SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 28 MARZO 1985. - DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS CONTRO SIDNEY HACKETT LIMITED E ROY THOMAS WESTON ; RAYMOND C. TETLOW CONTRO PERMAN GEORGE DOVEY. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DALLA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION, DIVISIONAL COURT). - DISPOSIZIONI SOCIALI NEL CAMPO DEL TRASPORTO - TRASPORTO DI ANIMALI DALLE AZIENDE AGRICOLE AI MERCATI LOCALI. - CAUSE RIUNITE 91 E 92/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01139
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
TRASPORTI - TRASPORTI SU STRADA - DISPOSIZIONI SOCIALI - DEROGHE - TRASPORTO D ' ANIMALI DALLE AZIENDE AGRICOLE AI MERCATI LOCALI - NOZIONE DI ' MERCATO LOCALE '
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 543/69 , ART . 14 BIS , N . 2 , LETT . C ), EMENDATO DAI REGOLAMENTI NN . 515/72 E 2827/77 )
L ' ART . 14 BIS , N . 2 , LETT . C ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 543/69 , RELATIVO ALL ' ARMONIZZAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL CAMPO DEI TRASPORTI SU STRADA , EMENDATO DAI REGOLAMENTI NN . 515/72 E 2827/77 , DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI DEVE INTENDERE PER ' MERCATO LOCALE ' IL MERCATO PIU VICINO AD UNA DETERMINATA AZIENDA AGRICOLA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA , CHE CONSENTA UN RIFORNIMENTO O , A SECONDA DEI CASI , OFFRA UNO SBOCCO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI AZIENDE AGRICOLE DI DIMENSIONI NORMALI E MEDIE , CHE POSSANO ESSERE CONSIDERATE TIPICHE DELLA REGIONE DI CUI TRATTASI .
LA DEROGA DI CUI AL N . 2 , LETT . C ), DELL ' ART . 14 BIS SOPRA MENZIONATO NON PUO ESSERE ESTESA AD OPERAZIONI DI TRASPORTO LE QUALI , SIA A CAUSA DELLE DIMENSIONI INSOLITE DELL ' AZIENDA AGRICOLA , SIA A CAUSA DEL RAGGRUPPAMENTO DEI PRODOTTI DI PIU AZIENDE , RENDONO NECESSARIO RIVOLGERSI A MERCATI PIU LONTANI DI QUELLO PIU PROSSIMO , DI CUI SI SERVONO NORMALMENTE LE AZIENDE DELLA REGIONE .
NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 91 E 92/84
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , NELLE CAUSE DINANZI AD ESSA PENDENTI FRA
DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS
E
SIDNEY HACKETT LIMITED E ROY THOMAS WESTON ( CAUSA 91/84 )
NONCHE
RAYMOND C . TETLOW
E
PERMAN GEORGE DOVEY ( CAUSA 92/84 )
DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 14 BIS N . 2 LETT . C DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 MARZO 1969 N . 543 , RELATIVO ALL ' ARMONIZZAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL CAMPO DEI TRASPORTI SU STRADA , EMENDATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 12 DICEMBRE 1977 , N . 2827 ,
1 CON DUE ORDINANZE DI IDENTICO CONTENUTO , IN DATA 21 FEBBRAIO 1984 E PERVENUTE ALLA CORTE IL 2 APRILE SEGUENTE , LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 14 BIS DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 MARZO 1969 N . 543 , RELATIVO ALL ' ARMONIZZAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL CAMPO DEI TRASPORTI SU STRADA ( GU L 77 , PAG . 49 ), EMENDATO DAI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 28 FEBBRAIO 1972 N . 515 ( GU L 67 , PAG . 11 ) E 12 DICEMBRE 1977 N . 2827 ( GU L 334 , PAG . 1 ), E , IN PARTICOLARE DELL ' ESPRESSIONE ' MERCATI LOCALI ' CONTENUTA IN DETTA DISPOSIZIONE .
