61984J0112

SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MAGGIO 1985. - MICHEL HUMBLOT CONTRO DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT). - ART. 95 - TASSA SPECIALE SUGLI AUTOVEICOLI. - CAUSA 112/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01367
edizione speciale spagnola pagina 00525
edizione speciale svedese pagina 00175
edizione speciale finlandese pagina 00185


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - SISTEMA DI TASSAZIONE DIFFERENZIATA DELLE AUTOVETTURE - IMPOSTA PROGRESSIVA SOSTITUITA , OLTRE UNA CERTA POTENZA FISCALE , DA UN ' IMPOSTA SPECIALE MOLTO PIU ELEVATA - IMPOSTA SPECIALE CHE COLPISCE , DI FATTO , UNICAMENTE LE AUTOVETTURE IMPORTATE - DIVIETO - EFFETTO DISCRIMINATORIO O PROTEZIONISTICO

( TRATTATO CEE , ART . 95 )

Massima


NELLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , GLI STATI MEMBRI RIMANGONO LIBERI DI SOTTOPORRE PRODOTTI COME LE AUTOVETTURE AD UN SISTEMA DI IMPOSTE DI CIRCOLAZIONE IL CUI IMPORTO AUMENTI GRADUALMENTE SECONDO UN CRITERIO OBIETTIVO , QUALE LA POTENZA FISCALE CHE PUO ESSERE DETERMINATA IN VARIO MODO .

L ' ART . 95 DEL TRATTATO VIETA TUTTAVIA DI SOTTOPORRE LE AUTOVETTURE CHE SUPERINO UNA DETERMINATA POTENZA FISCALE AD UN ' IMPOSTA SPECIALE FISSA , D ' IMPORTO PIU VOLTE SUPERIORE A QUELLO MASSIMO DELL ' IMPOSTA PROGRESSIVA DOVUTA PER LE AUTOVETTURE CHE NON RAGGIUNGONO TALE POTENZA FISCALE , QUALORA LE SOLE AUTOVETTURE COLPITE DALL ' IMPOSTA SPECIALE SIANO QUELLE IMPORTATE , IN PARTICOLARE DA ALTRI STATI MEMBRI . BENCHE INFATTI NON OPERI UNA DISTINZIONE FORMALE A SECONDA DELL ' ORIGINE DEI PRODOTTI , UN SISTEMA DEL GENERE HA MANIFESTAMENTE CARATTERISTICHE DISCRIMINATORIE O PROTEZIONISTICHE , DATO CHE LA POTENZA FISCALE CHE DETERMINA L ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SPECIALE E STATA FISSATA AD UN LIVELLO TALE CHE L ' IMPOSTA COLPISCE SOLO LE AUTOVETTURE IMPORTATE , MENTRE TUTTE LE AUTOVETTURE DI PRODUZIONE NAZIONALE FRUISCONO DEL REGIME NETTAMENTE PIU VANTAGGIOSO DELL ' IMPOSTA DIFFERENZIALE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 112/84 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

MICHEL HUMBLOT

E

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 17 APRILE 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 26 APRILE 1984 , IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE .

2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA IL SIG . HUMBLOT E IL DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS IN MERITO AD UNA DOMANDA DI RIMBORSO DELLA TASSA SPECIALE CHE COLPISCE TALUNI AUTOVEICOLI , PAGATA DAL SIG . HUMBLOT .

3 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE IN FRANCIA ESISTONO DUE TIPI DI TASSE ANNUALI SUGLI AUTOVEICOLI : LA TASSA DIFFERENZIALE CHE COLPISCE LE AUTOVETTURE LA CUI POTENZA FISCALE E INFERIORE O PARI A 16 CV E LA TASSA SPECIALE PER GLI AUTOVEICOLI LA CUI POTENZA FISCALE SIA SUPERIORE A 16 CV . MENTRE L ' IMPORTO DELLA TASSA DIFFERENZIALE AUMENTA PROGRESSIVAMENTE E IN MODO CONTINUO A SECONDA DELLA POTENZA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI , LA TASSA SPECIALE HA UN IMPORTO UNICO E DI GRAN LUNGA PIU ELEVATO .

4 NEL 1981 , IL SIG . HUMBLOT DIVENIVA PROPRIETARIO DI UN ' AUTOVETTURA DELLA POTENZA FISCALE DI 36 CV . PER METTERE IN CIRCOLAZIONE QUESTO VEICOLO , EGLI DOVEVA PAGARE LA TASSA SPECIALE IL CUI IMPORTO ERA ALLORA DI 5 000 FF . DOPO AVER PAGATO QUESTA SOMMA , IL SIG . HUMBLOT PRESENTAVA OPPOSIZIONE ALL ' AMMINISTRAZIONE FISCALE AL FINE DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA DIFFERENZA TRA DETTO IMPORTO E QUELLO MASSIMO DELLA TASSA DIFFERENZIALE , CHE AMMONTAVA ALLORA A 1 100 FF .

