CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 21 maggio 1987 ( *1 )
Signor Presidente,
signori giudici,
I — Lo sfondo della controversia
|
1. |
Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee vi chiede di dichiarare che con gli artt. 50, 65, 71 e 72 del regolamento di polizia dei mercati n. 72/77 (in prosieguo: «RPM»), quale modificato nel 1982, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato CEE e della direttiva 71/307/CEE del Consiglio, 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile ( 1 ) (in prosieguo: « direttiva »). |
|
2. |
In origine, la Commissione ha formulato quattro censure. Le modifiche apportate nel 1985 al regolamento contestato l'hanno indotta ad abbandonare uno dei due capi della domanda (divieto, in talune circostanze, di mettere in commercio fili di cotone importati dagli altri Stati membri) riguardanti l'art. 65. La Corte dovrà pertanto pronunciarsi solo in ordine alle tre censure residue, limitando il proprio esame alle norme prese in considerazione sia nel parere motivato che nel ricorso, senza tener conto delle modifiche apportate in seguito dallo Stato convenuto alle norme che rimangono contestate. Infatti, precedendo obbligatoriamente il ricorso, « il parere motivato (contemplato dall'art. 169) serve a definire l'oggetto della controversia » ( 2 ) Certo la Commissione può rinunciare, nel corso del procedimento, a talune censure. Se essa però non procede in tal senso nonostante il verificarsi di modifiche della normativa nazionale contestata, la Corte non può pronunziarsi su elementi diversi da quelli inizialmente considerati e che sono i soli in esame ( 3 ). |
|
3. |
Sempre al fine di definire l'oggetto della controversia va osservato, in ordine all'art. 50 del RPM, che, malgrado la riserva espressa dalla Repubblica ellenica, esso è stato regolarmente fatto valere sia nel parere motivato che nel ricorso. Il testo del parere contiene infatti argomentazioni distinte per l'art. 50, norma a carattere generale, e per gli artt. 65, 71 e 72 che riguardano «più in particolare i prodotti tessili » ( 4 ) disciplinati dalla direttiva. Analogamente il ricorso prende espressamente in considerazione l'articolo di cui trattasi. |
|
4. |
Quanto all'art. 72, la Commissione, prendendo in esame il « progetto di modifica » dell'art. 71 di cui essa considera l'art. 72 come il complemento, ha precisato nella replica di riservarsi di riesaminare quest'ultima norma « alla luce di questi nuovi elementi ». All'udienza, il suo rappresentante, rilevando che la modifica dell'art. 71 eliminava solo nella maggior parte, e non in toto, gli argomenti da addurre contro l'art. 72, ha dichiarato che la Commissione non rinunciava alla sua azione nei confronti di tale norma. Rimangono quindi oggetto dell'ultima censura l'art. 71, in via principale, e l'art. 72 in quanto è in rapporto con il precedente. |
|
5. |
Di conseguenza, va esaminato se e in che misura:
|
II — Sull'art. 50 del RPM
|
6. |
Nella sua redazione del 13 agosto 1982, in applicazione dal 1° gennaio 1983, l'art. 50 del RPM dispone che « l'imballaggio degli articoli importati di qualsiasi genere (...) deve contenere, (...) espressi in lingua greca, in maniera chiara e leggibile », i dati relativi al cognome, nome o denominazione sociale del rappresentante, dell'importatore o del condizionatore, all'indirizzo della sede di tali operatori, al tipo di prodotto contenuto, al suo peso netto esatto o al suo volume, al paese produttore e, se del caso, la menzione « condizionato in Grecia ». Esso precisa che tale provvedimento non si applica ai prodotti importati che siano oggetto di disposizioni speciali relative alle loro modalità di etichettatura. Esso stabilisce inoltre che la responsabilità dell'apposizione di questi dati incomba al rappresentante, all'importatore o al condizionatore. Infine, esso è stato notificato il 14 gennaio 1983 a tutte le autorità doganali prescrivendo che « i prodotti non conformi alle (precitate) disposizioni non potranno essere sdoganati ». |
|
7. |
Deve ritenersi, con la Commissione, che una siffatta disciplina — in quanto comporta, per un prodotto importato allo stato in cui potrebbe essere legalmente messo in commercio nello Stato membro produttore, operazioni e costi supplementari a carico degli operatori economici interessati — costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 quale è stato interpretato dalla vostra sentenza Dassonville ( 5 ). Giustamente, la Commissione fa rilevare che la ben nota formulazione del punto 5 della motivazione di tale sentenza ( 6 ), regolarmente riportata nella vostra giurisprudenza, è rimasta di portata generale e che essa comprende le misure che si applicano indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati. |
