CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le presenti cause sono state rinviate alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 12 marzo 1984, dal tribunal de commerce di Melun, in occasione di procedimenti dinanzi ad esso pendenti.
In detti procedimenti una società, il titolare di un'autorimessa ed un'associazione di categoria chiedono che venga ingiunto a due supermercati di astenersi dal vendere carburanti a prezzi inferiori a quelli minimi fissati dalla normativa francese, in particolare dal decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A. I supermercati ribattono deducendo, tra l'altro, che il decreto ministeriale è incompatibile con il diritto comunitario. Onde risolvere questo problema, il tribunal ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
Nella causa 114/84,
« Se gli artt. 3 f e 5 del trattato di Roma 25 marzo 1957, che ha istituito la CEE, vadano intesi nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, mediante leggi o regolamenti, di prezzi minimi per la vendita al minuto, al distributore, di benzina normale e super ».
Nella causa 115/84,
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« 1) |
Tenuto conto del principio fondamentale della libertà di concorrenza, sancito dall'art. 3 del trattato di Roma, se sia lecita la pratica dei prezzi minimi. |
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2) |
Se la normativa sui carburanti che prescriva un prezzo minimo possa giustificarsi ai sensi dell'art. 36 del trattato in quanto risponde ad esigenze di ordine pubblico ». |
Salvo un particolare, i procedimenti che hanno dato origine alle presenti cause, sono simili a quello che ha dato origine alla causa 231/83, Cullet/Centre Leclerc, sulla quale la Corte si è pronunciata con sentenza del 29 gennaio 1985. L'unica differenza è che lo sconto sul quale vertono le presenti cause è stato praticato nel febbraio e nel marzo del 1984 e quindi era disciplinato dal decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, anziché dal decreto ministeriale n. 82-13/A, che è stato abrogato e sostituito dal primo con effetto dal 15 novembre 1983. si deve quindi accertare se ed entro quali limiti ciò modifichi i problemi di diritto comunitario in questione.
A norma della disciplina francese vigente al momento tanto dei fatti nella causa Cullet, quanto dei fatti delle cause attuali, il prezzo minimo di vendita al minuto era fissato semplicemente sottraendo un certo numero di franchi il litro dal prezzo massimo di vendita per litro, che era determinato mediante una complicata serie di calcoli descritti nelle conclusioni e nella sentenza Cullet. A norma del decreto ministeriale n. 82-13/A su cui verteva la causa Cullet, l'importo detraibile era di 9 centesimi il litro per la benzina normale e 10 centesimi il litro per la benzina super. Dal 15 novembre 1983 gli sconti erano portati a 16 centesimi e 17 centesimi, rispettivamente, in forza del decreto ministeriale n. 83-58/A, sul quale vertono le presenti cause. Eccettuata questa modifica, il sistema per determinare il prezzo minimo di vendita al minuto della benzina in Francia è rimasto immutato sotto tutti gli altri aspetti rilevanti. Ne consegue che le presenti cause sollevano essenzialmente gli stessi problemi di diritto comunitario della causa Cullet.
Benché le questioni sollevate dal giudice nazionale nelle presenti cause non menzionino tutti gli articoli del trattato esaminati nella sentenza Cullet, dette questioni mirano chiaramente ad accertare se le norme nazionali di cui trattasi siano conformi ai principi e agli scopi del trattato CEE e alle disposizioni specifiche del trattato per la loro attuazione.
Le osservazioni presentate dal convenuto nella causa 114/84, dalla Commissione e dal governo francese (quest'ultimo solo all'udienza) nulla aggiungono di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. Nella sentenza la Corte ha in quell'occasione esaminato tutti i punti controversi relativi agli artt. 3, 5 e 30. Non è stato dimostrato nelle presenti cause, e nemmeno lo era stato nella causa Cullet (nn. 32 e 33), che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 trovi applicazione, in modo da giustificare le restrizioni delle importazioni e quindi rendere inoperante il divieto di misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30.
A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, la soluzione delle questioni sollevate dal tribunal dovrebbe essere la seguente:
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« 1) |
Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo di vendita, da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante. |
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2) |
L'art. 30 del trattato CEE vieta dette norme, qualora il prezzo minimo sia determinato in base unicamente ai prezzi alle raffinerie praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato in base unicamente ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno. |
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3) |
Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE vada applicata, in modo da rendere inoperante, nei confronti di dette norme, il divieto di cui all'art. 30 del trattato stesso ». |
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese incontrate dalla Repubblica francese e dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.