CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 4 luglio 1985 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, in data 20 agosto 1984, proviene dal Finanzgericht (tribunale fiscale) di Monaco, in una causa pendente davanti a tale giudice fra la Texas Instruments Deutschland GmbH (« Texas Instruments ») e lo Hauptzollamt (ufficio principale delle dogane) di Monaco-Centro. In detta causa la Texas Instruments impugna un avviso di accertamento di dazi doganali su memorie elettroniche programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (Eproms), importate nel gennaio del 1980 da Singapore.

Le dimensioni esterne delle Eproms importate erano di mm 15,1 X 30, 4. L'ufficio doganale le classificava nella voce 85.21 D II della tariffa doganale comune. Veniva imposto il dazio del 17% che comportava un onere di DM 49290,94.

L'art. 28 del trattato CEE dispone che

« qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità (...). Tali modificazioni o sospensioni non possono esser prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi. »

Il Consiglio può decidere su tali modifiche o sospensioni senza proposta della Commissione.

A norma dell'art. 28 il Consiglio adottava I'11 dicembre 1979 il regolamento n. 2841/79 (GU 1979, L 322, pag. 4), il cui art. 1 ha sospeso totalmente i dazi autonomi della TDC dal 1o gennaio al 30 giugno 1980, per le merci di cui alla voce 85.21 D II della TDC, descritte come segue: «memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati (detti Eproms), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 32 K bit, oppure 64 K bit, indicata sul contenitore, muniti sulla faccia superiore di una finestra di quarzo e di 12 contatti su ciascuno dei lati, e il cui contenitore ha dimensioni massime di 14,2 x 33,3 mm. »

Le merci importate dalla Texas Instruments non avevano i requisiti necessari per la sospensione perché — e, a quanto pare solo perché — le loro dimensioni esterne erano superiori a mm 14,2 x 33,3, dato che il lato corto era di mm 15,1. La Texas Instruments assume in sostanza che le dimensioni esterne sono irrilevanti ai fini delle qualità tecniche o degli usi della merce. Le dimensioni adottate erano del tutto arbitrarie e non vi è alcun motivo obiettivo di distinguere gli articoli le cui dimensioni esterne non superano i mm 14,2 X 33,3 da quelli che misurano mm 15,1 X 30,4. Questa tesi troverebbe conferma nel fatto che solo cinque mesi dopo, il 6 maggio 1980, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1136/80 (GU 1980, L 116, pag. 49). Dopo aver ricordato la sospensione stabilita col precedente regolamento, esso proseguiva « che è risultato necessario modificare la descrizione dei prodotti in questione ». L'art. 2 ha abrogato il regolamento n. 2841/79 e l'art. 1 ha disposto la sospensione dei dazi autonomi della TDC dal 7 maggio al 30 giugno 1980 (cioè il resto del periodo contemplato dal precedente regolamento) per le merci di cui alla voce 85.21 D II della TDC, descritte in termini identici a quelli del precedente regolamento, salvo che le dimensioni esterne non dovevano esser superiori a mm 15,6 X 33,3 e veniva abolito il requisito relativo ai « 12 contatti su ciascuno dei lati ».

Col regolamento 11 novembre 1980, n. 2916/80 (GU 1980, L 304, pag. 1), entrato in vigore il 13 novembre successivo, le dimensioni venivano di nuovo modificate, questa volta in mm 15,6 x 36, aumentando cioè il lato lungo. Il 16 dicembre 1980 il regolamento del Consiglio n. 3498/80 (GU 1980, L 367, pag. 27) disponeva una nuova sospensione, formulata in modo diverso ma che aumentava il contenitore a mm 17 X 39. Questa volta il regolamento veniva adottato in seguito ad un progetto predisposto dalla Commissione.

Il tribunale fiscale di Monaco era propenso a ritenere che, limitando la sospensione ai contenitori le cui dimensioni non superassero mm 14,2 x33,3, il precedente regolamento trasgrediva il principio della parità di trattamento, ma si chiedeva se fosse possibile sopprimere questa limitazione nel regolamento dato che, dichiarando illegittimo l'intero regolamento, si porrebbe fine alla sospensione anche per le merci che rientrano nel suo ambito e comunque la Texas Instruments non ne trarrebbe alcun vantaggio.

