61984J0150

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 23 APRILE 1986. - GIORGIO BERNARDI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - ASSICURAZIONE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE. - CAUSA 150/84.

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01375


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE E ACCERTAMENTO DELL ' INVALIDITA - PROCEDURE DISTINTE - RELAZIONI MEDICHE CHE ACCERTINO L ' INVALIDITA - PRESA IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE - OBBLIGO DELL ' AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA

( STATUTO DEL PERSONALE , ARTICOLI 73 E 78 )

2 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - STESURA DEL PROGETTO DI DECISIONE - LIBERA VALUTAZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE RELAZIONI MEDICHE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 ; NORMATIVA RIGUARDANTE LA COPERTURA DEI RISCHI D ' INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DELLE COMUNITA EUROPEE , ARTICOLI DA 16 A 18 )

Massima


1 . NEL PROCEDIMENTO PER L ' ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON E OBBLIGATA A TENER CONTO DELLE RELAZIONI MEDICHE STESE IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO PER L ' ACCERTAMENTO DELL ' INVALIDITA , IN QUANTO I PROCEDIMENTI CHE CONDUCONO ALL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 73 E 78 DELLO STATUTO SONO DISTINTI E DANNO LUOGO A DECISIONI INDIPENDENTI L ' UNA DALL ' ALTRA .

2 . NELL ' ADOTTARE IL PROGETTO DI DECISIONE CHE PONE TERMINE ALL ' INDAGINE AMMINISTRATIVA DI CUI AGLI ARTICOLI DA 16 A 18 DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE LA COPERTURA DEI RISCHI D ' INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI , L ' AMMINISTRAZIONE NON E VINCOLATA DALLE CONCLUSIONI FORMULATE DAI MEDICI DA ESSA DESIGNATI .

Parti


NELLA CAUSA 150/84 ,

GIORGIO BERNARDI , DIPENDENTE IN PENSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO , CON L ' AVV . L . FORTUNA , DEL FORO DI ROMA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . H . REINER , 15 , RUE F.-CLEMENT ,

RICORRENTE ,

CONTRO

PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL SEGRETARIO GENERALE , H.-J . OPITZ , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAGLI AVVOCATI F . HERBERT , DEL FORO DI BRUXELLES , E B . MOUTRIER , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO LO STUDIO DI QUEST ' ULTIMO , 16 , AVENUE DE LA PORTE-NEUVE , BOITE POSTALE 135 ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA NOTA DEL PARLAMENTO EUROPEO 10 NOVEMBRE 1983 , N . 521 , E DEI CONNESSI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DEGLI ARTICOLI DA 17 A 23 DELLA ' REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITA EUROPEE ' ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 18 GIUGNO 1984 , IL SIG . GIORGIO BERNARDI , DIPENDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO COLLOCATO IN CONGEDO ANTICIPATO A SEGUITO DI INVALIDITA , HA PRESENTATO UN RICORSO RIVOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 4 OTTOBRE 1983 , CON CUI GLI VIENE NEGATO IL RICONOSCIMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE E GLI VIENE RIFIUTATO DI CONSEGUENZA IL VERSAMENTO DELL ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE IN CASO D ' INVALIDITA PERMANENTE DI ORIGINE PROFESSIONALE , NONCHE DI UNA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 10 NOVEMBRE 1983 CON CUI GLI VIENE RIFIUTATO IL RIMBORSO DI DIVERSE SOMME .

2 IL RICORRENTE , TRADUTTORE DI GRADO LA 5 PRESSO LA DIVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA DEL PARLAMENTO EUROPEO , VENIVA SOTTOPOSTO A DUE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO SANITARIO FRA IL 1979 E IL 1983 .

3 LA PRIMA PROCEDURA , AI SENSI DELL ' ART . 59 , N . 1 , 4* COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE ( IN PROSIEGUO : ' LO STATUTO ' ), VENIVA AVVIATA D ' UFFICIO DAL PARLAMENTO EUROPEO . POICHE INFATTI I CONGEDI DI MALATTIA DEL RICORRENTE AVEVANO SUPERATO COMPLESSIVAMENTE DODICI MESI IN UN PERIODO DI TRE ANNI , L ' 8 OTTOBRE 1979 IL PARLAMENTO EUROPEO DECIDEVA DI ADIRE LA COMMISSIONE D ' INVALIDITA CONTEMPLATA DALLA PREDETTA DISPOSIZIONE . IL 1* DICEMBRE 1981 , QUEST ' ULTIMA COMMISSIONE CONCLUDEVA RICONOSCENDO IL RICORRENTE AFFETTO DA UN ' INVALIDITA PERMANENTE TOTALE TALE DA PORLO NELL ' IMPOSSIBILITA DI ESERCITARE MANSIONI CORRISPONDENTI AD UN IMPIEGO DELLA SUA CARRIERA . CON DECISIONE 5 MARZO 1982 , IL PARLAMENTO EUROPEO COLLOCAVA IN CONGEDO IL RICORRENTE CONCEDENDOGLI , A DECORRERE DAL 1* MARZO 1982 , UNA PENSIONE D ' INVALIDITA PARI AL 70% DEL SUO ULTIMO STIPENDIO BASE . IL RICORRENTE NON CONTESTA LA REGOLARITA DI QUESTA PROCEDURA .