2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA IN OCCASIONE DI CAUSE PENALI CONTRO DUE AGRICOLTORI ED UN CONDUCENTE A CAUSA DEL MANCATO USO DEL TACHIGRAFO DURANTE IL TRASPORTO DI ANIMALI A O DA LE RISPETTIVE AZIENDE AGRICOLE .
3 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE , NELLA CAUSA 91/84 , SI TRATTA DI UNA SOCIETA , LA SIDNEY HACKETT LIMITED , LA QUALE ESERCISCE UN ' AZIENDA AGRICOLA IN RADCLIFFE-ON-TRENT ED UN MACELLO IN DAYBROOK , NOTTINGHAMSHIRE , ED ACQUISTA PECORE SU VARI MERCATI DEL REGNO UNITO , DOVE ESSA TROVA GLI ANIMALI NELLA QUANTITA ( DA 300 A 400 CAPI ) E COL PESO VOLUTO . GLI ANIMALI SONO RIUNITI NELLA FATTORIA INDI CONSEGNATI , DOPO UNO O DUE GIORNI , AL MACELLO .
4 IL MERCATO DI BESTIAME PIU VICINO ALL ' AZIENDA SI TROVA IN NOTTINGHAM , ALLA DISTANZA DI CIRCA 8 MIGLIA , MA , NON TROVANDOVI IL NUMERO E LA QUALITA DELLE PECORE DI CUI HA BISOGNO , L ' IMPRESA SI RIFORNISCE SUI MERCATI DI HEXHAM E DI PENRITH , NELL ' INGHILTERRA SETTENTRIONALE , MERCATI CHE DISTANO CIRCA 150 MIGLIA DA NOTTINGHAM .
5 IN OCCASIONE DI UN INCIDENTE SUBITO DA UN AUTOTRENO DELL ' IMPRESA , CONDOTTO DAL SIG . WESTON , NELLA CONTEA DI DURHAM , VENIVA ACCERTATO CHE LA MOTRICE ERA CARICA DI PECORE ACQUISTATE SUL MERCATO DI HEXHAM ED IL RIMORCHIO ERA CARICO DI PECORE ACQUISTATE SUL MERCATO DI PENRITH . IL VEICOLO ERA MUNITO DI TACHIGRAFO , MA QUESTO NON ERA STATO USATO PER IL TRASPORTO DI CUI TRATTASI . RISULTAVA CHE L ' IMPRESA AVEVA DATO ORDINE AL CONDUCENTE DI NON METTERE IN FUNZIONE IL TACHIGRAFO QUANDO IL VEICOLO VENIVA USATO PER TRASPORTARE ANIMALI DA UN MERCATO FINO ALL ' AZIENDA . VICEVERSA , IL CONDUCENTE ERA IN POSSESSO DI UN GIORNALE DI BORDO , IL QUALE CONTENEVA IL RESOCONTO MANOSCRITTO DEL VIAGGIO DEL GIORNO DI CUI TRATTASI .
6 ACCUSATI , IN PRIMO GRADO , DINANZI ALLA MAGISTRATE COURT DI BISHOP AUCKLAND , LA SIDNEY HACKETT LIMITED E IL WESTON VENIVANO ASSOLTI , PER IL MOTIVO CHE SI TRATTAVA DI UN TRASPORTO DA UN ' MERCATO LOCALE ' , TRASPORTO ESENTE DALL ' OBBLIGO DI USARE IL TACHIGRAFO . IL DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALLA QUEEN ' S BENCH DIVISION .
