61984J0220

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 4 LUGLIO 1985. - AS-AUTOTEILE SERVICE GMBH CONTRO PIERRE MALHE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF). - ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - COMPETENZA DEI GIUDICI DEL LUOGO DELL'ESECUZIONE. - CAUSA 220/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02267
edizione speciale spagnola pagina 00791


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZE ESCLUSIVE - LITI ' IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE ' - NOZIONE - AZIONI DI OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL DIRITTO TEDESCO - INCLUSIONE - DOMANDE CHE POSSONO ESSERE PROPOSTE MEDIANTE UN ' AZIONE DEL GENERE - LIMITI

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 16 , N . 5 )

Massima


LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , MA QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUESTA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 220/84 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL BUNDESGERICHTSHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

AS-AUTOTEILE SERVICE GMBH , CON SEDE IN BUHL ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ),

E

PIERRE MALHE , INDUSTRIALE , RESIDENTE IN SALEUX ( FRANCIA ),

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 9 LUGLIO 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO SUCCESSIVO , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : ' LA CONVENZIONE ' ), TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 16 , N . 5 , DI TALE CONVENZIONE .

2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SOCIETA AS-AUTOTEILE CON SEDE IN BUHL , SI OCCUPA DEL RECUPERO DI PARTI DI AUTOMOBILI USATE ED E STATA IN RAPPORTI DI AFFARRI CON LA SOCIETA PAT GMBH , CON SEDE IN MECKENHEIM , NEI PRESSI DI BONN ; UNO DEI SOCI DI QUEST ' ULTIMA E IL RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG . PIERRE MALHE , CHE GESTISCE LA SOCIETE DE RECUPERATION DE PIECES AUTOMOBILES A SALEUX ( FRANCIA ). IN DATA 5 APRILE 1978 , LA AS-AUTOTEILE OTTENEVA DAL LANDGERICHT DI BONN , NEI CONFRONTI DELLA PAT , UNA SENTENZA DI CONDANNA CONTUMACIALE AL PAGAMENTO DI 1 001 476,95 DM , PIU GLI INTERESSI , PER FORNITURA DI MERCE DIFETTOSA .

3 ALLORCHE TENTAVA DI DARE ESECUZIONE A TALE SENTENZA NEI CONFRONTI DELLA PAT , LA AS-AUTOTEILE DOVEVA CONSTATARE CHE QUEST ' ULTIMA ERA DIVENUTA INSOLVIBILE . SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , TALE INSOLVIBILITA ERA DOVUTA AL FATTO CHE LA LIQUIDITA DELLA PAT ERA STATA ILLECITAMENTE TRASFERITA SOTTO FORMA DI PROFITTI FITTIZI AD UNO DEI SOCI , IL SIG . MALHE , RESIDENTE IN FRANCIA . ESSA OTTENEVA PERCIO , IN DATA 6 MARZO 1980 , DALL ' AMTSGERICHT DI RHEINBACH , UN ' ORDINANZA DI PIGNORAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO CHE , A SUO PARERE , LA PAT POTEVA FAR VALERE CONTRO IL SIG . MALHE PER INDEBITO ARRICCHIMENTO .

4 SULLA BASE DI TALE ORDINANZA , LA AS-AUTOTEILE ESPERIVA CONTRO IL MALHE UN ' AZIONE DI PAGAMENTO DINANZI AL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN . DAGLI ATTI NON RISULTA SU QUALI ARGOMENTI GIURIDICI DI MERITO FOSSE FONDATA LA DOMANDA . IN OGNI CASO , IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN DICHIARAVA LA PROPRIA COMPETENZA INTERNAZIONALE E , CON SENTENZA 17 NOVEMBRE 1981 , CONDANNAVA IL MALHE A VERSARE ALLA AS-AUTOTEILE , A CONCORRENZA DEL CREDITO DI QUEST ' ULTIMA , GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL ' INDEBITO ARRICCHIMENTO AI DANNI DELLA SOCIETA PAT .

5 CONTRO TALE SENTENZA IL MALHE INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALL ' OBERLANDESGERICHT DI KARLSRUHE , IL QUALE , CON SENTENZA 15 OTTOBRE 1982 , SI DICHIARAVA INCOMPETENTE IN BASE ALL ' ART . 2 DELLA CONVENZIONE , IN QUANTO L ' ASSERITO DEBITORE ERA DOMICILIATO IN FRANCIA . SECONDO L ' OBERLANDESGERICHT , NELLA FATTISPECIE ERANO PERCIO COMPETENTI I GIUDICI FRANCESI . LA AS-AUTOTEILE IMPUGNAVA TALE SENTENZA PER CASSAZIONE ( REVISION ) DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF , IL QUALE RESPINGEVA IL RICORSO CON ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1983 . LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA E QUINDI DEFINITIVAMENTE RISOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL PROCEDIMENTO DI MERITO .