4 DURANTE LO SVOLGIMENTO DI QUESTA PRIMA PROCEDURA , IL PARLAMENTO EUROPEO AVEVA DISPOSTO DUE ESAMI MEDICI NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE , UNO DA PARTE DEL DOTT . CIS IL 5 DICEMBRE 1979 , L ' ALTRO DA PARTE DEL DOTT . LIESCHKE IL 23 APRILE 1981 . SECONDO IL PARLAMENTO EUROPEO QUESTI DUE ESAMI MEDICI SI SITUANO NELL ' AMBITO DI UN ' INDAGINE INFORMALE CONDOTTA DALL ' AMMINISTRAZIONE A CAUSA DELLE REITERATE ASSENZE DEL RICORRENTE . QUEST ' ULTIMO SOSTIENE INVECE CHE IL DOTT . CIS E IL DOTT . LIESCHKE SONO STATI DESIGNATI NELL ' AMBITO DELLA SECONDA PROCEDURA DI CUI IN PROSIEGUO .

5 LA SECONDA PROCEDURA , A NORMA DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO E DEGLI ARTICOLI DA 17 A 23 DELLA ' REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI D ' INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITA EUROPEE ' ( IN PROSIEGUO : ' LA REGOLAMENTAZIONE ' ), VENIVA AVVIATA SU INIZIATIVA DEL RICORRENTE . IL 27 MARZO 1979 QUEST ' ULTIMO TRASMETTEVA AL PARLAMENTO EUROPEO LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE DI CUI ALL ' ART . 17 , N . 1 , DELLA REGOLAMENTAZIONE ONDE OTTENERE L ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 , N . 2 , LETT . B ), DELLO STATUTO . QUESTA DISPOSIZIONE GARANTISCE AI DIPENDENTI COLPITI DA INVALIDITA PERMANENTE TOTALE , DOVUTA A MALATTIA PROFESSIONALE , IL VERSAMENTO DI UN CAPITALE O DI UNA RENDITA OLTRE ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA DI CUI ALL ' ART . 78 DELLO STATUTO .

6 LA CONCESSIONE DI QUESTA INDENNITA E SUBORDINATA AL PREVIO ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DELL ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . TALE ESAME SFOCIAVA , NEL CASO DI SPECIE , IN UN PARERE MEDICO NEGATIVO E AL RICORRENTE VENIVA RIFIUTATA L ' INDENNITA CON DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 4 OTTOBRE 1983 . A SOSTEGNO DEL RICORSO , IL RICORRENTE CONTESTA LA REGOLARITA DELLA PROCEDURA CONCLUSASI CON IL PARERE MEDICO IN FORZA DEL QUALE IL PARLAMENTO EUROPEO HA ADOTTATO LA SUA DECISIONE .

7 LA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA PER L ' ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE CONSISTE NELL ' ACCERTAMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 17 , N . 2 , DELLA REGOLAMENTAZIONE . NELL ' AMBITO DI QUESTO ACCERTAMENTO , IL PARLAMENTO EUROPEO DESIGNAVA IL SUO MEDICO DI FIDUCIA , DOTT . DE MEERSMAN , PER VISITARE IL RICORRENTE . IL DOTT . DE MEERSMAN RICHIEDEVA UN ESAME DA PARTE DEL DOTT . STUMPER , SPECIALISTA IN OTORINOLARINGOIATRIA .

8 DOPO AVER ESAMINATO IL RICORRENTE IL 22 FEBBRAIO 1980 , IL 14 MARZO 1980 IL DOTT . DE MEERSMAN TRASMETTEVA AL PARLAMENTO EUROPEO UNA RELAZIONE PROVVISORIA IN CUI PRECISAVA CHE IL RICORRENTE , PUR ESSENDO STATO DEBITAMENTE CONVOCATO DAL DOTT . STUM PER , NON SI ERA PRESENTATO ALL ' ESAME DI QUEST ' ULTIMO E CONCLUDEVA CHE ' PRIMA DI DISPORRE DI PIU DETTAGLIATE INFORMAZIONI E IMPOSSIBILE CONCEDERE AL BERNARDI IL BENEFICIO DEL RICONOSCIMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE ' .

9 IL 10 GIUGNO 1980 , IL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' DEL PARLAMENTO EUROPEO COMUNICAVA AL RICORRENTE CHE L ' ESAME MEDICO DEL 22 FEBBRAIO 1980 NON PERMETTEVA DI CONCLUDERE NEL SENSO DELL ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE E CHE IN CASO DI DISACCORDO SU QUESTA DECISIONE EGLI AVEVA DIRITTO , A NORMA DELL ' ART . 21 DELLA REGOLAMENTAZIONE , DI RICHIEDERE IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA .

10 CON LETTERA 19 GIUGNO 1980 , IL RICORRENTE DICHIARAVA IL PROPRIO DISACCORDO CON LE CONCLUSIONI DEL DOTT . DE MEERSMAN E CHIEDEVA DI ADIRE LA COMMISSIONE MEDICA . EGLI DESIGNAVA IL DOTT . FIDOTTI A TUTELARE I PROPRI INTERESSI NELL ' AMBITO DI QUESTA COMMISSIONE , E CHIEDEVA CHE A QUEST ' ULTIMO VENISSERO TRASMESSE LA RELAZIONE MEDICA DEL DOTT . DE MEERSMAN DEL 14 MARZO 1980 NONCHE QUELLA DEL DOTT . CIS DEL 22 NOVEMBRE 1979 .

11 IL 28 LUGLIO 1980 IL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' COMUNICAVA AL RICORRENTE CHE LA COMMISSIONE MEDICA AVREBBE POTUTO RIUNIRSI SOLTANTO DOPO AVER OTTENUTO LA RELAZIONE DEFINITIVA DEL DOTT . DE MEERSMAN , IL QUALE ATTENDEVA EGLI STESSO I RISULTATI DELL ' ESAME CHE IL DOTT . STUMPER DOVEVA EFFETTUARE . IL RICORRENTE VENIVA QUINDI PREGATO DI PRESENTARSI NON APPENA POSSIBILE DAL DOTT . STUMPER IL QUALE ESAMINAVA EFFETTIVAMENTE IL RICORRENTE IL 16 SETTEMBRE 1980 .

12 IL 24 FEBBRAIO 1981 IL DOTT . DE MEERSMAN REDIGEVA LA RELAZIONE DEFINITIVA IN CUI CONFERMAVA LA SUA CONCLUSIONE PRECEDENTE CIRCA L ' INESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE .

13 IL 22 MAGGIO 1981 IL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' INFORMAVA IL RICORRENTE CIRCA LA CONCLUSIONE DELLA RELAZIONE DEFINITIVA DEL DOTT . DE MEERSMAN , PRECISANDO CHE LA PROCEDURA DELLA COMMISSIONE MEDICA POTEVA ESSERE AVVIATA COME RICHIESTO DAL RICORRENTE CON LETTERA 19 GIUGNO 1980 . QUESTA COMUNICAZIONE COSTITUIVA IL PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO , CONTEMPLATO DALL ' ART . 21 , 1* COMMA , DELLA REGOLAMENTAZIONE , E CONCLUDEVA LA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE .

14 IN SEGUITO ALLA RICHIESTA FORMULATA DAL RICORRENTE IL 19 GIUGNO 1980 , VENIVA AVVIATA LA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , CHE SI SVOLSE DINANZI ALLA COMMISSIONE MEDICA . QUESTA COMMISSIONE ERA COMPOSTA DAL DOTT . DE MEERSMAN , DESIGNATO DAL PARLAMENTO EUROPEO , DAL DOTT . FIDOTTI , DESIGNATO DAL RICORRENTE , E DAL DOTT . VAN DEN EECKHAUT , SCELTO DI COMUNE ACCORDO DAGLI ALTRI DUE MEDICI . DETTA COMMISSIONE ESAMINAVA IL RICORRENTE IL 15 DICEMBRE 1981 IN PRESENZA DELLA DOTT.SSA CASTRICA , LA QUALE ERA STATA AUTORIZZATA , SENZA ESSERE MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDICA , AD ASSISTERE AI LAVORI DI QUEST ' ULTIMA A RICHIESTA DEL RICORRENTE . A SEGUITO DI QUESTO ESAME , LA COMMISSIONE MEDICA INCARICAVA IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT DI REDIGERE UNA RELAZIONE PROVVISORIA .

15 IL 29 DICEMBRE 1981 IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT TRASMETTEVA AI DUE COLLEGHI UN PROGETTO DI RELAZIONE CHE CONCLUDEVA NEL SENSO DELL ' ASSENZA DI QUALUNQUE MALATTIA E DELLA PRESENZA DI UN SEMPLICE DIFETTO DI TECNICA VOCALE , RIEDUCABILE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO SI DIMOSTRASSE SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO E ANIMATO DA BUONA VOLONTA . QUESTO PROGETTO DI RELAZIONE OTTENEVA IL CONSENSO DEL DOTT . DE MEERSMAN MA NON QUELLO DEL DOTT . FIDOTTI IL QUALE , CON LETTERA 8 MARZO 1982 , SI RISERVAVA DI PRENDERE UNA POSIZIONE DEFINITIVA SINO ALLA RICEZIONE DELLE RELAZIONI MEDICHE DEL DOTT . CIS DEL 5 DICEMBRE 1979 E DEL DOTT . LIESCHKE DEL 23 APRILE 1981 . TALI RELAZIONI GLI VENIVANO COMUNICATE NELL ' APRILE 1982 .

