo così osservato la procedura preliminare prescritta dall'art. 169, ha presentato, il 21 gennaio 1985, il presente ricorso per inadempimento. Il governo italiano ha fatto valere, come unica difesa, che « è in fase di avanzato studio » un progetto di provvedimento legislativo per l'attuazione della direttiva, e che confida che tale progetto possa essere adottato in un ragionevole lasso di tempo. |
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3. |
La Corte ha quindi chiesto alla Commissione di informarla sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva e sulla data in cui tali provvedimenti sono stati adottati, ed ha invitato il governo italiano ad informarla sullo stato attuale del procedimento di trasposizione menzionato nel controricorso. Dalla risposta della Commissione risulta che sei Stati hanno adottato provvedimenti d'attuazione :
Attualmente pendono dinanzi alla Corte, rispettivamente contro la Repubblica federale di Germania (causa 18/85) e contro l'Irlanda (causa 16/85), due cause per inadempimento. Nel primo Stato dovrebbe entrare in vigore, il 1o gennaio 1987, una legge (del 19 dicembre 1985) riguardante la trasposizione della quarta, settima e ottava direttiva del Consiglio per il coordinamento del diritto delle società. In Irlanda, il Parlamento (Dail) discuterebbe attualmente il progetto di una legge che dovrebbe entrare in vigore nel corso del primo semestre 1986. Contro la Repubblica ellenica, infine, è stata avviata la procedura per inadempimento di cui all'art. 169 del trattato CEE. Il governo italiano ha risposto, dal canto suo, che il progetto di legge è ancora in fase, sebbene avanzata, di elaborazione. All'udienza il suo rappresentante ha dichiarato che la situazione è rimasta immutata. |
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4. |
Il numero dei ricorsi presentati dalla Commissione relativamente alla trasposizione nel diritto interno della direttiva di cui trattasi ed il fatto che nessuno Stato membro sia stato in grado di rispettare il termine prescritto mettono in evidenza le difficoltà sollevate dall'attuazione di una normativa relativa ad una materia molto tecnica e ad un campo particolarmente importante della vita economica, in cui le società commerciali sono protagoniste. E tuttavia giocoforza constatare che nel caso di specie la Repubblica italiana — che peraltro lo riconosce — non ha provato il benché minimo inizio d'esecuzione dell'obbligo di risultato impostole dall'art. 189 del trattato CEE. Dalla vostra costante giurisprudenza, richiamata dalla Commissione e confermata in una delle vostre più recenti sentenze (sentenza 6 novembre 1985, causa 131/84, Commissione/Repubblica italiana, Race. 1985, pag. 3531), risulta che: « Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni inerenti al suo ordinamento giuridico interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive » (punto 6 della motivazione). |
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5. |
Di conseguenza, propongo alla Corte di:
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( *1 ) Traduzione dal francese.