CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è stata rinviata alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 27 giugno 1984, dal tribunal de grande instance di Orléans, in occasione di un processo penale pendente dinanzi ad esso.
In detto procedimento il sig. Jean-Pierre Gontier, responsabile di un supermarket « Ledere », è imputato di trasgressione del decreto ministeriale francese 9 novembre 1983, n. 83-58/A, che stabilisce i prezzi minimi per la vendita al minuto di carburanti. Il Gontier si è difeso allegando che detto decreto era incompatibile con il diritto comunitario e, al fine di risolvere questo problema, il tribunal ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:
« Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato 25 marzo 1957, che ha istituito la Comunità economica europea, vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, mediante leggi o regolamenti, di prezzi minimi imposti alla vendita della benzina super e normale.
Se la determinazione di detti prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato ed essere intesa, ai sensi dell'art. 36 del trattato, come dettata da esigenze di ordine pubblico ».
I fatti da cui è nata la presente causa sono analoghi a quelli che hanno dato origine alla causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, nella quale la Corte si è pronunciata il 29 gennaio 1985. Tuttavia, i fatti della presente causa risalgono al maggio del 1984 e quindi sono disciplinati dal decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A e non dal decreto ministeriale n. 82-13/A, che è stato abrogato e sostituito dal primo con effetto dal 15 novembre del 1983. Si deve quindi stabilire se ed entro quali limiti ciò modifichi i problemi di diritto comunitario in questione.
A norma della disciplina francese vigente al tempo tanto dei fatti della causa Cullet, quanto dei fatti della presente causa, il prezzo minimo di vendita al minuto era determinato semplicemente sottraendo un certo numero di franchi il litro dal prezzo massimo di vendita per litro, il quale era stabilito mediante una complicata serie di calcoli descritti nelle conclusioni e nella sentenza Cullet. A norma del decreto 82-13/A, sul quale verteva la causa Cullet, l'importo detraibile era di 9 centesimi il litro per la benzina normale e di 10 centesimi il litro per la super. Dal 15 novembre 1983 gli sconti erano portati a 16 centesimi e a 17 centesimi, rispettivamente, in forza del decreto ministeriale n. 83-58/A, sul quale verte la presente causa. Eccettuata questa modifica, il sistema per determinare il prezzo minimo di vendita al minuto della benzina in Francia è rimasto immutato sotto tutti gli altri aspetti rilevanti. Ne consegue che la presente causa solleva essenzialmente gli stessi problemi di diritto comunitario della causa Cullet.
Questi problemi emergono dalle questioni sollevate dal giudice nazionale. Benché tali questioni non menzionino gli artt. 85 e 86 del trattato CEE, i nn. 15-18 della sentenza della Corte nella causa Cullet hanno già stabilito che detti articoli non si applicano di per sé a casi come quello in esame.
Le osservazioni presentate dal convenuto, dal governo francese e dalla Commissione nulla aggiungono di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. Nella sentenza, la Corte ha in quell'occasione esaminato tutti i problemi relativi agli artt. 3, 5 e 30. Nella presente fattispecie non è stato dimostrato, come non lo era stato nella causa Cullet (nn. 32 e 33), che alcuna delle disposizioni degli artt. 36 trovi applicazione, in modo da giustificare le restrizioni delle importazioni e quindi rendere inoperante il divieto di misure di effetto equivalente di cui all'art. 30.
A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio Cullet, la soluzione delle questioni sollevate dal tribunal dovrebbe essere la seguente:
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« 1) |
Gli artt. 3, leu. f), e 5 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo, da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante. |
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2) |
L'art. 30 del trattato CEE vieta siffatte norme, qualora il prezzo minimo sia fissato in base unicamente ai prezzi alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato in base unicamente ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno. |
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3) |
Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE vada applicata, in modo da rendere inoperante, nei confronti di dette norme, il divieto di cui all'art. 30 del trattato stesso ». |
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.