|
8. |
Del resto, le difese della Repubblica ellenica hanno riguardato meno la contestazione di questo esame effettuato dalla Commissione che la giustificazione della norma di cui trattasi con la necessità di provvedere alla protezione del consumatore finale. Facendo valere tale obiettivo nella sua risposta al parere motivato, essa ha aggiunto che « così come modificato da ultimo dal regolamento di polizia dei mercati n. 52/83, l'art. 50 stabilisce che le indicazioni richieste sull'imballaggio dei prodotti importati di qualsiasi genere riguardano articoli destinati alla vendita al consumatore finale». Ciò la induce probabilmente ad asserire, nella controreplica, che « quest'articolo tratta degli obblighi del dettagliante e non di quelli dell'importatore », aggiungendo che « nulla osta a che i prodotti considerati da tale norma siano importati senza le indicazioni di cui trattasi ». Ciò è forse esatto in vigenza della redazione attuale, peraltro non prodotta agli atti, dell'art. 50 ma non di quella considerata dal presente ricorso. |
|
9. |
A partire dalla sentenza « Cassis de Dijon» ( 7 ) del 1979, la giurisprudenza della Corte ha stabilito un principio, qualificato dalla dottrina ( 8 ) come « rule of reason », che è venuto a mitigare la regola fondamentale introdotta dalla sentenza Dassonville. Esso consente di escludere dalle misure di effetto equivalente talune normative nazionali qualora siano dirette a soddisfare esigenze imperative di interesse generale « attinenti, fra l'altro, alla difesa dei consumatori» ( 9 ). Perché esso si applichi debbono ricorrere tre condizioni:
|
|
10. |
È difficile concepire come la tutela del consumatore greco sia subordinata all'iscrizione sull'imballaggio degli articoli importati, dal momento del loro ingresso nel territorio ellenico, dei dati elencati all'articolo 50 nella sua redazione del 1982. Il problema di stabilire se tali dati o alcuni di essi debbano, nell'interesse dello stesso consumatore, essere portati a sua conoscenza dal dettagliante non va esaminato nell'ambito del presente procedimento. Si deve pertanto ritenere che la norma considerata sia in contrasto con il disposto dell'art. 30 del trattato CEE. |
III — Sull'articolo 65 del RPM
|
11. |
Avendo abbandonato la censura relativa al divieto di messa in commercio di fili di cotone non rispondenti a taluni requisiti di presentazione, la Commissione si limita a contestare le disposizioni dell'art. 65 del RPM relative all'obbligo di apporre un'etichetta in lingua greca imposto agli importatori, industriali, artigiani e fabbricanti o condizionatori dei fili e filati destinati alla vendita alle industrie greche del settore tessile e della maglieria. |
|
12. |
Con la Commissione, si deve ritenere che tale imposizione sia contraria a talune disposizioni della direttiva, adottata sulla base dell'art. 100 del trattato CEE, il cui art. 1 dispone che: « I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva. » |
|
13. |
In quanto impone in ogni caso l'apposizione di un'etichetta, essa tiene in non cale l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 8, n. 1, della direttiva, di consentire agli operatori di sostituire l'etichetta stessa con « documenti commerciali d'accompagnamento, quando (i prodotti tessili) non sono offerti in vendita al consumatore finale ». Sotto questo profilo, anche se la direttiva non definisce la nozione di « consumatore finale », si può considerare tale solo colui che acquista il prodotto tessile per suo uso personale, familiare o anche professionale, senza intenzione, a priori, di rivenderlo tale e quale o previa trasformazione. Ciò esclude dalla definizione non solo l'importatore, l'industriale e il grossista, ma anche l'artigiano. |
|
14. |
In quanto obbliga questi stessi operatori all'apposizione di un'etichetta in lingua greca, antecedentemente all'offerta e alla vendita al consumatore finale, ossia l'utilizzatore potenziale del prodotto, essa eccede i limiti imposti dall'art. 8, n. 2, leu. e), ai sensi del quale: « Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali. » |
|
15. |
