ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1984. - NTN TOYO BEARING CO. LTD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 240/84 R.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 04093
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE - OFFERTA DELLA CAUZIONE - PRESUPPOSTO INSUFFICIENTE
( TRATTATO CEE , ARTT . 185 E 186 ; REGOLAMENTO DI PROCEDURA , ARTT . 83 , PAR 2 E 86 , PAR 2 )
L ' ART . 86 , PAR 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL QUALE CONTEMPLA LA POSSIBILITA CHE L ' ESECUZIONE DI UN ' ORDINANZA PROVVISORIA SIA SUBORDINATA ALLA PRESTAZIONE , DA PARTE DEL RICHIEDENTE , DI UNA CAUZIONE IL CUI AMMONTARE E LE CUI MODALITA SONO DETER MINATE TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE , NON DISPENSA IL RICHIEDENTE DELLA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DI UN ATTO DALL ' OSSERVANZA DI QUANTO DISPONE L ' ART . 83 , PAR 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
NELLA CAUSA 240/84 R
NTN TOYO BEARING CO . LTD , CON SEDE IN OSAKA , 3-17 , 1 CHOME KYOMACHIBARI , NISHI-KI , AGENTE SIA PER PROPRIO CONTO SIA PER CONTO DELLE SUE FILIALI E SOCIETA AFFILIATE NTN WALZLAGER ( EUROPA ) GMBH , CON SEDE IN ERKRATH , NTN-FRANCE SA , CON SEDE IN SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER , E NTN BEARINGS-GKN LTD , CON SEDE IN BURNTWOOD , WALSALL , CON L ' AVV . MALTE SPRENGER , DEL FORO DI DUSSELDORF , E COL PROF . WERNER VON SIMSON , DOCENTE DI DIRITTO PRESSO L ' UNIVERSITA DI FRIBURGO IN BRISGOVIA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . CLAUDE PENNING , 43 , AVENUE DU DIX-SEPTEMBRE ,
RICHIEDENTE ,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAI SUOI AGENTI M . PEETERS E E . STEIN , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . JORG KASER , DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI ,
RESISTENTE ,
E
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO AGENTE J . TEMPLE LANG , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
INTERVENIENTE ,
1 CON ATTO IN DATA 9 NOVEMBRE 1984 , LA NTN PRESENTAVA UNA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI ONDE OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 LUGLIO 1984 , N . 2089 , CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI CUSCINETTI A SFERA ORIGINARI DEL GIAPPONE E DI SINGAPORE ( GU L 193 , PAG . 1 ), SINO ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA DEFINITIVA NELLA CAUSA NTN CONTRO CONSIGLIO ( CAUSA 240/84 ).
2 QUESTA DOMANDA , PERVENUTA ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 15 NOVEMBRE 1984 , E PRESENTATA A NORMA DEGLI ARTT . 185 E 186 DEL TRATTATO CEE E DELL ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
3 LA RICHIEDENTE FA RIFERIMENTO AL RICORSO DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO DEGLI ART . 1 E 2 DEL PRECITATO REGOLAMENTO N . 2089/84 DA ESSA DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 1* OTTOBRE 1984 .
4 AI SENSI DELL ' ART . 83 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE , LE DOMANDE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DEBBONO PRECISARE I MOTIVI DI URGENZA E GLI ARGOMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE GIUSTIFICHINO PRIMA FACIE L ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO RICHIESTO .
5 A QUESTO PROPOSITO , LA RICHIEDENTE HA SOLAMENTE DICHIARATO CHE IL PAGAMENTO IMMEDIATO DEI DAZI ANTIDUMPING LE COMPORTEREBBE ONERI FINANZIARI CHE SAREBBERO INUTILI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL SUO RICORSO PRINCIPALE . ESSA SOSTIENE CHE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA SAREBBERO PIENAMENTE TUTELATI DALLE GARANZIE FORNITE RELATIVAMENTE ALL ' ESECUZIONE DEI SUOI OBBLIGHI SINO A CONCORRENZA DEGLI IMPORTI DI CUI ESSA E DEBITRICE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 1 E 2 DEL PRECITATO REGOLAMENTO . ESSA HA FATTO RIFERIMENTO INOLTRE ALL ' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 14 OTTOBRE 1977 NELLA CAUSA 113/77 R E 113/77 R INT . NTN TOYO BEARING CO . LTD CONTRO CONSIGLIO ( RACC . PAG . 1721 ), DICHIARANDO DI AVER DEPOSITATO SOMME A GARANZIA DELL ' IMPORTO DEL DAZIO ANTIDUMPING E CHE TALI DEPOSITI SAREBBERO STATI MANTENUTI SINO ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA .
6 VA PRECISATO CHE IL DISPOSTO DELL ' ART . 86 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , RELATIVO ALLA POSSIBILITA DI SUBORDINARE L ' ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA INTERLOCUTORIA ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI UNA CAUZIONE DI CUI L ' AMMONTARE E LE MODALITA SONO DETERMINATE TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE , NON DISPENSANO CHI RICHIEDE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DI UN ATTO DALL ' OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL PRECITATO ART . 83 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
7 ORBENE , LA RICHIEDENTE NON HA CHIARAMENTE SODDISFATTO IN ALCUN MODO ALLE CONDIZIONI STABILITE DA QUEST ' ULTIMA NORMA , IN QUANTO LA SUA DOMANDA NON SPECIFICA NE I MOTIVI DI URGENZA , NE GLI ARGOMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE GIUSTIFICANO LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEL PRECITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO . TALE DOMANDA VA DUNQUE DICHIARATA IRRICEVIBILE .
PER QUESTI MOTIVI ,
IL PRESIDENTE ,
STATUENDO IN VIA PROVVISORIA ,
COSI PROVVEDE :
LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI E RESPINTA .