SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1984. - SOPHIE MOUSSIS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - ASSUNZIONE E PROMOZIONE. - CAUSA 227/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 03133
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
DIPENDENTI - RICORSI - RECLAMO AMMINISTRATIVO PREVIO - TERMINE - NATURA D ' ORDINE PUBBLICO - PERDITA DEFINITIVA DEL DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE
( STATUTO DEI DIPENDENTI , ARTT . 90 E 91 )
I TERMINI PER IL RECLAMO E PER IL RICORSO STABILITI DAGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE SONO DI ORDINE PUBBLICO E NE LE PARTI , NE IL GIUDICE , POSSONO DISPORNE , DATO CHE ESSI SONO STATI ISTITUITI PER GARANTIRE LA CHIAREZZA E LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE .
IL FATTO CHE UN ' ISTITUZIONE , PER MOTIVI INERENTI ALLA POLITICA SEGUITA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE , ENTRI NEL MERITO DI UNA DOMANDA TARDIVA E QUINDI IRRICEVIBILE , NON PUO FAR DEROGARE AL SISTEMA DI TERMINI IMPERATIVI , NE FAR RISORGERE UN DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE DEFINITIVAMENTE PERENTO .
NELLA CAUSA 227/83 ,
SOPHIE MOUSSIS , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVV . GEORGES VANDERSANDEN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . JANINE BIVER , 2 , RUE GOETHE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO , SIG . DIMITRIOS GOULOUSSIS , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI MODIFICARE IL GRADO AL QUALE LA RICORRENTE E STATA NOMINATA IN SEGUITO AD UN CONCORSO ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 6 OTTOBRE 1983 , LA SIG.RA SOPHIE MOUSSIS , DIPENDENTE DI GRADO A 5 DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ' AGRICOLTURA ' , HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 14 LUGLIO 1983 CON CUI LA COMMISSIONE SI E RIFIUTATA DI INQUIDRARLA NEL GRADO A 4 .
2 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE LA RICORRENTE , DAL 1968 , SVOLGEVA ATTIVITA DI PERITO PRESSO LA COMMISSIONE E VENIVA ASSUNTA COME AGENTE TEMPORANEO DI GRADO A 7 CON PROVVEDIMENTO 15 NOVEMBRE 1971 . TERMINATO IL PERIODO DI PROVA , IL 1* MAGGIO 1973 VENIVA NOMINATA IN RUOLO CON LO STESSO GRADO . IL 1* GENNAIO 1975 ERA PROMOSSA AL GRADO A 6 . NEL 1981 VINCEVA IL CONCORSO GENERALE COM/A/337 , RIGUARDANTE LA CARRIERA A 5/A 4 , E , CON PROVVEDIMENTO 8 GIUGNO 1982 , VENIVA NOMINATA AMMINISTRATORE PRINCIPALE AL GRADO A 5 .
3 QUEST ' ULTIMA DECISIONE NON E STATA IMPUGNATA DALLA MOUSSIS . CIONONDIMENO , L ' 11 GENNAIO 1983 ESSA CHIEDEVA AL ' COMITATO PER L ' INQUADRAMENTO ' DI ESSERE REINQUADRATA NEL GRADO A 4 , A NORMA DELL ' ART . 3 DELLA DECISIONE 6 GIUGNO 1973 , RELATIVA AI CRITERI DA APPLICARSI ALLA NOMINA NEL GRADO ED ALL ' INQUADRAMENTO NELLO SCATTO ALL ' ATTO DELL ' ASSUNZIONE .
4 CON NOTA 20 GENNAIO 1983 , IL CAPO DELLA DIVISIONE ' CARRIERE ' DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE INFORMAVA LA RICORRENTE DEL FATTO CHE LA DECISIONE 6 GIUGNO 1973 AVEVA ' LO SCOPO DI DISCIPLINARE LE POSSIBILITA DI INQUADRAMENTO OFFERTE ALL ' ATTO DELL ' ASSUNZIONE DAGLI ARTT . 31 E 32 DELLO STATUTO ' , ATTIRANDO LA SUA ATTENZIONE SUL FATTO CHE , TENUTO CONTO DEL SUO STATUS DI DIPENDENTE DI RUOLO PRIMA DELLA NOMINA , L ' INQUADRAMENTO IN UN NUOVO GRADO ERA STATO CALCOLATO AI SENSI DELL ' ART . 46 DELLO STATUTO , RELATIVO ALLE PROMOZIONI . NELLA STESSA NOTA SI OSSERVAVA CHE L ' INTERESSATA ERA STATA NOMINATA DIRETTAMENTE AL GRADO A 5 SENZA DOVER SOTTOSTARE ALL ' OBBLIGO DEL PERIODO DI PROVA .
5 IL 25 MARZO 1983 LA MOUSSIS PROPONEVA RECLAMO A NORMA DELL ' ART . 20 DELLO STATUTO . ESSA DEDUCEVA CHE , AVENDO VINTO UN CONCORSO ' ESTERNO ' , LA SUA NOMINA ANDAVA CONSIDERATA COME UN ' ASSUNZIONE ; DI CONSEGUENZA , ESSA AVEVA IL DIRITTO DI FRUIRE DELLA DECISIONE 6 GIUGNO 1973 , IL CUI ART . 3 CONSENTE DI TENER CONTO DELL ' ESPERIENZA PROFESSIONALE . ESSENDO IN POSSESSO DI UN ' ESPERIENZA SPECIFICA SUPERIORE AI 12 ANNI - DI CUI 1 ANNO , 9 MESI E 7 GIORNI DI ATTIVITA NEL PROPRIO PAESE D ' ORIGINE E 10 ANNI 7 MESI E 16 GIORNI D ' ATTIVITA PRESSO LA DG ' AGRICOLTURA ' - ESSA AVEVA IL DIRITTO DI OTTENERE DIRETTAMENTE IL GRADO A 4 .
6 IL RECLAMO VENIVA RESPINTO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 LUGLIO 1983 . IN QUESTO PROVVEDIMENTO LA COMMISSIONE RILEVAVA ANCORA UNA VOLTA CHE LA RICORRENTE ERA STATA NOMINATA A NORMA DELL ' ART . 46 DELLO STATUTO E CHE LA NOMINA NON POTEVA QUINDI ESSERE CONSIDERATA UNA ' ASSUNZIONE ' AI SENSI DELLA DECISIONE 6 GIUGNO 1973 .
7 LA RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE :
A ) DI ANNULLARE LA DECISIONE CHE HA RESPINTO IL RECLAMO NELLA PARTE IN CUI CONFERMA L ' INQUADRAMENTO NEL GRADO A 5 E
B)DI ORDINARE ALLA COMMISSIONE DI PROCEDERE AL CORRETTO INQUADRAMENTO NEL GRADO , IN CONFORMITA AI CRITERI DELLA DECISIONE 6 GIUGNO 1973 .
8 LA COMMISSIONE ECCEPISCE IN PRIMO LUOGO L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO . L ' ATTO LESIVO PER LA RICORRENTE SAREBBE L ' ATTO DI NOMINA , IN DATA 8 GIUGNO 1982 , CHE NON E STATO IMPUGNATO ENTRO IL TERMINE . LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AD UN RECLAMO TARDIVO NON FAREBBE DECORRERE UN NUOVO TERMINE DI IMPUGNAZIONE . LA POLITICA DELLA COMMISSIONE IN QUESTO CAMPO CONSISTEREBBE NELL ' ESAMINARE I RECLAMI DEI DIPENDENTI , ANCHE TARDIVI , E DI RISPONDERVI MOTIVANDO NEL MERITO , NELL ' INTERESSE DEI BUONI RAPPORTI COL PERSONALE . TUTTAVIA , DETTA RISPOSTA NON COSTITUIREBBE UN PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE .
9 LA RICORRENTE RIBATTE DI ESSERSI VALSA DEL DIRITTO ATTRIBUITO A TUTTI I DIPENDENTI DALL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO IL QUALE STABILISCE CHE ' QUALSIASI PERSONA CUI SI APPLICA IL PRESENTE STATUTO PUO PRESENTARE ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA UNA DOMANDA CHE LA INVITI A PRENDERE AL SUO RIGUARDO UNA DECISIONE ' . NEL PRESENTE CASO , LA DOMANDA AVREBBE RIGUARDATO LA MODIFICA DEL GRADO CHE LE ERA STATO ATTRIBUITO DALLA DECISIONE DI NOMINA 8 GIUGNO 1982 , ADOTTATA IN ESITO AL CONCORSO GENERALE COM/A/337 . IL RICORSO SAREBBE DIRETTO CONTRO IL RIGETTO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DI DETTA DOMANDA , RESTANDO INTESO CHE TALE RIGETTO CONFERMAVA LA DECISIONE 8 GIUGNO 1982 CON CUI ERA STATA INQUADRATA NEL QUADRO A 5 .
10 LA RICORRENTE FA INOLTRE CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVER SOLLEVATO PER LA PRIMA VOLTA L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA NEL CONTRORICORSO E DI NON AVER RILEVATO , DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , UN EVENTUALE VIZIO DEL SUO MODO DI PROCEDERE .
11 L ' ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO , AI SENSI DELL ' ART . 91 , N . 1 , DELLO STATUTO , IL QUALE DEFINISCE LA COMPETENZA DELLA CORTE IN FATTO DI RICORSI DEI DIPENDENTI , E COSTITUITO NEL PRESENTE CASO DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 8 GIUGNO 1982 , RECANTE NOMINA DELLA RICORRENTE AL GRADO A 5 . E ASSODATO CHE QUESTO ATTO NON E STATO IMPUGNATO ENTRO IL TERMINE .
12 LA ' DOMANDA ' AL COMITATO PER L ' INQUADRAMENTO , DOMANDA FORMULATA DALLA RICORRENTE L ' 11 GENNAIO 1983 , NON AVEVA QUINDI ALTRO SCOPO CHE RIMETTERE IN DISCUSSIONE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON ULTERIORMENTE IMPUGNABILE A CAUSA DEL DECORSO DEL TERMINE . ORBENE , E INAMMISSIBILE CHE UN DIPENDENTE POSSA RIMETTERE IN DISCUSSIONE , VALENDOSI IN QUESTO MODO DEL DIRITTO ATTRIBUITO DALL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO , I TERMINI PER IL RECLAMO E PER IL RICORSO STABILITI DAGLI ARTT . 90 E 91 . QUESTI TERMINI SONO DI ORDINE PUBBLICO E NE LE PARTI NE IL GIUDICE POSSONO DISPORNE , DATO CHE ESSI SONO STATI ISTITUITI PER GARANTIRE LA CHIAREZZA E LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE ( SI VEDANO LE SENTENZE 12 . 12 . 1967 , 4/67 , COLLIGNON IN MULLER , RACC . PAG . 429 ; 7 . 7 . 1971 , 79/70 , MULLERS , RACC . PAG . 689 ; 5 . 6 . 1980 , 108/79 , BELFIORE , RACC . PAG . 1769 , 19 . 2 . 1981 , 122 E 123/79 , SCHIAVO , RACC . PAG . 473 ).
13 IL FATTO CHE LA COMMISSIONE , PER MOTIVI INERENTI ALLA POLITICA SEGUITA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE , ENTRI NEL MERITO DI UNA DOMANDA BENCHE QUESTA SIA IRRICEVIBILE NON PUO FAR DEROGARE AL SISTEMA DI TERMINI TASSATIVAMENTE CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO NE FAR RISORGERE UN DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE DEFINITIVAMENTE PERENTO .
14 NE CONSEGUE CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
SULLE SPESE
15 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE DEI DIPENDENTI , LE SPESE SOSTENUTE DALL ' ISTITUZIONE RESTANO A CARICO DI QUESTE , SALVO RESTANDO L ' ART . 69 , PAR 3 , 2* COMMA , RELATIVO ALLE SPESE CHE LA CORTE RITENGA SUPERFLUE O DEFATIGATORIE .
16 LA CORTE RITIENE CHE LA RICORRENTE NON DEVE FRUIRE DELL ' ART . 70 . DA QUANTO PRECEDE SI DESUME INFATTI CHE ESSA , MEDIANTE UNA DOMANDA MANIFESTAMENTE IRRICEVIBILE ALLA LUCE DEL SISTEMA DI RECLAMI E DI RICORSI DI CUI AGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO , HA PROVOCATO UNA LITE SUPERFLUA ED ONEROSA PER L ' AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE .
17 LA RICORRENTE VA QUINDI CONDANNATA A TUTTE LE SPESE DI CAUSA .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 . IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2 . LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .