SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 23 GENNAIO 1986. - PIETRO SOMA E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - EX - AGENTI DEGLI STABILMENTI - DIRITTI A PENSIONE. - CAUSA 171/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00173
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - PENSIONI - PASSAGGIO DA UN SISTEMA D ' ASSICURAZIONE NAZIONALE AL SISTEMA COMUNITARIO - MODALITA - EQUIVALENTE ATTUARIALE O FORFAIT DI RISCATTO - POSSIBILITA DI SCELTA - OBBLIGO DELL ' AMMINISTRAZIONE - LIMITI
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO VIII , ART . 11 , N . 2 )
2 . DIPENDENTI - PARITA DI TRATTAMENTO - AMMISSIONE DI TALUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI , IN VIA ESCLUSIVA , A GARANZIE STATUTARIE E VANTAGGI PREVIDENZIALI - DISCRIMINAZIONE - INSUSSISTENZA
3 . DIPENDENTI - PENSIONI - SPETTANZE DI PENSIONE MATURATE PRIMA DELL ' ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA - TRASFERIMENTO AL REGIME COMUNITARIO - MODALITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO VIII , ART . 11 , N . 2 )
1 . L ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO DEL PERSONALE , BENCHE ABBIA LO SCOPO FONDAMENTALE DI GARANTIRE IL PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI ASSICURAZIONE NAZIONALE AL SISTEMA COMUNITARIO IN UNA DELLE DUE FORME CHE ESSO MENZIONA , CIOE L ' EQUIVALENTE ATTUARIALE O IL FORFAIT DI RISCATTO , NON PRESCRIVE TASSATIVAMENTE CHE LE DUE POSSIBILITA SIANO CONTEMPLATE , INDIPENDENTEMENTE DAL SE IL DIRITTO NAZIONALE LE PREVEDA .
2 . NON SI POSSONO METTERE IN DISCUSSIONE LE DIFFERENZE DI STATUS ESISTENTI FRA LE VARIE CATEGORIE DI PERSONE OCCUPATE PRESSO LE COMUNITA . NON SI PUO PERTANTO CONSIDERARE UNA DISCRIMINAZIONE IL FATTO CHE , DAL PUNTO DI VISTA DELLE GARANZIE STATUTARIE E DEI VANTAGGI PREVIDENZIALI , TALUNE CATEGORIE DI PERSONE OCCUPATE PRESSO LE COMUNITA POSSANO GODERE DI GARANZIE O DI VANTAGGI CHE NON SONO CONCESSI AD ALTRE CATEGORIE .
3 . IN CASO DI TRASFERIMENTO AL REGIME COMUNITARIO DELLE SPETTANZE DI PENSIONE MATURATE SOTTO IL REGIME NAZIONALE , LA DETERMINAZIONE DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE DA PARTE DELL ' ENTE PREVIDENZIALE D ' ORIGINE E LA SUA NUOVA VALUTAZIONE IN FORZA DELLE NORME VIGENTI PER IL SISTEMA PENSIONISTICO DELLA COMUNITA SI BASANO SU DATI E SU FATTORI DI VALUTAZIONE DIVERSI PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTECEDENTI DEGLI INTERESSATI , LE LORO PROSPETTIVE FUTURE , IL LIVELLO DEI CONTRIBUTI , LA NATURA E L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI , DI GUISA CHE NON E ILLOGICO CHE IL CALCOLO DELLE ANNUALITA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA PENSIONE COMUNITARIA ABBIA COME RISULTATO UNA CIFRA DIVERSA DA QUELLA DELLE ANNUALITA COMPUTATE DALL ' ENTE NAZIONALE .
NELLA CAUSA 171/84 ,
PIETRO SOMA , DIPENDENTE TEMPORANEO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , ED ALTRI 17 RICORRENTI , DIPENDENTI TEMPORANEI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO DI ISPRA DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NUCLEARE , RAPPRESENTATI E DIFESI DALL ' AVV . G . MARCHESINI , PATROCINANTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . V . BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,
RICORRENTI ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . G . BERARDIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS , DEL MEDESIMO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL RICORSO MIRANTE A FAR ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO CON CUI LA COMMISSIONE , AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE PENSIONISTICHE COMUNITARIE DEI RICORRENTI , HA COMPUTATO SOLO PARZIALMENTE LA DURATA DEL SERVIZIO DEI RICORRENTI PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLA COMMISSIONE ANTERIORMENTE ALLA NOMINA A DIPENDENTI TEMPORANEI ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 28 GIUGNO 1984 , IL SIG . PIETRO SOMA ED ALTRI DICIASSETTE DIPENDENTI TEMPORANEI DELLA COMMISSIONE IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCA AD ISPRA HANNO PROPOSTO RICORSI MIRANTI A FAR ANNULLARE I PROVVEDIMENTI CON CUI LA COMMISSIONE , AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE PENSIONISTICHE COMUNITARIE DEI RICORRENTI , HA COMPUTATO SOLO PARZIALMENTE LA DURATA DEL SERVIZIO PRESTATO DAI RICORRENTI ALLE DIPENDENZE DELLA COMMISSIONE PRIMA DI ESSERE NOMINATI DIPENDENTI TEMPORANEI .