16 IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT EFFETTUAVA IN SEGUITO TRE REVISIONI DEL PROGETTO DI RELAZIONE , LA PRIMA IL 19 APRILE 1982 , DOPO AVER AVUTO EGLI STESSO CONOSCENZA DELLE RELAZIONI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE , LA SECONDA IL 25 AGOSTO 1982 DOPO AVER RICEVUTO OSSERVAZIONI DA PARTE DEL DOTT . FIDOTTI , ED INFINE LA TERZA IL 2 MARZO 1983 DOPO AVER RICEVUTO UN PROGETTO DI RELAZIONE DEL DOTT . FIDOTTI , OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA DOTT.SSA CASTRICA , AMBEDUE FAVOREVOLI AL RICONOSCIMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , E OSSERVAZIONI DAL DOTT . DE MEERSMAN CHE CONCLUDEVANO PER L ' ASSENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . NELLE SUCCESSIVE VERSIONI DEL PROGETTO , IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT SI PRONUNCIAVA PER L ' INESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE DEL RICORRENTE .

17 IL DOTT . DE MEERSMAN SOTTOSCRIVEVA , A CONFERMA DEL PROPRIO ACCORDO , IL PROGETTO DI RELAZIONE DEL 2 MARZO 1983 . IL DOTT . FIDOTTI NON APPONEVA LA PROPRIA FIRMA SU TALE PROGETTO E ANNUNCIAVA OSSERVAZIONI CON TELEGRAMMA IN DATA 21 APRILE 1983 . NON AVENDO RICEVUTO TALI OSSERVAZIONI ALL ' INIZIO DEL MESE DI GIUGNO 1983 , IL 3 GIUGNO 1983 IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT TRASMETTEVA AL PARLAMENTO EUROPEO LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE MEDICA , FIRMATE DA LUI STESSO E DAL DOTT . DE MEERSMAN .

18 FONDANDOSI SULLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE MEDICA , IL 4 OTTOBRE 1983 IL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' DEL PARLAMENTO EUROPEO INFORMAVA IL RICORRENTE CHE NESSUNA MALATTIA PROFESSIONALE ERA STATA ACCERTATA NEI SUOI CONFRONTI . IL PARLAMENTO EUROPEO INVITAVA POI IL RICORRENTE A PAGARE LA SOMMA DI BFR 43 050 , PARI ALLA META DEGLI ONORARI DEL DOTT . VAN DEN EECKHAUT , COME CONTEMPLATO DALL ' ART . 23 , N . 2 , 3* COMMA , DELLA REGOLAMENTAZIONE NEL CASO IN CUI , COME NELLA FATTISPECIE , IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA SIA CONFORME AL PROGETTO DI DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . POICHE IL RICORRENTE NON DAVA SEGUITO A QUESTA DOMANDA , L ' IMPORTO DI BFR 43 050 VENIVA TRATTENUTO SULLA SUA PENSIONE D ' INVALIDITA .

19 CON LETTERA 19 OTTOBRE 1983 IL RICORRENTE ESPRIMEVA RISERVE FORMALI SULLA REGOLARITA DELLA PROCEDURA SEGUITA E CHIEDEVA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE ONDE SOTTOPORSI AGLI ESAMI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE E FAR TRADURRE , PER LA COMMISSIONE MEDICA , LE RELAZIONI REDATTE A SEGUITO DI QUESTI ESAMI . IL RIMBORSO DI QUESTE SOMME VENIVA RIFIUTATO AL RICORRENTE CON LETTERA 10 NOVEMBRE 1983 DEL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' .

20 IL 19 NOVEMBRE 1983 IL RICORRENTE PRESENTAVA UN RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO CONTRO LE DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 4 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE 1983 . IL RIGETTO IMPLICITO DI QUESTO RECLAMO INTERVENIVA IL 19 MARZO 1984 . IL PRESENTE RICORSO E STATO REGISTRATO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 18 GIUGNO 1984 .