5 POICHE L ' OPPOSIZIONE VENIVA RESPINTA , IL SIG . HUMBLOT CITAVA IL DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS DINANZI AL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT . A SOSTEGNO DELLA SUA AZIONE , IL RICORRENTE SOSTENEVA CHE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SPECIALE ERA INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 30 E 95 DEL TRATTATO .

6 QUESTO ARGOMENTO INDUCEVA IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT A SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :

' SE L ' ART . 95 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , EVENTUALMENTE IN COLLEGAMENTO CON OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI QUESTO TRATTATO E/O QUALUNQUE PRINCIPIO FONDAMENTALE DI QUEST ' ULTIMO , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CH ' ESSO VIETA - ED EVENTUALMENTE A QUALI CONDIZIONI - AD UNO STATO MEMBRO DI COLPIRE CON UN TRIBUTO SPECIFICO I PRODOTTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NON FABBRICATI NEL PRIMO STATO , MA CHE , PER IPOTESI , SIANO SIMILARI O CONCORRENTI , SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , RISPETTO AI SUOI PRODOTTI NAZIONALI , ED IN PARTICOLARE SE L ' ART . 95 DEL TRATTATO CONSENTA AD UNO STATO MEMBRO DI COLPIRE CON TRIBUTI SPECIFICI , COME LA TASSA SPECIALE VIGENTE IN FRANCIA , GLI AUTOVEICOLI DI PIU DI 16 CV , CONSIDERATO CHE IN DETTO STATO , CONTRARIAMENTE A TALUNI ALTRI STATI DELLA COMUNITA , TALI AUTOVEICOLI NON VENGONO FABBRICATI ' .

7 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE LA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE L ' ART . 95 VIETI DI SOTTOPORRE LE AUTOVETTURE CHE SUPERANO UNA CERTA POTENZA FISCALE AD UNA TASSA SPECIALE FISSA IL CUI IMPORTO E PARECCHIE VOLTE SUPERIORE ALL ' IMPORTO MASSIMO DELLA TASSA PROGRESSIVA CHE DEV ' ESSERE VERSATA PER LE AUTOVETTURE CHE NON RAGGIUNGONO QUESTA POTENZA FISCALE , ALLORCHE LE SOLE AUTOVETTURE COLPITE DALLA TASSA SPECIALE SONO AUTOVETTURE IMPORTATE , E PRECISAMENTE DA ALTRI STATI MEMBRI .

8 IL SIG . HUMBLOT , NELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE , HA MESSO IN EVIDENZA IL FATTO CHE LA TASSA SPECIALE COLPISCE SOLO VEICOLI IMPORTATI , POICHE NON ESISTE ALCUNA AUTOVETTURA FRANCESE LA CUI POTENZA FISCALE SIA SUPERIORE A 16 CV . A SUO AVVISO , I VEICOLI DI 16 CV O MENO E QUELLI DI PIU DI 16 CV SONO PERFETTAMENTE COMPARABILI PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI , I PREZZI O IL CONSUMO DI ENERGIA . STANDO COSI LE COSE , COLPENDO UNICAMENTE GLI AUTOVEICOLI IMPORTATI CON UNA TASSA SPECIALE IL CUI IMPORTO E DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO DELLA TASSA DIFFERENZIALE , LO STATO FRANCESE AVREBBE CREATO UNA DISCRIMINAZIONE INCOMPATIBILE CON L ' ART . 95 DEL TRATTATO .

9 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , NE IL 1* NE IL 2* COMMA DELL ' ART . 95 OSTANO ALL ' APPLICAZIONE DELLA TASSA SPECIALE . QUESTA , INFATTI , VIENE RISCOSSA SOLO PER AUTOVEICOLI DI LUSSO , CHE NON SONO SIMILARI , AI SENSI DELL ' ART . 95 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , ALLE AUTOVETTURE PER LE QUALI E DOVUTA LA TASSA DIFFERENZIALE . D ' ALTRA PARTE , IL GOVERNO FRANCESE AMMETTE CHE TALUNI AUTOVEICOLI DI 16 CV O MENO E ALTRI DI PIU DI 16 CV SI TROVANO NEL RAPPORTO DI CONCORRENZA DI CUI ALL ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO . TUTTAVIA , LA TASSA SPECIALE NON SAREBBE INCOMPATIBILE CON QUEST ' ULTIMA NORMA POI CHE NON SAREBBE DIMOSTRATO CH ' ESSA ABBIA UN EFFETTO PROTEZIONISTICO PER LA PRODUZIONE NAZIONALE . NULLA PROVEREBBE , INFATTI , CHE IL CONSUMATORE , EVENTUALMENTE DISSUASO DALL ' ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI PIU DI 16 CV , ACQUISTERA UN AUTOVEICOLO DI 16 CV O MENO DI FABBRICAZIONE FRANCESE .