7 NELLA CAUSA 92/84 SI TRATTA DI UN AGRICOLTORE , SIG . DOVEY , STABILITO IN SHERFIELD-ENGLISH , NELL ' INGHILTERRA MERIDIONALE , ALLEVATORE DI PORCI E PROPRIETARIO , A QUELL ' EPOCA , DI UN AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO DI BESTIAME , CHE AVEVA L ' ABITUDINE DI ANDARE A VENDERE I PROPRI PORCI , UNA VOLTA ALLA SETTIMANA , SUL MERCATO DI BANBURY , A NORD DI OXFORD , DISTANTE CIRCA 90 MIGLIA DALLA SUA FATTORIA . IL DOVEY PROVVEDEVA NEL CONTEMPO AL TRASPORTO DI PORCI PER ALTRI AGRICOLTORI DELLA STESSA LOCALITA . IN OCCASIONE DI UN CONTROLLO , RISULTAVA CHE IL VEICOLO ERA MUNITO DI UN TACHIGRAFO , MA CHE IL DISCO DI CONTROLLO NON ERA INSERITO . IL DOVEY NON TENEVA ALTRI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL TRASPORTO .
8 ACCUSATO DINANZI ALLA MAGISTRATES COURT DI BANBURY , IL DOVEY AMMETTEVA CHE VI ERANO DEI MERCATI DI SUINI PIU VICINI AL SUO DOMICILIO , AD ESEMPIO WINCHESTER E SALISBURY . TUTTAVIA QUESTI MERCATI SAREBBERO STATI TROPPO PICCOLI PER ASSORBIRE IL NUMERO DI SUINI CHE EGLI DESIDERAVA VENDERE , CIOE CIRCA 3000 PORCI L ' ANNO , CORRISPONDENTI IN MEDIA A 60 PORCI ALLA SETTIMANA .
9 LA MAGISTRATES COURT ASSOLVEVA L ' ACCUSATO PER DUE MOTIVI : IN PRIMO LUOGO , POTEVA ESSERE CONSIDERATO UN ' MERCATO LOCALE ' UNICAMENTE IL MERCATO PIU VICINO IN CUI DETERMINATE MERCI POSSONO ESSERE VENDUTE CON PROFITTO ; IN SECONDO LUOGO , IL TEMPO DI GUIDA NECESSARIO PER RECARSI FINO AL MERCATO DI BANBURY NON SUPERAVA IL PERIODO DI GUIDA LEGALE PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE . IL RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI , SIG . TETLOW , INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALLA QUEEN ' S BENCH DIVISION .
10 A RICHIESTA DEGLI APPELLANTI , LA QUEEN ' S BENCH DIVISION HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE FORMULATA SOTTO FORMA DI CINQUE ALTERNATIVE , A PROPOSITO DELL ' INTERPRETAZIONE DI ' MERCATO LOCALE ' , CONTENUTA NELL ' ART . 14 BIS DEL REGOLAMENTO N . 543/69 , RIPRODOTTA DAL LEGISLATORE NAZIONALE A PROPOSITO DELL ' ESENZIONE CONCESSA A NORMA DELL ' ART . 14 BIS N . 2 LETT . C ). LA QUESTIONE , IDENTICA NELLE DUE CAUSE , E DEL SEGUENTE TENORE :
SE PER ' MERCATO LOCALE ' AI SENSI DELL ' ART . 14 BIS N . 2 LETT . C ) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 543/69 , EMENDATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2827/77 , DEBBA INTENDERSI :
1 ) UN MERCATO ( DI QUALSIASI TIPO ), SITUATO AD UNA DISTANZA RAGIONEVOLE DALL ' AZIENDA AGRICOLA DI CUI TRATTASI ,
OPPURE
2 ) UN MERCATO ( DI QUALSIASI TIPO ), SITUATO AD UNA DISTANZA RAGIONEVOLE DALL ' AZIENDA AGRICOLA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA LOCALE ,
OPPURE
3 ) UN MERCATO SITUATO A DISTANZA RAGIONEVOLE DALL ' AZIENDA AGRICOLA ( E/O A DISTANZA RAGIONEVOLE , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA LOCALE ) IN RELAZIONE AL GENERE ED ALLA RAZZA DEGLI ANIMALI ACQUISTATI O VENDUTI SU DETTO MERCATO , E , IN CASO AFFERMATIVO , A PARTIRE DA QUALE DISTANZA ( EVENTUALMENTE ) DETTO MERCATO NON VADA PIU CONSIDERATO ' LOCALE ' ,