2 RISULTA DAL FASCICOLO CHE , FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE , IL 1* NOVEMBRE 1976 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 OTTOBRE 1976 , N . 2615 , ' CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 259/68 PER QUANTO CONCERNE IL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE ' ( GU L 299 , PAG . 1 ), I RICORRENTI ERANO DIPENDENTI DI STABILIMENTO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA AD ISPRA E IN QUESTA QUALITA ERANO AFFILIATI AL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO GESTITO DALL ' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( IN PROSIEGUO : ' INPS ' ).
3 PER EFFETTO DEL PREDETTO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2615/76 , LA QUALIFICA DI ' AGENTE DI STABILIMENTO ' ERA SOPPRESSA E I RICORRENTI ACQUISTAVANO LA QUALIFICA DI DIPENDENTE TEMPORANEO AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL REGIME VALIDO PER I DIPENDENTI NON DI RUOLO ( IN PROSIEGUO : ' IL REGIME ' ), ATTUALMENTE COMPLETATO CON L ' ISTITUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA DEFINITA DALLA LETTERA D ) AGGIUNTA A DETTO ARTICOLO NEI TERMINI CHE SEGUONO : ' D ) L ' AGENTE ASSUNTO PER OCCUPARE , A TITOLO TEMPORANEO , UN IMPIEGO PERMANENTE RETRIBUITO IN BASE AGLI STANZIAMENTI PER LA RICERCA E GLI INVESTIMENTI E COMPRESO NELLA TABELLA DEGLI ORGANICI ALLEGATA ALLA SEZIONE DEL BILANCIO RELATIVA ALL ' ISTITUZIONE INTERESSATA ' .
4 INOLTRE , IL REGOLAMENTO N . 2615/76 INSERIVA GLI EX DIPENDENTI DI STABILIMENTO NEL SISTEMA PENSIONISTICO DELLA COMUNITA INTEGRANDO L ' ART . 39 DEL REGIME CON UN PARA GRAFO 2 MODIFICATO , CHE RECITA COME SEGUE : ' ALL ' ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO , L ' AGENTE DI CUI ALL ' ARTICOLO 2 , LETTERA C ) O D ), HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA O ALL ' INDENNITA UNA TANTUM ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO V , CAPITOLO 3 , DELLO STATUTO E DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO ' .
5 L ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 2615/76 PRESCRIVE , IN VIA TRANSITORIA , NEL N . 4 , 1* COMMA , A FAVORE DEI DIPENDENTI DI STABILIMENTO CHE HANNO ACQUISTATO LO STATUS DI DIPENDENTE TEMPORANEO , CHE GLI ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI IN QUALITA DI DIPENDENTE DI STABILIMENTO SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 77 , 1* COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE ( IN PROSIEGUO : ' LO STATUTO ' ), A TENORE DEL QUALE LA FACOLTA DI FAR VALERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA E SUBORDINATA AL COMPIMENTO DI ALMENO DIECI ANNI DI SERVIZIO .
6 TUTTAVIA , IN BASE ALL ' ART . 2 , N . 4 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 2615/76 , SOLO GLI ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI DALL ' EX DIPENDENTE DI STABILIMENTO NELLA SUA NUOVA QUALITA DI DIPENDENTE TEMPORANEO SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANNUALITA IN BASE ALLE QUALI VIENE CALCOLATA LA PENSIONE AI SENSI DELL ' ART . 2 DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO .
7 PER RAGIONI DI EQUITA , LA COMMISSIONE DECIDEVA TUTTAVIA DI APPLICARE PER ANALOGIA AGLI EX DIPENDENTI DI STABILIMENTO CHE NE FACESSERO DOMANDA L ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO , CHE CONSENTE AL DIPENDENTE ENTRATO IN SERVIZIO PRESSO UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA DOPO ESSERE STATO ISCRITTO AD UN ENTE PREVIDENZIALE NAZIONALE DI FAR TRASFERIRE ALLE COMUNITA L ' EQUIVALENTE ATTUARIALE DELLE SPETTANZE DI PENSIONE DI VECCHIAIA MATURATE NELL ' AMBITO NAZIONALE . IN TAL CASO , L ' ISTITUZIONE PRESSO LA QUALE IL DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO DETERMINA , TENUTO CONTO DEL GRADO DI INQUADRAMENTO , LE ANNUALITA CHE COMPUTA SECONDO IL PROPRIO REGIME , IN BASE ALL ' IMPORTO DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE .
8 IL 13 LUGLIO 1978 LA COMMISSIONE DIFFONDEVA PRESSO LO STABILIMENTO DI ISPRA DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA UN AVVISO , GIA PUBBLICATO SUL CORRIERE DEL PERSONALE N . 391 DEL 14 GIUGNO 1978 , CON IL QUALE I DIPENDENTI TEMPORANEI PRECEDENTEMENTE AFFILIATI ALL ' INPS ERANO INFORMATI DEL FATTO CHE IL TRASFERIMENTO DELLE LORO SPETTANZE DI PENSIONE AL REGIME COMUNITARIO ERA DIVENUTO POSSIBILE GRAZIE ALL ' ACCORDO STIPULATO A ROMA , IL 2 MARZO 1978 , TRA L ' INPS E LA COMUNITA .
9 IL 2 FEBBRAIO 1983 IL SOMA , DIVENUTO DIPENDENTE TEMPORANEO DAL 1* NOVEMBRE 1976 IN BASE AL PRECITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2615/76 , CHIEDEVA ALLA COMMISSIONE DI POTER FRUIRE DI DETTA POSSIBILITA PER IL PERIODO DURANTE IL QUALE AVEVA LAVORATO IN QUALITA DI DIPENDENTE DI STABILIMENTO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA AD ISPRA ( 1* MARZO 1961 - 31 OTTOBRE 1976 ).
10 IL 4 OTTOBRE 1983 LA COMMISSIONE INFORMAVA IL SOMA CHE , IN SEGUITO AI CALCOLI DA ESSA EFFETTUATI IN BASE ALL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO , L ' ANZIANITA RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO COME DIPENDENTE DI STABILIMENTO CHE SI POTEVA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUA PENSIONE COMUNITARIA ERA DI 6 ANNI , 2 MESI E 23 GIORNI .
11 PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI RICORRENTI , LA COMMISSIONE COMUNICAVA LORO CHE , IN MEDIA , GLI ANNI DURANTE I QUALI ESSI AVEVANO LAVORATO COME DIPENDENTI DI STABILIMENTO POTEVANO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLA LORO PENSIONE COMUNITARIA SOLO NELLA MISURA DI UN TERZO .
12 IL SOMA E GLI ALTRI RICORRENTI , CONSIDERANDO INIQUI I CALCOLI CHE FIGURAVANO NELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE LORO NOTIFICATE , PRESENTAVANO NEL DICEMBRE 1983 , IN BASE ALL ' ART . 46 DEL REGIME RELATIVO AI DIPENDENTI NON DI RUOLO , RECLAMI MIRANTI A FAR ANNULLARE I PREDETTI PROVVEDIMENTI .
13 CON DECISIONI NOTIFICATE AI RICORRENTI NEL MARZO 1984 , LA COMMISSIONE RESPINGEVA DETTI RECLAMI MOTIVANDO CHE ESSI ERANO IDENTICI A QUELLI PRESENTATI NEL 1981 DALLA SIG.RA CELANT E DA ALTRI DIPENDENTI E DA LEI RESPINTI . LA COMMISSIONE RICORDAVA AL RIGUARDO CHE LA FONDATEZZA DEL PUNTO DI VISTA DA LEI ADOTTATO NEL 1981 ERA STATA CONFERMATA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 6 OTTOBRE 1983 ( CAUSE RIUNITE DA 118 A 123/83 , CELANT , RACC . PAG . 2995 ).
14 IL 25 GIUGNO 1984 IL SOMA E ALTRI DICIASSETTE RICORRENTI , INSODDISFATTI DELLA POSIZIONE CHE LA COMMISSIONE AVEVA ADOTTATO NEI LORO CONFRONTI , PROPONEVANO I PRESENTI RICORSI . I RICORRENTI MIRANO AD OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI CON CUI LA COMMISSIONE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE , AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITA , LE SPETTANZE DI PENSIONE MATURATE ANTERIORMENTE ALLA LORO NOMINA A DIPENDENTI TEMPORANEI E L ' ATTRIBUZIONE DI UN ' ANZIANITA SUPERIORE A QUELLA CHE E STATA LORO ACCORDATA NELL ' IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE . ESSI CHIEDONO ANCHE CHE LA COMMISSIONE SIA TENUTA A GARANTIRE L ' OPZIONE TRA IL TRASFERIMENTO DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE E QUELLO DEL FORFAIT DI RISCATTO PROVVEDENDO AD EFFETTUARE I CALCOLI RELATIVI A QUESTE DUE IPOTESI .
15 A SOSTEGNO DEI RICORSI , I RICORRENTI SOSTENGONO IN PRIMO LUOGO CHE LA COMMISSIONE HA VIOLATO L ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO CHE ATTRIBUIREBBE ALL ' INTERESSATO LA FACOLTA DI TRASFERIRE ALLA CASSA PENSIONI COMUNITARIA , AI FINI DI FRUIRE IN FUTURO DI UN REGIME PENSIONISTICO UNICO , L ' EQUIVALENTE ATTUARIALE O IL FORFAIT DI RISCATTO DELLE SPETTANZE MATURATE NEL SISTEMA NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE .
16 ESSI SOTTOLINEANO AL RIGUARDO CHE I CALCOLI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE IN BASE AL SUDDETTO ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , SI RIFERISCONO UNICAMENTE ALL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE E NON FORNISCONO LA MINIMA INDICAZIONE CIRCA L ' ANZIANITA CHE SAREBBE STATA OTTENUTA SE IL CALCOLO FOSSE STATO EFFETTUATO IN FUNZIONE DELL ' IPOTESI DEL TRASFERIMENTO DEL FORFAIT DI RISCATTO . TALE OMISSIONE DELLA COMMISSIONE NON AVREBBE PERMESSO LORO DI ESERCITARE CON PIENA COGNIZIONE DI CAUSA LA SCELTA CONTEMPLATA DALL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , CHE SAREBBE STATA GARANTITA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 18 MARZO 1982 ( CAUSA 212/81 , BODSON , RACC . PAG . 1019 ), INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I REGIMI NAZIONALI PRATICHINO L ' UNA O L ' ALTRA SOLTANTO DELLE FORMULE DELL ' OPZIONE .
17 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE LA FACOLTA DI SCELTA DI CUI ALL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII NON E ASSOLUTA COME SOSTENGONO I RICORRENTI . L ' OBBLIGO - CHE LE INCOMBEREBBE - DI GARANTIRE DETTA POSSIBILITA DOVREBBE ESSERE DEFINITO IN BASE ALLA SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE NELLO STATO INTERESSATO : SOLO SE L ' ALTERNATIVA ESISTE LA COMMISSIONE DOVREBBE OFFRIRLA AGLI INTERESSATI , PREVIA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO ADEGUATO TRA LA COMUNITA E L ' ENTE PREVIDENZIALE NAZIONALE .
18 NELLA FATTISPECIE LA COMMISSIONE NON SAREBBE STATA IN GRADO DI PROPORRE AI RICORRENTI CALCOLI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL FORFAIT DI RISCATTO DATO CHE QUESTA POSSIBILITA NON E CONTEMPLATA DALL ' ACCORDO STIPULATO IL 2 MARZO 1978 TRA LA COMUNITA E L ' INPS . A SUO AVVISO , L ' INTERPRETAZIONE DATA DAI RICORRENTI ALLA SUMMENZIONATA SENTENZA 18 MARZO 1982 ( BODSON ) E INESATTA POICHE IN QUELLA SEDE LA CORTE SI SAREBBE LIMITATA A DEFINIRE LE NOZIONI DI EQUIVALENZA ATTUARIALE E DI FORFAIT DI RISCATTO .
19 SI DEVE INOLTRE RILEVARE CHE IN CORSO DI CAUSA I RICORRENTI HANNO FATTO PRESENTE L ' ESISTENZA DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979 , N . 29 , LA QUALE AVREBBE INTRODOTTO LA POSSIBILITA DI RISCATTO NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO .
20 TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DAI RICORRENTI , E NECESSARIO DETERMINARE L ' ESATTA PORTATA DEL PREDETTO ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII . DALL ' ANALISI DELLA LETTERA STESSA DELLA DISPOSIZIONE EMERGE CHIARAMENTE CHE QUESTA HA FONDAMENTALMENTE LO SCOPO DI GARANTIRE IL PASSAGGIO DAL SISTEMA ASSICURATIVO NAZIONALE AL SISTEMA COMUNITARIO IN UNA DELLE DUE FORME DA ESSA MENZIONATE , NELLA FATTISPECIE L ' EQUIVALENTE ATTUARIALE O IL FORFAIT DI RISCATTO , MA NON PRESCRIVE TASSATIVAMENTE CHE ENTRAMBE LE POSSIBILITA DEBBANO ESSERE CONTEMPLATE , INDIPENDENTEMENTE DAL SE IL DIRITTO NAZIONALE LE PREVEDA .
21 SI DEVE PERALTRO SOTTOLINEARE CHE , COME LA COMMISSIONE HA GIUSTAMENTE OSSERVATO , NELLA SENTENZA 18 MARZO 1982 ( BODSON ) LA CORTE SI E LIMITATA A DEFINIRE LE NOZIONI DI EQUIVALENTE ATTUARIALE E DI FORFAIT DI RISCATTO E NON SI E PRONUNCIATA SULL ' OBBLIGO , ASSERTIVAMENTE IMPOSTO ALLA COMMISSIONE DALL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , DI OFFRIRE AGLI INTERESSATI LA POSSIBILITA DI SCEGLIERE TRA L ' EQUIVALENTE ATTUARIALE E IL FORFAIT DI RISCATTO .