10 SECONDO LA COMMISSIONE , LA TASSA SPECIALE E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 95 , 1* COMMA , DEL TRATTATO . TUTTE LE AUTOVETTURE , INFATTI , INDIPENDENTEMENMTE DALLA LORO POTENZA FISCALE , SONO SIMILARI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE . PERCIO , NON E PIU POSSIBILE PER UNO STATO MEMBRO CREARE UNA DISCRIMINAZIONE TRA AUTOVEICOLI IMPORTATI E AUTOVEICOLI NAZIONALI . LA SOLA ECCEZIONE RIGUARDA IL CASO IN CUI UNO STATO MEMBRO APPLICHI TRIBUTI DIFFERENTI A PRODOTTI ANCHE IDENTICI , IN BASE A CRITERI NEUTRALI , RISPONDENTI AD OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA COMPATIBILI CON IL TRATTATO , SENZA CREARE DISCRIMINAZIONE TRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI . ORA , NELLA FATTISPECIE , IL CRITERIO DELLA POTENZA FISCALE , SCELTO DALLA FRANCIA , NON RISPONDE AD UN OBIETTIVO DI POLITICA ECONOMICA QUALE L ' IMPOSIZIONE FISCALE MAGGIORE PER I PRODOTTI DI LUSSO O PER GLI AUTOVEICOLI AVENTI UN CONSUMO DI ENERGIA ELEVATO . STANDO COSI LE COSE , LA TASSA DIFFERENZIALE E CHE COLPISCE SOLO GLI AUTOVEICOLI IMPORTATI , SENZA PERSEGUIRE UN OBIETTIVO DI POLITICA ECONOMICA COMPATIBILE CON IL TRATTATO CEE , E IN CONTRASTO CON L ' ART . 95 , 1* COMMA , DEL TRATTATO STESSO .

11 INFINE , SECONDO IL GOVERNO DEL REGNO UNITO GLI AUTOVEICOLI DI PIU DI 16 CV SI TROVANO IN UN RAPPORTO DI CONCORRENZA CON TALUNI AUTOVEICOLI DI POTENZA FISCALE INFERIORE . LA TASSA SPECIALE SAREBBE PERCIO INCOMPATIBILE CON L ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , POICHE IL SUO IMPORTO ELEVATO SVIEREBBE I CONSUMATORI DALLE AUTOVETTURE IMPORTATE A VANTAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI FRANCESI DI GAMMA SUPERIORE .

12 SI DEVE ANZITUTTO SOTTOLINEARE CHE , NELLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , GLI STATI MEMBRI RIMANGONO LIBERI DI SOTTOPORRE PRODOTTI COME LE AUTOVETTURE AD UN SISTEMA DI TASSE DI CIRCOLAZIONE IL CUI IMPORTO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE IN BASE AD UN CRITERIO OBIETTIVO , QUALE LA POTENZA FISCALE CHE PUO ESSERE DETERMINATA IN VARIO MODO .

13 TUTTAVIA UN SIFFATTO SISTEMA DI TRIBUTI INTERNI E COMPATIBILE CON L ' ART . 95 SOLO IN QUANTO SIA PRIVO DI QUALSIASI EFFETTO DISCRIMINATORIO O PROTEZIONISTICO .

14 TALE NON E UN SISTEMA COME QUELLO IMPUGNATO NELLA CAUSA PRINCIPALE . QUESTO SISTEMA ISTITUISCE DUE DIVERSE TASSE , UNA DIFFERENZIALE , IL CUI IMPORTO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE , PER LE AUTOVETTURE CHE NON RAGGIUNGONO UNA CERTA POTENZA FISCALE , E L ' ALTRA PER QUELLE CHE LA SUPERANO , IL CUI IMPORTO E FISSO ED E CIRCA CINQUE VOLTE PIU ELEVATO DI QUELLO MASSIMO DELLA TASSA DIFFERENZIALE . BENCHE NON PONGA DISTINZIONI FORMALI A SECONDA DELL ' ORIGINE DEI PRODOTTI , UN SISTEMA DEL GENERE PRESENTA MANIFESTAMENTE TRATTI DISCRIMINATORI O PROTEZIONISTICI , INCOMPATIBILI CON L ' ART . 95 . IL LIMITE DELLA POTENZA FISCALE CHE DETERMINA L ' APPLICABILITA DELLA TASSA SPECIALE E STATO FISSATO , INFATTI , A UN LIVELLO TALE CHE SOLO AUTOVETTURE IMPORTATE , IN PARTICOLARE DA ALTRI STATI MEMBRI , SONO SOTTOPOSTE A QUESTA TASSA SPECIALE , MENTRE TUTTE LE AUTOVETTURE DI FABBRICAZIONE NAZIONALE BENEFICIANO DEL REGIME NETTAMENTE PIU VANTAGGIOSO DELLA TASSA DIFFERENZIALE .

