CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 12 febbraio 1985 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

nel presente procedimento è stato chiesto alla Corte di emettere una pronunzia pregiudiziale sulla questione del se la produzione, mediante taglio, di determinati vini da tavola e la loro vendita sotto determinate denominazioni siano compatibili con la normativa vinicola comunitaria.

Gli imputati nella causa principale sono accusati dal Pubblico ministero francese e dal Service de la répression des fraudes di truffa o di tentata truffa ai danni di un acquirente, per aver presentato, nel gennaio e nell'agosto 1981, come «vini da tavola rosati » vini ottenuti mediante taglio di vini rosati italiani con vini da tavola rossi originari di vari Stati membri della Comunità. Secondo l'accusa, il vino rosato può essere solo il prodotto di una vendemmia di uva a buccia colorata ed a polpa bianca o colorata, che sia stata sottoposta ad un processo noto come « vinification en blanc » (« vinificazione in bianco ») col quale si ottengono vini a colorazione debole. Alla Corte è stato segnalato che questa definizione non è prevista dalla legislazione francese, ma è stata accettata nella giurisprudenza dei tribunali francesi. A quanto pare, in conformità a tale giurisprudenza l'accusa sostiene che la vendita di un prodotto come « vino rosato » costituisce una pratica commerciale fraudolenta, se il prodotto è stato ottenuto con qualsiasi altro metodo. Questa tesi è condivisa dalla Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, che si è costituita parte civile e, come tale, pretende dagli imputati notevoli somme a titolo di risarcimento.

Il tribunal correctionnel di Montpellier emetteva una sentenza di proscioglimento, che veniva impugnata dinanzi alla Cour d'appel di Montpellier, la quale ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177, la seguente questione:

« Se, allo stato attuale della disciplina comunitaria, sia lecito effettuare — in uno Stato membro della Comunità — il taglio di vini rossi e rosati provenienti da uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità e mettere in commercio, in uno di detti Stati membri, il prodotto così ottenuto, sotto la denominazione ” vin rosé DPCE ” o ” vin rouge DPCE ”. »

La Fédération nationale, gli imputati nella causa principale, la Commissione e il governo italiano hanno presentato osservazioni scritte e sono comparsi tutti in udienza. Tanto la Commissione quanto il governo italiano hanno appoggiato gli imputati, anche se per ragioni alquanto diverse.

La domanda pregiudiziale solleva due problemi diversi: da una parte, quello dei limiti imposti alla produzione ed alla vendita di vini ottenuti mediante taglio; dall'altra, quello della designazione e dell'etichettatura.

Sul divieto di produzione e di vendita

E pacifico che non esiste una definizione comunitaria del « vino rosato », né risulta che questo prodotto sia precisamente definito in Francia. I tentativi di formulare una siffatta definizione per quanto riguarda la gamma dei vini rosati non hanno avuto successo. La normativa comunitaria non contiene neppure una definizione del vino bianco, né del vino rosso.

Ai fini dei regolamenti comunitari, il « taglio » è definito dall'art. 2 del regolamento della Commissione n. 3282/73 (GU 1973, L 337, pag. 20). In sostanza, per « taglio » s'intende la miscelazione di vini o mosti provenienti da diversi stati, da diverse zone viticole, da diverse unità geografiche, da diverse varietà di viti o annate di raccolta, ovvero la miscelazione di vini o mosti di « diverse categorie ». Dall'ultimo comma dell'art. 2, n. 2, il quale stabilisce che, ai fini di questa norma, il vino rosato è considerato un vino rosso, si desume che la miscelazione di un vino rosato con un vino rosso non è di per sé miscelazione di vini di « diverse categorie » e perciò non costituisce « taglio ». Tuttavia, la presente causa riguarda la miscelazione di vini italiani con vini rossi provenienti da diversi Stati membri, cosicché si può parlare di « taglio » nell'ambito della Comunità, anche se gli imputati sostengono che sarebbe più esatto usare il termine « assemblage » invece di « coupage ».