21 IL RICORSO HA SOSTANZIALMENTE AD OGGETTO :

- LA DOMANDA VOLTA A FAR CONSTATARE L ' IRREGOLARITA DEI LAVORI E DELLA RELAZIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE MEDICA E AD OTTENERE DI CONSEGUENZA L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI COMUNICATE CON LETTERE DEL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' 4 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE 1983 , CON CUI VIENE CONCLUSO PER L ' INESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE DEL RICORRENTE ;

- LA DOMANDA VOLTA A FAR DICHIARARE CHE LE DECISIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALL ' AUTORITA COMPETENTE PER L ' APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DI QUEST ' ULTIMA , E CHE CIO NON E AVVENUTO NEL CASO DI SPECIE ;

- LA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE CHE A QUESTA AUTORITA VENGA INGIUNTO DI RICONOSCERE L ' ORIGINE PROFESSIONALE DELL ' INVALIDITA DEL RICORRENTE E DI VERSARE A QUEST ' ULTIMO L ' INDENNITA DOVUTA IN FORZA DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO ;

- LA DOMANDA VOLTA A FAR ORDINARE AL PARLAMENTO EUROPEO DI VERSARE AL RICORRENTE LE SOMME SEGUENTI : A ) UNA SOMMA DI BFR 43 050 TRATTENUTA SULLA PENSIONE DEL RICORRENTE , PARI ALLA META DEGLI ONORARI DEL DOTT . VAN DEN EECKHAUT , POSTA A CARICO DEL RICORRENTE IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 23 , N . 2 , 3* COMMA , DELLA REGOLAMENTAZIONE ; B ) UNA SOMMA DI BFR 38 820 , CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE DAL RICORRENTE PER RECARSI AGLI ESAMI MEDICI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE ORDINATI DAL PARLAMENTO EUROPEO ; C ) UNA SOMMA DI BFR 5 350 , CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE DAL RICORRENTE PER LA TRADUZIONE , PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE MEDICA , DELLE RELAZIONI MEDICHE DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE .

22 NELLA REPLICA , IL RICORRENTE PRESENTA ANCORA DIVERSE DOMANDE . QUESTE ULTIME NON VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO VERTONO SU DI UN OGGETTO DIVERSO DA QUELLO DEL RICORSO COME SOPRA DESCRITTO .

SULLA RICEVIBILITA

23 IL PARLAMENTO EUROPEO FA VALERE L ' IRRICEVIBILITA DI DIVERSE DOMANDE IN QUANTO ESSE TENDONO AD OTTENERE DALLA CORTE UNA SENTENZA DICHIARATIVA NONCHE INGIUNZIONI RIVOLTE ALL ' AMMINISTRAZIONE .

24 SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE SE LA CORTE SIA COMPETENTE A PRONUNZIARE SENTENZE DICHIARATIVE E A RIVOLGERE INGIUNZIONI ALL ' AMMINISTRAZIONE , E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE LE DOMANDE DI CUI TRATTASI POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME MEZZI A SOSTEGNO DEL RICORSO CONTRO LE DECISIONI 4 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE 1983 , RESTANDO INTESO CHE IN CASO DI ANNULLAMENTO IL PARLAMENTO EUROPEO SARA TENUTO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL ' ESECUZIONE DELLA SENTENZA .

SUL MERITO DEL RICORSO

A ) SULLA PROCEDURA PRELIMINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA

25 IL RICORRENTE CONTESTA LA REGOLARITA DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO IN FORZA DELL ' ART . 21 , N . 1 , DELLA REGOLAMENTAZIONE , A SEGUITO DEL QUALE EGLI HA CHIESTO LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA .

26 IL RICORRENTE SOSTIENE INNANZITUTTO CHE IL PROGETTO DI DECISIONE CHE CONCLUDE L ' INDAGINE AMMINISTRATIVA CONTEMPLATA DAGLI ARTICOLI DA 16 A 18 DELLA REGOLAMENTAZIONE NON GLI E STATO REGOLARMENTE NOTIFICATO POICHE QUESTA NOTIFICA SAREBBE STATA EFFETTUATA DA UN DIPENDENTE NON MUNITO DI DELEGA A TAL FINE .

27 IL PARLAMENTO EUROPEO RITIENE CHE LA PROCEDURA SIA REGOLARE IN QUANTO LA DECISIONE FINALE DEL 4 OTTOBRE 1983 SAREBBE STATA ADOTTATA DALL ' AUTORITA COMPETENTE . ESSO PRODUCE DIVERSE DECISIONI DI DELEGA DA CUI RISULTEREBBE CHE I POTERI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO APPARTENGONO AL SEGRETARIO GENERALE IL QUALE , CON DECISIONE 1* MARZO 1982 , AVREBBE VALIDAMENTE DELEGATO QUESTI POTERI AL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' . LA DECISIONE FINALE SAREBBE QUINDI STATA ADOTTATA IN MODO REGOLARE E LA PROCEDURA NON SAREBBE PERTANTO SOGGETTA A CONTESTAZIONI .