15 SE NON INTERVENISSERO CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL ' IMPORTO DELLA TASSA SPECIALE , I CONSUMATORI ALLA RICERCA DI AUTOVETTURE COMPARABILI , IN PARTICOLARE SUL PIANO DELLE DIMENSIONI , DELLA COMODITA , DELLA POTENZA EFFETTIVA , DEL COSTO DI MANUTENZIONE , DELLA LONGEVITA , DEL CONSUMO E DEL PREZZO , SAREBBERO NATURALMENTE INDOTTI A SCEGLIERE TRA AUTOVETTURE CHE SI PONGONO AL DI SOTTO DEL LIMITE CRITICO DI POTENZA FISCALE STABILITO DALLA LEGGE FRANCESE E AUTOVETTURE CHE SI PONGONO AL DI SOPRA DI TALE LIMITE . TUTTAVIA , L ' ASSOGGETTAMENTO ALLA TASSA SPECIALE COMPORTA UN AUMENTO DELL ' ONERE FISCALE MOLTO PIU RILEVANTE DI QUELLO CHE DERIVA DAL PASSAGGIO DA UNA CATEGORIA DI VETTURE AD UN ' ALTRA IN UN SISTEMA DI TASSAZIONE PROGRESSIVA CON SCARTI EQUILIBRATI COME QUELLO PROPRIO DELLA TASSA DIFFERENZIALE . QUESTO ONERE SUPPLEMENTARE E TALE DA NEUTRALIZZARE I VANTAGGI CHE POTREBBERO AVERE , AGLI OCCHI DEI CONSUMATORI , TALUNE AUTOVETTURE IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI RISPETTO ALLE ANALOGHE AUTOVETTURE DI FABBRICAZIONE NAZIONALE , TANTO PIU CHE LA SUA IMPOSIZIONE SI RIPETE PER DIVERSI ANNI . IN TALE MISURA , LA TASSA SPECIALE RIDUCE LA CONCORRENZA ALLA QUALE SONO SOTTOPOSTE QUESTE SECONDE VETTURE ED E PERCIO INCOMPATIBILE COL PRINCIPIO DI NEUTRALITA CUI DEVONO RISPONDERE I TRIBUTI INTERNI .

16 IN BASE A QUANTO SOPRA , LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE NAZIONALE VA RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 95 DEL TRATTATO VIETA DI SOTTOPORRE LE AUTOVETTURE CHE SUPERANO UNA CERTA POTENZA FISCALE AD UNA TASSA SPECIALE FISSA , D ' IMPORTO PIU VOLTE SUPERIORE ALL ' IMPORTO MASSIMO DELLA TASSA PROGRESSIVA DOVUTA PER LE AUTOVETTURE CHE NON RAGGIUNGONO TALE POTENZA FISCALE , ALLORCHE LE SOLE AUTOVETTURE COLPITE DALLA TASSA SPECIALE SONO AUTOVETTURE IMPORTATE , E PRECISAMENTE DA ALTRI STATI MEMBRI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

17 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO FRANCESE , DA QUELLO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI BELFORT CON ORDINANZA 17 APRILE 1984 , DICHIARA :

L ' ART . 95 DEL TRATTATO VIETA DI SOTTOPORRE LE AUTOVETTURE CHE SUPERANO UNA CERTA POTENZA FISCALE AD UNA TASSA SPECIALE FISSA , D ' IMPORTO PIU VOLTE SUPERIORE ALL ' IMPORTO MASSIMO DELLA TASSA PROGRESSIVA DOVUTA PER LE AUTOVETTURE CHE NON RAGGIUNGONO TALE POTENZA FISCALE , ALLORCHE LE SOLE AUTOVETTURE COLPITE DALLA TASSA SPECIALE SONO AUTOVETTURE IMPORTATE , E PRECISAMENTE DA ALTRI STATI MEMBRI .