OPPURE
4 ) UN MERCATO A DISTANZA RAGIONEVOLE DALL ' AZIENDA AGRICOLA ( E/O A DISTANZA RAGIONEVOLE TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA LOCALE ) SUL QUALE IL GENERE O LA RAZZA DI ANIMALI IN QUESTIONE PUO VENIRE ACQUISTATO O VENDUTO A CONDIZIONI COMMERCIALMENTE VANTAGGIOSE , TENUTO CONTO DELLA QUANTITA DI CAPI RICHIESTA E , IN CASO AFFERMATIVO :
A ) COME VADA INTERPRETATO IL TERMINE ' VANTAGGIOSO ' IN QUESTO CONTESTO E
B ) A PARTIRE DA QUALE DISTANZA ' EVENTUALMENTE ' QUESTO MERCATO NON VADA PIU CONSIDERATO ' LOCALE '
OPPURE
5 ) UN MERCATO RAGGIUNGIBILE CON QUATTRO ORE DI GUIDA O IL MASSIMO PERIODO DI GUIDA ININTERROTTA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI IN QUEL MOMENTO ) DALL ' AZIENDA AGRICOLA DALLA QUALE GLI ANIMALI PROVENGONO .
NEL MERITO
11 LA HACKETT E IL DOVEY SOSTENGONO CHE , PER ' MERCATO LOCALE ' , SI DEVE INTENDERE IL MERCATO PIU VICINO SUL QUALE UN ' AZIENDA AGRICOLA PUO TROVARE UN RIFORNIMENTO O UNO SBOCCO CORRISPONDENTE ALLE SUE ESIGENZE , A CONDIZIONI ECONOMICAMENTE PROFICUE . NON SI POTREBBE QUINDI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L ' EVENTUALE ESISTENZA DI MERCATI GEOGRAFICAMENTE PIU VICINI QUALORA QUESTI SIANO TROPPO PICCOLI PER OFFRIRE , A SECONDA DEI CASI , UN ' APPROVVIGIONAMENTO O UNO SBOCCO REGOLARE E SUFFICIENTEMENTE REMUNERATIVO . TANTO LA HACKETT QUANTO IL DOVEY ATTIRANO L ' ATTENZIONE SUGLI INCONVENIENTI CUI DAREBBE LUOGO L ' USO DEL TACHIGRAFO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI , DATO L ' OBBLIGO DI RISPETTARE I PERIODI DI RIPOSO E , IN PARTICOLARE PER LA HACKETT , DATO L ' OBBLIGO DI USARE DUE CONDUCENTI ANZICHE UNO SOLO PER I LUNGHI TRAGITTI RESI NECESSARI DALLA PRESA E DALLA CONSEGNA DEGLI ANIMALI .
12 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DEDUCE CHE L ' ESPRESSIONE ' MERCATO LOCALE ' IMPLICA L ' IDEA CHE DEVE TRATTARSI DI MERCATI RAGIONEVOLMENTE VICINI . TUTTAVIA SI DOVREBBE TENER CONTO DELLA VARIABILITA DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA , IN MODO DA NON SFAVORIRE LE COMUNITA AGRICOLE SITUATE IN REGIONI DISTANTI E DIFFICILMENTE ACCESSIBILI , IN CUI SI DEVONO POTER CONSIDERARE MERCATI LOCALI ANCHE I MERCATI SITUATI AD UNA DISTANZA PIU O MENO RILEVANTE DALLE AZIENDE . VICEVERSA , LA DETERMINAZIONE DEL ' MERCATO LOCALE ' NON DOVREBBE DIPENDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE IL TRASPORTO SIA EFFETTUATO DALL ' AZIENDA AGRICOLA OVVERO DA UN TERZO . ESSO RILEVA DEL PARI CHE CONSIDERAZIONI COM MERCIALI , CIOE LA POSSIBILITA DI ACQUISTARE O DI VENDERE ANIMALI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE , TENUTO CONTO DELLE QUANTITA DI CUI TRATTASI , NON POSSONO INFLUIRE SULLA DETERMINAZIONE DI QUELLO CHE PUO ESSERE CONSIDERATO UN MERCATO LOCALE . NEI DUE CASI IN ESAME , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE CHE LE DISTANZE PERCORSE NON CONSENTONO PIU DI PARLARE DI ' MERCATO LOCALE ' AI SENSI DEL REGOLAMENTO .