Il regolamento del Consiglio n. 338/79 (GU 1979, L 54, pag. 48) contiene specifiche disposizioni in merito ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, e la Commissione sostiene che l'art. 6, n. 1, leu. a), di questo regolamento vieta il taglio di detti vini di qualità.

Il presente procedimento non riguarda, tuttavia, i vini di qualità, bensì i vini da tavola. L'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU 1979, L 54, pag. 1), tratta del taglio dei vini da tavola. Per quanto qui rileva, l'art. 43, n. 1, stabilisce che:

« In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola ... ».

Il n. 3 dello stesso articolo vieta in generale il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso, anche se « in taluni casi da determinare » si può effettuare il taglio di vini bianchi e rossi, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso. Nessuno di tali casi risulta, però, essere stato finora determinato. Il n. 4 vieta il taglio di un vino della Comunità con un vino originario di un paese terzo. Esso vieta inoltre il taglio, nell'ambito geografico della Comunità, tra vini originari dei paesi terzi, a meno che tale operazione venga effettuata nelle zone franche e la miscela che ne risulta sia destinata alla spedizione in un paese terzo, ovvero il Consiglio delle Comunità abbia concesso una deroga.

È controverso se i vini « rosati » possano essere lecitamente ottenuti soltanto col metodo preconizzato dalla Federazione. Gli imputati sostengono che sono ammissibili altri metodi per produrre vino rosato — ad esempio, il taglio — e che il relativo prodotto non trae in alcun modo in inganno il consumatore, specialmente se viene effettuata un'adeguata etichettatura. Come emerge dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 3282/73, esiste un'ampia gamma di vini rosati che appartengono alla stessa famiglia dei vini rossi. Su quest'ultimo punto, la Commissione osserva inoltre che i vini rosati sono assimilati ai vini rossi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del proprio regolamento n. 2373/83 (GU 1983, L 232, pag. 5) e dell'art. 1, II, del proprio regolamento n. 3676/83 (GU 1983, L 366, pag. 47).

Secondo la Federazione, benché il taglio fra vini rossi e bianchi o fra vini rossi e rosati sia possibile, a determinate condizioni, in conformità ai regolamenti comunitari, i prodotti così ottenuti non possono essere venduti come vini rosati. Dal momento che la normativa comunitaria non contiene espresse disposizioni in materia, gli Stati membri sono liberi di stabilire proprie norme; perciò, le disposizioni francesi, secondo cui solo i vini prodotti in un determinato modo, secondo metodi tradizionali, possono essere venduti come vini rosati, sono legittime e se ne può esigere l'applicazione.

È evidente che l'art. 43 del regolamento n. 337/79, mentre non contiene alcuna espressa disposizione che vieti il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, se entrambi i vini sono originari della Comunità, non afferma però espressamente che, in base alle disposizioni comunitarie, detto taglio è consentito.

D'altra parte, per quanto riguarda i vini da tavola, l'art. 43 prevede manifestamente la possibilità del taglio di detti vini e, secondo me, stabilisce le condizioni alle quali esso può considerarsi lecito. Ad esempio, sono imposti limiti circa l'uso di vini atti a divenire vini da tavola e circa la miscelazione di vini rossi e bianchi. Analogamente, quanto all'etichettatura, secondo l'art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento del Consiglio n. 355/79 (GU 1979, L 54, pag. 99), che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, il vino da tavola risultante da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri deve recare, sull'etichetta, l'indicazione « vino di vari paesi della Comunità europea ». Il regolamento del Consiglio n. 340/79 (GU 1979, L 54, pag. 60) definisce i tipi di vini da tavola rossi e bianchi, allo scopo della fissazione dei prezzi di orientamento, ma nulla dice in merito ai vini da tavola rosati.

Dalle sentenze emesse nelle cause 83/78 (Pigs Marketing Board I Redmond, Race. 1978, pag. 2347) e 56/80 (Weigand/Schutzverband Deutscher Wein, Race. 1981, pag. 583) risulta che, dal momento che la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato, gli Stati membri non possono adottare o applicare provvedimenti contrastanti con le norme di tale organizzazione.

