Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . DIRITTO COMUNITARIO - INTERPRETAZIONE - PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL ' UOMO

2 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - SOTTOPOSIZIONE AD UN SINDACATO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO - ART . 6 DELLA DIRETTIVA 76/207 - EFFICACIA NEI RAPPORTI TRA STATO E SINGOLI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 6 )

3 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - ESIGENZE DELLA SICUREZZA PUBBLICA - VALUTAZIONE NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA 76/207

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 )

4 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - PROFESSIONI PER LE QUALI IL SESSO COSTITUISCE UN PRESUPPOSTO DECISIVO - POLIZIOTTI ARMATI - PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN UNA SITUAZIONE INTERNA CARATTERIZZATA DA FREQUENTI ATTENTATI - AMMISSIBILITA - SINDACATO DEL GIUDICE NAZIONALE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 2 , N . 2 )

5 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - TUTELA DELLA DONNA - RISCHI INERENTI ALLE MANSIONI DI POLIZIOTTO ARMATO - ESCLUSIONE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 2 , N . 3 )

6 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - NECESSITA DI GARANTIRE L ' EFFICACIA DELLE DIRETTIVE - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI

( TRATTATO CEE , ARTT . 5 E 189 , 3* COMMA )

7 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DIRETTIVA 76/207 , ART . 2 , N . 1 , IN RELAZIONE AGLI ARTT . 3 , N . 1 , E 4 - EFFICACIA NEI RAPPORTI FRA STATO E SINGOLI - STATO DATORE DI LAVORO

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ARTT . 2 , NN . 1 E 2 , 3 , N . 1 , E 4 )

Massima

1 . COME E DETTO NELLA DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO , DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE IN DATA 5 APRILE 1977 , E SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , SI DEVE TENER CONTO , NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO , DEI PRINCIPI AI QUALI E INFORMATA LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI .

2 . IL PRINCIPIO DELL ' EFFETTIVO SINDACATO GIURISDIZIONALE SANCITO DALL ' ART . 6 DELLA DIRETTIVA 76/207 , PRINCIPIO SU CUI SI BASANO TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI E CHE E STATO SANCITO DAGLI ARTT . 6 E 13 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI , OSTA A CHE VENGA ATTRIBUITO VALORE DI PROVA INOPPUGNABILE , CHE ESCLUDA QUALSIASI SINDACATO GIURISDIZIONALE , AL CERTIFICATO DI UN ' AUTORITA NAZIONALE IN CUI SI DICHIARI CHE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER DEROGARE AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DI UOMINI E DONNE AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA . L ' ART . 6 , A NORMA DEL QUALE CHIUNQUE SI CONSIDERI LESO DA UNA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO DEVE DISPORRE DI UN RIMEDIO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO , PUO ESSERE FATTO VALERE DAI SINGOLI NEI CONFRONTI DELLO STATO MEMBRO CHE NON ABBIA PROVVEDUTO A DARGLI PIENA ATTUAZIONE NEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO .

3 . SE NON SI VOGLIONO COMPROMETTERE LA FORZA COGENTE E L ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO , NON SI PUO AM METTERE CHE IL TRATTATO , OLTRE ALLE IPOTESI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATE , IMPLICHI UNA RISERVA GENERALE RIGUARDANTE TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA UNO STATO MEMBRO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA . NE CONSEGUE CHE VANNO ESAMINATE ALLA LUCE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI E DELLE DONNE LE DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO EFFETTUATE PER MOTIVI INERENTI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA .

4 . L ' ART . 2 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA 76/207 , IL QUALE AUTORIZZA UNA DEROGA ALLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI E DELLE DONNE IN FATTO DI ACCESSO AL LAVORO E DI CONDIZIONI DI LAVORO , DEV ' ESSERE INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE E LA SUA APPLICAZIONE VA EFFETTUATA OSSERVANDO IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA . PER VALUTARE SE , DATE LE CIRCOSTANZE IN CUI SI SVOLGE L ' ATTIVITA DI POLIZIOTTO , IL SESSO COSTITUISCA UN PRESUPPOSTO DECISIVO PER QUESTA ATTIVITA LAVORATIVA , NON E ESCLUSO CHE UNO STATO MEMBRO , SOTTO IL CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE , POSSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ESIGENZE INERENTI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA ONDE RISERVARE , IN UNA SITUAZIONE INTERNA CARATTERIZZATA DA FREQUENTI ATTENTATI , I COMPITI GENERALI DI POLIZIA AD UOMINI MUNITI DI ARMI DA FUOCO .

5 . L ' ART . 2 , N . 3 , DELLA DIRETTIVA 76/207 , IL QUALE AUTORIZZA UNA DEROGA ALLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI E DELLE DONNE IN FATTO DI ACCESSO AL LAVORO E DI CONDIZIONI DI LAVORO , DEV ' ESSERE INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE . LA TUTELA DELLA DONNA CHE ESSO NOMINA NON COMPRENDE LA TUTELA CONTRO I RISCHI E PERICOLI CHE NON RIGUARDINO SPECIFICAMENTE LE DONNE COME TALI , COME QUELLI CUI E ESPOSTO IL POLIZIOTTO ARMATO NELL ' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IN UNA DETERMINATA SITUAZIONE .

6 . TUTTE LE VOLTE CHE UNA DIRETTIVA E STATA CORRETTAMENTE ATTUATA , I SUOI EFFETTI RAGGIUNGONO I SINGOLI ATTRAVERSO I PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI DAL SINGOLO STATO MEMBRO .

L ' OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI RAGGIUNGERE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA , COME PURE L ' OBBLIGO , DI CUI ALL ' ART . 5 DEL TRATTATO , DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI GENERALI O PARTICOLARI ATTI A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO PRIMA NOMINATO , VALE PER TUTTE LE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI , IVI COMPRESI , NELL ' AMBITO DI LORO COMPETENZA , GLI ORGANI GIURISDIZIONALI . NE CONSEGUE CHE , NELL ' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE E IN PARTICOLARE LA LEGGE NAZIONALE APPOSITAMENTE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA LUCE DELLA LETTERA E DEGLI SCOPI DELLA DIRETTIVA ONDE RAGGIUNGERE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL ' ART . 189 , 3* COMMA , DEL TRATTATO CEE .

7 . I SINGOLI POSSONO FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL ' AUTORITA STATALE INCARICATA DELLA CONSERVAZIONE DELL ' ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA , LA QUALE AGISCA COME DATORE DI LAVORO , L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DI UOMINI E DONNE , CONTEMPLATO DALL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 76/207 NEI CAMPI CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 3 , N . 1 , E 4 , DELLE CONDIZIONI D ' ACCESSO AL LAVORO E DELL ' ACCESSO ALLA PREPARAZIONE ED AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE , PERCHE VENGA DISAPPLICATA LA DEROGA A DETTO PRINCIPIO STABILITA DAL DIRITTO NAZIONALE LA QUALE VADA OLTRE I LIMITI DELLE ECCEZIONI CONSENTITE DALL ' ART . 2 , N . 2 .