61984O0297

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 29 GENNAIO 1986. - HALILE FATOS SAHINLER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA 297/84.

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00443


Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


PROCEDURA - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA CORTE - MANCANZA - INVITO A REGOLARIZZARE RIMASTO SENZA ESITO - IRRICEVIBILITA

( REGOLAMENTO DI PROCEDURA , ART . 38 , NN . 2 E 7 )

Parti


NELLA CAUSA 297/84 ,

HALIL E FATOS SAHINLER , CON L ' AVV . KLAUS DIETER DEUMELAND , DEL FORO DI BERLINO ,

RICORRENTI ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA LETTERA DELLA COMMISSIONE IN DATA 4 OTTOBRE 1984 , N . 8908 , E L ' INGIUNZIONE , NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE , DI EMANARE UNA DIRETTIVA ,

Motivazione della sentenza


1 CON RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA L ' 11 DICEMBRE 1984 , I RICORRENTI HANNO CHIESTO A QUESTA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , L ' ANNULLAMENTO DI UNA LETTERA DELLA COMMISSIONE IN DATA 4 OTTOBRE 1984 , SENZA INDICARE NEL SUDDETTO ATTO INTRODUTTIVO QUALE SIA IL DOMICILIO DA ESSI ELETTO NEL LUOGO IN CUI LA CORTE HA SEDE , CIOE IN LUSSEMBURGO .

2 CON LETTERA DELL ' 11 DICEMBRE 1984 IL CANCELLIERE DELLA CORTE INVITAVA I RICORRENTI , A NORMA DELL ' ART . 38 , N . 7 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , A COMUNICARE L ' ELEZIONE DI DOMICILIO ENTRO IL 3 GENNAIO 1985 .

3 CON LETTERA IN DATA 28 DICEMBRE 1984 , REGISTRATA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 4 GENNAIO 1985 , I RICORRENTI FACEVANO PRESENTE CHE NON ERANO IN GRADO DI SOSTENERE LE SPESE DI CAUSA E CHE PERCIO NON POTEVANO DESIGNARE UN DOMICILIATARIO IN LUSSEMBURGO . CON LA STESSA LETTERA ESSI CHIEDEVANO , AI SENSI DELL ' ART . 76 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , L ' AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO .

4 CON ORDINANZA 20 GIUGNO 1985 , LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ) RESPINGEVA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO .

5 CON LETTERA 9 DICEMBRE 1985 IL CANCELLIERE DELLA CORTE REITERAVA L ' INVITO A COMUNICARE L ' ELEZIONE DI DOMICILIO E IMPARTIVA , PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL ' ISTANZA , UN TERMINE CHE SCADEVA IL 31 DICEMBRE 1985 . I RICORRENTI , IN UNA LETTERA DEL 14 DICEMBRE 1985 , ACCUSAVANO RICEVUTA DELLA LETTERA DEL CANCELLIERE IN DATA 9 DICEMBRE 1985 , MA COMUNICAVANO CHE , PER MOTIVI FINANZIARI , NON ERANO IN CONDIZIONI DI EFFETTUARE L ' ELEZIONE DI DOMICILIO IN LUSSEMBURGO .

6 A TERMINI DELL ' ART . 38 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , L ' ISTANZA DEVE CONTENERE L ' ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA CORTE . AI SENSI DELL ' ART . 38 , N . 7 , DEL MEDESIMO REGOLAMENTO , IL FATTO CHE L ' ATTO INTRODUTTIVO NON SIA CONFORME A QUANTO STABILITO DAI NN . DA 2 A 6 DELLO STESSO ARTICOLO E CHE LA REGOLARIZZAZIONE NON INTERVENGA ENTRO UN TERMINE ADEGUATO , IMPARTITO A TALE SCOPO DAL CANCELLIERE , PUO IMPLICARE L ' IRRICEVIBILITA DELL ' ISTANZA PER VIZIO DI FORMA .

7 NEL CASO DI SPECIE IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE , INIZIALMENTE FISSATO AL 3 GENNAIO 1985 , E STATO PROROGATO , CON LETTERA 9 DICEMBRE 1985 , AL 31 DICEMBRE 1985 . I RICORRENTI HANNO QUINDI AVUTO UN AMPIO MARGINE DI TEMPO PER PROVVEDERE ALL ' ELEZIONE DI DOMICILIO .

8 QUANTO AI MOTIVI FINANZIARI CHE , A DETTA DEI RICORRENTI , AVREBBERO LORO IMPEDITO DI ELEGGERE DOMICILIO IN LUSSEMBURGO , SI DEVE CONSTATARE CHE TALI MOTIVI SONO IRRILEVANTI , DAL MOMENTO CHE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO E STATA RESPINTA .

9 STANDO COSI LE COSE , SI DEVE DICHIARARE CHE IL RICORSO PROPOSTO L ' 11 DICEMBRE 1984 E IRRICEVIBILE .

10 A NORMA DELL ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . I RICORRENTI SONO RIMASTI SOCCOMBENTI ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A LORO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

COSI PROVVEDE :

1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2 ) LA CAUSA E CANCELLATA DAL RUOLO .

3 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEI RICORRENTI .