La Commissione sostiene che, nella materia di cui trattasi, la Comunità ha adottato una disciplina esauriente, di guisa che non vi è spazio per una normativa nazionale relativamente al taglio fra vini originari di vari Stati membri per la produzione di vini rosati.

Da pronunzie come quelle emesse nelle cause 237/82 (Jongeneel Kaas I Paesi Bassi, sentenza 7 febbraio 1984) e 16/83 (Franti, sentenza 13 marzo 1984) risulta che si deve procedere con cautela nello stabilire se una normativa comunitaria facente parte di un'organizzazione comune di mercato vieti l'adozione o il mantenimento in vigore di provvedimenti nazionali. La semplice esistenza di alcune disposizioni riguardanti un particolare prodotto agricolo non vieta necessariamente qualsiasi provvedimento nazionale relativo a qualsiasi aspetto della produzione o della vendita di tale prodotto. Si devono considerare, caso per caso, la natura e lo scopo delle norme comunitarie in questione.

Nella causa 204/80, (Procuratore della Repubblica /Vedel, Racc. 1982, pag. 465) e nella causa Franti la normativa comunitaria in materia vinicola non è stata ritenuta esauriente sul punto di cui trattasi. Nella sentenza Vedel è stato affermato che gli aperitivi a base di vino non sono affatto oggetto di una disciplina comunitaria. Nella sentenza Franti la Corte ha ritenuto che la normativa comunitaria non vieta l'ulteriore applicazione di un provvedimento nazionale che riserva l'uso di bottiglie di forma particolare, note come « Bocksbeutel », per vini di una determinata origine. Tale statuizione si basava in particolare sull'art. 40, n. 2, del regolamento n. 355/79, secondo cui « l'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare: ... b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti ». In effetti, era stato adottato un regolamento che disciplinava l'uso della bottiglia nota come « flûte d'Alsace ». La Corte riteneva che l'adozione di norme d'attuazione riguardanti l'uso di un solo tipo di bottiglia non vieta provvedimenti nazionali relativi ad altri tipi di bottiglie. Nel pervenire a questo risultato, essa sottolineava che il problema della forma delle bottiglie ha solo carattere accessorio rispetto all'organizzazione comune di mercato.

Per quanto riguarda il taglio dei vini, la situazione, a mio avviso, è diversa. Come ho già detto, la normativa comunitaria in materia vinicola contiene un certo numero di disposizioni relative al taglio dei vini da tavola, le quali, a differenza di quelle considerate nella causa Franti, non sono subordinate all'emanazione di successive norme comunitarie d'attuazione. Inoltre, le disposizioni adottate non hanno affatto carattere marginale nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. Al contrario, esse sono fra le più importanti di tale organizzazione, essendo intese a disciplinare le condizioni di produzione e di lavorazione dei vini. L'art. 43 figura nel titolo IV del regolamento n. 337/79 (« Regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo »), che è d'importanza fondamentale per tale regolamento.

A mio avviso, l'art. 43, n. 1, va interpretato nel senso che, salvo quanto disposto dai successivi numeri dello stesso articolo, il taglio dei vini da tavola con vini originari di vari Stati membri è consentito e non può essere vietato dagli Stati membri, come non può essere vietata la vendita del prodotto che ne risulta. In effetti, questa materia è interamente disciplinata dalle disposizioni comunitarie.

Nella questione sottoposta alla Corte si chiede se, tenuto conto della « disciplina » comunitaria, siano lecite la produzione e la vendita del vino di cui trattasi. Detto termine non dovrebbe essere inteso in senso stretto, e cioè come riferentesi ai soli « regolamenti ». Esso è abbastanza ampio per comprendere anche la questione del se una siffatta prassi possa violare gli artt. 30 e 36 del trattato CEE. Tale questione sarebbe in ogni caso rilevante qualora la Corte adottasse un orientamento diverso da quello da me suggerito sul primo punto discusso.