Esso ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1)

Se il regolamento del Consiglio 11 dicembre 1979, n. 2841,79, dal momento che fa dipendere dalle dimensioni massime di mm 14,2 x 33,3 del contenitore l'esenzione doganale per le memorie elettroniche (di lettura) programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (dette Eproms) in esso descritte, trasgredisca il principio generale di eguaglianza.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

2)

Quali conseguenze giuridiche derivino da questa trasgressione. »

Il Consiglio e la Commissione non hanno cercato di indicare una qualsiasi distinzione tecnica, né ai fini doganali né ad altro fine, fra i contenitori che hanno una larghezza di mm 14,2 e quelli che l'hanno di mm 15,1. Né è stato chiarito perché sia stato abolito il requisito di 12 contatti su ciascuno dei lati.

Quanto si è sostenuto è anzitutto che non vi è discriminazione fra importatori, ma unicamente una distinzione fra merci, che il Consiglio ha il potere di stabilire. Il Consiglio pone in rilievo che è indispensabile esser precisi nel definire le voci doganali e più particolarmente nel concedere sospensioni, soprattutto nel settore dei componenti elettronici in cui la miniaturizzazione è sempre più importante. Inoltre, è possibile che in momenti diversi valgano considerazioni diverse per merci diverse e spetta al Consiglio, in seguito o no ad una proposta della Commissione, il valutare i motivi economici o altri che giustificano la concessione di una deroga e il definire in modo preciso le merci di cui trattasi.

Se uno Stato membro presenta una domanda, anziché la Commissione una proposta, si sostiene che il trattato autorizza il Consiglio a concedere, all'unanimità, una sospensione. In proposito il Consiglio ha dichiarato, in risposta ai quesiti della Corte, che la domanda di sospensione che ha dato origine al regolamento n. 2841/79 emanava dalla Repubblica federale di Germania che a sua volta era stata sollecitata da un'associazione di categoria tedesca denominata Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA). A sostegno della domanda, questa aveva asserito che, a prescindere dalla loro capacità di memorizzazione, tutte le Eproms avevano le stesse dimensioni esterne. Queste (che non superavano i mm 14,2 x 33,3) corrispondevano alla norma DIN 41866 e — secondo la VDMA — altresì alla norma CEI (Commissione elettrotecnica internazionale). Il governo federale consultava pure la competente associazione di produttori, Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e, in particolare, il settore specializzato in elettronica, il Fachverband Elektronik, che non sollevava alcuna obiezione; questa consultazione non verteva tuttavia sui particolari, quali le dimensioni del contenitore. Cionondimeno si è sostenuto che chiaramente non vi era alcuna ragione per sollevare tale questione dopo la relazione della VDMA e tenuto conto del fatto che le dimensioni adottate per il contenitore corrispondevano ad una norma DIN e CEI. Possono esistere modelli speciali o non normalizzati che non rispondono alla descrizione data, ma nessuno aveva chiesto che fossero inclusi nel provvedimento di sospensione. D'altro canto, il regolamento n. 1136/80 ha fatto seguito ad una domanda della Repubblica francese e non della Repubblica federale di Germania, questa volta, a quanto pare, perché era emerso che in Francia venivano importati contenitori di dimensioni diverse.

Quando è stato adottato il secondo regolamento il Consiglio non gli dava effetto retroattivo, in parte perché ciò sarebbe stato in contrasto con la politica da esso esposta nel punto II, lett. a), della risoluzione 27 giugno 1974 (GU 1974, C 79, pag. 1) nella quale si era impegnato a far sì che, salvo casi eccezionali, le disposizioni doganali non avessero effetto retroattivo, e in parte nell'interesse della certezza del diritto.

Non mi pare che la Texas Instruments abbia dimostrato l'esistenza di una discriminazione nei confronti di uno o più operatori economici, e nessuno ha sostenuto che sussista una qualsivoglia discriminazione basata sulla nazionalità.

Resta il fatto che i contenitori di mm 14,2 erano esenti da ogni dazio: su quelli di mm 15,1 o persino di mm 14,3 era dovuto il dazio del 17%.

Dalle allegazioni dinanzi alla Corte sembra potersi desumere che il Consiglio non ha determinato in modo autonomo le dimensioni che dovevano essere prescritte, benché alla Corte sia stato detto che è consuetudine sottoporre le domande di sospensione ad una commissione di periti. Vi è per l'esenzione un punto limite arbitrario, il quale deriva direttamente dalla domanda presentata al Consiglio. Ne consegue forse che questa disparità di trattamento dei due formati del contenitore è perciò illegittima?

