61983J0016

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 MARZO 1984. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI KARL PRANTL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL LANDGERICHT DI MONACO II). - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO E PROPRIETA'INDUSTRIALE E COMMERCIALE - ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO E INTERVENTO DEGLI STATI MEMBRI. - CAUSA 16/83.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01299
edizione speciale spagnola pagina 00431
edizione speciale svedese pagina 00549
edizione speciale finlandese pagina 00529


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - NORMATIVA CHE COSTITUISCE UN SISTEMA COMPLETO - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI - ESCLUSIONE

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - VINO - DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI - TUTELA DELLA BOTTIGLIA DETTA ' BOCKSBEUTEL ' - MANCANZA DI NORME COMUNITARIE - APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 337/79 , ART . 54 , N . 1 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 997/81 , ART . 18 )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - PREGIUDIZIO RILEVANTE PER GLI SCAMBI - PRESUPPOSTO NON NECESSARIO

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NORMATIVA CHE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI ED A QUELLE IMPORTATE - EFFETTO PROTTETIVO A FAVORE DI UN PRODOTTO NAZIONALE TIPICO - DIVIETO

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - CONFEZIONAMENTO DELLE MERCI - DISPARITA FRA LE NORMATIVE NAZIONALI - OSTACOLI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI E LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

7 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - PRESENTAZIONE DEI VINI - DIFESA DEI CONSUMATORI - LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI - NORMATIVA CHE RISERVI L ' USO DI UNA FORMA DI BOTTIGLIA A DETERMINATI PRODOTTI NAZIONALI - APPLICAZIONE ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO - DIVIETO - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

8 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO - TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - NORMATIVA CHE RISERVI L ' USO DI UNA FORMA DI BOTTIGLIA DI VINO A DETERMINATI PRODOTTI NAZIONALI - APPLICAZIONE ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO - AMMISSIBILITA - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ART . 36 )

Massima


1 . LA CORTE , QUANDO STATUISCE NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , NON PUO PRONUNZIARSI SULL ' INTERPRETAZIONE NE SULLA VALIDITA DI DISPOSIZIONI DI LEGGI O DI REGOLAMENTI NAZIONALI . ESSA PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE CRITERI INTERPRETATIVI PROPRI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE GLI CONSENTIRANNO DI RISOLVERE IL PROBLEMA SOTTOPOSTOGLI .

2 . QUANDO UNA NORMATIVA CHE ISTITUISCE UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PUO ESSERE CONSIDERATA ESAURIENTE , GLI STATI MEMBRI NON HANNO PIU COMPETENZA IN MATERIA , SALVO ESPRESSE DISPOSIZIONI IN CONTRARIO .

3 . ADOTTANDO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DI UNA FORMA DETERMINATA DI BOTTIGLIA DI VINO , LA ' FLUTE D ' ALSACE ' , IL LEGISLATORE COMUNITARIO NON HA ESAURITO , IN FATTO DI DESIGNAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI VINI , LA COMPETENZA ATTRIBUITAGLI DALL ' ART . 54 , N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 337/79 . FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME COMUNITARIE , QUESTA DISPOSIZIONE CONSENTE QUINDI , PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LA TUTELA DELLA BOTTIGLIA DETTA ' BOCKSBEUTEL ' , L ' ULTERIORE APPLICAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI , PURCHE ESSE NON SIANO IN CONTRASTO CON GLI ARTT . 30 E SEGUENTI DEL TRATTATO .

4 . AI FINI DEL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE , BASTA CHE LE MISURE DI CUI TRATTASI SIANO ATTE AD OSTACOLARE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI ; NON E NECESSARIO CHE DETTE MISURE SIANO TALI DA PREGIUDICARE IN MISURA RILEVANTE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

5 . LA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLA MESSA IN COMMERCIO DI UN PRODOTTO , ANCHE SE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI ED A QUELLE IMPORTATE , NON SFUGGE AL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO QUALORA PRODUCA , DI FATTO , EFFETTI PROTEZIONISTICI FAVORENDO UN PRODOTTO NAZIONALE TIPICO E SFAVORENDO , NELLA STESSA MISURA , VARIE CATEGORIE DI PRODOTTI DI ALTRI STATI MEMBRI .

6 . IN MANCANZA DI UN ' ESAURIENTE NORMATIVA COMUNE DI FATTO DI CONFEZIONAMENTO DELLE MERCI , GLI OSTACOLI PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DALLE DISPARITA FRA LE NORMATIVE NAZIONALI DEVONO ESSERE ACCETTATI IN QUANTO UNA DISCIPLINA NAZIONALE DEL GENERE , CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE ALLA MERCE NAZIONALE E A QUELLA IMPORTATA , POSSA ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NECESSITA DI SODDISFARE ESIGENZE IMPERATIVE CONCERNENTI , IN PARTICOLARE , LA TUTELA DEI CONSUMATORI E LA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI .

7 . BENCHE UNA NORMATIVA NAZIONALE , PER TUTELARE UN ' INDICAZIONE INDIRETTA D ' ORIGINE GEOGRAFICA NELL ' INTERESSE DELLA DIFESA DEL CONSUMATORE , POSSA LEGITTIMAMENTE VIETARE LA MESSA IN COMMERCIO DI VINI IMPORTATI IN UN DETERMINATO TIPO DI BOTTIGLIA , E NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE , IN UN REGIME DI MERCATO COMUNE , LA TUTELA DEI CONSUMATORI E LA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI IN FATTO DI PRESENTAZIONE DEI VINI DEVONO ESSERE GARANTITE NEL RECIPROCO RISPETTO DEGLI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI NEI VARI STATI MEMBRI . L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DI UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' USO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI NAZIONALI COSTITUISCE MISURA D ' EFFETTO EQUI VALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA QUALORA L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI LA STESSA FORMA O UNA FORMA SIMILE SIA CONFORME AD UN USO CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATO NELLO STATO D ' ORIGINE .

8 . LE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE DERIVANTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' USO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI O COMMERCIANTI NAZIONALI NON POSSONO ESSERE GIUSTIFICATE :

- DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE DETTA NORMATIVA COMMINI O NO SANZIONI PENALI ;

-DA MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , IN QUANTO SIFFATTE BOTTIGLIE SONO TRADIZIONALMENTE USATE DAI PRODUTTORI NAZIONALI , QUALORA BOTTIGLIE IDENTICHE O SIMILI SIANO UTILIZZATE IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN FORZA DI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI NEL COMMERCIO DI VINI PROVENIENTI DA QUESTO STATO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 16/83 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DAL LANDGERICHT DI MONACO DI BAVIERA II ( DECIMA SEZIONE PENALE ) NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE A CARICO DI

KARL PRANTL

Oggetto della causa


PER VIOLAZIONE DEL ' WEINGESETZ ' ( LEGGE SUL VINO ), DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 12 GENNAIO 1983 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 1983 , IL LANDGERICHT DI MONACO DI BAVIERA II HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE , PER POTER ESSERE MESSO IN GRADO DI VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DEL PAR 17 DEL REGOLAMENTO 15 LUGLIO 1971 SUL VINO , SUL VINO LIQUOROSO E SULLE BEVANDE A BASE DI VINO ( BUNDESGESETZBLATT 1971 , PRIMA PARTE , PAG 926 ), IN PROSIEGUO : REGOLAMENTO SUL VINO .

2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL SIG . PRANTL , CITTADINO ITALIANO , COMMERCIANTE DI BEVANDE , AL QUALE SI FA CARICO DI AVERE , DAL 3 DICEMBRE 1980 AL 10 SETTEMBRE 1981 , CON AZIONE CONTINUATA , IMPORTATO , DETENUTO E VENDUTO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA VINO ROSSO ITALIANO PROVENIENTE DALLE CANTINE MARTINI DI GIRLAN ( BOLZANO ), IMPIEGANDO BOTTIGLIE DETTE ' BOCKSBEUTEL ' .

3 LA BOTTIGLIA ' BOCKSBEUTEL ' E UNA BOTTIGLIA PANCIUTA , DI FORMA CARATTERISTICA , NELLA QUALE VENGONO MESSI IN COMMERCIO I VINI DI QUALITA ( V.Q.P.R.D .) PRODOTTI IN FRANCONIA , NELLA ZONA CHIAMATA FRANCONIA DEL BADEN E IN QUATTRO COMUNI SITUATI NELLA PARTE CENTRALE DEL BADEN . NELLA FRANCONIA QUESTA BOTTIGLIA E TRADIZIONALMENTE USATA DA PARECCHI SECOLI .

4 ANCHE IN ITALIA , NELLA PROVINCIA DI BOLZANO , LA ' BOCKSBEUTEL ' VIENE USATA DA OLTRE UN SECOLO . LA BOTTIGLIA ITALIANA TRADIZIONALE DEL TIPO ' BOCKSBEUTEL ' E LEGGERMENTE PIU ROTONDA ED HA IL COLLO UN PO ' PIU CORTO DI QUELLA DELLA FRANCONIA .

5 IL PAR 17 DEL REGOLAMENTO TEDESCO SUL VINO , NELLA VERSIONE IN VIGORE AL TEMPO DEI FATTI DI CAUSA , DISPONE :

' PUO ESSERE POSTO IN COMMERCIO IN ' ' BOCKSBEUTELFLASCHEN ' ' DI TIPO TRADIZIONALE SOLO VINO CON DENOMINAZIONE D ' ORIGINE CONTROLLATA DELLA SPECIFICA ZONA DI PRODUZIONE DELLA FRANCONIA , DEL TAUBERTAL BAVARESE E DELLO SCHUPFERGRUND NONCHE DEI COMUNI DI NEUWEIER , STEINBACH , UMWEG E VARNHALT ' .

IL PAR 23 , N . 2 , DELLO STESSO REGOLAMENTO RECITA :

' A NORMA DEL PAR 67 , N . 5 , PUNTO 2 , DEL WEINGESETZ ( LEGGE SUL VINO ) E PUNITO COLUI IL QUALE , IN SPREGIO DEL PAR 17 , METTE IN COMMERCIO IN ' ' BOCKSBEUTELFLASCHEN ' ' PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI IVI INDICATI ' .

6 IL 6 LUGLIO 1982 , L ' AMTSGERICHT DI MIESBACH , PROSCIOGLIEVA IL PRANTL CONSIDERANDO CHE , ANCHE SE LE BOTTIGLIE DA LUI USATE ERANO EFFETTIVAMENTE DEL TIPO ' BOCKSBEUTEL ' TRADIZIONALE , AI SENSI DEL PAR 17 DEL REGOLAMENTO SUL VINO , QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE NON POTEVA ESSERE APPLICATA IN BASE AGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE .

7 IL PUBBLICO MINISTERO INTERPONEVA APPELLO CONTRO QUESTA SENTENZA DINANZI AL LANDGERICHT DI MONACO DI BAVIERA II , SOSTENENDO CHE IL PAR 17 DEL REGOLAMENTO SUL VINO NON STABILISCE UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE CONTRASTANTE CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE E COMUNQUE E GIUSTIFICATO DALL ' INTERESSE DEL CONSUMATORE E DALLA TUTELA DELLA LEALTA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI .

8 IL LANDGERICHT RITIENE CHE LE BOTTIGLIE USATE DALL ' IMPRESA DEL PRANTL ' ASSOMIGLINO MOLTO NELLA FORMA ALLA BOTTIGLIA ' ' BOCKSBEUTEL ' ' DELLA FRANCONIA ' E CHE SI TRATTI DI BOTTIGLIE ' BOCKSBEUTEL DI TIPO TRADIZIONALE AI SENSI DEL PAR 17 DEL REGOLAMENTO SUL VINO ' . TUTTAVIA SI CHIEDE SE QUESTA DISPOSIZIONE , IN CASO D ' IMPORTAZIONE DI VINO DA UN ALTRO STATO MEMBRO , SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE .

9 PERTANTO , ESSO CONSIDERA NECESSARIO , PRIMA DI EMETTERE LA SUA SENTENZA , SOTTOPORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 . SE IL PAR 17 DEL REGOLAMENTO 15 LUGLIO 1971 SUL VINO , SUL VINO LIQUOROSO E SULLE BEVANDE A BASE DI VINO ( WEIN-VERORDNUNG ) ABBIA EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

2.SE , NELLE PARTICOLARI CIRCOSTANZE DELLA PRESENTE FATTISPECIE , IL PAR 17 DELLA WEIN-VERORDNUNG POSSA VENIR APPLICATO PER LA TUTELA DEI BENI GIURIDICI INDICATI NELL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE ' .

10 COME HA GIUSTAMENTE OSSERVATO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE LA CORTE DI GIUSTIZIA NON PUO PRONUNZIARSI SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DI NORME GIURIDICHE NAZIONALI . TUTTAVIA LA CORTE , COME ESSA HA PIU VOLTE DICHIARATO , PUO FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE CRITERI PER L ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE GLI CONSENTANO DI RISOLVERE IL PROBLEMA SOTTOPOSTOGLI .

11 LETTE ALLA LUCE DI QUESTA PREMESSA , LE QUESTIONI DEL GIUDICE A QUO MIRANO A STABILIRE SE GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO DEBBANO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI OSTANO A DISPOSIZIONI COME QUELLE CONTENUTE NELLA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI .

SULL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO

12 E OPPORTUNO ESAMINARE INNANZITUTTO LE OSSERVAZIONI FORMULATE IN VIA PRINCIPALE DALLA COMMISSIONE , LA QUALE SOSTIENE CHE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO VIGE UNA NORMATIVA COMUNITARIA ESAURIENTE CHE CONTIENE TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI VINI E ALL ' IMPIEGO DI TALUNI RECIPIENTI PER CONSENTIRE DI DISTINGUERE LA QUALITA E L ' ORIGINE DEI VINI . LA COMMISSIONE NE DEDUCE CHE ORMAI ESISTONO DISPOSIZIONI PREMINENTI DI DIRITTO COMUNITARIO E CHE , DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA DISCIPLINA , GLI STATI MEMBRI NON HANNO PIU IL POTERE DI MANTENERE IN VIGORE O EMANARE PROVVEDIMENTI NAZIONALI NEL SETTORE DI CUI TRATTASI .

13 E ESATTO CHE QUANDO UNA NORMATIVA CHE ISTITUISCE UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PUO ESSERE CONSIDERATA ESAURIENTE GLI STATI MEMBRI NON HANNO PIU COMPETENZA IN MATERIA , SALVO CHE NON SIA SPECIFICAMENTE DISPOSTO IN SENSO CONTRARIO .

14 DEL PARI , E VERO CHE ALL ' EPOCA DEI FATTI CUI SI RIFERISCE LA CAUSA PRINCIPALE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO RELATIVE ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( E IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 . 2 . 1979 , N . 337 , CONCERNENTE L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO - GU L 54 , PAG . 1 ; IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 . 2 . 1979 , N . 355 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE - GU L 54 , PAG . 99 ; IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 8 . 8 . 1980 , N . 2164 , RECANTE SETTIMA MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1608/76 , RELATIVO A MODALITA D ' APPLICAZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE - GU L 214 , PAG . 1 ; IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 26 . 3 . 1981 , N . 997 , RECANTE MODALITA D ' APPLICAZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE - GU L 106 , PAG . 1 ) POTEVANO ESSERE CONSIDERATE COME UNA DISCIPLINA ESAURIENTE , SEGNATAMENTE IN MATERIA DI PREZZI E DI INTERVENTO , DI SCAMBI CON I PAESI TERZI , DI PRODUZIONE E DI TALUNE PRATICHE ENOLOGICHE , NONCHE PER QUANTO CONCERNE LA DESIGNAZIONE DEI VINI E L ' ETICHETTATURA .

15 TUTTAVIA , OCCORRE RILEVARE CHE L ' ART . 54 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 337/79 DISPONE ESPRESSAMENTE : ' IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , STABILISCE , SE NECESSARIO , LE NORME RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE ED ALLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENUMERATI ALL ' ART . 1 . FINO ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL PRIMO COMMA , LE NORME APPLICABILI IN MATERIA SONO QUELLE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI ' . ORBENE , IL REGOLAMENTO N . 355/79 SI E LIMITATO A PRECISARE , ALL ' ART . 40 , CHE L ' USO DEI RECIPIENTI PUO ESSERE SUBORDINATO A TALUNE CONDIZIONI DA STABILIRE , CHE GARANTISCANO , FRA L ' ALTRO , LA DISTINAZIONE DELLA QUALITA E DELL ' ORIGINE DELLA MERCE , E , ALL ' ART . 43 , CHE LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI NON DEVONO CREARE CONFUSIONE SULLA NATURA , SULL ' ORIGINE E SULLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO . A PROPOSITO DELLA TUTELA DA GARANTIRE A TALUNE BOTTIGLIE DI FORMA PARTICOLARE , IL REGOLAMENTO N . 997/81 SI E LIMITATO , ALL ' ART . 18 , A TUTELARE L ' USO DELLA BOTTIGLIA DEL TIPO ' FLUTE D ' ALSACE ' .

16 PER QUANTO RIGUARDA IL PROBLEMA DELLA FORMA DELLE BOTTIGLIE E DELLA TUTELA DI CUI ESSA PUO FRUIRE , PROBLEMA CHE HA CARATTERE ACCESSORIO RISPETTO AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLA BOTTIGLIA DEL TIPO ' FLUTE D ' ALSACE ' NON E LECITO DEDURRE CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO HA ESAURITO LA COMPETENZA ATTRIBUITAGLI DALL ' ART . 54 PRECITATO . A SOSTEGNO DI QUESTA CONCLUSIONE SI PUO PERALTRO RILEVARE CHE DA VARI ANNI SONO IN CORSO TRATTATIVE A LIVELLO COMUNITARIO PER L ' ISTITUZIONE DI UNA NORMATIVA CHE TUTELI LA ' BOCKSBEUTEL ' E CHE A QUESTO SCOPO SONO STATE ELABORATE , INFRUTTUOSAMENTE , NUMEROSE PROPOSTE DI REGOLAMENTO . DI CONSEGUENZA , IL PRECITATO ART . 54 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 337/79 CONSENTE , IN QUESTA MATERIA , LA CONSERVAZIONE IN VIGORE DELLE NORME ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI , PURCHE ESSE NON SIANO IN CONTRASTO CON GLI ARTT . 30 E SEGG . DEL TRATTATO .

17 PERTANTO , LE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN VIA PRINCIPALE DALLA COMMISSIONE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE ED OCCORRE RISOLVERE LE QUESTIONI DEL GIUDICE NAZIONALE RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO .

SULL ' ART . 30 DEL TRATTATO ( PRIMA QUESTIONE )

18 CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE , IN SOSTANZA , SE L ' ART . 30 DEL TRATTATO DEBBA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE COSTITUISCE MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' IMPORTAZIONE DI VINO ORIGINARIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DI UNA NORMATIVA CHE RISERVI L ' USO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI NAZIONALI E CHE COMMINI SANZIONI PER L ' USO DI BOTTIGLIE SIMILI DA PARTE DI QUALSIASI ALTRO OPERATORE .

19 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA SOSTENUTO CHE LA DISPOSIZIONE CONSIDERATA DEL REGOLAMENTO SUL VINO NON RICADE SOTTO IL DIVIETO STABILITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO IN QUANTO :

- NON CONSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE ATTO A COMPROMETTERE SENSIBILMENTE GLI SCAMBI COMMERCIALI INTRACOMUNITARI ;

-SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI E ALLE MERCI IMPORTATE ;

-COMMINA SANZIONI SOLO PER L ' USO DELLA ' BOCKSBEUTEL ' ORIGINALE E QUINDI NON CONCERNE , DI REGOLA , GLI IMPORTATORI CHE USANO BOTTIGLIE SIMILI , QUALORA QUESTE BOTTIGLIE PRESENTINO DIFFERENZE , ANCHE LEGGERE , RISPETTO A QUELLE ORIGINALI ;

-E GIUSTIFICATA DA MOTIVI INERENTI ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E ALLA LEALTA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI , POICHE LA ' BOCKSBEUTEL ' ORIGINALE DEV ' ESSERE CONSIDERATA COME INDICAZIONE INDIRETTA DI PROVENIENZA GEOGRAFICA .

20 OCCORRE RICORDARE , IN PRIMO LUOGO , CHE L ' ART . 30 DEL TRATTATO VIETA NEL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI QUALSIASI MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA . PERCHE UNA MISURA CONTRASTI CON QUESTO DIVIETO E SUFFICIENTE CHE ESSA SIA IDONEA AD OSTACOLARE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI ; NON E NECESSARIO CHE IL PROVVEDIMENTO COMPROMETTA SENSIBILMENTE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

21 IN SECONDO LUOGO SI DEVE OSSERVARE CHE , COME LA CORTE DI GIUSTIZIA HA PIU VOLTE DICHIARATO , UNA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLA MESSA IN COMMERCIO DI UN PRODOTTO , ANCHE SE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI E A QUELLE IMPORTATE , NON SFUGGE AL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO QUANDO PRODUCA , DI FATTO , EFFETTI PROTEZIONISTICI FAVORENDO UNA PRODUZIONE NAZIONALE TIPICA E SFAVORENDO , NELLA STESSA MISURA , VARIE CATEGORIE DI PRODOTTI DI ALTRI STATI MEMBRI .

22 SOTTO QUESTO PROFILO , UNA DISCIPLINA COME QUELLA DETTATA DAL PAR 17 DEL REGOLAMENTO SUL VINO , RISERVANDO L ' USO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI DI VINI NAZIONALI , PRODUCE EFFETTI PROTEZIONISTICI IN QUANTO FAVORISCE QUESTI PRODUTTORI RISPETTO A QUELLI DI ALTRI STATI MEMBRI CHE IMBOTTIGLIANO TRADIZIONALMENTE IL LORO VINO IN RECIPIENTI DI FORMA IDENTICA O MOLTO SIMILE .

23 INFATTI , I PRODUTTORI DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE CHE INTENDANO SMERCIARE IL LORO VINO NELLO STATO MEMBRO IN CUI E STATA EMANATA LA DISCIPLINA OGGETTO DELLA CAUSA PRINCIPALE , SONO OBBLIGATI A CONFEZIONARE IL VINO , PER UN MERCATO DETERMINATO , IN BOTTIGLIE DIVERSE DA QUELLE DA LORO TRADIZIONALMENTE IMPIEGATE TANTO NEL LORO PAESE D ' ORIGINE QUANTO SUL MERCATO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . LA MESSA IN COMMERCIO DI QUESTO VINO E IN TAL MODO RESA PIU DIFFICILE O PIU ONEROSA , SOPRATTUTTO IN RAGIONE DELLE ULTERIORI SPESE CAGIONATE DALLA NECESSITA DI CONFEZIONARE SPECIFICATAMENTE IL PRODOTTO PER RENDERLO CONFORME ALLE ESIGENZE CHE PREVALGONO SUL MERCATO CUI E DESTINATO . INOLTRE , I SUDDETTI PRODUTTORI SONO PRIVATI DEL VANTAGGIO COMMERCIALE CHE PUO , PER LORO , RAPPRESENTARE L ' USO , SUL MERCATO SUL QUALE SI APPLICA LA DISCIPLINA CONSIDERATA , DELLA CONFEZIONE TRADIZIONALE NELLO STATO O NELLA REGIONE D ' ORIGINE .

24 RISULTA PERTANTO CHE UNA NORMATIVA DEL GENERE , ANCHE SE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLA MERCE NAZIONALE E A QUELLA IMPORTATA , PRODUCE IN PRATICA EFFETTI PROTEZIONISTICI . DI CONSEGUENZA , ESSA NON PUO SFUGGIRE AL DIVIETO STABILITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

25 IN TERZO LUOGO , E ESATTO CHE , COME LA CORTE DI GIUSTIZIA HA PIU VOLTE DICHIARATO , IN ASSENZA DI UNA ESAURIENTE NORMATIVA COMUNE IN MATERIA DI CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI CONSIDERATI , GLI OSTACOLI RISULTANTI , PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA , DALLE DISPARITA DELLE NORME NAZIONALI DEVONO ESSERE ACCETTATI IN QUANTO UNA DISCIPLINA NAZIONALE DEL GENERE , CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE ALLA MERCE NAZIONALE E A QUELLA IMPORTATA , POSSA ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NECESSITA DI SODDISFARE ESIGENZE IMPERATIVE CONCERNENTI , IN PARTICOLARE , LA TUTELA DEI CONSUMATORI E LA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI .

26 IN VIA DI PRINCIPIO NON SI PUO CONTESTARE LA LEGITTIMITA DI NORME GIURIDICHE INTESE AD EVITARE CHE IL CONSUMATORE CONFONDA TRA LORO VINI DI ORIGINE E QUALITA DIVERSE . QUESTO INTENTO E PARTICOLARMENTE RAGGUARDEVOLE IN MATERIA DI VINO , DOVE LE TRADIZIONI E LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE HANNO UN RUOLO IMPORTANTE . PERALTRO , NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 355/79 SI DICHIARA IN PROPOSITO , AL SECONDO PUNTO , CHE ' LO SCOPO DI QUALSIASI DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEV ' ESSERE DI FORNIRE DELLE INFORMAZIONI QUANTO PIU ESATTE E PRECISE POSSIBILE PER L ' APPREZZAMENTO DELLA MERCE TANTO DA PARTE DELL ' EVENTUALE ACQUIRENTE QUANTO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE ; CHE OCCORRE PERTANTO STABILIRE DELLE NORME ATTE A CONSEGUIRE TALE SCOPO ' , E , AL TERZO PUNTO CHE ' OCCORRE RICERCARE UN ' INFORMAZIONE OTTIMALE DEGLI INTERESSATI , PUR TENENDO CONTO DELLA DIVERSITA DEGLI USI E DELLE TRADIZIONI SIA NEGLI STATI MEMBRI CHE NEI PAESI TERZI , NONCHE DELL ' EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ' .

27 TUTTAVIA , TRATTANDOSI DI STABILIRE SE UNA NORMATIVA NAZIONALE POSSA LEGITTIMAMENTE , PER TUTELARE UNA INDICAZIONE INDIRETTA D ' ORIGINE GEOGRAFICA NELL ' INTERESSE DELLA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE , VIETARE LA MESSA IN COMMERCIO DI VINI IMPORTATI IN UN DETERMINATO TIPO DI BOTTIGLIA , E NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE , IN UN REGIME DI MERCATO COMUNE , LA TUTELA DEI CONSUMATORI E LA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DEI VINI DEVONO ESSERE GARANTITE NEL RECIPROCO RISPETTO DEGLI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI NEI VARI STATI MEMBRI .

28 A QUESTO PROPOSITO , DALLA DISCUSSIONE DINANZI ALLA CORTE E RISULTATO CHE BOTTIGLIE IDENTICHE ALLA ' BOCKSBEUTEL ' O CHE PRESENTANO , RISPETTO A QUESTA , DIFFERENZE IMPERCETTIBILI AL CONSUMATORE SONO TRADIZIONALMENTE IMPIEGATE PER LO SMERCIO DEI VINI ORIGINARI DI TALUNE REGIONI ITALIANE . L ' ESCLUSIVA DELL ' USO DI UN TIPO DI BOTTIGLIA , GARANTITA DA UNA NORMATIVA NAZIONALE IN UNO STATO MEMBRO , NON E PERTANTO OPPONIBILE ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , CONFEZIONATI IN BOTTIGLIE DI FORMA IDENTICA O SIMILE IN RAGIONE DI UN USO CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATO IN QUESTO STATO MEMBRO .

29 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SOSTIENE CHE LA MESSA IN COMMERCIO DI VINI DI PROVENIENZA DIVERSA NELLO STESSO TIPO DI BOTTIGLIA PUO INDURRE IN ERRORE I CONSUMATORI . VA PERO RILEVATO CHE LE DISPOSIZIONI COMUNI TARIE RELATIVE ALL ' ETICHETTATURA DEI VINI , E IN PARTICOLARE GLI ARTT . 12-18 DEL REGOLAMENTO N . 355/79 , CONCERNENTI L ' ETICHETTATURA DEI VINI DI QUALITA PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE , COSTITUISCONO UNA NORMATIVA PARTICOLARMENTE ELABORATA , CHE CONSENTE DI EVITARE LE CONFUSIONI TEMUTE .

30 LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA COME SEGUE : L ' ART . 30 DEL TRATTATO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DI UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI NAZIONALI COSTITUISCE MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA QUALORA L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI LA STESSA FORMA O UNA FORMA SIMILE SIA CONFORME AD UN USO CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATO NELLO STATO D ' ORIGINE .

SULL ' ART . 36 DEL TRATTATO ( SECONDA QUESTIONE )

31 CON LA SECONDA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE , IN SOSTANZA , SE L ' APPLICAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE RISERVI L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A UNA CATEGORIA DI PRODUTTORI NAZIONALI DI VINO POSSA ESSERE GIUSTIFICATA DA UNA DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CONTEMPLATE DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO .

32 A QUESTO PROPOSITO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA SOSTENUTO , IN PRIMO LUOGO , CHE IL PAR 17 DEL REGOLAMENTO SUL VINO E GIUSTIFICATO DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , POICHE COMMINA SANZIONI PENALI PER IL CASO DI INOSSERVANZA DI QUANTO DA ESSO PRESCRITTO .

33 OCCORRE OSSERVARE CHE NON BASTA , PERCHE UNA NORMATIVA RIENTRI NELLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , CHE ESSA STABILISCA SANZIONI PENALI .

34 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA IN SECONDO LUOGO ASSERITO CHE LA PRESENTAZIONE DEL VINO DELLA FRANCONIA E DEL BADEN NELLA ' BOTTIGLIA BOCKSBEUTEL ORIGINALE ' COSTITUISCE UN ' INDICAZIONE INDIRETTA DI PROVENIENZA GEOGRAFICA E , DI CONSEGUENZA , UN DIRITTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DEI PRODUTTORI AVENTI SEDE NELLA REGIONE DETERMINATA , DIRITTO CHE LA NORMATIVA CONTROVERSA PUO VALIDAMENTE TUTELARE .

35 A QUESTO PROPOSITO E SUFFICIENTE , SENZA CHE OCCORRA RISOLVERE I PROBLEMI GIURIDICI SOLLEVATI CON QUESTA ASSERZIONE , RILEVARE CHE COMUNQUE I PRODUTTORI CHE IMPIEGANO TRADIZIONALMENTE BOTTIGLIE DI UNA DETERMINATA FORMA NON POSSONO RICHIAMARSI EFFICACEMENTE AD UN DIRITTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE PER OPPORSI ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO E CONFEZIONATI IN BOTTIGLIE IDENTICHE O SIMILI IN FORZA DI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI IN QUESTO STATO .

36 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA INFINE FATTO PRESENTE CHE L ' ASSOCIAZIONE TEDESCA ' FRANKENWEIN-FRANKENLAND E . V . ' , CHE HA LO SCOPO , IN PARTICOLARE , DI GARANTIRE LA TUTELA DEL DIRITTO DELL ' IMPIEGO ESCLUSIVO DELLA ' BOCKSBEUTEL ' PER L ' IMBOTTIGLIAMENTO DEL VINO DELLA FRANCONIA , HA DEPOSITATO IL 4 GIUGNO 1978 UN SEGNO DISTINTIVO CONSISTENTE NELLA RIPRODUZIONE DI UNA ' BOCKSBEUTEL ORIGINALE ' CON UN ' ETICHETTA FIGURATA . ESSO NE DEDUCE CHE DETTA ASSOCIAZIONE E TITOLARE DI UN DIRITTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE E CHE IL VALORE DEL SEGNO DISTINTIVO DEPOSITATO SAREBBE COMPROMESSO SE LA ' BOCKSBEUTEL ' ORIGINALE POTESSE ESSERE USATA PER L ' IMBOTTIGLIAMENTO DI VINI DI ALTRA PROVENIENZA .

37 OCCORRE NOTARE , SU QUESTO PUNTO , CHE IL DEPOSITO , DA PARTE DI UN ' ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI , DI UN SEGNO DISTINTIVO CONSISTENTE NELLA RIPRODUZIONE DI UNA BOTTIGLIA AVENTE UNA DETERMINATA FORMA CON UN ' ETICHETTA FIGURATA E LA TUTELA CHE NE DERIVA SONO DEL TUTTO IRRILEVANTI AI FINI DELLA QUESTIONE SE UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' USO DI UNA BOTTIGLIA DELLA STESSA FORMA AI PRODUTTORI DI VINI DI TALUNE REGIONI SIA GIUSTIFICATA IN FORZA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .

38 LA SECONDA QUESTIONE DEL GIUDICE NAZIONALE VA PERTANTO COSI RISOLTA : L ' ART 36 DEL TRATTATO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE DERIVANTI DA UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI O COMMERCIANTI NAZIONALI NON POSSONO ESSERE GIUSTIFICATE :

- DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE DETTA NORMATIVA COMMINI O NO SANZIONI PENALI ;

-DA MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , IN QUANTO SIFFATTE BOTTIGLIE SONO TRADIZIONALMENTE USATE DAI PRODUTTORI NAZIO NALI , QUALORA BOTTIGLIE IDENTICHE O SIMILI SIANO IMPIEGATE IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN FORZA DI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI NEL COMMERCIO DI VINI PROVENIENTI DA QUESTO STATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

39 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . IL PRESENTE PROCEDIMENTO , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , HA LA NATURA DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL LANDGERICHT DI MONACO DI BAVIERA II , CON ORDINANZA 28 GENNAIO 1983 , DICHIARA :

1* L ' ART . 30 DEL TRATTATO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' IMPORTAZIONE DI VINI ORIGINARI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DI UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI NAZIONALI COSTITUISCE MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA QUALORA L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI LA STESSA FORMA O UNA FORMA SIMILE SIA CONFORME AD UN USO CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATO NELLO STATO D ' ORIGINE .

2*L ' ART . 36 DEL TRATTATO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE DERIVANTI DA UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE RISERVI L ' IMPIEGO DI BOTTIGLIE AVENTI UNA DETERMINATA FORMA A TALUNI PRODUTTORI O COMMERCIANTI NAZIONALI NON POSSONO ESSERE GIUSTIFICATE :

- DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE DETTA NORMATIVA COMMINI O NO SANZIONI PENALI ;

-DA MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , IN QUANTO SIFFATTE BOTTIGLIE SONO TRADIZIONALMENTE USATE DAI PRODUTTORI NAZIONALI , QUALORA BOTTIGLIE IDENTICHE O SIMILI SIANO IMPIEGATE IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN FORZA DI USI CORRETTAMENTE E TRADIZIONALMENTE PRATICATI NEL COMMERCIO DI VINI PROVENIENTI DA QUESTO STATO .