CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - LITISPENDENZA - DOMANDE PROPOSTE DINANZI A GIUDICI DI STATI CONTRAENTI DIVERSI - GIUDICE ' PREVENTIVAMENTE ADITO ' - NOZIONE
( CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 21 )
L ' ART . 21 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE DEVE CONSIDERARSI ' PREVENTIVAMENTE ADITO ' IL GIUDICE DINANZI AL QUALE SONO STATE SODDISFATTE IN PRIMO LUOGO LE CONDIZIONI ALLE QUALI E SUBORDINATA LA LITISPENDENZA DEFINITIVA ; TALI CONDIZIONI DEVONO ESSERE VALUTATE A NORMA DELLA LEGGE NAZIONALE DI CIASCUNO DEI GIUDICI INTERESSATI .