6 NEL CORSO DI QUESTO PROCEDIMENTO IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN AVEVA EMESSO , IN DATA 17 DICEMBRE 1982 , UN ' ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI , CHE VENIVANO POSTE A CARICO DELLA AS-AUTOTEILE . POICHE TALE ORDINANZA ERA ESECUTIVA , LA AS-AUTOTEILE FORNIVA AL MALHE , AL FINE DI EVITARE L ' ESECUZIONE FORZATA , UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L ' IMPORTO DI 40 000 DM , DI CUI QUEST ' ULTIMO POSSIEDE ATTUALMENTE IL TITOLO .

7 NELLE SUDDETTE CIRCOSTANZE LA AS-AUTOTEILE PROPONEVA CONTRO IL MALHE , DINANZI ALLO STESSO LANDGERICHT , OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE ( ' VOLLSTRECKUNGSABWEHRKLAGE ' ) AI SENSI DEL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE , CHE COSI RECITA :

1 ) LE ECCEZIONI DI MERITO CONCERNENTI IL DIRITTO DI CREDITO ACCERTATO DALLA SENTENZA DEVONO ESSERE SOLLEVATE DAL DEBITORE MEDIANTE DOMANDA DA PROPORRE AL GIUDICE DINANZI AL QUALE IL PROCESSO SI E SVOLTO IN PRIMA ISTANZA .

2 ) ESSE SONO AMMISSIBILI SOLTANTO QUALORA I MOTIVI SUI QUALI SI BASANO SIANO SORTI DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DURANTE IL QUALE , AL PIU TARDI , A NORMA DEL PRESENTE CODICE , AVREBBERO DOVUTO ESSERE SOLLEVATE SIFFATTE ECCEZIONI , E IN QUANTO NON POSSANO PIU ESSER FATTE VALERE MEDIANTE ' EINSPRUCH ' ( OPPOSIZIONE AI SENSI DEL PAR 700 ZPO ).

3 ) NELLA RELATIVA DOMANDA , IL DEBITORE DEVE SOLLEVARE TUTTE LE ECCEZIONI DI MERITO CHE E IN GRADO DI FAR VALERE NEL MOMENTO IN CUI LA PROPONE .

8 A SOSTEGNO DELL ' OPPOSIZIONE , LA AS-AUTOTEILE DEDUCE LA COMPENSAZIONE DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SUA CONDANNA ALLE SPESE CON IL CREDITO DERIVANTE DALL ' INDEBITO ARRICCHIMENTO DEL MALHE AI DANNI DELLA SOCIETA PAT , CREDITO CHE ERA STATO AD ESSA ASSEGNATO PER IL RECUPERO . OLTRE ALLA DICHIARAZIONE D ' INAMMISSIBILITA DELL ' ESECUZIONE FORZATA , LA AS-AUTOTEILE CHIEDE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO DELLA FIDEIUSSIONE .

9 CON SENTENZA 4 APRILE 1983 , IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN SI DICHIARAVA INCOMPETENTE , IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L ' OPPOSIZIONE ERA CONNESSA AD UNA DOMANDA GIA DICHIARATA IRRICEVIBILE PER INCOMPETENZA DEI GIUDICI TEDESCHI .

10 CONTRO TALE SENTENZA , CON CUI IL LANDGERICHT AVEVA DICHIARATO IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE , LA AS-AUTOTEILE PROPONEVA RICORSO ' PER SALTUM ' AL BUNDESGERICHTSHOF , IL QUALE , IN SEDE DI CASSAZIONE , HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI COSI FORMULATE :

1 ) SE LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE AI SENSI DEL PAR 767 DELLA ' ZIVILPROZESSORDNUNG ' ( CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE ) RICADANO SOTTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMPETENZA DI CUI ALL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE .

2 ) SE , A NORMA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE , DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE POSSA DEDURSI , IN SEDE DI OPPOSIZIONE , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .

3 ) SE LA COMPETENZA AI SENSI DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE SI ESTENDA AD UN PROCEDIMENTO IN CUI IL DEBITORE , ECCEPENDO L ' INAMMISSIBILITA DELL ' ESECUZIONE FORZATA , PRETENDA LA RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DA CUI RISULTA UNA FIDEIUSSIONE DA LUI OFFERTA IN GARANZIA PER EVITARE L ' ESECUZIONE .

11 SECONDO L ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE , ' INDIPENDENTEMENTE DAL DOMICILIO , HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA : ( ... ) 5* IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE , I GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO HA LUOGO L ' ESECUZIONE ' .