28 VA OSSERVATO CHE IL RICORRENTE FA GIUSTAMENTE VALERE UN ' IRREGOLARITA DI PROCEDURA IN QUANTO IL PROGETTO DI DECISIONE CHE CONCLUDE L ' INDAGINE AMMINISTRATIVA NON GLI E STATO NOTIFICATO DA UN DIPENDENTE AUTORIZZATO AL RIGUARDO . TUTTAVIA , VA RILEVATO CHE LA DECISIONE FINALE 4 OTTOBRE 1983 E STATA ADOTTATA DAL CAPO DELLA DIVISIONE ' AFFARI SOCIALI ' IL QUALE , A QUESTA DATA , ERA VALIDAMENTE AUTORIZZATO AD ADOTTARE QUESTA DECISIONE A NOME DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . D ' ALTRO CANTO , IL PROGETTO DI DECISIONE E RIMASTO SENZA EFFETTI NEI CONFRONTI DELL ' ESITO FINALE DELLA PROCEDURA IN QUANTO IL RICORRENTE HA CHIESTO LA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA . DI NORMA , UN ' IRREGOLARITA PROCEDURALE IMPLICA L ' ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE DI UNA DECISIONE SOLO SE VENGA PROVATO CHE , IN MANCANZA DI QUESTA IRREGOLARITA , LA DECISIONE IMPUGNATA AVREBBE POTUTO AVERE UN CONTENUTO DIVERSO ( SENTENZA 29 OTTO BRE 1980 , VAN LANDEWYCK/COMMISSIONE , CAUSE RIUNITE DA 209 A 215 E 218/78 , RACC . PAG . 3125 ). POICHE CIO NON SI E VERIFICATO NEL CASO DI SPECIE , LA CENSURA RELATIVA AL FATTO CHE IL PROGETTO NON E STATO NOTIFICATO DALL ' AUTORITA COMPETENTE NON PUO ESSERE ACCOLTA .

29 IL RICORRENTE CONTESTA POI IL PROGETTO DI DECISIONE IN QUANTO IN QUEST ' ULTIMO SI CONCLUDE PER L ' ASSENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . A SUO DIRE , LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE AVREBBERO NECESSARIAMENTE DOVUTO CONDURRE IL PARLAMENTO EUROPEO A RICONOSCERE NEI SUOI CONFRONTI , SIN DA QUESTA FASE , L ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . IL RICORRENTE ADDUCE TRE ARGOMENTI A SOSTEGNO DI QUESTA AFFERMAZIONE .

30 IN PRIMO LUOGO , IL RICORRENTE RITIENE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO NON AVREBBE DOVUTO FONDARE IL SUO PROGETTO DI DECISIONE SOLAMENTE SULLA RELAZIONE MEDICA DEL DOTT . DE MEERSMAN DEL 24 FEBBRAIO 1981 , MA AVREBBE DOVUTO ANCHE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE RELAZIONI MEDICHE DEL DOTT . CIS , IN DATA 5 DICEMBRE 1979 , E DEL DOTT . LIESCHKE , IN DATA 23 APRILE 1981 , LE QUALI , SECONDO IL RICORRENTE , CONCLUDEVANO PER L ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE .

31 IL PARLAMENTO EUROPEO REPLICA CHE LE RELAZIONI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE SONO STATE REDATTE NON NELL ' AMBITO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO BENSI NELL ' AMBITO DI UN ' INDAGINE INFORMALE PARALLELA ALLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA . IL PARLAMENTO EUROPEO RINVIA IN PROPOSITO ALLA NOTA INTERNA 8 GENNAIO 1980 ED ALLA LETTERA 25 MAGGIO 1981 INDIRIZZATA AL RICORRENTE , CHE CONFERMEREBBERO QUANTO PRECEDE .

32 VA RILEVATO CHE IL RICORRENTE NON PRODUCE ALCUNA PROVA DA CUI RISULTI CHE LE RELAZIONI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE ANDREBBERO RICOLLEGATE ALLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . DAI DOCUMENTI PRODOTTI DAL PARLAMENTO EUROPEO RISULTA INVECE CHE QUESTE RELAZIONI VERTONO SULL ' ACCERTAMENTO DELL ' INVALIDITA DEL RICORRENTE . IL PARLAMENTO EUROPEO NON AVEVA PERTANTO ALCUN OBBLIGO DI TENER CONTO DI QUESTE DUE RELAZIONI MEDICHE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE , IN QUANTO LE PROCEDURE CHE CONDUCONO ALL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 73 E 78 DELLO STATUTO SONO DISTINTE E DANNO LUOGO A DECISIONI INDIPENDENTI L ' UNA DALL ' ALTRA ( SENTENZA 15 GENNAIO 1981 , B./PARLAMENTO EUROPEO , CAUSA 731/79 , RACC . PAG . 107 ).

33 IN SECONDO LUOGO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL DOTT . DE MEERSMAN IN DATA 24 FEBBRAIO 1981 AVREBBE DOVUTO CONDURRE IL PARLAMENTO EUROPEO A NOTIFICARGLI UN PROGETTO DI DECISIONE FAVOREVOLE .

34 IL PARLAMENTO EUROPEO RIBATTE SOSTENENDO CHE IL RICORRENTE , CHIEDENDO LA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA , HA IMPLICITAMENTE AMMESSO LA REGOLARITA DELLA PROCEDURA SINO ALLORA SEGUITA .