In quanto comporta la menzione di indicazioni non contemplate dalla direttiva in ordine alla denominazione o alla composizione dei prodotti — come avviene in particolare per il tipo e il titolo (o numero del filo) —, essa contrasta con l'art. 14 della direttiva che, al n. 1, recita « gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva », fatta salva la seguente clausola di standstill, che forma oggetto del suo n. 2: « le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale » e che non viene fatta valere dalla Repubblica ellenica a giustificazione del provvedimento di cui è causa. |
|
16. |
Quanto alle altre indicazioni pure non contemplate dalla direttiva, quali il nome o la denominazione sociale dell'impresa e della città in cui essa ha sede o da cui provengono i prodotti, in quanto non riguardano la denominazione e la composizione, esse non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Come per l'art. 50, osserveremo che, poiché la richiesta di tali menzioni si pone prima della fase dell'offerta al consumatore finale, essa non è giustificata alla luce dell'art. 30 del trattato. |
|
17. |
Peraltro, la Repubblica ellenica non nega realmente l'inadempimento contestato al riguardo, limitandosi, nel controricorso e nella controreplica, ad avvalersi della nuova redazione dell'art. 65, che risulta da una successiva modifica del parere motivato ed è pertanto estranea al presente procedimento. |
|
18. |
Va pertanto constatato che nella sua formulazione anteriore, considerata sia nel parere motivato che nel ricorso, l'art. 65 del RPM era in contrasto sia con l'art. 30 del trattato CEE che con le precitate norme della direttiva. |
IV — Sugli artt. 71 e 72 del RPM
|
19. |
La Commissione ritiene che, in quanto contemplano denominazioni diverse da quelle elencate dalla direttiva, gli artt. 71 e 72 siano in contrasto con le disposizioni della stessa, indipendentemente dal modo di contrassegno dei prodotti tessili: scritta apposita sulla merce o iscrizione nello stabilimento. Essa asserisce poi che tali norme violano anche il divieto di cui all'art. 30 del trattato CEE, a causa dei costi aggiuntivi che porrebbero a carico degli operatori economici, compresi i fabbricanti stranieri. Infine, essa sostiene che le norme di cui è causa non possono essere giustificate dalla necessità di tutela del consumatore finale
|
|
20. |
Per controbattere questa censura, la Repubblica ellenica si è sostanzialmente fondata sulle « nuove disposizioni » dell'art. 71, quali risultano dalla modifica di tale norma, posteriore al parere motivato e quindi estranea al procedimento. Quanto all'art. 72, essa ritiene che l'indicazione del numero della fattura di acquisto costituisca il solo mezzo, per il consumatore, di controllare la natura della materia prima e che la menzione relativa all'origine o alla provenienza della merce sia autorizzata dall'art. 14, n. 2, della direttiva. Anche se la clausola di standstill contenuta nell'art. 14, n. 2, può essere validamente fatta valere nel caso di specie tenuto conto della data di adesione della Repubblica ellenica, si deve ritenere, per gli altri motivi giustamente esposti dalla Commissione, che l'art. 71, nella sua formulazione considerata nel presente procedimento, e l'art. 72 siano in contrasto sia con l'art. 30 del trattato CEE che con gli artt. 8, n. 1 e n. 2, lett. c), nonché 14, n. 1, della direttiva. |
V — Conclusioni
|
21. |
Vi propongo pertanto:
|
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) GU L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16.
( 2 ) Sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142 e 143/80, Amministrazione delle finanze dello Stato/Essevi e Salengo, punto 15 della motivazione, Racc. pag. 1413.
( 3 ) Cfr. al riguardo, sentenza 10 marzo 1970, causa 7/69, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 111.
( 4 ) Corsivo aggiunto.
( 5 ) Semenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc. pag. 837.
( 6 )
( 7 ) Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc. pag. 649; cfr. anche sentenza 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau/De Smedt, Racc. pag. 3961; da ultimo, sentenze 12 marzo 1987, cause 178/84, Commissione/Repubblica federale di Germania, e 176/84, Commissione/Repubblica ellenica, Rec. p. 1227, 1193.
( 8 ) Cfr., ad es., il Timmermans nell'opera collettiva Trent'anni di diritto comunitario, pag. 283.
( 9 ) Sentenza in causa 261/81, Rau, cit., punto 12 della motivazione.