22 PER QUANTO RIGUARDA LA FATTISPECIE , SI DEVE CONSTATARE CHE IL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO NON CONTEMPLAVA LA POSSIBILITA DEL FORFAIT DI RISCATTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELL ' ACCORDO 2 MARZO 1978 TRA LA COMUNITA E L ' INPS . LE PARTI CONTRAENTI SI SONO TROVATE PERTANTO NELL ' IMPOSSIBILITA DI CONVENIRE DETTA POSSIBILITA E PER QUESTO L ' ACCORDO CONTEMPLA SOLTANTO IL TRASFERIMENTO DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE . CIO PREMESSO , RISULTA INUTILE ACCERTARE SE LA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979 , N . 29 , INVOCATA DAL RICORRENTE ALL ' UDIENZA , ABBIA EFFETTIVAMENTE INTRODOTTO LA POSSIBILITA DEL RISCATTO NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO .
23 DA QUANTO SOPRA CONSIDERATO CONSEGUE CHE IL PRIMO MEZZO NON PUO ESSERE ACCOLTO IN QUANTO SI BASA SU UN ' ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII .
24 A SOSTEGNO DEI RICORSI VIENE DEDOTTA , IN SECONDO LUOGO , LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE . I RICORRENTI LAMENTANO CHE , PUR AVENDO ESSI MATURATO AVERI IN CONTO PENSIONI PARI O ADDIRITTURA SUPERIORI A QUELLI DEI DIPENDENTI DI RUOLO O TEMPORANEI CHE HANNO QUESTE QUALIFICHE SIN DALLA LORO ENTRATA IN SERVIZIO , SIANO STATE LORO ATTRIBUITE SPETTANZE DI PENSIONE DI GRAN LUNGA INFERIORI A QUELLE RICONOSCIUTE AI PREDETTI DIPENDENTI . LA COMMISSIONE , INFATTI , CON IL CALCOLO DA ESSA EFFETTUATO , HA ATTRIBUITO LORO UN ' ANZIANITA PENSIONABILE IN BASE AL REGIME COMUNITARIO CHE E SOLO UN TERZO DI QUELLA RICONOSCIUTA AI DIPENDENTI , DI RUOLO E TEMPORANEI , CHE HANNO VERSATO CONTRIBUTI D ' IMPORTO ANALOGO ALLA CASSA PENSIONI COMUNITARIA DALLA LORO ENTRATA IN SERVIZIO .
25 SU QUESTO PUNTO , IN BASE ALLA CONSTATAZIONE CHE I REGIMI PENSIONISTICI DIFFERISCONO TRA LORO PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA DEI CONTRIBUTI , LA DURATA DEI VERSAMENTI , L ' ETA PENSIONABILE O L ' IMPORTO DELLA PENSIONE , LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE E NECESSARIO CREARE UN FILTRO UNIFORME PER POTER ADEGUATAMENTE TRADURRE LE SPETTANZE MATURATE IN UN DATO SISTEMA PENSIONISTICO IN TERMINI DI ANNUALITA DI PENSIONE COMUNITARIA AI SENSI DELLO STATUTO .
26 DETTO FILTRO UNIFORME , CHE ASSUME LA FORMA DI UNA FORMULA MATEMATICA UNICA APPRESTATA DALLA COMMISSIONE IN ATTUAZIONE DEL SUMMENZIONATO ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , MIREREBBE UNICAMENTE AD ASSICURARE L ' UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI DI RUOLO E TEMPORANEI DI VARIA PROVENIENZA . LA DISPARITA CHE SEMBREREBBE RISULTARE DA TALE CALCOLO SAREBBE SOLO APPARENTE POICHE , COMUNQUE , L ' ENTITA DELLA PENSIONE COMUNITARIA SAREBBE DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLA DELLA PENSIONE INPS . INOLTRE , LA COMMISSIONE SI RICHIAMA ALLA PREDETTA SENTENZA 6 OTTOBRE 1983 ( CELANT ) E , IN PARTICOLARE , AL PUNTO 28 DELLA MOTIVAZIONE , CHE AVREBBE CONFERMATO IL PUNTO DI VISTA DELLA COMMISSIONE , SECONDO CUI L ' EQUIVALENZA DEI CONTRIBUTI NON DEVE AUTOMATICAMENTE COMPORTARE L ' EQUIVALENZA DELLE ANNUALITA PENSIONABILI .
27 AL FINE DI VALUTARE LA FONDATEZZA DI QUESTO SECONDO MEZZO , LA CORTE HA RITENUTO NECESSARIO PORRE DUE QUESITI ALLA COMMISSIONE . IN PRIMO LUOGO , ESSA LE HA CHIESTO DI PRECISARE IN MODO PIU ESPLICITO LA RAGIONE PER CUI LE DIFFERENZE TRA I REGIMI PENSIONISTICI , CHE AVEVANO RESO NECESSARIA L ' APPLICAZIONE DELLA FORMULA MATEMATICA NEL CASO DI SPECIE , AVEVANO PORTATO AL RISULTATO CENSURATO DAI RICORRENTI E , IN SECONDO LUOGO , DI SPIEGARE I MOTIVI PER CUI ESSA RITIENE CHE CON IL SECONDO MEZZO I RICORRENTI MIRINO UNICAMENTE ALLA RICOSTITUZIONE RETROATTIVA DELLE SPETTANZE DI PENSIONE CHE ESSI AVREBBERO MATURATO IN BASE AL REGIME COMUNITARIO SE FOSSERO STATI ASSUNTI SIN DALL ' INIZIO COME DIPENDENTI TEMPORANEI .
28 NELLA RISPOSTA INVIATA ALLA CORTE IL 30 APRILE 1985 , LA COMMISSIONE HA SOTTOLINEATO CHE I DATI VARIABILI FIGURANTI NELLA FORMULA MATEMATICA USATA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE COMUNITARIA ERANO ASSAI NUMEROSI ED ERANO LEGATI PIU ALLA STORIA PERSONALE DEGLI INTERESSATI , IN PARTICOLARE ALLA LORO ETA , CHE AI CONTRIBUTI VERSATI . ESSA HA INOLTRE PRECISATO CHE , A SUO AVVISO , LO SCOPO PERSEGUITO DAI RICORRENTI E QUELLO DI OTTE NERE IL RICONOSCIMENTO , IN REGIME PENSIONISTICO COMUNITARIO , DI UN NUMERO DI ANNUALITA PENSIONABILI UGUALE AL NUMERO DI QUELLE MATURATE IN REGIME NAZIONALE .
29 ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE OCCORRE CONSTATARE , A PRIMA VISTA , CHE SE SI PARAGONA LA SITUAZIONE DI UN DIPENDENTE LOCALE IL QUALE ABBIA OTTENUTO LO STATUS DI DIPENDENTE TEMPORANEO SOLO IN SEGUITO E QUELLA DI UN DIPENDENTE TEMPORANEO CHE ABBIA OTTENUTO TALE QUALIFICA SIN DALL ' ENTRATA IN SERVIZIO , CON RIFERIMENTO AD UN DETERMINATO PERIODO DURANTE IL QUALE ESSI ABBIANO VERSATO CONTRIBUTI PRESSOCCHE IDENTICI RISPETTIVAMENTE AL REGIME SOCIALE ITALIANO E AL REGIME COMUNITARIO , IL DIPENDENTE TEMPORANEO , SIN DALLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO , SI TROVA IN UNA POSIZIONE PIU VANTAGGIOSA IN QUANTO FRUISCE DEL PIENO RICONOSCIMENTO DEI SUOI ANNI DI SERVIZIO AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA . SAREBBE QUESTA LA DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE I RICORRENTI RITERREBBERO DISCRIMINATORIA .
30 TUTTAVIA , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , ' NON SI POSSONO METTERE IN DISCUSSIONE LE DIFFERENZE DI STATUS ESISTENTI TRA LE VARIE CATEGORIE DI PERSONE OCCUPATE PRESSO LE COMUNITA ' E ' NON SI PUO , PERTANTO , CONSIDERARE COME UNA DISCRIMINAZIONE IL FATTO CHE , DAL PUNTO DI VISTA DELLE GARANZIE STATUTARIE E DEI VANTAGGI PREVIDENZIALI , TALUNE CATEGORIE DI PERSONE OCCUPATE PRESSO LE COMUNITA POSSANO GODERE DI GARANZIE O DI VANTAGGI CHE NON SONO CONCESSI AD ALTRE CATEGORIE ' ( SENTENZA 6 OTTOBRE 1983 , CELANT , PUNTO 22 ).
31 INOLTRE LA CORTE HA CHIARAMENTE SOTTOLINEATO NEL PUNTO 27 DELLA STESSA SENTENZA CHE NON SI PUO ADDEBITARE AL LEGISLATORE COMUNITARIO DI NON AVERE , NEL 1976 , TRASFORMATO CON EFFETTO RETROATTIVO I DIPENDENTI DI STABILIMENTO IN DIPENDENTI TEMPORANEI , IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE AL REGIME PENSIONISTICO COMUNITARIO E CHE ' L ' UNICA VIA COMPATIBILE CON LA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEL REGIME PENSIONISTICO COMUNITARIO IN CASO DI VALORIZZAZIONE RETROATTIVA DI PERIODI ASSICURATIVI CONSISTE NELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 11 DELL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO ' .
32 PER L ' IPOTESI IN CUI IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE COMUNITARIA FOSSE BASATO SUL TRASFERIMENTO DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE COME E CONSENTITO DALL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , LA CORTE HA PERALTRO ESPRESSAMENTE DICHIARATO CHE ' POICHE LA DETERMINAZIONE DELL ' EQUIVALENTE ATTUARIALE DA PARTE DELL ' ENTE PREVIDEN ZIALE INIZIALMENTE COMPETENTE E LA SUA NUOVA ESTIMAZIONE IN FUNZIONE DELLE NORME VIGENTI PER IL SISTEMA PENSIONISTICO DELLA COMUNITA SI BASANO SU DATI E SU FATTORI DI VALUTAZIONE DIFFERENTI PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTECEDENTI DEGLI INTERESSATI , LE LORO PROSPETTIVE FUTURE , IL LIVELLO DEI CONTRIBUTI , LA NATURA E L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI , NON RISULTA ANORMALE CHE IL CALCOLO DELLE ANNUALITA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA PENSIONE COMUNITARIA ABBIA COME RISULTATO UNA CIFRA DIVERSA DA QUELLA DELLE ANNUALITA COMPUTATE DALL ' ENTE NAZIONALE ' .
33 RISULTA QUINDI CHIARAMENTE DA QUANTO PRECEDE CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA DEI RICORRENTI PER QUANTO ATTIENE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE COMUNITARIA NON E AFFATTO PARAGONABILE A QUELLA DEI DIPENDENTI TEMPORANEI CHE ABBIANO ACQUISTATO QUESTO STATUS GIA AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN SERVIZIO ; NEI LORO CONFRONTI NON HA POTUTO QUINDI ESSERE OPERATA ALCUNA DISCRIMINAZIONE . IL SECONDO MEZZO DEV ' ESSERE PERTANTO DISATTESO .
34 I RICORRENTI ADDEBITANO INOLTRE ALLA COMMISSIONE DI AVER INCLUSO , NELLA FORMULA MATEMATICA USATA PER CALCOLARE LE ANNUALITA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE COMUNITARIA , NON SOLO LO STIPENDIO BASE IN VIGORE NELL ' OTTOBRE 1976 , MA ANCHE IL COEFFICIENTE CORRETTORE DI CUI ALL ' ART . 65 DELLO STATUTO , ALLORA AMMONTANTE A 157,8% . L ' APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE CORRETTORE AVREBBE AVUTO L ' EFFETTO SIA DI RIDURRE IN MISURA NOTEVOLE L ' ANZIANITA PENSIONABILE , DATO CHE IL COEFFICIENTE NONCHE LO STIPENDIO BASE FIGURANO AL DENOMINATORE DELLA FORMULA MATEMATICA USATA DALLA COMMISSIONE , SIA DI DISCRIMINARE I RICORRENTI RISPETTO AI DIPENDENTI TEMPORANEI CHE HANNO QUESTO STATUS SIN DALL ' ENTRATA IN SERVIZIO , IN QUANTO I CONTRIBUTI DA QUESTI ULTIMI VERSATI ALLA CASSA PENSIONI SONO STATI CALCOLATI IN BASE AL SOLO STIPENDIO BASE IN VIGORE .
35 LA COMMISSIONE , RICHIAMANDOSI ALLA SENTENZA 19 NOVEMBRE 1981 ( CAUSA 194/80 , BENASSI , RACC . PAG . 2815 ), RIBATTE CHE LA CORTE HA AMMESSO L ' APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE CORRETTORE NELL ' AMBITO DEI CALCOLI NECESSARI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DELL ' ALLEGATO VIII , E CHE NELLA FATTISPECIE ERA NECESSARIO DETTO COEFFICIENTE PER EVITARE RISULTATI FALSATI . IL DIVERSO TRATTAMENTO CH ' ESSA AVREBBE RISERVATO AI RICORRENTI NON SAREBBE PERALTRO DISCRIMINATORIO POICHE LA LORO SITUAZIONE GIURIDICA SAREBBE DIVERSA DA QUELLA DEI DIPENDENTI TEMPORANEI CHE HANNO QUESTO STATUS SIN DALLA LORO ENTRATA IN SERVIZIO .
36 PER I MOTIVI ORA ESPOSTI DALLA COMMISSIONE LA CORTE RITIENE CHE QUESTO MEZZO , NON COLTIVATO NELLA REPLICA , MA FATTO NUOVAMENTE VALERE DAI RICORRENTI NEL CORSO DELLA FASE ORALE , DEBBA ESSERE DISATTESO .
37 L ' ULTIMA CENSURA FORMULATA DAI RICORRENTI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE SI RIFERISCE AL FATTO CHE QUEST ' ULTIMA HA DETRATTO UN INTERESSE DEL 3,5% DALL ' IMPORTO DEL CAPITALE TRASFERITO DALL ' ENTE ITALIANO , PER IL PERIODO INTERCORSO TRA IL 1* NOVEMBRE 1976 E LA DATA DEL TRASFERIMENTO EFFETTIVO DI QUESTA SOMMA , SENZA FORNIRE ALCUNA SPIEGAZIONE . LA SUDDETTA DETRAZIONE AVREBBE AVUTO L ' EFFETTO DI RIDURRE NOTEVOLMENTE IL CAPITALE TRASFERITO , TANTO PIU CHE LA COMMISSIONE AVREBBE MESSO I RICORRENTI IN GRADO DI OPTARE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI CUI TRATTASI SOLO NEL 1983 , CIOE MOLTO TEMPO DOPO LA LORO NOMINA A DIPENDENTI TEMPORANEI . VENENDO MENO , COSI , AL DOVERE DI INFORMAZIONE E DI TUTELA INCOMBENTELE NEI CONFRONTI DEI PROPRI AMMINISTRATI , LA COMMISSIONE AVREBBE OMESSO DI COMUNICARE AI RICORRENTI TUTTI I DATI CHE AVREBBERO CONSENTITO LORO DI DECIDERE CON PIENA COGNIZIONE DI CAUSA .
38 LA COMMISSIONE OPPONE CHE I RICORRENTI AVREBBERO POTUTO TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA L ' INTERESSE DEL 3,5% NELL ' ACCORDO STIPULATO IL 2 MARZO 1978 TRA LA COMMISSIONE E L ' INPS . ESSA FA PRESENTE CHE DETTO INTERESSE DEL 3,5% , CHE SI RIFERISCE AL PERIODO CHE VA DAL 1* NOVEMBRE 1976 , DATA DELLA NOMINA DEI RICORRENTI A DIPENDENTI TEMPORANEI , ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO PREVISTO DEL CAPITALE ACCANTONATO PRESSO L ' INPS , E GIUSTIFICATO IN QUANTO , FINCHE IL CAPITALE NON E TRASFERITO , LA COMMISSIONE NON POTREBBE FARLO FRUTTIFICARE . LA DETRAZIONE SAREBBE PERALTRO COMPENSATA DAL FATTO CHE L ' INPS TRASFERISCE QUESTO CAPITALE MAGGIORATO DELL ' INTERESSE DEL 4,5% RELATIVO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 1* NOVEMBRE 1976 E LA DATA IN CUI LA COMMISSIONE CHIEDE ALL ' INPS DI INDICARLE L ' IMPORTO ESATTO DEL TRASFERIMENTO . L ' ACCORDO 2 MARZO 1978 PRECISA INOLTRE CHE TRA QUESTA DOMANDA E IL TRASFERIMENTO EFFETTIVO POSSONO TRASCORRERE AL MASSIMO 90 GIORNI .
39 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE RILEVARE CHE , SECONDO QUANTO RISULTA DAL FASCICOLO , I RICORRENTI HANNO SOPPORTATO L ' INTERESSE NEGATIVO DEL 3,5% SENZA POTER FRUIRE DELL ' INTERESSE POSITIVO DEL 4,5% SOLO DURANTE IL SUDDETTO PERIODO DI 90 GIORNI . PER CONTRO , ESSI HANNO FRUITO DELL ' INTERESSE POSITIVO APPLICATO DALL ' INPS DALLA DATA DELLA LORO NOMINA A DIPENDENTI TEMPORANEI A QUELLA IN CUI LA COMMISSIONE HA PRESENTATO ALL ' INPS LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO . CONSIDERATA LA DIFFERENZA TRA IL TASSO DELL ' INTERESSE POSITIVO E QUELLO DELL ' INTERESSE NEGATIVO , RISULTA CHE PER QUEST ' ULTIMO ARCO DI TEMPO , COMPRESO TRA IL 1976 E IL 1983 , LE MORE DEL PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DELLE SPETTANZE CAPITALIZZATE NON HANNO DETERMINATO ALCUNO SVANTAGGIO PER I RICORRENTI , ANZI HANNO ARRECATO LORO , IN CERTA MISURA , UN VANTAGGIO . INOLTRE , NON E STATO CONTESTATO CHE LA COMMISSIONE ABBIA INVIATO AD ISPRA DIPENDENTI ESPERTI INCARICATI DI FORNIRE AGLI INTERESSATI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 11 DELL ' ALLEGATO VIII . ESSA HA PERTANTO OFFERTO AI RICORRENTI LA POSSIBILITA DI INFORMARSI E DI CHIEDERE SPIEGAZIONI SU TUTTI I PUNTI CHE FOSSERO LORO APPARSI AMBIGUI O OSCURI . NEMMENO IL QUARTO MEZZO PUO , QUINDI , ESSERE ACCOLTO .
40 POICHE TUTTI I MEZZI SONO STATI DISATTESI , I RICORSI DEVONO ESSERE RESPINTI .
SULLE SPESE
41 A TENORE DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLA COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) I RICORSI SONO RESPINTI .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .