SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 22 MARZO 1984. - 3M DEUTSCHLAND GMBH CONTRO OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT / MAIN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - CLASSIFICAZIONE DOGANALE - STOFFE NON TESSUTE DESTINATE A TRATTENERE LA SPORCIZIA. - CAUSA 92/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01587
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCE DOGANALE - ' STOFFE NON TESSUTE ' E MANUFATTI DI ' STOFFE NON TESSUTE ' AI SENSI DELLA VOCE 59.03 - CASO CONCRETO
UN MANUFATTO COSTITUITO DA UN TESSUTO COMPOSTO DI MONOFILAMENTI DI CLORURO DI POLIVINILE SPESSI MM 0,9 , DISPOSTI AD INTRECCIO DIRETTAMENTE ALL ' USCITA DALLE FILIERE E SALDATI FRA LORO TERMICAMENTE CON UN MEZZO DISPERDENTE RIENTRA NELLA VOCE 59.03 COME STOFFA NON TESSUTA ANCHE QUANDO E DESTINATO AD ESSERE USATO COME RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO .
NEL PROCEDIMENTO 92/83 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE SOTTOPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
3M DEUTSCHLAND GMBH , CON SEDE IN NEUSS ,
E
OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT/MAIN ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE VOCI 58.02 E 59.03 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ,
1 CON ORDINANZA 21 APRILE 1983 , PERVENUTA IL 24 MAGGIO SUCCESSIVO , IL BUNDESFINANZHOF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DI UNA MERCE DESIGNATA COME ' STUOIA CHE TRATTIENE LA SPORCIZIA ' ( SCHMUTZFANGMATTE ) CHE , SECONDO LA DITTA IMPORTATRICE , E UN MANUFATTO DI STOFFE NON TESSUTE RIENTRANTE NELLA VOCE 59.03 , MENTRE NEL PARERE VINCOLANTE DELL ' UFFICIO DOGANALE COMPETENTE ESSO ERA CLASSIFICATO NELLA SOTTOVOCE 58.02 A II B .
3 LA VOCE 59.03 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE COMPRENDE LE ' STOFFE NON TESSUTE ' E MANUFATTI DI ' STOFFE NON TESSUTE ' , ANCHE IMPREGNATI O SPALMATI . ESSA FA PARTE DEL CAPITOLO 59 RELATIVO ALLE OVATTE E FELTRI , CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA ; TESSUTI SPECIALI , TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI ; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI .
4 IL CAPITOLO 58 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SI APPLICA AI TAPPETI ED ARAZZI ; VELLUTI , FELPE , TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA ; NASTRI ; PASSAMANERIA ; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE ( RETI ); PIZZI E GUIPURES ; RICAMI . LA VOCE 58.01 COMPRENDE I TAPPETI A PUNTI ANNODATI OD ARROTOLATI , LA VOCE 58.02 GLI ALTRI TAPPETI , ANCHE CONFEZIONATI ; TESSUTI DETTI ' KELIM ' O ' KILIM ' , ' SCHUMACKS ' O ' SOUMAK ' , ' KARAMANIE ' E SIMILI , ANCHE CONFEZIONATI . LA SOTTOVOCE 58.02 A RECITA :
' A . TAPPETI :
II . TAPPETI DI COCCO
II.ALTRI :
A ) TAPPETI TUFTED
B ) NON NOMINATI ' .
5 IL BUNDESFINANZHOF HA FORNITO , AI FINI DELLA SUA QUESTIONE PREGIUDIZIALE , LA SEGUENTE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO LITIGIOSO : ' MANUFATTO COSTITUITO DA UN TESSUTO COMPOSTO DA MONOFILAMENTI DI CLORURO DI POLIVINILE SPESSI MM 0,9 , DISPOSTI AD INTRECCIO DIRETTAMENTE ALL ' USCITA DALLE FILIERE E SALDATI FRA LORO TERMICAMENTE CON UN MEZZO DISPERDENTE ' . TALE PRODOTTO DOVREBBE ESSERE IMPORTATO NELLE LARGHEZZE DI CM 90 E 120 E NELLA LUNGHEZZA DI CM 610 E SAREBBE DESTINATO AD ESSERE USATO COME RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO ( STUOIA CHE TRATTIENE LA SPORCIZIA ).
6 IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE TALE PRODOTTO RIENTRI NELLA VOCE 58.02 O NELLA VOCE 59.03 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
7 LA NOTA 1 DEL CAPITOLO 58 STABILISCE CHE SONO ESCLUSI DA QUESTO CAPITOLO I TESSUTI INTONACATI O IMPREGNATI , I TESSUTI ELASTICI , LA PASSAMANERIA ELASTICA , I NASTRI TRASPORTATORI E LE CINGHIE DI TRASMISSIONE NONCHE ' GLI ALTRI MANUFATTI COMPRESI NEL CAPITOLO 59 ' .
8 NE CONSEGUE CHE UN PRODOTTO LA CUI COMPOSIZIONE NE CONSENTIREBBE LA CLASSIFICAZIONE NEL CAPITOLO 59 NON RIENTRA NEL CAPITOLO 58 PER IL SOLO FATTO DI ESSERE UTILIZZATO COME RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO .
9 IN BASE ALLA NOTA 2 DEL CAPITOLO 58 , SONO CONSIDERATI ' TAPPETI ' AI SENSI DELLE VOCI 58.01 E 58.02 , OLTRE AI TAPPETI DA PAVIMENTO , I MANUFATTI SIMILARI CHE PRESENTANO LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUESTI , SEBBENE SIANO DESTINATI AD USI DIVERSI . TUTTAVIA , TALE DISPOSIZIONE E DIRETTA , COME HA GIUSTAMENTE RILEVATO LA COMMISSIONE , AD ELABORARE LA NOZIONE DI ' TAPPETO ' AI FINI DELL ' INTERPRETAZIONE DELLE VOCI 58.01 E 58.02 E NON A DISPORRE UN ' ECCEZIONE , PER I TAPPETI , AL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE RISULTANTE DALLA NOTA 1 .
10 UN ULTERIORE ARGOMENTO ORIENTATO NELLO STESSO SENSO SI RICAVA DALLA SECONDA FRASE DELLA NOTA 2 SECONDO LA QUALE I TAPPETI DI FELTRO RIENTRANO NEL CAPITOLO 59 . TALE DISPOSIZIONE METTE INFATTI IN RILIEVO CHE , AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DI UN RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO , DEVE FARSI RIFERIMENTO ALLA NATURA E AL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO PIU CHE ALLA SUA POSSIBILE DESTINAZIONE .
11 TALE INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NEL FATTO CHE LE MERCI ESPRESSAMENTE INDICATE NEL CAPITOLO 58 HANNO IN COMUNE LA CARATTERISTICA DI ESSERE FABBRICATE SECONDO LA TECNICA DEL PUNTO ANNODATO , DELLA TESSITURA , DELLA TESSITURA A MAGLIA O DEL LAVORO A MAGLIA , MENTRE LE STOFFE NON TESSUTE SONO COMPOSTE DA FIBRE FISSATE MEDIANTE PROCEDIMENTI CHIMICI O TERMICI .
12 RISULTA DA QUANTO PRECEDE CHE LA TARIFFA DOGANALE COMUNE VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE UN MANUFATTO COSTITUITO DA UN TESSUTO COMPOSTO DA MONOFILAMENTI DI CLORURO DI POLIVINILE SPESSI MM 0,9 , DISPOSTI AD INTRECCIO DIRETTAMENTE ALL ' USCITA DALLE FILIERE E SALDATI FRA LORO TERMICAMENTE CON UN MEZZO DISPERDENTE , RIENTRA NELLA VOCE 59.03 COME STOFFA NON TESSUTA ANCHE QUANDO E DESTINATO AD ESSERE USATO COME RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO .
SULLE SPESE
13 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESFINANZHOF CON ORDINANZA 21 APRILE 1983 , DICHIARA :
UN MANUFATTO COSTITUITO DA UN TESSUTO COMPOSTO DA MONOFILAMENTI DI CLORURO DI POLIVINILE SPESSI MM 0,9 , DISPOSTI AD INTRECCIO DIRETTAMENTE ALL ' USCITA DALLE FILIERE E SALDATI FRA LORO TERMICAMENTE CON UN MEZZO DISPERDENTE , RIENTRA NELLA VOCE 59.03 COME STOFFA NON TESSUTA ANCHE QUANDO E DESTINATO AD ESSERE USATO COME RIVESTIMENTO DA PAVIMENTO .