A prima vista sembra difficile giustificare la distinzione nella presente causa ed è spiacevole che i limiti possano esser fissati in modo da escludere dalla sospensione merci che appaiono all'incirca uguali quando non è stata fatta alcuna indagine circa le conseguenze per queste altre merci del limite imposto.

Ammetto in pieno che spetta alle competenti autorità definire le voci doganali, fissarne le aliquote e concedere sospensioni e che può essere necessario stabilire dei limiti non sempre facilmente comprensibili per il profano. Cionondimeno, non ritengo che basti dichiarare, come pare faccia la Commissione, che una differenza di formato può essere un fattore rilevante. In un caso evidente, a mio parere, la Corte può dichiarare che la distinzione fatta è talmente flagrante che se non può essere chiarita è illegittima. Né, a differenza di quanto il Consiglio sembra sostenere, costituisce una risposta inoppugnabile il dire che il Consiglio si è limitato ad accogliere la domanda di uno Stato membro. Anche una domanda del genere può richiedere indagini e giustificazione.

Nel presente caso, però, è chiaro che un'associazione di categoria è stata sentita e che un'altra associazione di categoria, che era stata informata, non aveva sollevato obiezioni. L'adozione di quel particolare formato massimo era dovuta al fatto che esso corrispondeva alle norme DIN e CEI, mentre contenitori più grandi esulavano da tali norme. Questa sembrerebbe, quindi, essere la categoria di Eproms normalizzate che occorreva favorire sospendendo il dazio. Il Consiglio, che deve occuparsi di un numero molto grande di voci doganali e di varie centinaia di domande di sospensione, spesso in settori di grande complessità tecnica, non è stato informato, a quanto ci risulta, dell'esistenza di altri formati che meritassero lo stesso trattamento. Certamente nessuna domanda è stata presentata per i formati importati dalla Texas Instruments. Quando ne è stato richiesto, il Consiglio ha effettuato gli emendamenti necessari di un provvedimento che, a suo tempo, sembrava limitato a formati normalizzati.

Di conseguenza, benché il risultato mi paia di fatto insoddisfacente, e benché sia questo un caso che avrebbe potuto essere trattato come un'eccezione atta a giustificare un provvedimento con effetto retroattivo, mi sembra impossibile asserire che la sospensione, nei confronti di determinati formati, fosse illegittima per trasgressione del principio di uguaglianza.

Poiché la prima questione sollevata dal tribunale finanziario deve, a mio parere, essere risolta nel senso che il regolamento non trasgredisce il principio generale della parità di trattamento, non è necessario risolvere la seconda questione. Se avessi concluso che il regolamento n. 2481/79 era invalido in quanto trasgrediva il principio della parità di trattamento, mi sembra che sarebbe stato necessario dichiarare invalido l'intero regolamento. Non mi pare che si possa asserire che il regolamento è nullo nella parte in cui escludeva le Eproms del formato importato dalla Texas Instruments. Né la Corte può statuire che tutte le Eproms avrebbero dovuto essere comprese. Non spetta alla Corte precisare i limiti della sospensione che avrebbe dovuto essere disposta. Questo lo deve fare il Consiglio, in seguito o no ad una proposta della Commissione. Se il regolamento è invalido, spetta al Consiglio sanare l'invalidità con un proprio regolamento compatibile col principio d'uguaglianza (punti da 11 a 13 della sentenza per le cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckde-schel/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, Race. 1977, pag. 1753, vedansi pagg. 1771 e 1772). In ogni caso, ritengo che nella presente causa la Corte non abbia elementi sufficienti per statuire circa le caratteristiche del complesso prodotto di cui è causa.

Di conseguenza, proporrei di risolvere le questioni sollevate come segue:

Dall'esame della causa non risulta che il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1979, n. 2841/79, trasgredisca il principio generale della parità di trattamento in quanto fa dipendere la franchigia doganale delle memorie elettroniche (di lettura) programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (dette Eproms), che vi sono descritte, dal fatto che le dimensioni del contenitore non superino i mm 14,2 x 33,3.

Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese dell'attrice nella causa principale. Non occorre provvedere in merito alle spese della Commissione o del Consiglio.


( *1 ) Traduzione dall'inglese.