13 LA COMMISSIONE ALLEGA CHE , PER ' MERCATO LOCALE ' , SI DEVE INTENDERE UN MERCATO RAGIONEVOLMENTE VICINO ALL ' AZIENDA AGRICOLA , SU CUI VENGONO TRATTATI REGOLARMENTE GLI ANIMALI DELLA SPECIE DI CUI TRATTASI ED ATTREZZATO A TALE SCOPO . A SUO PARERE , IL CRITERIO PIU SICURO , CHE AVREBBE INOLTRE IL VANTAGGIO DI POTER ESSERE USATO UNIFORMEMENTE NELL ' INTERA COMUNITA , CONSISTEREBBE NELL ' APPLICARE PER ANALOGIA LA NOZIONE DI ' RAGGIO DI 50 KM DALLA SEDE DI SERVIZIO ' , CONTENUTA NELL ' ART . 14 BIS N . 1 . LA COMMISSIONE E D ' ACCORDO COL GOVERNO DEL REGNO UNITO NEL RITENERE CHE LE CONSIDERAZIONI COMMERCIALI NON SONO DECISIVE PER DETERMINARE LA NOZIONE DI ' MERCATO LOCALE ' . QUALORA UN ' AZIENDA AGRICOLA CERCHI , PER RAGIONI COMMERCIALI , UN MERCATO PIU DISTANTE DI QUELLO GEOGRAFICAMENTE PIU VICINO , SI ANDREBBE OLTRE L ' AMBITO GEOGRAFICO DELL ' ACCESSO AI MERCATI LOCALI . IN QUESTO CASO L ' AZIENDA O IL MERCANTE DI BESTIAME DOVREBBE AVER CURA DI MUNIRE IL VEICOLO DI UN TACHIGRAFO E DOVREBBE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE CONTENUTE NEGLI AFFERENTI REGOLAMENTI . LA COMMISSIONE RITIENE CHE TANTO LA HACKETT QUANTO IL DOVEY RIENTRINO IN QUESTA CATEGORIA . LA NORMATIVA COMUNITARIA NON IMPEDIREBBE AFFATTO LORO DI CERCARE I MERCATI PIU VANTAGGIOSI , MA IN TAL CASO ESSI DOVREBBERO OSSERVARE , COME TUTTI GLI ALTRI TRASPORTATORI , LE NORME RIGUARDANTI L ' USO DEL TACHIGRAFO .
14 LA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA QUEEN ' S BENCH DIVISION DEV ' ESSERE RISOLTA TENUTO CONTO DELLO SCOPO DEL REGOLAMENTO N . 543/69 E , NEL CONTEMPO , DELLA COLLOCAZIONE DELL ' ART . 14 BIS NEL CONTESTO DELLO STESSO .
