CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 21 maggio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
Il ricorso dell'11 settembre 1984 con cui è stata introdotta questa causa si articola in una serie di pretese dirette a ottenere l'annullamento di tre decisioni riguardanti l'inquadramento in ruolo che il signor Angelo Valentini, dipendente della Commissione, avanza nei confronti di quest'ultima. Per il momento, tuttavia, dovrete decidere solo se sia fondata l'eccezione d'irricevibilità proposta dalla convenuta: è dunque di tale problema che tratterò nelle presenti conclusioni. Attualmente funzionario di grado A6, il Valentini fu con decisione 10 marzo 1975 nominato funzionario in prova a seguito di un concorso generale per traduttori aggiunti e inquadrato al secondo scatto del grado LA 8. Più tardi, avendo superato un concorso interno, venne nominato amministratore di grado A 7, primo scatto, a decorrere dal 1o febbraio 1978. Nel marzo del 1981 fu pubblicata la « Decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione », che la Commissione aveva adottato il 6 giugno 1973. Il Valentini domandò allora (4 giugno 1981) che l'amministrazione riesaminasse i due inquadramenti di cui era stato oggetto, in quanto fondati su un'insufficiente valutazione della sua esperienza professionale. In data 3 novembre 1981 la segreteria del comitato d'inquadramento comunicò al funzionario che « après un examen approfondi (...) [esso aveva] estimé ne pas être en mesure de modifier l'avis de classement antérieurement émis ». Il Valentini non fu soddisfatto e chiese (1o febbraio 1982) che il comitato motivasse la sua decisione in modo più circostanziato. Con nota 12 maggio 1982 il signor Morel, direttore generale del personale e dell'amministrazione, gli spiegò allora i criteri seguiti dal comitato in occasione dei due inquadramenti e gli ripetè che le relative decisioni « étaient conformes aux règlements en vigueur » e che non v'era ragione di modificarle. A quasi un anno di distanza (22 marzo 1983) il Valentini si rivolse di nuovo al comitato domandandogli ancora di rivedere le dette decisioni. Ma con nota 28 aprile 1983, il direttore gli replicò che « après [l'] avis du Comité (...) émis le 14 avril 1983», egli riteneva « en tant qu'AIPN » di dover confermare gli inquadramenti controversi. Passarono altri sei mesi e il Valentini tornò alla carica per criticare a due riprese (25 novembre e 6 dicembre 1983) le risposte date dal comitato alle sue domande e per chiedere che la sua posizione venisse nuovamente esaminata. Il signor Morel, tuttavia, non mutò d'avviso e con nota 6 gennaio 1984 confermò la propria comunicazione del 28 aprile 1983. A questo punto (5 aprile 1984), il Valentini presentò reclamo sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, statuto dei funzionari. Vi si legge che esso fa séguito « al rigetto (...) in data 6 gennaio 1984 della domanda di nuovo inquadramento presentata (...) il 25 novembre 1983, conformemente a quanto [prevede il] (...) secondo capoverso della comunicazione introduttiva alla “ decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina al grado e all'attribuzione dello scatto all'atto dell'assunzione”, pubblicata nel n. 420 del 21 ottobre 1983 delle “ Informazioni amministrative“. Al pari della [suddetta] domanda (...), oggetto del (...) reclamo è la richiesta [di modificare la] (...) decisione d'inquadramento dell'interessato (...) presa (...) in violazione(...) della decisione (...) pubblicata nel marzo 1981 ». Con nota 21 giugno 1984, il direttore rispose al Valentini che la domanda da lui introdotta il 25 novembre 1983 era stata presa in esame alla luce non dell'articolo 90 statuto, ma della comunicazione citata nel reclamo e ribadì per la quarta volta i motivi in base a cui una modifica dell'inquadramento iniziale non era giustificata. Contro il rigetto del reclamo il Valentini propose l'attuale ricorso. Come ho già detto, peraltro, la Commissione eccepì subito, ai sensi dell'articolo 91 regolamento di procedura, l'irricevibilità della domanda e la Corte decise di trattare questo profilo separatamente dal merito. |
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2. |
A sostegno della sua eccezione, la Commissione deduce la tardività del ricorso. Il funzionario — si afferma — avrebbe dovuto contestare le decisioni d'inquadramento ai gradi LA8 e A7, che risalgono rispettivamente agli anni 1975 e 1978, nei termini statutari; né per far rivivere il suo ormai estinto diritto d'impugnazione egli può invocare la comunicazione del 21 ottobre 1983 secondo cui « à titre exceptionnel, tout fonctionnaire classé en application [della decisione 6 giugno 1973] dispose (...) s'il estime avoir fait l'objet d'un classement non conforme aux critères qui y étaient prévus, d'un dernier délai de trois mois à compter de la date de la présente communication (...) pour introduire une demande de reclassement ». A giudizio della convenuta, infatti, tale atto non mirò a riaprire i termini di ricorso, che sono del resto di ordine pubblico; essa intese solo accordare ai funzionari che non avessero contestato in tempo utile gli inquadramenti definiti sulla base della decisione 1973 la possibilità di veder riesaminata « à titre gracieux et autonome » la propria