35 ANCHE QUESTO SECONDO ARGOMENTO DEL RICORRENTE E INFONDATO . OCCORRE INFATTI OSSERVARE CHE LA RELAZIONE DEL DOTT . DE MEERSMAN CONCLUDE IN MODO CATEGORICO NEL SENSO DELL ' INESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE . IL PROGETTO DI DECISIONE E QUINDI CONFORME ALLE CONCLUSIONI DI QUESTA RELAZIONE . AD OGNI MODO , COME RISULTA DALLA SENTENZA 29 NOVEMBRE 1984 ( SUSS/COMMISSIONE CAUSA 265/83 , RACC . 1984 , PAG . 4029 ), IN QUESTA FASE DEL PROCEDIMENTO L ' AMMINISTRAZIONE NON E VINCOLATA DALLE CONCLUSIONI PRESENTATE DAI MEDICI DA ESSA DESIGNATI .

36 IN TERZO LUOGO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO HA GIA IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO L ' ORIGINE PROFESSIONALE DELLA SUA INVALIDITA FISSANDO IL TASSO DELLA SUA PENSIONE D ' INVALIDITA AL 70% DELLO STIPENDIO BASE . QUESTA DECISIONE SAREBBE STATA ADOTTATA A NORMA DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , CHE VA APPLICATO IN CASO DI INVALIDITA DOVUTA A MALATTIA PROFESSIONALE . SALVO CADERE IN CONTRADDIZIONE , IL PARLAMENTO EUROPEO AVREBBE DOVUTO CONFERMARE QUESTO RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELL ' ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA NELLA PROCEDURA DI CUI TRATTASI E NOTIFICARE AL RICORRENTE UN PROGETTO DI DECISIONE IN QUESTO SENSO .

37 ANCHE QUESTO TERZO ARGOMENTO DEV ' ESSERE RESPINTO . INFATTI IL PARLAMENTO EUROPEO ASSERISCE GIUSTAMENTE CHE IN REALTA IL TASSO DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA DEL RICORRENTE E STATO FISSATO AL 70% DELLO STIPENDIO BASE IN FORZA DEGLI ARTICOLI 78 , 3* COMMA , E 77 , 2* COMMA , DELLO STATUTO . DALLE SUDDETTE DISPOSIZIONI RISULTA CHE LA FISSAZIONE DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA A QUESTO TASSO NON IMPLICA AFFATTO IL RICONOSCIMENTO DELL ' ORIGINE PROFESSIONALE DELL ' INVALIDITA . NON VI E DUNQUE ALCUNA CONTRADDIZIONE FRA LA DECISIONE RELATIVA ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA E QUELLA OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO .

38 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL PROGETTO DI DECISIONE DI CUI ALL ' ART . 21 , 1* COMMA , DELLA REGOLAMENTAZIONE , NON E VIZIATO DA ALCUNA IRREGOLARITA CHE POSSA INFICIARE LA VALIDITA DELLA DECISIONE FINALE .

B ) SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE MEDICA

39 IL RICORRENTE CONTESTA ANCHE LA REGOLARITA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE MEDICA IN QUANTO LA RELAZIONE DI QUESTA COMMISSIONE NON PORTA LA SOTTOSCRIZIONE DEL DOTT . FIDOTTI , INCARICATO DI RAPPRESENTARE I SUOI INTERESSI , ED IN QUANTO SAREBBE STATO VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA , DATO CHE LE OSSERVAZIONI DEL DOTT . FIDOTTI NON SAREBBERO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE .

40 IL PARLAMENTO EUROPEO RITIENE , DA PARTE SUA , CHE LA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOTT . FIDOTTI SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA RIFLETTA SEMPLICEMENTE IL DISACCORDO PERSISTENTE FRA QUESTO MEDICO E I SUOI COLLEGHI CIRCA LA CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA . IL RICORRENTE NON PUO LAMENTARE LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI ARGOMENTI DEI MEDICI CHE RAPPRESENTAVANO I SUOI INTERESSI : IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DEL DOTT . FIDOTTI E DELLA DOTT.SSA CASTRICA , IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT HA RIVISTO A PIU RIPRESE IL SUO PROGETTO DI RELAZIONE ; IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT HA D ' ALTRONDE ATTESO INVANO , PER SEI SETTIMANE , LE OSSERVAZIONI DEL DOTT . FIDOTTI ANNUNCIATE IN UN TELEGRAMMA DEL 21 APRILE 1983 , PRIMA DI TRASMETTERE AL PARLAMENTO EUROPEO LA RELAZIONE DEL 3 GIUGNO 1983 , SOTTOSCRITTA DA LUI STESSO E DAL DOTT . DE MEERSMAN .