15 COME LA CORTE HA DECISO NELLA SENTENZA 11 LUGLIO 1984 ( 133/83 , REGINA/SCOTT E RIMMER , RACC . 1984 , PAG . 2863 ), IL REGOLAMENTO N . 543/69 PERSEGUE CONTEMPORANEAMENTE TRE SCOPI , CIOE LA TUTELA SOCIALE DEI CONDUCENTI , IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E L ' ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA ATTE AD ALTERARE LA CONCORRENZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI . IN VISTA APPUNTO DI QUESTI SCOPI IL REGOLAMENTO N . 543/69 HA GENERALIZZATO L ' USO DEL TACHIGRAFO , IL QUALE DEVE CONSENTIRE DI CONTROLLARE I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO , NONCHE LA VELOCITA DEI VEICOLI .
16 L ' ART . 14 BIS CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI AUTORIZZARE DELLE DEROGHE ALL ' OBBLIGO DI USARE IL TACHIGRAFO , A FAVORE DI DETERMINATI TIPI DI TRASPORTO CARATTERIZZATI VUOI DAL RAGGIO LIMITATO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE O DAL LORO CARATTERE SALTUARIO , VUOI DALLA PARTICOLARE NATURA DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO O DEI VEICOLI USATI . SI TRATTA , PER LA MAGGIOR PARTE , DI OPERAZIONI MOLTO SPECIFICHE PER LE QUALI DETERMINATE ATTIVITA , O DI NATURA COMMERCIALE O DI NATURA GRATUITA , PREVALGONO SUL TRASPORTO PROPRIAMENTE DETTO . TALUNE DI QUESTE DEROGHE SONO CIRCOSCRITTE IN MODO PRECISO , MENTRE ALTRE , COME QUELLA DI CUI TRATTASI NELLE CAUSE PENDENTI DINANZI ALLA QUEEN ' S BENCH DIVISION , DEVONO ESSERE DELIMITATE IN CONCRETO DAL GIUDICE .
17 LA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI NELLE PRESENTI CAUSE , CIOE IL N . 2 LETT . C ) DELL ' ART . 14 BIS , RECITA :
' GLI STATI MEMBRI POSSONO , PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE , ACCORDARE DEROGHE AL PRESENTE REGOLAMENTO PER I SEGUENTI TRASPORTI NAZIONALI :
...
C ) TRASPORTO DI ANIMALI VIVI DALL ' AZIENDA AGRICOLA FINO AI MERCATI LOCALI E VICEVERSA ... '
18 PER DETERMINARE LA PORTATA DI QUESTA DEROGA , E OPPORTUNO TENER CONTO CHE IL REGOLAMENTO STABILISCE UNA RELAZIONE FRA I MERCATI LOCALI E L ' AZIENDA AGRICOLA , LA SUA PRODUZIONE O A SECONDA DEI CASI , LE SUE ESIGENZE . NE CONSEGUE CHE LA PORTATA DELLA NOZIONE ' MERCATI LOCALI ' NON PUO ESSERE INTERPRETATA DI PER SE , MA DEV ' ESSERE DETERMINATA IN RELAZIONE AL TIPO DI TRASPORTO CONSIDERATO DAL N . 2 LETT . C ) DELL ' ART . 14 BIS , NEL SENSO CHE SI TRATTA DEL TRASFERIMENTO DI ANIMALI VIVI DALL ' AZIENDA AGRICOLA FINO A UN MERCATO LOCALE , O DA QUESTO MERCATO ALL ' AZIENDA STESSA .
19 NEL CONTESTO DELLE DEROGHE DI CUI ALL ' ART . 14 BIS , QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO RIGUARDARE ALTRO CHE TRASPORTI SU BREVI DISTANZE , EFFETTUATI NELL ' INTERESSE DI SINGOLE AZIENDE AGRICOLE E CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE NORMALI VUOI DI RIFORNIMENTO DELLE AZIENDE STESSE , VUOI DI SMERCIO DEI LORO PRODOTTI . VA PRECISATO CHE , NELLO STESSO CONTESTO , SI POSSONO CONSIDERARE AZIENDE AGRICOLE UNICAMENTE AZIENDE DI DIMENSIONI NORMALI E MEDIE , COME QUELLE TIPICHE DELLA REGIONE DI CUI TRATTASI . DI CONSEGUENZA , SI DEVE CONSIDERARE MERCATO LOCALE , AI SENSI DEL REGOLAMENTO , IL MERCATO PIU VICINO , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA , IL QUALE OFFRA UNO SBOCCO OVVERO , A SECONDA DEI CASI , UN RIFORNIMENTO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI UNITA DI PRODUZIONE COSI CARATTERIZZATE .