posizione, così che « au vu de documents probants, d'éventuelles erreurs manifestes soient rectifiées ». In altre parole, avendo per oggetto decisioni d'inquadramento non più impugnabili, la nota del ricorrente in data 6 aprile 1984 non poteva considerarsi reclamo. Neppure è sostenibile — continua la Commissione — che il termine di ricorso decorra dall'ultima risposta dell'amministrazione e cioè dal rigetto del reclamo (21 giugno 1984). Quest'ultimo, infatti, non fece che confermare le precedenti decisioni del comitato d'inquadramento e, come afferma la sentenza 8 maggio 1973, causa 33/72, Gunnella/Commissione, Race. 1973, pag. 475), non può avere l'effetto di riaprire un termine ormai scaduto. A questi rilievi il Valentini oppone che, lungi dall'avere la portata attribuitale dalla convenuta, la comunicazione 21 ottobre 1983 deve considerarsi un « fatto nuovo di natura sostanziale » che lo abilitò a inoltrare il 25 novembre 1983 una domanda di reinquadramento. A sostegno della sua tesi, egli invoca la sentenza 16 dicembre 1964, cause riunite 109/63 e 13/64, Muller, Race. 1964, pag. 1275. Inconferente, per contro, sarebbe il richiamo alla sentenza Gunnelia. Nella causa relativa, infatti, il ricorrente non poteva giovarsi di una disposizione come quella prevista dall'atto del 21 ottobre 1983. |
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3. |
Com'è noto, secondo l'articolo 91 dello statuto, la Corte è competente a dirimere ogni controversia fra la Comunità e i suoi funzionari sulla legittimità di un atto che a costoro rechi pregiudizio. Il ricorso è ricevibile a condizione che l'AIPN sia stata previamente investita di un reclamo e che il reclamo sia stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Per la presentazione del ricorso il termine è di tre mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione presa in esito al reclamo o, se oggetto del ricorso è l'implicita reiezione di quest'ultimo, dalla scadenza del termine di risposta. In fatto di termini la vostra giurisprudenza è lineare. Essi sono — avete detto — di ordine pubblico; il loro scopo è assicurare la certezza delle situazioni giuridiche; le parti e il giudice — che è tenuto a rilevarli d'ufficio — non possono disporne (cfr. sentenze 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon, Racc. 1967, pag. 429; 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers, Racc. 1971 pag. 689; 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore, Racc. 1980, pag. 1769; 19 febbraio 1981, cause riunite 122-123/79, Schiavo, Racc. 1981, pag. 473). Ciò premesso, osservo che nella specie gli atti pregiudizievoli sono costituiti dalle decisioni con cui la Commissione inquadrò il ricorrente nei gradi LA8 (10 marzo 1975) e A7 (1o febbraio 1978). Non è tuttavia sulla base di queste date che si può constatare la scadenza dei termini di ricorso. La pubblicazione, avvenuta nel marzo 1981, della decisione 6 giugno 1973 sui criteri d'inquadramento fu infatti da voi ritenuta idonea a giustificare domande, altrimenti tardive, di riesame della carriera (sentenza 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield, Racc. 1983, pag. 3981). Ne viene che per il Valentini i termini cominciarono a decorrere il 12 maggio 1982, e cioè dal giorno in cui il funzionario ricevette dal direttore Morel la risposta alla domanda di revisione presentata il 4 giugno 1981. Ma tanto basta a far concludere che egli non ha esperito nei termini statutari né il reclamo amministrativo né il ricorso giurisdizionale. Quest'ultimo va dunque dichiarato irricevibile. In senso contrario non può certo farsi valere la più volte citata comunicazione del 21 ottobre 1983. Nonostante la sua fuorviarne terminologia, infatti, quest'atto non fa che manifestare la disponibilità dell'amministrazione a svolgere una procedura di revisione informale, atipica e assolutamente non dovuta. Per quante aspettative esso abbia suscitato nei funzionari (e sotto questo profilo la Commissione è sicuramente riprovevole), intenderlo in altro modo non è lecito. In particolare, si deve escludere che esso costituisca, come afferma il ricorrente, « un fatto nuovo di natura sostanziale ». Un autentico fatto nuovo fu la pubblicazione dei criteri d'inquadramento nel marzo del 1981 perché tali criteri erano fin ad allora sconosciuti o, meglio, occultati; e giustamente la sentenza Blomefield stabilì che essa legittimava la proposta di domande dirette a un riesame della carriera. Ma nel caso della comunicazione in esame, che mira tutt'al più a correggere errori compiuti nell'applicare regole ormai note, le cose stanno ben diversamente; onde riconoscerle un effetto analogo equivarrebbe a rovesciare i princìpi che la Corte afferma da sempre in tema di termini e, prima di ogn'altro, quello che ne vieta la disponibilità da parte del giudice. |
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4. |
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, concludo suggerendo alla Corte di accogliere la domanda incidentale avanzata dalla Commissione e, quindi, di dichiarare irricevibile in quanto tardivo il ricorso introdotto I'11 settembre 1984 dal signor Angelo Valentini. Ritengo inoltre che, secondo l'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti debba sopportare l'onere delle proprie spese. |