1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE - FAMILIARI DEL LAVORATORE - FIGLI A CARICO - INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE - REGOLAMENTO N . 1408/71 - INAPPLICABILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 2 , N . 1 , E 3 , N . 1 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - NOZIONE - INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE - ATTRIBUZIONE AI FIGLI DI UN LAVORATORE CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO - FIGLIO CITTADINO DI UN PAESE TERZO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 7 , N . 2 )
1 . IL CITTADINO DI UNO STATO TERZO , FAMILIARE DI UN LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , NON PUO INVOCARE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 E IN PARTICOLARE GLI ARTT . 2 , N . 1 , E 3 , N . 1 . DELLO STESSO , PER ESIGERE L ' INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE CONTEMPLATA A FAVORE DEI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO IL LAVORATORE E OCCUPATO , QUALORA ESSA VENGA ATTRIBUITA IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE PERSONALE DEL BENEFICIARIO , NON GIA IN FORZA DELLA SUA QUALITA DI FAMILIARE DI UN LAVORATORE .
2 . LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 COMPRENDE TUTTI I VANTAGGI I QUALI , CONNESSI O NO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE ATTRIBUITI AI LAVORATORI NAZIONALI , A CAUSA PRINCIPALMENTE DELLA LORO QUALITA OBIETTIVA DI LAVORATORI O DEL SEMPLICE FATTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE QUINDI ATTA A FACILITARNE LA MOBILITA DELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
LE INDENNITA CONTEMPLATE A FAVORE DEI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO COSTITUISCONO UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . UNO STATO MEMBRO NON PUO NEGARLI AI FIGLI A CARICO DEL LAVORATORE CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO A CAUSA DELLA LORO CITTADINANZA , NEMMENO SE SI TRATTA DELLA CITTADINANZA DI UNO STATO TERZO .