A mio modo di vedere, un divieto di produzione o di vendita di un vino risultante dal taglio di un vino importato da un altro Stato membro con uno o più altri vini costituisce, in atto o in potenza, direttamente o indirettamente, una restrizione delle importazioni ed è perciò da considerarsi come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30. Nella sentenza 119/78 (Peureux I Directeur des Services fiscaux, Race. 1979, pag. 975), un divieto di distillazione relativo a prodotti importati è stato ritenuto contrastante con l'art. 30. L'unica differenza sostanziale fra i due divieti è che, a differenza di quello di cui si trattava nella causa Peureux, il provvedimento ora in esame si applica nello stesso modo tanto al taglio di vini importati quanto al taglio di vini francesi. Tuttavia, come è stato affermato nella sentenza 120/78 (Cassis de Dijon, Race. 1979, pag. 649) e in una lunga serie di sentenze successive, tale circostanza non esclude che un provvedimento del genere rientri nell'ambito dell'art. 30.

Inoltre, il divieto in questione non è giustificato per alcun motivo riconosciuto valido dal diritto comunitario. L'unica eventuale giustificazione per tale divieto potrebbe essere la tutela del consumatore e la prevenzione della concorrenza sleale. Tuttavia, un divieto di produzione e di vendita del prodotto di cui trattasi non risulta giustificato per tali motivi, qualora un'adeguata etichettatura sia sufficiente a tutelare il consumatore. Tenuto conto dell'art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 355/79, un'etichetta recante la dicitura « vino di vari paesi della Comunità europea » dev'essere considerata adeguata per indicare al consumatore che si tratta di una miscela di più vini.

Ne consegue che, anche qualora i regolamenti comunitari non abbiano stabilito una disciplina esauriente, è in ogni caso incompatibile con l'art. 30 del trattato CEE il fatto che uno Stato membro vieti il taglio di un vino importato con altri vini, effettuato secondo modalità a loro volta non vietate dai regolamenti comunitari, o la vendita del prodotto così ottenuto.

Sulla designazione e sull'etichettatura

Se è esatto che la vendita di un vino da tavola del tipo in esame non può essere vietata dal diritto interno, sorge però il problema della possibilità di usare la denominazione « vin rosé DPCE » o « vin rouge DPCE ».

Come ho già detto, l'art. 43, n. 1, del regolamento n. 337/79 stabilisce che il prodotto risultante dal taglio di due vini da tavola è esso stesso un vino da tavola. Di conseguenza, i vini venduti dagli imputati nella causa principale erano vini da tavola. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 355/79, l'etichetta doveva perciò recare la menzione « vino da tavola ».

Inoltre, l'art. 2, n. 1, lett. d), di quest'ultimo regolamento stabilisce che il vino da tavola risultante da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri deve recare sull'etichetta l'indicazione « vino di vari paesi della Comunità europea » (« vin de différents pays de la Communauté européenne »). L'art. 2, n. 1, lett. d), è stato sostanzialmente modificato dal regolamento del Consiglio n. 1016/81 (GU 1981, L 103, pag. 7), entrato in vigore nell'aprile 1981, durante il periodo al quale risalgono i fatti di cui è causa. Tuttavia, sullo specifico punto ora in esame, questo regolamento si limita a confermare quanto stabilito nel regolamento precedente.

La questione formulata dalla Cour d'appel di Montpellier si riferisce alle denominazioni « vin rosé DPCE » e « vin rouge DPCE ». A mio avviso, è incompatibile con l'art. 2, n. 1, lett. d), la sostituzione della sigla DPCE alle parole « de différents pays de la Communauté européenne » (« di vari paesi della Comunità europea »). La Corte non ha elementi per accertare se i consumatori francesi possano intendere il significato delle lettere « DPCE ». Ma non è questo il problema. Il fatto è che l'art. 2, n. 1, lett. d), stabilisce tassativamente l'espressione da usare e non consente l'uso di una siffatta sigla. Ciò si desume, a contrario, dall'art. 12, n. 2, lett. j), dello stesso regolamento e dall'art. 16, n. 5, del regolamento n. 338/79, i quali stabiliscono specificamente che l'abbreviazione « v.q.p.r.d.« può sostituire sull'etichetta l'espressione « vino di qualità prodotto in una regione determinata ».