41 GLI ARGOMENTI DEL RICORRENTE VANNO RESPINTI . IN PRIMO LUOGO , LA CENSURA RELATIVA ALLA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOTT . FIDOTTI E INFONDATA IN QUANTO LA COMMISSIONE MEDICA DELIBERA VALIDAMENTE A MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI ( SENTENZA 21 MAGGIO 1981 , MORBELLI/COMMISSIONE , CAUSA 156/80 , RACC . PAG . 1357 ). IN SECONDO LUOGO , NON VI E STATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA . COME RISULTA DAGLI ATTI DI CAUSA , IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT HA INFATTI RIVISTO IL SUO PROGETTO DI RELAZIONE IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DEL DOTT . FIDOTTI E DELLA DOTT.SSA CASTRICA E HA ATTESO PER SEI SETTIMANE ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL DOTT . FIDOTTI PRIMA DI INVIARE LA RELAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO .

42 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE I LAVORI DELLA COMMISSIONE MEDICA NON SONO VIZIATI DA ALCUNA IRREGOLARITA .

C ) SUL RIMBORSO DELLA META DEGLI ONORARI DEL DOTT . VAN DEN EECKHAUT

43 L ' ART . 23 , N . 2 , 3* COMMA , DELLA REGOLAMENTAZIONE DISPONE CHE SE IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA RISULTA CONFORME AL PROGETTO DI DECISIONE ELABORATO DALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , IL DIPENDENTE E TENUTO A SOSTENERE GLI ONORARI E LE SPESE ACCESSORIE DEL MEDICO DA ESSO DESIGNATO NONCHE LA META DEGLI ONORARI E DELLE SPESE ACCESSORIE DEL TERZO MEDICO .

44 IN FORZA DI QUESTA DISPOSIZIONE , IL PARLAMENTO EUROPEO HA TRATTENUTO SULLA PENSIONE D ' INVALIDITA DEL RICORRENTE L ' IMPORTO DI BFR 43 050 , CORRISPONDENTE ALLA META DEGLI ONORARI DEL TERZO MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDICA , IL DOTT . VAN DEN EECKHAUT .

45 VA CONSTATATO CHE IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA E CONFORME AL PROGETTO DI DECISIONE E CHE LA PROCEDURA E REGOLARE . IL RIFIUTO DI RIMBORSARE AL RICORRENTE LA META DEGLI ONORARI DEL DOTT . VAN DEN EECKHAUT , TRATTENUTI SULLA PENSIONE D ' INVALIDITA DEL RICORRENTE , ERA PERTANTO GIUSTIFICATO .

D ) SUL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RICORRENTE PER SOTTOPORSI AGLI ESAMI MEDICI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE

46 LA CORTE HA PRECEDENTEMENTE CONSTATATO CHE GLI ESAMI MEDICI DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE SONO STATI DISPOSTI NELL ' AMBITO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA , LA QUALE NON E OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO .

47 IL RIFIUTO , COMUNICATO CON LETTERA 10 NOVEMBRE 1983 , DI RIMBORSARE AL RICORRENTE LE SPESE SOSTENUTE DA QUEST ' ULTIMO PER SOTTOPORSI AGLI ESAMI MEDICI DI CUI SOPRA , ERA PERTANTO GIUSTIFICATO .

E ) SUL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RICORRENTE PER LA TRADUZIONE DELLE RELAZIONI MEDICHE DEL DOTT . CIS E DEL DOTT . LIESCHKE

48 VA CONSTATATO CHE L ' INIZIATIVA DI FAR TRADURRE QUESTI DOCUMENTI E STATA PRESA DAL RICORRENTE SENZA CHE EGLI VI FOSSE IN ALCUN MODO TENUTO .

49 IL RIFIUTO , COMUNICATO CON LETTERA 10 NOVEMBRE 1983 , DI RIMBORSARE AL RICORRENTE LE SPESE SOSTENUTE PER LA TRADUZIONE DELLE RELAZIONI MEDICHE DI CUI SOPRA ERA PERTANTO GIUSTIFICATO .

CONCLUSIONE

50 TENUTO CONTO DI TUTTE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO , IL RICORSO DEV ' ESSERE RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

51 AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

52 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO , NEI RICORSI PROPOSTI DAGLI AGENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A LORO CARICO .

53 TUTTAVIA , NEL CASO DI SPECIE , L ' IRREGOLARITA RELATIVA ALLA NOTIFICA DEL PROGETTO DI DECISIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE A TAL FINE NON AUTORIZZATO HA POTUTO INCIDERE SULLA DECISIONE DEL RICORRENTE DI PRESENTARE IL RICORSO . DI CONSEGUENZA , LA META DELLE SPESE DEL RICORRENTE VANNO POSTE A CARICO DEL PARLAMENTO EUROPEO , IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 , PAR 3 , 1* COMMA , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , CHE PERMETTE DI COMPENSARE IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE PER MOTIVI ECCEZIONALI .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE : 1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) IL PARLAMENTO EUROPEO SOPPORTERA LA META DELLE SPESE DEL RICORRENTE , OLTRE ALLE PROPRIE SPESE .