12 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA QUESTIONE , SI DEVE CONSTATARE CHE UN PROCEDIMENTO DEL TIPO DI QUELLO CONTEMPLATO DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRA DI PER SE NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , IN RAGIONE DELLA SUA STRETTA CONNESSIONE CON IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE . TUTTAVIA , TALE CONSTATAZIONE LASCIA APERTO IL PROBLEMA DI ACCERTARE QUALI SIANO LE ECCEZIONI DI MERITO CHE UNA PARTE PUO FAR VALERE NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE , SENZA SUPERARE I LIMITI DELL ' ART . 16 , N . 5 . E QUESTO L ' OGGETTO DELLA SECONDA QUESTIONE POSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF .

13 TALE QUESTIONE MIRA INFATTI A STABILIRE SE , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO D ' ESECUZIONE , UNA PARTE POSSA FAR VALERE , MEDIANTE ECCEZIONE , UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DELLO STATO IN CUI DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .

14 TALE QUESTIONE DEV ' ESSERE RISOLTA ALLA LUCE DEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE ED IN PARTICOLARE TENENDO CONTO DEI RAPPORTI FRA L ' ART . 2 E L ' ART . 16 .

15 AI SENSI DELL ' ART . 2 , LE PERSONE AVENTI IL DOMICILIO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE SONO CONVENUTE DAVANTI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALE DI TALE STATO . TALE NORMA MIRA A TUTELARE I DIRITTI DEL CONVENUTO ; ESSA RAPPRESENTA PERCIO UN CONTRAPPESO ALLE FACILITAZIONI CHE LA CONVENZIONE CONSENTE PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE . NELLA FATTISPECIE , I GIUDICI TEDESCHI HANNO GIA RICONOSCIUTO CHE , POICHE IL CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE E DOMICILIATO IN FRANCIA , L ' ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO FATTO VALERE DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE RIENTRA NELLA COMPETENZA DEI GIUDICI FRANCESI .

16 L ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE APPORTA A TALE NORMA GENERALE UNA SERIE DI DEROGHE , SOTTO FORMA DI COMPETENZE ESCLUSIVE , PER TALUNE CONTROVERSIE CHE , IN RAGIONE DELL ' UBICAZIONE DI UN IMMOBILE , DELLA SEDE DI UNA SOCIETA , DELL ' ISCRIZIONE IN UN PUBBLICO REGISTRO O - COME PREVISTO DAL N . 5 - DEL LUOGO IN CUI SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE , PRESENTANO PARTICOLARI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE DIVERSO DA QUELLO DESIGNATO NELL ' ART . 2 .

17 DALLA SPECIFICITA DEL COLLEGAMENTO RICHIESTO DALL ' ART . 16 RISULTA CHE UNA PARTE NON PUO FONDARSI SULLA COMPETENZA CHE IL N . 5 DI QUESTO ARTICOLO ATTRIBUISCE AI GIUDICI DEL LUOGO DELL ' ESECUZIONE PER SOTTOPORRE A QUESTI GIUDICI , MEDIANTE ECCEZIONE , UNA PRETESA CHE , SE FATTA VALERE MEDIANTE AZIONE , RIENTRA , A NORMA DELL ' ART . 2 , NELLA COMPETENZA DEI GIUDICI DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE . IL FATTO DI SERVIRSI , A TAL FINE , DELL ' OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE E INCOMPATIBILE CON LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA , VOLUTA DALLA CONVENZIONE , TRA IL GIUDICE DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO E IL GIUDICE DEL LUOGO DELL ' ESECUZIONE .

18 NELLA FATTISPECIE , POICHE I GIUDICI TEDESCHI SI SONO GIA DICHIARATI INCOMPETENTI A CONOSCERE DEL CREDITO DEDOTTO IN COMPENSAZIONE , IL FATTO DI INVOCARE TALE CREDITO AL FINE DI IMPEDIRE L ' ESECUZIONE DI UN ' ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EMESSA NELLO STESSO PROCEDIMENTO COSTITUISCE , DA PARTE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , UN MANIFESTO SVIAMENTO DI PROCEDURA PER OTTENERE INDIRETTAMENTE , DA PARTE DEI GIUDICI TEDESCHI , UNA DECISIONE RELATIVA AD UN DIRITTO DI CREDITO PER IL CUI ACCERTAMENTO TALI GIUDICI , SECONDO LA CONVENZIONE , NON SONO COMPETENTI .

19 LE PRIME DUE QUESTIONI DEL BUNDESGERICHTSHOF DEVONO QUINDI ESSERE RISOLTE NEL SENSO CHE LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE , MA CHE QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUEST ' ULTIMA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .

20 DATA QUESTA SOLUZIONE , LA TERZA QUESTIONE RISULTA PRIVA DI OGGETTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

21 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESGERICHTSHOF CON ORDINANZA 9 LUGLIO 1984 , DICHIARA :

LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE ; QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUEST ' ULTIMA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .