Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - IDENTIFICAZIONE DELL ' OGGETTO DELLA QUESTIONE

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2.DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - TARIFFE PER L ' ASSICURAZIONE AUTOMOBILI - VEICOLI IMMATRICOLATI CON TARGA DOGANALE - RIFIUTO DELLO SCONTO PER ASSENZA DI SINISTRI - AMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ARTT . 7 , 48 , 59 E 65 )

3.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - TARIFFE DELL ' ASSICURAZIONE AUTOMOBILI - VEICOLI IMMATRICOLATI CON TARGA DOGANALE - PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI D ' USO - AMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 34 )

Massima

1 . BENCHE SIA INDISPENSABILE CHE I GIUDICI NAZIONALI SPIEGHINO I MOTIVI PER I QUALI RITENGONO CHE LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI E NECESSARIA PER DECIDERE LA CAUSA PRINCIPALE E DEFINISCANO L ' AMBITO GIURIDICO NEL QUALE LA RICHIESTA D ' INTERPRETAZIONE DEVE COLLOCARSI , SPETTA ALLA CORTE , DI FRONTE A QUESTIONI FORMULATE IN MODO IMPRECISO , IL TRARRE DAL COM PLESSO DEI DATI FORNITI DAL GIUDICE NAZIONALE E DAL FASCICOLO DELLA CAUSA PRINCIPALE IN PUNTI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE VANNO INTERPRETATI , TENUTO CONTO DELL ' OGGETTO DELLA LITE .

2.IL PRINCIPIO GENERALE DI NON DISCRIMINAZIONE , SANCITO DALL ' ART . 7 DEL TRATTATO E LE NORME DI CUI AGLI ARTT . 48 , 59 E 65 CHE LO APPLICANO , MIRANO AD ELIMINARE TUTTI I PROVVEDIMENTI I QUALI , NEL CAMPO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ED IN QUELLO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , RISERVINO AL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO UN TRATTAMENTO PIU RIGIDO OVVERO LO PONGANO IN UNA SITUAZIONE DI DIRITTO O DI FATTO SVANTAGGIOSA , RISPETTO A QUELLA IN CUI SI TROVA , NELLE STESSE CIRCOSTANZE , IL CITTADINO NAZIONALE .

ESSE NON OSTANO TUTTAVIA ALL ' APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI TARIFFA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER GLI AUTOVEICOLI , CONDIZIONI BASATE SU DATI OBIETTIVI RELATIVI ALLA TECNICA STESSA DELL ' ASSICURAZIONE , CHE NEGANO LO SCONTO PER ASSENZA DI SINISTRI NEL CASO DI VEICOLI IMMATRICOLATI CON TARGA DOGANALE .

3.L ' ART . 34 DEL TRATTATO RIGUARDA UNICAMENTE I PROVVEDIMENTI NAZIONALI AVENTI LO SCOPO O L ' EFFETTO DI RESTRINGERE SPECIFICAMENTE LE CORRENTI DI ESPORTAZIONE E DI CREARE QUINDI UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA IL COMMERCIO INTERNO DI UNO STATO MEMBRO ED IL SUO COMMERCIO D ' ESPORTAZIONE , IN MODO DA GARANTIRE UN VANTAGGIO PARTICOLARE AI PRODOTTI NAZIONALI O AL MERCATO INTERNO DELLO STATO STESSO .

CIO NON VALE PER UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE SI LIMITI AD AUTORIZZARE LE COMPAGNIE ASSICURATIVE A TENER CONTO NELLE TARIFFE DELLE PARTICOLARI MODALITA D ' USO DEI VEICOLI CHE AUMENTINO O DIMINUISCANO IL RISCHIO ASSICURATIVO , COME AVVIENE IN PARTICOLARE PER I VEICOLI IMMATRICOLATI CON TARGA DOGANALE , PER I QUALI L ' ART . 34 NON VIETA DI NEGARE LO SCONTO PER ASSENZA DI SINISTRI .