1 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DIRETTIVA 76/207 - ART . 5 , N . 1 - LICENZIAMENTO - NOZIONE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 5 , N . 1 )
2 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - ECCEZIONI IN FATTO DI PREVIDENZA SOCIALE - ECCEZIONE RELATIVA ALL ' ETA DI ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 1 , N . 2 , E 79/7 , ART . 7 , N . 1 , LETT . A )
3 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - POLITICA CHE ABBINI L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI STATO E IL LICENZIAMENTO - ETA DI ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DIVERSA A SECONDA DEL SESSO - DISCRIMINAZIONE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 5 , N . 1 )
4 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - EFFICACIA DIRETTA - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE , ART . 189 )
5 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - EFFICACIA DIRETTA - LIMITI - POSSIBILITA DI FAR VALERE UNA DIRETTIVA NEI CONFRONTI DEL SINGOLO - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 189 )
6 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DIRETTIVA N . 76/207 - ART . 5 , N . 1 - EFFETTO NEI RAPPORTI FRA STATO E SINGOLI - STATO COME DATORE DI LAVORO
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/207 , ART . 5 , N . 1 )
1 . DATO CHE LA NOZIONE DI LICENZIAMENTO DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 76/207 DEV ' ESSERE INTESA IN SENSO AMPIO , IL LIMITE D ' ETA PER LA MESSA A RIPOSO OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DI UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO , ANCHE SE TALE MESSA A RIPOSO IMPLICA LA CORRESPONSIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA , RIENTRA NELLA NOZIONE DI LICENZIAMENTO COSI INTERPRETATA .
2 . IN CONSIDERAZIONE DELLA FONDAMENTALE IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI E DELLE DONNE , L ' ECCEZIONE AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 76/207 , RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DI DETTO PRINCIPIO PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AL LAVORO E LE CONDIZIONI DI LAVORO , DI CUI ALL ' ART . 1 , N . 2 , PER IL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , VA INTERPRETATA IN MODO RESTRITTIVO . NE CONSEGUE CHE L ' ECCEZIONE AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 1 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA 79/7 , RELATIVA ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO IN FATTO DI PREVIDENZA SOCIALE , NON SI APPLICA SE NON ALLA FISSAZIONE DELL ' ETA DEL PENSIONAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA ED ALLE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO PER ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI .
3 . L ' ART . 5 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 76/207 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE UNA POLITICA GENERALE IN FATTO DI LICENZIAMENTI , LA QUALE IMPLICHI LICENZIAMENTO DI UNA DONNA PER IL SOLO MOTIVO CHE ESSA HA RAGGIUNTO O SUPERATO L ' ETA ALLA QUALE HA DIRITTO AD UNA PENSIONE STATALE , ETA CHE , A NORMA DELLE LEGGI NAZIONALI , E DIVERSA PER GLI UOMINI E PER LE DONNE , COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO VIETATA DA DETTA DIRETTIVA .
4 . IN TUTTI I CASI IN CUI DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIONO , DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE , INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE , I SINGOLI POSSONO FARLE VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO , TANTO SE QUESTO NON HA TRASPOSTO TEMPESTIVAMENTE LA DIRETTIVA NEL DIRITTO NAZIONALE , QUANTO SE ESSO L ' HA TRASPOSTA IN MODO INADEGUATO .
SAREBBE INFATTI INCOMPATIBILE CON LA NATURA COGENTE CHE L ' ART . 189 DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO CHE ESSA IMPONE POSSA ESSERE FATTO VALERE DAGLI INTERESSATI . DI CONSEGUENZA LO STATO MEMBRO CHE NON ABBIA TEMPESTIVAMENTE ADOTTATO I PROVVEDIMENTI D ' ESECUZIONE PRESCRITTI DALLA DIRETTIVA NON PUO OPPORRE AI SINGOLI L ' INADEMPIMENTO , DA PARTE SUA , DEGLI OBBLIGHI CH ' ESSA IMPLICA . IN PROPOSITO , E IRRILEVANTE LA QUALITA IN CUI LO STATO AGISCE , COME DATORE DI LAVORO O COME PUBBLICA AUTORITA . IN ENTRAMBI I CASI E INFATTI OPPORTUNO EVITARE CHE LO STATO POSSA TRARRE VANTAGGIO DALLA SUA TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO .
5 . A NORMA DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO , LA NATURA COGENTE DELLA DIRETTIVA SULLA QUALE E BASATA LA POSSIBILITA DI FARLA VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE ESISTE SOLO NEI CONFRONTI DELLO ' STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA ' . NE CONSEGUE CHE UNA DIRETTIVA NON PUO DI PER SE CREARE OBBLIGHI A CARICO DI UN SINGOLO E CHE UNA DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA NON PUO QUINDI ESSER FATTA VALERE IN QUANTO TALE NEI CONFRONTI DELLO STESSO .
6 . L ' ART . 5 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 76/207 , RELATIVA AL DIVIETO DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI DI LAVORO , IVI COMPRESE LE IPOTESI DI LICENZIAMENTO , PUO ESSER FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI UN ENTE STATALE CHE AGISCA IN QUALITA DI DATORE DI LAVORO PER IMPEDIRE L ' APPLICAZIONE DI QUALSIASI DISPOSIZIONE NAZIONALE NON CONFORME ALLO STESSO ART . 5 , N . 1 .