SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 LUGLIO 1985. - PIERCARLO BOZZETTI CONTRO INVERNIZZI S.P.A. E MINISTERO DEL TESORO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI CREMONA). - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA'- PREZZO INDICATIVO DEL LATTE. - CAUSA 179/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02301
edizione speciale spagnola pagina 00831
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI - PROBLEMA DI COMPETENZA NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NAZIONALE - SOLUZIONE DIPENDENTE DALLA DEFINIZIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA ALLA LUCE DEL DIRITTO COMUNITARIO - UTILITA DELLA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA - NATURA - INTERVENTO REGOLATORE DEL MERCATO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 , ART . 5 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1822/77 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA - DETERMINAZIONE - CALCOLO IN RELAZIONE AL PREZZO INDICATIVO DEL LATTE - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 3* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 , ART . 2 )
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEL LATTE - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE A CRITERI OBIETTIVI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE - RIPERCUSSIONI DIVERSE A SECONDA DEI PRODUTTORI - NON SUSSISTE DISCRIMINAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA )
1 . SPETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI CIASCUNO STATO MEMBRO IL DESIGNARE IL GIUDICE COMPETENTE PER DIRIMERE LE LITI VERTENTI SU DIRITTI SOGGETTIVI , ATTRIBUITI DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , FERMO RESTANDO TUTTAVIA CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A GARANTIRE , IN OGNI CASO , LA TUTELA EFFETTIVA DI DETTI DIRITTI . CIO PREMESSO , NON SPETTA ALLA CORTE INTERVENIRE NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI COMPETENZA CHE PUO SOLLEVARE , NELL ' AMBITO DELL ' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NAZIONALE , LA DEFINIZIONE DI DETERMINATE SITUAZIONI GIURIDICHE FONDATE SUL DIRITTO COMUNITARIO . TUTTAVIA , QUANDO TALE DEFINIZIONE ALLA LUCE DEL DIRITTO NAZIONALE E A SUA VOLTA CONNESSA ALLA DEFINIZIONE ALLA LUCE DEL DIRITTO COMUNITARIO , E OPPORTUNO INDICARE AL GIUDICE NAZIONALE , IN SEDE DI RINVIO PREGIUDIZIALE , GLI ELEMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO CONCORRERE ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI COMPETENZA CHE ESSO DEVE RISOLVERE .
2 . DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO COMUNITARIO , IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , ISTITUITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 E DEFINITO NEI PARTICOLARI DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1822/77 , RIENTRA , TENUTO CONTO DELLA FUNZIONE REGOLATRICE DEL MERCATO CHE GLI SPETTA , FRA GLI INTERVENTI CONTEMPLATI DALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO PER I LATTICINI ED E CARATTERIZZATO DALLA SUA FUNZIONE ECONOMICA . IL FATTO CHE , ESSENDO DIRETTAMENTE DESTINATO A FAR FRONTE A DETERMINATE SPESE SOSTENUTE NELL ' AMBITO DI DETTA ORGANIZZAZIONE COMUNE , ESSO NON FIGURI FRA LE ' RISORSE PROPRIE ' DELLA COMUNITA E IRRILEVANTE PER TALE DEFINIZIONE .
3 . IL RIFERIRSI , PER CALCOLARE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEL LATTE , AL VALORE CENTRALE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO COSTITUITO DAL PREZZO INDICATIVO DEL LATTE , STABILITO IN RELAZIONE AD UN PRODOTTO STANDARD AMMESSO COME TIPICO PER L ' INTERA COMUNITA , E PIENAMENTE CONFORME ALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO , A NORMA DEL QUALE LA POLITICA COMUNE DEI PREZZI , NELL ' AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DI MERCATO , ' DEV ' ESSERE BASATA SU CRITERI COMUNI E SU METODI DI CALCOLO UNIFORMI ' .
4 . IL FATTO CHE L ' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO PER I LATTICINI , POSSA AVERE RIPERCUSSIONI DIVERSE A SECONDA DEI PRODUTTORI , IN RELAZIONE ALL ' ORIENTAMENTO INDIVIDUALE DELLA LORO PRODUZIONE O ALLE CONDIZIONI LOCALI , NON PUO ESSERE CONSIDERATO UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO , DAL MOMENTO CHE LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO SI BASA SU CRITERI OBIETTIVI , ADEGUATI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO .
NEL PROCEDIMENTO 179/84 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRETORE DI CREMONA ( ITALIA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
PIERCARLO BOZZETTI , ALLEVATORE IN DEROVERE ( CREMONA ),
E
INVERNIZZI SPA , CON SEDE IN MELZO ( MILANO ),
NONCHE
MINISTERO DEL TESORO ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1079 , RELATIVO AD UN PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E A MISURE DESTINATE AD AMPLIARE I MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTILATTIERO-CASEARI , E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1977 , N . 1822 , RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ISTITUITO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ,
1 CON ORDINANZA 1* GIUGNO 1984 , GIUNTA ALLA CORTE IL 9 LUGLIO SUCCESSIVO , IL PRETORE DI CREMONA HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE E ALLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1079 , RELATIVO AD UN PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E A MISURE DESTINATE AD AMPLIARE I MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 131 , PAG . 6 ) E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1977 , N . 1822 , RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ISTITUITO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 203 , PAG . 1 ), NELLE VERSIONI ULTERIORMENTE MODIFICATE ED INTEGRATE .
SULLA DISCIPLINA IN MATERIA
2 CON IL REGOLAMENTO N . 1079/77 IL CONSIGLIO HA ISTITUITO UN ' PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ' DESTINATO A RIDURRE LE ECCEDENZE STRUTTURALI SUL MERCATO DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLA COMUNITA . IN BASE AL SECONDO CONSIDERANDO DEL PREAMBOLO , QUESTO PRELIEVO E DESTINATO A STABILIRE VINCOLI PIU DIRETTI FRA LA PRODUZIONE E LE POSSIBILITA DI COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI LATTIERI . ESSO DEVE COLPIRE IN MODO UNIFORME TUTTE LE PARTITE DI LATTE FORNITE ALLE LATTERIE NONCHE DETERMINATE VENDITE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ALLA FATTORIA .
3 A NORMA DELL ' ART . 2 , L ' ENTITA DEL PRELIEVO E STABILITA , PER LE CAMPAGNE LATTIERE CHE SI SUSSEGUONO , SECONDO IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 43 , N . 2 , DEL TRATTATO , CIOE DAL CONSIGLIO CHE SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA QUALIFICATA , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE . IL LIVELLO DEL PRELIEVO , FISSATO IN FUNZIONE DI UNA PERCENTUALE DEL ' PREZZO INDICATIVO DEL LATTE VALIDO PER LA CAMPAGNA IN QUESTIONE ' , TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO , DELLE PREVISIONI D ' OFFERTA E DI DOMANDA DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , NONCHE DELL ' ANDAMENTO DELLE GIACENZE .
4 PER LA CAMPAGNA 1977/1978 , IL PRELIEVO E STATO STABILITO A 1,5% DEL PREZZO INDICATIVO DEL LATTE ; LE PERCENTUALI VIGENTI PER LE CAMPAGNE SUCCESSIVE SONO STATE STABILITE MEDIANTE REGOLAMENTO . SECONDO LE INDICAZIONI CHE EMERGONO DAL FASCICOLO , IL PRELIEVO ERA FISSATO AL 2% DEL PREZZO INDICATIVO AL MOMENTO DELLA CONTROVERSIA , CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MAGGIO 1982 , N . 1189 ( GU L 140 , PAG . 8 ).
5 A NORMA DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 , NELL ' IPOTESI DI UNA FORNITURA AD UN ' IMPRESA CHE TRATTA O TRASFORMA IL LATTE , IL PRELIEVO VIENE DEFALCATO DALL ' ACQUIRENTE DEL LATTE DAL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI AL PRODUTTORE ; ESSO VIENE TRASMESSO MENSILMENTE AD OPERA DELL ' ACQUIRENTE INTERESSATO , PER IL MESE PRECEDENTE , ALL ' ENTE COMPETENTE DESIGNATO A QUESTO SCOPO DA CIASCUNO STATO MEMBRO . L ' ART . 5 PRECISA CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SI CONSIDERA COME UNO DEGLI ' INTERVENTI DESTINATI A REGOLARIZZARE I MERCATI AGRICOLI ' .
6 IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1822/77 , ALTRESI CONTEMPLATO DALLE QUESTIONI DEL PRETORE , DISCIPLINA LE MODALITA D ' APPLICAZIONE RELATIVE ALLA PERCEZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SENZA TUTTAVIA PREDISPORRE MODALITA CHE POSSANO AVERE INTERESSE PARTICOLARE SOTTO IL PROFILO DEI PROBLEMI SOLLEVATI . QUESTO REGOLAMENTO VIENE QUINDI ESAMINATO CONGIUNTAMENTE CON IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 , LA CUI VALIDITA E CONTESTATA .
7 SI DEVE RICORDARE CHE IL ' PREZZO INDICATIVO ' CUI SI FA RIFERIMENTO ALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 E DEFINITO ALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 804 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 148 , PAG . 13 ) COME ' IL PREZZO DEL LATTE CHE SI TENDE AD ASSICURARE PER LA TOTALITA DEL LATTE VENDUTO DAI PRODUTTORI DURANTE LA CAMPAGNA LATTIERA , COMPATIBILMENTE CON LE POSSIBILITA DI SMERCIO ESISTENTI SUL MERCATO DELLA COMUNITA E SUI MERCATI ESTERNI ' . QUESTO PREZZO E STABILITO OGNI ANNO DAL CONSIGLIO ' PER IL LATTE CONTENENTE IL 3,7% DI MATERIE GRASSE , FRANCO LATTERIA ' .
SUGLI ANTEFATTI
8 RISULTA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO CHE L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , ALLEVATORE A DEROVERE ( CREMONA ), IL 5 APRILE 1984 CITAVA LA SOCIETA INVERNIZZI SPA CON SEDE IN MELZO ( MILANO ) NONCHE IL MINISTERO DEL TESORO DINANZI AL PRETORE ONDE OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DEFALCATA DALLA SOCIETA INVERNIZZI PER CONTO DEL MINISTERO DEL TESORO A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE PRODOTTO DALLO STESSO ATTORE ED ACQUISTATO DALLA SOCIETA INVERNIZZI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 1983 .
9 A GIUDIZIO DELL ' ATTORE , IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , CALCOLATO IN BASE AL ' PREZZO INDICATIVO ' , SI RISOLVEREBBE IN DISCRIMINAZIONI FRA I PRODUTTORI COMUNITARI IN QUANTO VIENE CALCOLATO IN FUNZIONE DEL PREZZO DI UN LATTE CONTENENTE UNA PERCENTUALE DI MATERIE GRASSE PARI AL 3,7% , MENTRE E NOTO CHE IL LATTE PRODOTTO IN ITALIA HA UNA PERCENTUALE DI MATERIE GRASSE INFERIORE . NE CONSEGUIREBBE CHE GLI ALLEVATORI ITALIANI , PUR DOVENDO VERSARE UN PRELIEVO PARI A QUELLO DEGLI ALTRI PRODUTTORI DELLA COMUNITA , CONTRIBUIREBBERO IN MINORE MISURA ALLA COSTITUZIONE DELLE ECCEDENZE CHE SI DEVONO SMALTIRE . L ' ATTORE RITIENE QUINDI CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA DEBBA CONSIDERARSI ILLEGITTIMO E QUINDI INDEBITO , TANTO CHE SAREBBE POSSIBILE CHIEDERE GIUDIZIALMENTE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME DEFALCATE A QUESTO TITOLO .
10 IL PRETORE RITIENE CHE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA DEI PRODUTTORI DI LATTE DI FRONTE AL PROBLEMA , SEMPRE PIU GRAVE , DELL ' AUMENTO DELLE GIACENZE DI BURRO E DI LATTE IN POLVERE SIA DIFFICILMENTE CRITICABILE DI PER SE , MA CHE NON SIA POSSIBILE NEGARE UN CERTO FONDAMENTO AI DUBBI ESPRESSI DALL ' ATTORE CIRCA LA CORRETTEZZA E L ' IDONEITA DELLE SOLUZIONI ACCOLTE DAL LEGISLATORE COMUNITARIO NELLA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA CONCRETE D ' APPLICAZIONE DI DETTO PRELIEVO , IN QUANTO QUESTO COLPISCE ALLO STESSO MODO TIPI DI LATTE CHE DIFFERISCONO MOLTO FRA LORO , SPECIE SOTTO IL PROFILO DEL TENORE IN MATERIE GRASSE , E CHE FANNO INSORGERE RESPONSABILITA DIVERSE PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE POTENZIALE DI BURRO .
11 INOLTRE , POICHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NON FIGURA FRA LE COSIDDETTE ' RISORSE PROPRIE ' DELLA COMUNITA , ELENCATE NELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI MEDIANTE RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITA ( GU L 94 , PAG . 19 ), IL PRETORE SI CHIEDE SE DETTO PRELIEVO ABBIA NATURA FISCALE O MENO ONDE POTER VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA NEI CONFRONTI DELLA CONTROVERSIA DI CUI DEVE CONOSCERE .
12 PER DISSIPARE QUESTI DUBBI IL PRETORE HA SOLLEVATO DUE QUESTIONI COSI FORMULATE :
1 ) SE I REGOLAMENTI N . 1079/77 DEL CONSIGLIO E N . 1822/77 DELLA COMMISSIONE CHE , CON LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , HANNO ISTITUITO E DISCIPLINATO IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA PER IL LATTE - CHE NON FIGURA TRA LE COSIDDETTE ' RISORSE PROPRIE ' DI CUI ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 APRILE 1970 - SIANO DA INTERPRETARE NEL SENSO CHE IL PRELIEVO MEDESIMO NON HA NATURA FISCALE .
2 ) SE I REGOLAMENTI CEE N . 1079/77 E CEE N . 1822/77 , ED IN PARTICOLARE GLI ARTT . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 E 2 DEL REGOLAMENTO N . 1822/77 , ISTITUENDO UN PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA CHE COLPISCE IN MANIERA IDENTICA PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICHE COMPOSITIVE DIVERSE E QUINDI AVENTI UNA DIVERSA ATTITUDINE A PROVOCARE ECCEDENZE DI BURRO E LATTE IN POLVERE , DEBBANO RITENERSI ILLEGITTIMI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 40 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO NONCHE PER SVIAMENTO DI POTERE PER ILLOGICITA MANIFESTA E VADANO , DI CONSEGUENZA , DISAPPLICATI .
SULLA NATURA FISCALE O MENO DEL ' PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ' ( PRIMA QUESTIONE )
13 L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE IL PRELIEVO LITIGIOSO NON HA CARATTERE FISCALE . ESSO ATTIRA L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL PRELIEVO IN QUESTIONE NON E CITATO TRA LE RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITA , MA E DESTINATO DIRETTAMENTE A FAR FRONTE A DETERMINATE SPESE CONTEMPLATE DALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 NELL ' INTERESSE DEL MERCATO LATTIERO E CHE L ' ART . 5 DELLO STESSO REGOLAMENTO DISPONE CHE ' IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E LE MISURE CONTEMPLATE DALL ' ART . 4 SONO CONSIDERATI COME INTERVENTI DESTINATI A REGOLARIZZARE I MERCATI AGRICOLI ' . ANCHE SE NON SPETTA ALLA CORTE RISOLVERE IL PROBLEMA DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL PRETORE , QUESTA POTREBBE FORNIRE GLI ELEMENTI TRATTI DAL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO SERVIRE AL GIUDICE NAZIONALE PER RISOLVERE DETTO PROBLEMA . L ' ATTORE RICORDA IN MERITO LA SENTENZA DELLA CORTE 19 DICEMBRE 1968 ( CAUSA 13/68 , SALGOIL , RACC . PAG . 661 ).
