CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 14 maggio 1985 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

La presente causa è stata rinviata alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 16 dicembre 1983 dal tribunal de grande instance di Briey, in occasione di un processo penale pendente dinanzi ad esso.

In questo procedimento il sig. Christian Gratiot, direttore di una società che gestisce il supermercato Ledere, è imputato di trasgressione della normativa francese che stabilisce prezzi minimi per la vendita al minuto della benzina, in particolare del decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A. Il Gratiot si è difeso eccependo che questo decreto è in contrasto con le norme comunitarie e, per chiarire questo punto, il tribunal ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:

« Se gli ara. 3, lett. f), e 5 [del trattato CEE] debbano essere interpretati nel senso che vietano di istituire in uno Stato membro, per via legislativa o regolamentare, prezzi minimi imposti per la vendita della benzina super e normale.

Se la fissazione di detti prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa dell'importazione o una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE ».

Sulla stessa normativa nazionale verteva la causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, sulla quale la Corte si è pronunciata il 29 gennaio 1985. A parte il fatto che la causa Cullet ha tratto origine da un procedimento civile mirante a far disporre la cessazione della turbativa costituita dalle inosservanze di dette norme, mentre la presente si riferisce ad un procedimento penale per trasgressione delle stesse, le cause vertono essenzialmente sugli stessi punti di diritto comunitario. Pur se le questioni sollevate dal giudice nazionale nella presente causa non fanno menzione di tutti gli articoli del trattato esaminati nella sentenza Cullet, dette questioni mirano chiaramente ad accertare se le norme nazionali di cui trattasi siano conformi ai principi e agli scopi del trattato CEE e alle disposizioni specifiche del trattato per la loro attuazione.

Le osservazioni presentate dal governo francese, dall'imputato e dalla Commissione non aggiungono nulla di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. Nella sentenza, la Corte ha in quell'occasione esaminato tutti i punti controversi.

A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio 1985 per la causa Cullet, la soluzione delle questioni sollevate dal tribunal de grande instance di Briey dovrebbe essere la seguente:

« 1)

Gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano prezzi minimi da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante.

2)

L'art. 30 del trattato CEE vieta siffatte norme, qualora il prezzo minimo sia determinato in base unicamente ai prezzi alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato in base soltanto ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno ».

Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto quanto alle spese sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione.


( *1 ) Traduzione dall'inglese.