20 CONTRARIAMENTE A QUANTO HANNO SOSTENUTO GLI ACCUSATI NELLE CAUSE PRINCIPALI , LA DEROGA DI CUI AL N . 2 DELLA LETT . C ) DELL ' ART . 14 BIS NON PUO QUINDI ESSERE ESTESA AD OPERAZIONI DI TRASPORTO LE QUALI , SIA A CAUSA DELLE DIMENSIONI INSOLITE DELL ' AZIENDA AGRICOLA , SIA A CAUSA DEL RAGGRUPPAMENTO DEI PRODOTTI DI PIU AZIENDE , RENDONO NECESSARIO RIVOLGERSI A MERCATI PIU LONTANI DI QUELLO PIU PROSSIMO , DI CUI SI SERVONO NORMALMENTE LE AZIENDE DELLA REGIONE .
21 I TRASPORTI RESI NECESSARI DA OPERAZIONI DI QUESTE DIMENSIONI IMPLICANO INFATTI PRECISAMENTE - PER QUANTO RIGUARDA LE DISTANZE PERCORSE , LA POTENZA DEI VEICOLI USATI E L ' INTENSITA DELLO SFRUTTAMENTO DI QUESTI - LE CARATTERISTICHE CHE HANNO GIUSTIFICATO LA GENERALIZZAZIONE DELL ' USO DEL TACHIGRAFO , CIOE IL RISCHIO DI ECCESSIVO SFRUTTAMENTO DEI VEICOLI E DEI LORO CONDUCENTI , CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEPLOREVOLI PER LA TUTELA SOCIALE DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI , PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA CONSERVAZIONE DI UNA SANA SITUAZIONE DI CONCORRENZA NEL SETTORE DI CUI TRATTASI .
22 LA QUESTIONE SOLLEVATA VA QUINDI RISOLTA DICHIARANDO CHE AI SENSI DELL ' ART . 14 BIS N . 2 LETT . C ) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 543/69 , EMENDATO DAI REGOLAMENTI 28 FEBBRAIO 1972 N . 515 E 12 DICEMBRE 1977 N . 2827 , SI DEVE INTENDERE PER ' MERCATO LOCALE ' IL MERCATO PIU VICINO AD UNA DETERMINATA AZIENDA AGRICOLA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA , CHE CONSENTA UN RIFORNIMENTO O , A SECONDA DEI CASI , OFFRA UNO SBOCCO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI AZIENDE AGRICOLE DI DIMENSIONI NORMALI E MEDIE , CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE TIPICHE DELLA REGIONE DI CUI TRATTASI .
SULLE SPESE
23 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA PERCIO PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE )
STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , CON ORDINANZA 23 MARZO 1984 , DICHIARA :
L ' ART . 14 BIS N . 2 LETT . C ) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 543/69 , EMENDATO DAI REGOLAMENTI 28 FEBBRAIO 1972 N . 515 E 12 DICEMBRE 1977 N . 2827 , SI DEVE INTENDERE PER ' MERCATO LOCALE ' IL MERCATO PIU VICINO AD UNA DETERMINATA AZIENDA AGRICOLA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE GEOGRAFICA , CHE CONSENTA UN RIFORNIMENTO O , A SECONDA DEI CASI , OFFRA UNO SBOCCO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI AZIENDE AGRICOLE DI DIMENSIONI NORMALI E MEDIE , CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE TIPICHE DELLA REGIONE DI CUI TRATTASI .