14 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RITIENE CHE ESULI DAI PROBLEMI D ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IL DEFINIRE L ' INDOLE FISCALE O MENO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA AL FINE DI INDIVIDUARE IL GIUDICE NAZIONALE COMPETENTE . DETTA QUESTIONE DOVREBBE QUINDI VENIR RISOLTA DAL GIUDICE NAZIONALE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO , COME LA CORTE AVREBBE AFFERMATO NELLA SENTENZA , CITATA DALLA PARTE ATTRICE , DEL 19 DICEMBRE 1968 , AL N . 3 DEL DISPOSITIVO , OVE SI AFFERMA , QUANTO ALLA TUTELA DEI DIRITTI CONFERITI DAL TRATTATO , CHE ' SPETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI CIASCUNO STATO MEMBRO IL DESIGNARE LA GIURISDIZIONE COMPETENTE E , A TALE EFFETTO , IL QUALIFICARE DETTI DIRITTI IN BASE AI CRITERI DEL DIRITTO NAZIONALE ' . IL GOVERNO ITALIANO RITIENE CHE IL FATTO CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SIA CONSIDERATO COME PROVVEDIMENTO DESTINATO A CONTRIBUIRE ALLA STABILIZZAZIONE DEI MERCATI , COME PURE IL FATTO CHE DETTO PRELIEVO NON SIA COMPRESO NELLE RISORSE PROPRIE AI SENSI DELL ' ART . 201 DEL TRATTATO CEE , LASCIANO APERTA LA QUESTIONE DI COMPETENZA , CHE DOVREBBE ESSERE RISOLTA SECONDO I CRITERI DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE .
15 IL CONSIGLIO RICONOSCE CHE IL PROBLEMA DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE NAZIONALE VA RISOLTO SECONDO I CRITERI DEL SOLO DIRITTO NAZIONALE , COME LA CORTE HA INDICATO AL N . 18 DELLA SENTENZA 27 MARZO 1980 ( CAUSE 66 , 127 E 128/79 , SALUMI , RACC . PAG . 1237 ). IL CONSIGLIO OSSERVA TUTTAVIA CHE , NELLA SENTENZA 22 FEBBRAIO 1979 ( CAUSA 138/78 , STOLTING , RACC . PAG . 713 ), LA CORTE HA GIA DEFINITO IL COMPLESSO DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO N . 1079/77 COME ' DESTINATI A REGOLARIZZARE E A STABILIZZARE IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E A COMPLETARE COSI L ' ATTUALE SISTEMA D ' INTERVENTO ' . LA CORTE AVREBBE QUINDI ESCLUSO CHE SIFFATTO PRELIEVO ABBIA NATURA FISCALE . PARE QUINDI DIFFICILE AL CONSIGLIO CHE UN GIUDICE NAZIONALE POSSA DEFINIRE DIVERSAMENTE LA NATURA DELLO STESSO PRELIEVO .
16 SECONDO LA COMMISSIONE , CON LA QUESTIONE SOLLEVATA SI CHIEDE LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA NON GIA DI DIRITTO COMUNITARIO , BENSI DI DIRITTO NAZIONALE , VALE A DIRE LA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE . ESSA RITIENE CHE DETTA QUESTIONE VADA RISOLTA DAL GIUDICE NAZIONALE IN FUNZIONE DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO .
17 COME HA AFFERMATO LA CORTE NELLA SENTENZA 19 DICEMBRE 1968 ( SALGOIL ), ALLA QUALE SI SONO RICHIAMATE LE PARTI , SPETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI CIASCUNO STATO MEMBRO DESIGNARE IL GIUDICE COMPETENTE A RISOLVERE CONTROVERSIE VERTENTI SUI DIRITTI SOGGETTIVI , SCATURENTI DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , FERMO RESTANDO TUTTAVIA CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A GARANTIRE , IN OGNI CASO , LA TUTELA EFFETTIVA DI DETTI DIRITTI . CON QUESTA RISERVA , NON SPETTA ALLA CORTE INTERVENIRE NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI COMPETENZA CHE PUO SOLLEVARE , NELL ' AMBITO DELL ' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NAZIONALE , LA DEFINIZIONE DI DETERMINATE SITUAZIONI GIURIDICHE FONDATE SUL DIRITTO COMUNITARIO .
18 TUTTAVIA , COME GIUSTAMENTE HA OSSERVATO IL CONSIGLIO , LA QUALIFICA DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , ALLA LUCE DELLE NORME DEL DIRITTO COMUNITARIO , NON E COMUNQUE INDIFFERENTE SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO NAZIONALE . VI E QUINDI UN INDUBBIO INTERESSE AD INDICARE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO CONCORRERE ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI COMPETENZA CHE ESSO DEVE RISOLVERE .
19 SI DEVE OSSERVARE A QUESTO PROPOSITO CHE NELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 SI E TENUTO A PRECISARE CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA VA CONSIDERATO COME UNO DEGLI ' INTERVENTI DESTINATI ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI ' . QUESTO PRELIEVO HA QUINDI CARATTERE ESSENZIALMENTE ECONOMICO , IN QUANTO HA LA STESSA FUNZIONE DEGLI ALTRI INTERVENTI CONTEMPLATI DALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI . LA CIRCOSTANZA CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , DIRETTAMENTE DESTINATO A FAR FRONTE A DETERMINATE SPESE SOSTENUTE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERI NON RIENTRI TRA LE ' RISORSE PROPRIE ' DELLA COMUNITA NON IMPLICA CHE VENGA MODIFICATA LA QUALIFICA DI DETTO PRELIEVO IN QUANTO HA LA FUNZIONE DI CONTRIBUIRE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI .
20 SI DEVE DUNQUE RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE NEL SENSO CHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , ISTITUITO CON IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 E DEFINITO NEI PARTICOLARI MEDIANTE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1822/77 , SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO , VA INQUADRATO TENUTO CONTO DELLA FUNZIONE ECONOMICA CHE ESSO SVOLGE IN QUANTO FA PARTE DEGLI INTERVENTI DESTINATI A REGOLARIZZARE IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE TRARRE LE CONSEGUENZE DA QUESTA CONSTATAZIONE ONDE DETERMINARE LA SUA COMPETENZA IN MATERIA .
SULLA VALIDITA DEL METODO DI FISSAZIONE DEL ' PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ' ( SECONDA QUESTIONE )
21 SECONDO L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL METODO DI CALCOLO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1079/77 E DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1822/77 , CHE CONSISTE NEL DETERMINARE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ASSUMENDO COME BASE IL PREZZO INDICATIVO FISSATO PER UN LATTE TIPO CONTENENTE IL 3,7% DI MATERIE GRASSE , SAREBBE DISCRIMINATORIO PER UN PRODUTTORE COME L ' ATTORE , IL CUI LATTE NON HA MAI FATTO REGISTRARE TALE PERCENTUALE , RISPETTO AI PRODUTTORI DI ALTRE REGIONI DELLA COMUNITA , IL CUI LATTE RAGGIUNGE E SUPERA DETTA PERCENTUALE DI MATERIE GRASSE . ORBENE , SAREBBERO PROPRIO QUESTI TIPI DI LATTE CHE PROVOCANO LE ECCEDENZE DI PRODUZIONE E IN PARTICOLARE LE ECCEDENZE DI BURRO . IL RIFERIMENTO AL PREZZO INDICATIVO STABILITO PER UN LATTE CONTENENTE 3,7% DI MATERIE GRASSE COSTITUIREBBE DUNQUE UNA DISCRIMINAZIONE INCOMPATIBILE CON L ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO ED UNO SVIAMENTO DI POTERE , DATA L ' ILLOGICITA MANIFESTA DI SIFFATTO METODO DI DETERMINAZIONE .
22 SEMPRE SECONDO L ' ATTORE , IL LEGISLATORE COMUNITARIO AVREBBE DOVUTO TENER CONTO DELLA DIFFERENZA DI SITUAZIONI REGIONALI STABILENDO IL PRELIEVO IN MODO CHE GRAVASSE SUI PRODUTTORI CHE SONO EFFETTIVAMENTE RESPONSABILI DELLE ECCEDENZE DI PRODUZIONE E CONCEDENDO , COME CONTROPARTITA , UN ' ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DAL PRELIEVO AI PRODUTTORI DI LATTE PIU POVERO DI MATERIE GRASSE . L ' ATTORE OSSERVA CHE , ALLORCHE SONO STATE DEFINITE LE MODALITA DI RISCOSSIONE DEL NUOVO ' PRELIEVO SUPPLEMENTARE ' AD OPERA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 31 MARZO 1984 , N . 857 ( GU L 90 , PAG . 13 ) E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 16 MAGGIO 1984 , N . 1371 ( GU L 132 , PAG . 11 ) SI E TENUTO CONTO DEL DIVERSO TENORE IN MATERIE GRASSE CHE PUO PRESENTARE IL LATTE .
23 LA TESI DELL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE E STATA APPOGGIATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , CHE ALLEGA CHE LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO EFFETTUATA ASSUMENDO COME BASE IL PREZZO INDICATIVO DI UN LATTE AVENTE 3,7% DI MATERIE GRASSE COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI PRODUTTORI ITALIANI , POICHE IL TENORE IN MATERIE GRASSE DEL LATTE PRODOTTO IN ITALIA E IN MEDIA SOLO DEL 3,5% . IL GOVERNO ITALIANO NON CONTESTA NEL SUO PRINCIPIO L ' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , MA CONSIDERA CHE IL CONSIGLIO AVREBBE DOVUTO DIFFERENZIARE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ONDE ADATTARLI ALLE SITUAZIONI VARIABILI CHE SI REGISTRANO NELLA COMUNITA PER QUEL CHE RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DEL LATTE E , IN PARTICOLAR MODO , IL SUO TENORE IN MATERIE GRASSE , GIACCHE QUESTO FATTORE E LA CAUSA PRINCIPALE DEGLI ONERI FINANZIARI PROVOCATI DALLA PRODUZIONE DI ECCEDENZE . PER QUESTO MOTIVO , IL GOVERNO ITALIANO CONSIDERA LA DISCIPLINA DISCRIMINATORIA E NON PROPORZIONATA ALLE FINALITA CHE ESSA PERSEGUE . A SUO PARERE , I REGOLAMENTI CHE HANNO ISTITUITO IN SEGUITO IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE COSTITUISCONO LA PROVA DEL FATTO CHE ANCHE IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA POTEVA VENIR COMMISURATO ALLA QUALITA DEL LATTE , SENZA PER QUESTO MOTIVO FAR INSORGERE INSORMONTABILI OSTACOLI DI ORDINE PRATICO O AMMINISTRATIVO .
24 IL CONSIGLIO , PER DIFENDERE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI CONTESTATI , OSSERVA CHE DISPONE IN MATERIA DI UN LARGO POTERE DISCREZIONALE IN CAMPO ECONOMICO NELLA SCELTA DEI PROVVEDIMENTI DESTINATI A RIPORTARE L ' EQUILIBRIO SUL MERCATO LATTIERO . ESSO RICORDA CHE QUESTO MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E STATO RICONOSCIUTO NELLA SENTENZA 21 FEBBRAIO 1979 ( STOLTING , GIA RICORDATA ) CON LA QUALE LA CORTE HA AMMESSO LA CONFORMITA AL TRATTATO DELL ' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA . IL CONSIGLIO SOTTOLINEA CHE IL PROVVEDIMENTO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO N . 1079/77 SAREBBE STATO SCELTO TRA VARIE ALTERNATIVE , QUALI UNA DIMINUZIONE GENERALE DEI PREZZI DI SOSTEGNO O UN CONTINGENTAMENTO DELLA PRODUZIONE . ANCHE L ' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA AVREBBE POTUTO OPERARSI SECONDO CRITERI DIVERSI , AD ESEMPIO IN FUNZIONE DEL PREZZO EFFETTIVO RISCOSSO DAI PRODUTTORI OPPURE A SECONDA CHE LE LATTERIE FORNISSERO MOLTO , POCO O NULLA ALL ' INTERVENTO . QUESTE DIVERSE MODALITA AVREBBERO TOCCATO IN MODO DIVERSO LE VARIE CATEGORIE DI PRODUTTORI SENZA TUTTAVIA PER QUESTO PORGERE IL FIANCO ALLA CRITICA DI DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE .
25 QUANTO AI PROVVEDIMENTI ISTITUITI DAL REGOLAMENTO N . 1079/77 , IL CONSIGLIO SPIEGA CHE SONO STATI CONCEPITI TENENDO PRESENTE L ' INTERO COMPLESSO DEL MERCATO COMUNITARIO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI . ERA DUNQUE SOLO NORMALE SCEGLIERE COME CRITERIO DI RIFERIMENTO IL PREZZO INDICATIVO , CHE E IL VALORE CENTRALE DEL SISTEMA D ' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO E CHE E STABILITO IN FUNZIONE DI UN TIPO DI LATTE , GIUDICATO RAPPRESENTATIVO DELLA MEDIA COMUNITARIA , FIN DALL ' ISTITUZIONE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO .
26 IL CONSIGLIO CONTESTA LA TESI DELL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE E DEL GOVERNO ITALIANO , IN QUANTO ESSI HANNO SOSTENUTO CHE E LA PERCENTUALE DI MATERIE GRASSE NEL LATTE LA PRINCIPALE CAUSA DELLE ECCEDENZE IL CUI SMALTIMENTO GRAVA SUL BILANCIO DELLA COMUNITA . SECONDO IL CONSIGLIO IL PRELIEVO LITIGIOSO HA COME FINALITA QUELLA DI FAR DIMINUIRE , ESERCITANDO UNA PRESSIONE UNIFORME SUL PREZZO DEL LATTE , LA PRODUZIONE COMPLESSIVA PER TUTTO IL MERCATO IN QUESTIONE . QUINDI , SECONDO IL CONSIGLIO , NON CI SI PUO LIMITARE A TENER CONTO DELL ' INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI LATTE SULLA FABBRICAZIONE DEL BURRO , MA SI DEVE TENER CONTO INOLTRE DELLA VENDITA DEL LATTE COME PRODOTTO FRESCO , NONCHE DELLA FABBRICAZIONE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE , DI LATTE CONDENSATO , DI FORMAGGI E DI YOGURT . INOLTRE , SI DOVREBBE TENER CONTO DELLA VENDITA DI TUTTA QUESTA GAMMA DI PRODOTTI NON SOLO SUL MERCATO COMUNITARIO , MA ANCHE SUI MERCATI D ' ESPORTAZIONE . IN QUESTO CONTESTO SAREBBE EMERSO CHE UN ' AZIONE LINEARE , ESERCITATA DIRETTAMENTE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO , ERA IL PROVVEDIMENTO PIU IDONEO IN UN CONTESTO DI MERCATO TALMENTE DIVERSIFICATO .
27 QUANTO AGLI ARGOMENTI TRATTI DALL ' ATTORE E DAL GOVERNO ITALIANO DALLE DIFFERENZIAZIONI EFFETTUATE AL MOMENTO DELL ' ISTITUZIONE DEL ' PRELIEVO SUPPLEMENTARE ' , IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE QUESTO SISTEMA IMPLICA FINALITA E PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , IN QUANTO HA LO SCOPO NON SOLO DI ARGINARE L ' AUMENTO DELLA PRODUZIONE LATTIERA , MA ANCHE DI INFLUIRE SULL ' ANDAMENTO E SULL ' ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE NEGLI STATI MEMBRI E IN DETERMINATE REGIONI DELLA COMUNITA . QUESTA DISCIPLINA , CHE IMPLICA UN ' AZIONE SELETTIVA E FA SCATTARE ALIQUOTE FISCALI DI CARATTERE PROIBITIVO , NON SAREBBE COMPARABILE AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E NON FORNIREBBE DUNQUE ARGOMENTI CHE CONSENTANO DI VALUTARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 .
28 LA TESI DEL CONSIGLIO E CONDIVISA DALLA COMMISSIONE , SECONDO LA QUALE IL RAGIONAMENTO DELL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE SI FONDA SU UNA PREMESSA ERRONEA , VALE A DIRE CHE L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E , IN PARTICOLARE IL SUO REGIME DI PREZZI , SAREBBERO FONDATI ESCLUSIVAMENTE SUL TENORE DI MATERIE GRASSE PRESENTI NEL LATTE . LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE GIA IL REGOLAMENTO DI BASE N . 804/68 , NEL 5* CONSIDERANDO DEL SUO PREAMBOLO , RICORDA CHE LA FINALITA DELL ' ORGANIZZAZIONE DI MERCATO E QUELLA DI GARANTIRE IL PREZZO INDICATIVO COMUNE DEL LATTE FRANCO LATTERIA E CHE A QUESTO SCOPO SI DEVONO CONTEMPLARE , OLTRE GLI INTERVENTI PER IL BURRO E LA CREMA FRESCA , ALTRI PROVVEDIMENTI D ' INTERVENTO COMUNITARI MIRANTI A SOSTENERE LA VALORIZZAZIONE DELLE PROTEINE DEL LATTE E I PREZZI DI QUEI PRODOTTI LA CUI FUNZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PREZZI DEL LATTE ALLA PRODUZIONE E PARTICOLARMENTE IMPORTANTE . QUINDI , L ' ORGANIZZAZIONE DI MERCATO CONTEMPLA , OLTRE IL PREZZO INDICATIVO CHE E GENERALE , UN PREZZO D ' INTERVENTO PER IL BURRO , UN PREZZO D ' INTERVENTO PER IL LATTE SCREMATO IN POLVERE E UN PREZZO D ' INTERVENTO PER I FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO . QUESTA ORGANIZZAZIONE INCLUDE PURE PRELIEVI ALL ' IMPORTAZIONE E RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE , E QUESTE ULTIME SONO PARTICOLARMENTE ALTE PER L ' ESPORTAZIONE DEI FORMAGGI IN QUESTIONE . LA COMMISSIONE ATTIRA PURE L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE I PREZZI EFFETTIVI CHE LE LATTERIE PAGANO IN ITALIA AI PRODUTTORI SONO SUPERIORI AL PREZZO INDICATIVO DI ALMENO IL 20% , SICCHE L ' APPLICAZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA LASCEREBBE ANCORA UN VANTAGGIO NOTEVOLE AI PRODUTTORI ITALIANI .
29 QUANTO AL RAFFRONTO FATTO FRA IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE , LA COMMISSIONE CONDIVIDE QUANTO HA DICHIARATO IL CONSIGLIO ATTIRANDO L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL RIFERIMENTO AL TENORE IN MATERIE GRASSE DEL LATTE PER LA DETERMINAZIONE DELL ' ENTITA DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE AVREBBE LA FUNZIONE DI EVITARE FRODI , PRATICATE CONCENTRANDO IL VOLUME DEL LATTE MEDIANTE ARRICCHIMENTO DEL SUO TENORE IN MATERIE GRASSE , MENTRE IL LATTE RESIDUO , SCREMATO , VIENE DIRETTAMENTE UTILIZZATO COME MANGIME .
30 ONDE RISOLVERE LA CONTROVERSIA SOLLEVATA CIRCA LE MODALITA DI FISSAZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , E OPPORTUNO RICORDARE , IN PRIMO LUOGO , CHE SI DEVE RICONOSCERE AL CONSIGLIO , IN QUESTA MATERIA , UN POTERE DISCREZIONALE CHE CORRISPONDE ALLE RESPONSABILITA POLITICHE CHE GLI ARTT . 40 E 43 GLI ATTRIBUISCONO , COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO A PROPOSITO DELLO STESSO PRELIEVO NELLA SENTENZA 21 FEBBRAIO 1979 GIA CITATA . ISTITUENDO QUESTO PRELIEVO E FISSANDO LE MODALITA DELLA SUA APPLICAZIONE , IL CONSIGLIO HA SCELTO , TRA LE VARIE FORMULE DISPONIBILI , QUELLA CHE GLI E PARSA PIU IDONEA ALLA FINALITA PERSEGUITA , CIOE ESERCITARE UNA PRESSIONE DIRETTA , PUR SE MODERATA , SUL PREZZO CORRISPOSTO AI PRODUTTORI DI LATTE , ONDE MEGLIO FAR RISALTARE AI LORO OCCHI IL VINCOLO ESISTENTE FRA LA PRODUZIONE E LE POSSIBILITA DI SMALTIMENTO DEI PRODOTTI LATTIERI , COME SI DICHIARA NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 .
31 LA PRESSIONE COSI ESERCITATA NELLA FASE DI PRODUZIONE HA LO SCOPO DI FAR FRONTE AD UNO SQUILIBRIO GLOBALE SUL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE ESSI COSTITUISCANO O MENO OGGETTO DI INTERVENTO , TENUTO CONTO DEGLI ONERI CONNESSI AL LORO SMALTIMENTO TANTO SUL MERCATO COMUNITARIO QUANTO SUI MERCATI D ' ESPORTAZIONE . L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE E IL GOVERNO ITALIANO ATTRIBUISCONO PERTANTO A TORTO UNA FUNZIONE DETERMINANTE AL TENORE DI MATERIE GRASSE PRESENTI NEL LATTE , MENTRE IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO MIRA A RIEQUILIBRARE IL MERCATO COMPLESSIVO DEL LATTE E DI TUTTI I SUOI DERIVATI .
32 LA FINALITA DEL REGOLAMENTO N . 1079/77 , COME SI EVINCE IN PARTICOLARE DAI DUE PRIMI CONSIDERANDI DEL PREAMBOLO , E QUELLA DI RISOLVERE IL PROBLEMA DELLO SQUILIBRIO DEL MERCATO LATTIERO NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , GRAZIE AD UNO SFORZO DI SOLIDARIETA AL QUALE DEVONO PARTECIPARE IN UGUAL MODO TUTTI I PRODUTTORI DELLA COMUNITA , INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALITA DEI LORO PRODOTTI E DALLA LORO DESTINAZIONE , CIOE INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE UN LATTE PARTICOLARE SIA DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO O ALLA FABBRICAZIONE VUOI DI BURRO , VUOI DI LATTE IN POLVERE , VUOI DI FORMAGGIO O DI ALTRI PRODOTTI DERIVATI . POCO IMPORTA INOLTRE CHE DETTI PRODOTTI DEBBANO VENDERSI NEL MERCATO COMUNE OD ESSERE ESPORTATI .
33 SOTTO QUESTO PROFILO , IL CALCOLO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA CHE SI FONDA SUL VALORE CENTRALE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , CIOE SUL PREZZO INDICATIVO STABILITO ASSUMENDO COME BASE UN LATTE DI TIPO STANDARD , ASSUNTO COME TIPICO PER TUTTA LA COMUNITA , E PIENAMENTE CONFORME ALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO , IN VIRTU DEL QUALE UNA POLITICA COMUNE DEI PREZZI , NELL ' AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO , ' DEVE ESSERE BASATA SU CRITERI COMUNI E SU METODI DI CALCOLO UNIFORMI ' .
34 IL FATTO CHE L ' ISTITUZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , POSSA AVERE RIPERCUSSIONI DIVERSE PER DETERMINATI PRODUTTORI , A SECONDA DELL ' ORIENTAMENTO INDIVIDUALE DELLA LORO PRODUZIONE O A SECONDA DELLE CONDIZIONI LOCALI , NON PUO CONSIDERARSI COME DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO , DAL MOMENTO CHE LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO SI FONDA SU CRITERI OBIETTIVI , ADEGUATI ALLE NECESSITA DEL FUNZIONAMENTO GLOBALE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , PER TUTTI I PRODOTTI CHE QUESTA DISCIPLINA .
35 DA QUANTO PRECEDE , RISULTA CHE NON SI PUO SOSTENERE CHE I REGOLAMENTI CONTESTATI DINANZI AL PRETORE OPERINO UNA DISCRIMINAZIONE TRA PRODUTTORI , NE RAVVISARE NEL SISTEMA DI DETTI REGOLAMENTI ALCUNA ILLOGICITA , DAL MOMENTO CHE LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA RISULTA IN ARMONIA CON L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , IN QUANTO IL PRELIEVO E DERIVATO DAL VALORE CENTRALE DI QUESTA DISCIPLINA , CIOE DAL PREZZO INDICATIVO .
36 QUANTO AGLI ARGOMENTI TRATTI DALL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE E DAL GOVERNO ITALIANO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 857/84 CHE ISTITUISCE IL ' PRELIEVO SUPPLEMENTARE ' E DAL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE N . 1371/84 , BASTA FAR OSSERVARE CHE DETTI REGOLAMENTI , POSTERIORI A QUELLI IMPUGNATI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , PERSEGUONO UNA FINALITA DISTINTA DA QUELLI CHE DISCIPLINANO IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA . LE CONCEZIONI DI QUESTI REGOLAMENTI NON POSSONO QUINDI VENIR INVOCATE A POSTERIORI PER SCALZARE LA VALIDITA DI UN REGOLAMENTO PRECEDENTE .
37 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE L ' ESAME DELLA SECONDA QUESTIONE NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI TALI DA INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1079 , E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1977 , N . 1822 .
SULLE SPESE
38 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA PERCIO PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL PRETORE DI CREMONA , CON ORDINANZA 1* GIUGNO 1984 , DICHIARA :
1 ) IL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ISTITUITO CON IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1079 , RELATIVO AD UN PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA E A MISURE DESTINATE AD AMPLIARE I MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E DEFINITO NEI PARTICOLARI MEDIANTE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1977 , N . 1822 , CHE ISTITUISCE MODALITA D ' APPLICAZIONE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA ISTITUITO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO VA INQUADRATO TENUTO CONTO DELLA FUNZIONE ECONOMICA CHE ESSO SVOLGE IN QUANTO FA PARTE DEGLI INTERVENTI DESTINATI A REGOLARIZZARE IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE TRARRE LE CONSEGUENZE DA QUESTA CONSTATAZIONE ONDE DETERMINARE LA SUA COMPETENZA IN MATERIA .
2 ) L ' ESAME DELLA SECONDA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1079 , NE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1977 , N . 1822 .