Le condizioni poste dalle varie disposizioni dell'art. 2, n. 1, sono cumulative. Perciò, un'etichetta recante la menzione «vino di vari paesi della Comunità europea » deve recare anche la menzione «vino da tavola »: il rispetto della condizione di cui alla lett. d) non rende superflua l'osservanza di quanto disposto dalla leu. a). Ciò viene messo in evidenza da altre condizioni di cui all'art. 2, n. 1, come quella stabilita alla lett. b), secondo la quale sull'etichetta dev'essere indicato il volume nominale del vino, accompagnato dalla lettera minuscola « e ». E chiaro che il consumatore non sarà informato, tramite l'indicazione richiesta dall'art. 2, n. 1, lett. b), del fatto che il prodotto è un vino da tavola. Di conseguenza, sull'etichetta deve figurare anche l'indicazione «vino da tavola ».

Le denominazioni « vin rosé DPCE » e « vin rouge DPCE » non sono compatibili col regolamento n. 355/79. L'etichetta avrebbe dovuto recare, invece, la dicitura «vin de table de différents pays de la Communauté européenne » (« vino da tavola di vari paesi della Comunità europea »). Indubbiamente, la stessa indicazione avrebbe potuto presentarsi in forma leggermente diversa, come « vino da tavola: vino di vari paesi della Comunità europea », purché le diciture effettivamente richieste dal regolamento fossero riportate in modo da non indurre in errore.

L'art. 2, n. 2, leu. a), del regolamento n. 355/79 stabilisce che la designazione sull'etichettatura può essere completata dalla precisazione che si tratta di un vino rosso, rosato o bianco. Questa precisazione è facoltativa. Tuttavia, ovviamente, se un commerciante decide di esercitare tale facoltà, la precisazione fornita dev'essere esatta. A norma dell'art. 43, n. 1, dello stesso regolamento, la designazione e la presentazione del vino non devono creare confusione sulla natura, sull'origine e sulla composizione del prodotto. Sarebbe incompatibile con tale disposizione fornire, sull'etichetta, una precisazione inesatta circa il colore del vino.

Nella presente causa, basandosi sulle informazioni disponibili, la Corte non è in grado di pronunciarsi sul se un vino come quello venduto dagli imputati nella causa principale dovesse essere designato correttamente come vino rosato o come vino rosso. Come ho già detto, non esiste nei regolamenti comunitari una definizione del vino rosato, né del vino rosso, in quanto tali. Alla Corte è stato segnalato che questa materia è fonte di enormi difficoltà per gli esperti del settore.

Se viene venduto come « rosato », il vino deve rientrare nella categoria riconosciuta, in base al colore, come quella del vino rosato, e non del vino rosso o del vino bianco. La dicitura a norma dell'art. 2, n. 1, leu. d), del regolamento n. 355/79, pur indicando che si tratta di una miscela di vini, non indicherà necessariamente se siano stati miscelati vini rossi e rosati, oppure due o più vini rosati. L'art. 2, n. 2, leu. h), dello stesso regolamento consente tuttavia alla Comunità (o, in caso di inerzia da parte di quest'ultima, agli Stati membri) di adottare norme che impongano la precisazione del « tipo del prodotto » e del « colore particolare del vino da tavola ». Questa disposizione, a mio avviso, rende possibile una disciplina in base alla quale venga chiarito se un vino rosato è un vino prodotto col metodo della « vinificazione in bianco », o una miscela di vini rosati o una miscela di vini rossi e rosati.

Concludo nel senso che la questione sottopostavi dalla Cour d'appel di Montpellier dovrebbe essere risolta come segue :

« L'art. 43, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 337/79 consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato e la vendita del prodotto così ottenuto, originario di vari Stati membri della Comunità. Di conseguenza, gli Stati membri non hanno la facoltà di vietare la produzione o la vendita di un siffatto prodotto. La vendita di detto vino sotto la denominazione « vin rouge DPCE » o « vin rosé DPCE » è incompatibile con l'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 355/79. La dicitura da usare è quella indicata nell'art. 2, n. 1, lett. d), ii), di questo regolamento ».

Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese delle parti nella causa principale. La Commissione ed il governo italiano dovrebbero sopportare le proprie spese.


( *1 ) Traduzione dall'inglese.